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Decisione

30.2005.243

Lavoratori sprovvisti di permesso

28 novembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione dei permessi

e dell’immigrazione con decisione 15 luglio 2005 ha inflitto a RI 1 una multa

di fr. 160.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 10.-,

per i seguenti motivi:

"ha lavorato in

qualità di impiegata d’ufficio, al 70%, dal __________ al __________4, a favore

della __________ Sagl__________, sprovvista del permesso della Sezione dei

permessi e dell’immigrazione che le consentisse di svolgere detta attività”

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS; 6 OLS.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

Sostiene che la responsabilità

per l’infrazione commessa non può esserle imputata in quanto l’Ufficio

regionale di collocamento e il comune di residenza, che erano a conoscenza

della situazione, non l’hanno messa al corrente dell’obbligo di annunciarsi

alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione al fine di ottenere

un’autorizzazione che le consentisse di svolgere un’attività lucrativa presso

la ditta __________ Sagl.

C. La Sezione dei permessi

e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Secondo l’art. 3 cpv. 3

LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di

lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. E

considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che

normalmente dà guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1

OLS).

Le infrazioni alle

disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità

competenti sono punite con la multa fino a duemila franchi; nei casi di minima

gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS).

3.

La ricorrente non nega

di aver commesso l’infrazione rimproveratale, ma si prevale della sua buona fede

in quanto l’Ufficio regionale di collocamento e il Comune di residenza, che

erano a conoscenza della situazione, non l’hanno informata della necessità di ottenere

un’autorizzazione al fine di esercitare un’attività lucrativa.

Così come risulta dagli atti, la

ricorrente aveva effettivamente consegnato al signor __________, consulente

dell’Ufficio regionale di collocamento, una copia del contratto a termine

stipulato con la ditta __________ Sagl di __________, ma questo non la

dispensava dal dovere di verificare la regolarità della sua situazione,

rivolgendosi per esempio all’__________ o alla stessa Sezione dei permessi e

dell’immigrazione.

Inoltre, l’eventuale buona

fede della ricorrente non consente comunque di esimerla da qualsivoglia

sanzione poiché le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono

punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP).

4.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

5.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito dalle spese. Data la particolarità del caso specifico si

giustifica invece di rinunciare – in via eccezionale – al prelievo di una tassa

di giustizia (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6

LDDS; 6 OLS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Non si preleva tassa di

giustizia. Le spese di fr. 30.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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