30.2005.243
Lavoratori sprovvisti di permesso
28 novembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2005.243
Data decisione, Autorità:
28.11.2005, PRPEN
Titolo:
Lavoratori sprovvisti di permesso
LAVORO SENZA PERMESSO
art. 23 cpv. 6 LDDS
Incarto
n.
30.2005.243
05 917/208
Bellinzona
28 novembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena
Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 19 luglio 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione
15 luglio 2005 n° 05 917/208 emessa dalla Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni 2 agosto 2005 presentate
dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione dei permessi
e dell’immigrazione con decisione 15 luglio 2005 ha inflitto a RI 1 una multa
di fr. 160.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 10.-,
per i seguenti motivi:
"ha lavorato in
qualità di impiegata d’ufficio, al 70%, dal __________ al __________4, a favore
della __________ Sagl__________, sprovvista del permesso della Sezione dei
permessi e dell’immigrazione che le consentisse di svolgere detta attività”
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6 LDDS; 6 OLS.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
Sostiene che la responsabilità
per l’infrazione commessa non può esserle imputata in quanto l’Ufficio
regionale di collocamento e il comune di residenza, che erano a conoscenza
della situazione, non l’hanno messa al corrente dell’obbligo di annunciarsi
alla Sezione dei permessi e dell’immigrazione al fine di ottenere
un’autorizzazione che le consentisse di svolgere un’attività lucrativa presso
la ditta __________ Sagl.
C. La Sezione dei permessi
e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Secondo l’art. 3 cpv. 3
LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di
lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò. E
considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che
normalmente dà guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1
OLS).
Le infrazioni alle
disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità
competenti sono punite con la multa fino a duemila franchi; nei casi di minima
gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS).
3.
La ricorrente non nega
di aver commesso l’infrazione rimproveratale, ma si prevale della sua buona fede
in quanto l’Ufficio regionale di collocamento e il Comune di residenza, che
erano a conoscenza della situazione, non l’hanno informata della necessità di ottenere
un’autorizzazione al fine di esercitare un’attività lucrativa.
Così come risulta dagli atti, la
ricorrente aveva effettivamente consegnato al signor __________, consulente
dell’Ufficio regionale di collocamento, una copia del contratto a termine
stipulato con la ditta __________ Sagl di __________, ma questo non la
dispensava dal dovere di verificare la regolarità della sua situazione,
rivolgendosi per esempio all’__________ o alla stessa Sezione dei permessi e
dell’immigrazione.
Inoltre, l’eventuale buona
fede della ricorrente non consente comunque di esimerla da qualsivoglia
sanzione poiché le contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono
punibili anche qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP).
4.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
5.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito dalle spese. Data la particolarità del caso specifico si
giustifica invece di rinunciare – in via eccezionale – al prelievo di una tassa
di giustizia (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6
LDDS; 6 OLS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si preleva tassa di
giustizia. Le spese di fr. 30.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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