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Decisione

30.2005.25

ripresa spese forfetarie, malgrado accordo in senso contrario.

30 giugno 2005Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i pranzi e bar ed indicando il rimborso di spese per cellulari.

in

diritto

in

ordine

1.

La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica

giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le

cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003

nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;

STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002

nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U

347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella

causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).

nel

merito

Considerandi

2.

Il

1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge sulla parte generale del diritto

delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha comportato diverse modifiche della

LAVS.

Da

un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali

in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003, IV nr.

25.

pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b;

STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid. 1.3, pag. 4; STFA del

9.

gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3 e STFA del 9 gennaio

2003.

nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF 127 V 467 consid. 1,

DTF 121 V 366 consid. 1b).

Per

contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie,

trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr.

DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a).

In

concreto la revisione concerne il periodo 1.1.2000 – 31.12.2003, ma le riprese litigiose

(due riprese da fr. 6'000) sono state effettuate unicamente per l’anno 2003. Le

decisioni sono invece del 2005. In queste condizioni vanno applicate le nuove

norme in vigore dal 1.1.2003.

3.

Oggetto

del contendere è la questione a sapere se la Cassa deve riprendere gli importi

forfetari versati dalla ricorrente ai suoi dipendenti.

Dal

reddito di un'attività dipendente, chiamato qui di seguito "salario

determinante", è prelevato un contributo del 4,2% (art. 5 cpv. 1 LAVS).

Giusta l'art. 5 cpv. 2

LAVS,

" Il salario determinante comprende qualsiasi

retribuzione del lavoro a dipendenza d'altri per tempo determinato o

indeterminato. Esso comprende inoltre le indennità di rincaro e altre indennità

aggiunte al salario, le provvigioni, le gratificazioni, le prestazioni in

natura, le indennità per vacanze o per giorni festivi ed altre prestazioni

analoghe, nonché le mance, se queste costituiscono un elemento importante della

retribuzione del lavoro."

Questo reddito ingloba

dunque tutte le prestazioni percepite dal salariato che hanno una relazione

economica con il rapporto di lavoro (DTF 124 V 100 consid. 2 pag. 102 con

riferimenti), incluse le indennità che il salariato ha ricevuto,

indipendentemente se sono state effettuate durante il tempo libero ed i fine

settimana. Per ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario

dedurre le indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento

spese. Queste spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia

separatamente dal datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7

OAVS), sia incluse nel salario quali spese generali (art. 9 OAVS). Secondo

l'art. 7 OAVS, il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante.

Ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 OAVS, sono considerate spese generali quelle cui il

datore di lavoro (recte: il salariato cfr. il testo tedesco "Arbeitnehmer"

e il testo francese "salarié") deve far fronte nell’ambito della

propria attività. Non fanno parte di queste spese le indennità periodiche per

gli spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro

abituale e per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro; queste

indennità rientrano di norma nel salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS). Infine,

l'art. 9 cpv. 3 OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi,

interamente o parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei

loro lavori, queste spese possono essere dedotte se è provato che raggiungono

almeno il 10% del salario versato. La norma non è invece applicabile per le

spese che il datore di lavoro rimborsa separatamente dal salario versato.

Queste spese devono essere tenute in considerazione anche se sono inferiori al

10% del salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386

consid. 3b; RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2).

La prassi

amministrativa considera spese generali rimborsabili le spese di viaggio

(viaggio, vitto e alloggio); le spese di rappresentanza e quelle per la

clientela; le spese per il materiale e per il vestiario professionale; le spese

d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi sono utilizzati per lo

svolgimento dell'attività lucrativa; le spese supplementari di viaggio dal

domicilio al luogo di lavoro, se questi sono considerevolmente lontani l'uno

dall'altro; le spese supplementari per i pasti che il salariato deve consumare

fuori dal domicilio a causa della distanza del domicilio dal luogo di lavoro, come

pure le spese d'alloggio per il pernottamento fuori casa nonché le spese di

formazione e di perfezionamento professionali (tasse d'iscrizione a corsi o ad

esami, libri o materiale, ecc.), che sono in stretta relazione con l'attività

professionale del salariato (Direttive sul salario determinante (DSD), edite

dall’UFAS, N. 3003; RDAT II-1992 n. 60, pag. 140). Di principio si deve dedurre

l'importo effettivo delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC 1982 pag. 354,

RCC 1983 pag. 310).

Conformemente

alla costante giurisprudenza del TFA, il datore di lavoro o il salariato devono

fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere

siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b;

Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79). Difatti il

risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve

corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate

(Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza gli interessati sono tenuti a

fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente

dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34;

STFA dell'11 settembre 1997 nella causa E. SA (H 216/96)). Le prove offerte

devono essere concrete e non generiche.

Nei casi in cui è

stabilita l'esistenza delle spese generali, ma queste non possono essere

comprovate in modo certo a causa di circostanze speciali, la loro valutazione

incombe alla Cassa di compensazione, tenuto conto delle spese che il datore di

lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione

considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979

pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; KÄSER, Unterstellung

und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Berna 1996, N.

4.

, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).

L'amministrazione non

può tuttavia limitarsi a costatare che il contribuente non è riuscito a provare

o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto agire

d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia

possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310 consid.

3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b).

A tale scopo secondo

una giurisprudenza da sempre seguita è sufficiente invitare il contribuente ad

intraprendere i passi necessari ed a fornire i documenti utili (RCC 1979 pag.

79.

consid. 2b; STFA del 1° ottobre 1981 nella causa T. & Co. N.J.).

In una recente

sentenza dell’11 gennaio 2005 (H 257/93) il TFA ha precisato la sua

giurisprudenza. L'Alta Corte ha rimproverato all'amministrazione ed al TCA di

avere "omesso di assumere le prove necessarie per accertare se gli

importi forfettari corrispondevano a spese effettivamente sopportate dal datore

di lavoro…".

Il TFA ha poi ritenuto

che "… particolarmente dispendioso appare per il datore di lavoro, che

dispone tra l'altro di diversi autisti, tenere regolarmente un conteggio delle

citate spese di trasferta e rappresentanza per ogni dipendente".

Questa sentenza (H 257/93 dell'11 gennaio 2005) segue di 4 settimane la

sentenza H 308/03 del 10 dicembre 2004 in cui il TFA ha ritenuto come: "…

il sistema forfetario non costituisce un dato di fatto acquisito"

siccome "… con l'ausilio di programmi informatici è del tutto agevole

dimostrare le spese effettivamente sostenute dai dipendenti."

In quel caso l'Alta

Corte aveva ritenuto non rispondente ai criteri "… l'elencazione

contabile stereotipa a titolo di spese di importi prefissati a valori

costanti…" ma soprattutto (e contrariamente a quanto sostenuto l'11

gennaio 2005 dello stesso TFA) l'Alta Corte ha evidenziato (il 10 dicembre

2004) che: "Va poi rammentato alla ricorrente che - contrariamente a

quanto sostiene - ossia che spetta alla Cassa il compito di procurarsi i

relativi documenti probatori - per l'art. 8 CC colui che vuole dedurre il suo

diritto da una circostanza di fatto da lei asserita, deve fornire la

prova."

Il TFA aveva

rimproverato (a dicembre 2004) la società (attiva anch'essa nel settore del

trasporto) di avere omesso la produzione delle pezze giustificative.

Sia come sia alla luce

del principio inquisitorio a cui è tenuta la Cassa deve provvedere ad entrare

in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea

difficoltà eccessive (RCC 1990 pag. 42 consid. 4; STFA dell’11 gennaio 2005

nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 4.3.2), il tutto con la collaborazione

dell'amministrata. È ammissibile derogare a questo principio solo nel caso in

cui, pur essendo l’esistenza di spese generali dimostrata, l’importo

dettagliato non può essere comprovato in modo certo a causa di circostanze

particolari (Pratique VSI 1994 pag. 170 seg.; KÄSER, op. cit., pag. 165). In

tal caso la Cassa dovrà stimarne l’ammontare fissando un importo forfetario (N.

3005.

e N. 3011 DSD). Questa modalità di calcolo viene in particolare

applicata a rappresentanti di commercio, artisti, giornalisti, fotografi per

la stampa e musicisti (KÄSER, op. cit., pag. 166).

Se le spese generali

non vengono indicate separatamente ed il salariato deve quindi coprire

personalmente le spese generali necessariamente legate alla sua professione, il

salario determinante deve essere fissato come segue (N. 3007 DSD):

- si devono prendere in

considerazione le spese generali separatamente per ogni periodo di pagamento

del salario;

- non è ammessa la

deduzione di spese generali inferiori al 10% del versamento globale (art. 9

cpv. 3 OAVS).

Se le spese

effettivamente sostenute vengono indicate separatamente di caso in caso, il

salario pagato costituisce il salario determinante. La regola del 10% secondo

l'art. 9 cpv. 3 OAVS non è applicabile.

Se l'indennità per le

spese generali viene versata dal datore di lavoro come indennità forfetaria,

questa deve corrispondere almeno globalmente alle spese effettive, deve cioè

essere adeguata alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito

deve basarsi sulla realtà di situazioni concrete (RCC 1990 pag. 41, N. 3011

DSD).

4.

In concreto la Cassa ha riconosciuto le spese generali comprovate tramite i

giustificativi, mentre ha ripreso le spese forfetarie.

L'amministrazione

aveva raggiunto un accordo con il __________ nel senso di riconoscere un

indennizzo forfetario per le spese generali ai membri della Direzione. Da

questo scritto risulta che la Cassa ha riconosciuto, sulla base del marginale

3011.1

DSD, un’indennità di rappresentanza e trasferta di fr. 8'000 all’anno

per i membri di Direzione che guadagnano fino a fr. 150'000, un importo di fr.

16'000 all’anno per i membri di Direzione che percepiscono un reddito superiore

a fr. 150'000 e fr. 24'000 all’anno per i membri della Direzione generale.

L’amministrazione ha inoltre precisato che “per le funzioni sopra descritte

non potranno essere ammessi altri rimborsi spese generali effettivi, mentre per

il resto del personale si accetterà esclusivamente una rifusione effettiva

delle spese sostenute.” A fine dicembre 2002, come ogni anno,

l’amministrazione ha trasmesso alle ditte una nota informativa concernente, tra

l’altro, la ripresa delle spese, dove viene indicato che “le indennità

forfetarie previste dai CCl per il rimborso delle spese di trasferta e per il

pasto, se conformi alle disposizioni LAVS, sono interamente deducibili. Non

sono invece deducibili le rifusioni spese di tipo forfetario calcolate a ora /

a giornata / mensilmente / annualmente che non siano debitamente comprovate

come previsto dagli art. 7 e 9 OAVS e dalle marginali 3001-3013 DSD.”

In

concreto, a prescindere dalla nota informativa per l’anno 2003,

l’amministrazione, tramite la conclusione dell’accordo del 18 novembre 2002, ha

comunque riconosciuto, per i membri di direzione del gruppo __________, la

sussistenza di spese generali che giustificano la deduzione forfetaria, senza

la necessità di conservare i giustificativi. D’altra parte la Cassa ha escluso

la possibilità di accordare altri rimborsi per spese generali effettive. In

questo modo l’amministrazione ha comunque ammesso l’esistenza di spese generali

il cui importo dettagliato non può essere comprovato in modo certo a causa di

circostanze particolari, ma il cui ammontare deve corrispondere almeno

globalmente alle spese effettive, cioè adeguato alla realtà in ogni singolo

caso. La Cassa ha pertanto riconosciuto che nel caso di specie vi sono elementi

per derogare al principio generale secondo il quale le spese, di regola, vanno

riconosciute solo se regolarmente comprovate tramite i giustificativi. In

queste condizioni la circostanza che la società abbia, per determinate spese,

tenuto i giustificativi, non significa che non vi siano state altre spese e che

la società abbia rinunciato al rimborso forfetario. Infatti nel preciso caso di

specie la stessa amministrazione, l’anno precedente il periodo litigioso, ha

ammesso l’esistenza di spese forfetarie nella misura indicata nello scritto del

novembre 2002, ossia di spese usuali nella professione che per contingenze

particolari non possono essere comprovate.

In

queste circostanze la Cassa deve riconoscere alla ricorrente i medesimi

rimborsi forfetari concordati con la __________, mentre, sempre in virtù

dell’accordo del novembre 2002, non possono essere riconosciute le spese

effettive comprovate da pezze giustificative per i membri di direzione. Meglio,

queste spese vanno conglobate nell’importo delle spese forfetarie e se

comprovate spese superiori agli importi ritenuti forfetariamente le stesse

dovranno essere riconosciute dalla Cassa ed ammesse.

L’amministrazione,

con la collaborazione della ricorrente, dovrà esaminare la contabilità del 2003

e riconoscere la differenza tra le spese forfetarie riconosciute e le spese

giustificate.

In

questo senso il ricorso va accolto e gli atti rinviati alla Cassa affinché,

dopo riesame, proceda comeindicato.

Il

TCA rinuncia a sentire eventuali testimoni, come richiesto comunque

genericamente nel ricorso del 18 aprile 2005, poiché le audizioni non

modificherebbero l’esito della procedura.

Inoltre,

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung,

pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege

des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In

concreto, questo Tribunale ritiene la fattispecie sufficientemente chiarita

dall’esame degli atti dell’incarto per cui rinuncia all'assunzione di ulteriori

prove.

Alla

ricorrente, rappresentata da un avvocato, vanno assegnate le ripetibili (art.

61.

LPGA).

5.

Nella

misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal

diritto federale è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle

Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.

Per

quanto il presente giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di

contributi per assegni familiari - che attengono al diritto cantonale - non vi

è controllo giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni

mediante ricorso di diritto amministrativo (v. DTF 124 V 146 c. 1 e

riferimenti) ed il giudizio cantonale è definitivo.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Il

ricorso é accolto nel senso delle considerazioni esposte.

La

decisione impugnata è annullata e l’incarto rinviato alla Cassa per una nuova

decisione conformemente ai considerandi.

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato. La Cassa verserà fr. 500.-- (IVA inclusa) alla RI 1 a titolo di

ripetibili.

3.

- Nella

misura in cui le liti hanno per oggetto la richiesta di contributi per assegni

familiari, la presente decisione è definitiva.

4.

- Per

quanto attiene ai contributi di diritto federale la presente decisione viene

comunicata agli interessati, i quali possono impugnare il presente giudizio con

ricorso di diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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