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Decisione

30.2005.246

Posteggiato il veicolo fuori dai posti delimitati

9 novembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

90 n. 1 LCStr); per il parcheggio fuori dei posti delimitati (art. 79 cpv. 1 OSStr),

fino a due ore, l’allegato 1 all’ordinanza sulle multe disciplinari prevede una

multa di fr. 40.- (infrazione n. 252.a);

che la Sezione della

circolazione rimprovera al multato di avere posteggiato il veicolo "fuori

dai posti delimitati", alle 11.30 del __________, in __________ a __________;

che l’insorgente non nega di

per sé che il veicolo si trovasse nel luogo indicato dalla polizia, ma adduce –

fra l’altro – di essersi limitato a fermarsi per scaricare “uno scatolone

pesante” destinato a una coppia di anziani ch’egli suole aiutare nel disbrigo

delle faccende quotidiane;

che l’agente denunciante ha

dichiarato che “in data __________, durante il turno di pattuglia, siamo

transitati in Via __________ la prima volta verso le 11.00, notando diversi

veicoli parcheggiati fuori dagli stalli demarcati. Alle ore 11.30, dopo un

intervento, ci siamo recati nuovamente nella via sopraccitata elevando la

contravvenzione a tutti i veicoli posteggiati fuori dagli stalli. Inoltre il

veicolo del denunciato era chiuso, e non sembrava che qualcuno stesse

Considerandi

effettuando un carico o scarico” (cfr. contro-osservazioni del 19 settembre

2005);

che le

constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di

veridicità e fedefacenza; rientra quindi nelle attribuzioni dell’autorità

decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese

dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei

fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;

che nell’evenienza concreta

non è possibile concludere con certezza – né l’agente denunciante pretende –

che il veicolo del ricorrente fosse già presente alle 11.00, e neppure si può

escludere che l’interessato sia tornato al parcheggio dopo avere depositato lo

scatolone, limitandosi quindi ad una sosta per lo scarico (cfr. art. 19 cpv. 1

ONC);

che

raffrontando le versioni del multato e dell’agente, questo giudice non perviene

in definitiva al convincimento oltre ogni ragionevole dubbio che il multato

abbia effettivamente commesso l’infrazione ascrittagli;

che del resto la stessa Sezione

della circolazione, preso atto delle doglianze ricorsuali e delle

contro-osservazioni di polizia, si è rimessa al giudizio della Pretura penale;

che ciò posto, si giustifica

di accogliere il ricorso, di annullare la decisione impugnata e di rinunciare

al prelievo di oneri processuali;

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 3, 27

cpv. 1, 90 n. 1 LCStr; 79 cpv. 1 OSStr; 19 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la

decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né tasse né

spese.

3. Intimazione a:

.

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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