30.2005.256
Circolare senza avere la documentazione verificare l'attività svolta e omesso di sostituire il disco cronografo
28 novembre 2005Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2005.256
Data decisione, Autorità:
28.11.2005, PRPEN
Titolo:
Circolare senza avere la documentazione verificare l'attività svolta e omesso di sostituire il disco cronografo
DURATA DEL LAVORO E DEL RIPOSO DEGLI AUTISTI
art. 103 cpv. 1 LCSTR
art. 106 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.256
19045/409
Bellinzona
28 novembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena
Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 29 luglio 2005
presentato da
RI 1
difeso da: DI
1
contro
la decisione
15 luglio 2005 n° 19045/409 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni 30 agosto 2005 presentate
dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La Sezione della
circolazione con decisione 15 luglio 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr.
1'200.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 40.- per
Fatti
i seguenti motivi:
"ha circolato con
l’autocarro __________ senza avere con sé la documentazione atta a verificare
in modo inequivocabile l’attività svolta nei giorni precedenti. Ha pure omesso
di sostituire il disco del cronotachigrafo”
Fatti accertati il __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 56, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 3 cpv. 4, 96 ONC; 14
cpv. 3 e 6, 21 cpv. 2 OLR1.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento o quantomeno, in via subordinata, l’adeguamento
della multa alla sola omessa sostituzione del disco.
Sostiene in particolare che il
primo capo d’imputazione è privo di fondamento in quanto non avendo guidato nei
giorni precedenti al controllo della polizia non era evidentemente in misura di
mostrare i documenti richiesti (dischi della settimana in corso e dell’ultimo
giorno della precedente settimana); per questo motivo disponeva di un attestato
allestito dal datore di lavoro comprovante la sua presenza in magazzino durante
il periodo sopraccitato. Per quanto concerne la seconda infrazione imputatagli
(mancata sostituzione del disco del cronotachigrafo), sostiene che si tratta di
una violazione puramente formale, senza ripercussioni sulle prescrizioni
concernenti il riposo e senza alcuna conseguenza sulla sicurezza della
circolazione stradale.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 14 cpv. 6
OLR1 il conducente deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento
all’autorità d’esecuzione i dischi della settimana in corso come anche il disco
dell’ultimo giorno della precedente settimana durante la quale ha guidato.
Tale obbligo non è però senza
eccezioni, la legge ammette difatti che in determinate circostanze i dischi
sopraccitati potrebbero non essere disponibili e permette quindi di provare la
durata del lavoro con mezzi ausiliari.
In tali circostanze, i
conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati in Svizzera
devono provare la durata del lavoro con i mezzi alternativi prescritti dagli
art. 15 e 16 OLR1 (libretto di lavoro e registro dei periodi di lavoro, di guida
e di riposo).
Gli art. 15 e 16 OLR1 non si
applicano ai conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati
all’estero, costoro possono pertanto fornire le prove richieste dalla legge con
qualsiasi mezzo purchè questo permetta alle autorità di verificare in modo
inequivocabile l’attività svolta (art. 18 cpv. 1 OLR1).
3.
L’insorgente si duole di
come la Polizia cantonale non abbia tenuto conto dell’attestato rilasciato dal
proprio datore di lavoro in data __________, dal quale risulta che dal __________
al __________ era rimasto in magazzino, motivo per il quale non era stato in
grado di fornire il disco riguardante suddetto periodo.
La documentazione a cui
l’insorgente fa riferimento potrebbe di per sé valere come mezzo di prova, ma
nel caso specifico dei dubbi sussistono quanto alla sua attendibilità.
Diversi elementi fanno
dubitare della fedefacenza dell’attestato di cui si prevale l’insorgente:
-
dall’attestato sembra che l’insorgente fosse già in magazzino in data __________,
ma dai dischi rinvenuti dalla Polizia cantonale nella cabina del veicolo
risulta che in data __________ il signor RI 1 era invece alla guida (dello
stesso veicolo, tagato __________);
-
al momento del controllo è stato chiesto al signor RI 1 in quale periodo
avesse lavorato in magazzino e lo stesso non è stato in grado di fornire le
date scritte nell’attestato di cui si prevale;
-
dall’ispezione della cabina, è stato ritrovato un formulario di
controllo dei rifornimenti di carburante, dal quale risulta che nel corso del
mese di maggio il signor RI 1 ha più volte rifornito di carburante il veicolo
di cui era alla guida al momento del controllo (veicolo targato __________).
L’insorgente si giustifica dicendo che tali rifornimenti sono stati effettuati
presso il distributore interno alla ditta e che è pertanto errato supporre che
si fosse messo alla guida del veicolo sopraccitato. Dall’intestazione del
formulario di controllo emerge effettivamente che l’approvvigionamento in
carburante è stato eseguito all’interno della ditta, ma ciò non dimostra che il
signor RI 1 si sia in seguito astenuto dal guidare. La circostanza che i
rifornimenti di cui sopra sono stati effettuati dal ricorrente in quanto
“autista”, fatto che emerge chiaramente dal formulario di controllo, e l’importanza
di alcuni di quest’ultimi (263, 374 e 287 litri), fanno piuttosto supporre che
il Signor RI 1 abbia realmente guidato.
Inoltre, la
Polizia cantonale ha esplicitamente chiesto al signor RI 1 se nei giorni
precedenti al controllo avesse guidato ed effettuato dei trasporti; la risposta
al quesito è stata affermativa. Questo fatto risulta unicamente dal rapporto di
contro-osservazioni redatto dall’agente denunciante, tuttavia non sussite
motivo di non credere alle sue dichiarazioni.
Ciò posto, la
documentazione fornita dall’insorgente non è atta ad attestare in modo
inequivocabile l’attività svolta nei giorni precedenti al controllo. Sotto
questo primo aspetto, il ricorso si rivela dunque sprovvisto di buon diritto.
4.
Per quanto
concerne il secondo capo d’imputazione, cioè la mancata
sostituzione
del disco, le argomentazioni dell’insorgente non sono pertinenti.
La mancata sostituzione del
disco non può essere considerata come una violazione puramente formale, “senza
alcuna ripercussione sulle prescrizioni concernenti il riposo ed in particolare
senza alcuna conseguenza sulla sicurezza della circolazione stradale” (cfr.
ricorso). Il corretto uso dei dischi del cronotachigrafo è essenziale perché
l’autorità di esecuzione possa correttamente verificare che i periodi di guida
e di riposo vengano rispettati nell’interesse di tutti gli utenti della strada.
Si deve pertanto concludere
che, anche sotto questo secondo aspetto, il ricorso è destinato all’insuccesso.
5.
La multa inflitta è,
peraltro, confacentemene proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 56, 103 cpv. 1, 106
cpv. 1 LCStr, 3 cpv. 4, 96 ONC, 14 cpv. 3 e 6, 21 cpv. 2 OLR1, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 29 luglio 2005 è
respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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