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Decisione

30.2005.256

Circolare senza avere la documentazione verificare l'attività svolta e omesso di sostituire il disco cronografo

28 novembre 2005Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti motivi:

"ha circolato con

l’autocarro __________ senza avere con sé la documentazione atta a verificare

in modo inequivocabile l’attività svolta nei giorni precedenti. Ha pure omesso

di sostituire il disco del cronotachigrafo”

Fatti accertati il __________

in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 56, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 3 cpv. 4, 96 ONC; 14

cpv. 3 e 6, 21 cpv. 2 OLR1.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento o quantomeno, in via subordinata, l’adeguamento

della multa alla sola omessa sostituzione del disco.

Sostiene in particolare che il

primo capo d’imputazione è privo di fondamento in quanto non avendo guidato nei

giorni precedenti al controllo della polizia non era evidentemente in misura di

mostrare i documenti richiesti (dischi della settimana in corso e dell’ultimo

giorno della precedente settimana); per questo motivo disponeva di un attestato

allestito dal datore di lavoro comprovante la sua presenza in magazzino durante

il periodo sopraccitato. Per quanto concerne la seconda infrazione imputatagli

(mancata sostituzione del disco del cronotachigrafo), sostiene che si tratta di

una violazione puramente formale, senza ripercussioni sulle prescrizioni

concernenti il riposo e senza alcuna conseguenza sulla sicurezza della

circolazione stradale.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 14 cpv. 6

OLR1 il conducente deve essere in grado di presentare in qualsiasi momento

all’autorità d’esecuzione i dischi della settimana in corso come anche il disco

dell’ultimo giorno della precedente settimana durante la quale ha guidato.

Tale obbligo non è però senza

eccezioni, la legge ammette difatti che in determinate circostanze i dischi

sopraccitati potrebbero non essere disponibili e permette quindi di provare la

durata del lavoro con mezzi ausiliari.

In tali circostanze, i

conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati in Svizzera

devono provare la durata del lavoro con i mezzi alternativi prescritti dagli

art. 15 e 16 OLR1 (libretto di lavoro e registro dei periodi di lavoro, di guida

e di riposo).

Gli art. 15 e 16 OLR1 non si

applicano ai conducenti che circolano in Svizzera con veicoli immatricolati

all’estero, costoro possono pertanto fornire le prove richieste dalla legge con

qualsiasi mezzo purchè questo permetta alle autorità di verificare in modo

inequivocabile l’attività svolta (art. 18 cpv. 1 OLR1).

3.

L’insorgente si duole di

come la Polizia cantonale non abbia tenuto conto dell’attestato rilasciato dal

proprio datore di lavoro in data __________, dal quale risulta che dal __________

al __________ era rimasto in magazzino, motivo per il quale non era stato in

grado di fornire il disco riguardante suddetto periodo.

La documentazione a cui

l’insorgente fa riferimento potrebbe di per sé valere come mezzo di prova, ma

nel caso specifico dei dubbi sussistono quanto alla sua attendibilità.

Diversi elementi fanno

dubitare della fedefacenza dell’attestato di cui si prevale l’insorgente:

-

dall’attestato sembra che l’insorgente fosse già in magazzino in data __________,

ma dai dischi rinvenuti dalla Polizia cantonale nella cabina del veicolo

risulta che in data __________ il signor RI 1 era invece alla guida (dello

stesso veicolo, tagato __________);

-

al momento del controllo è stato chiesto al signor RI 1 in quale periodo

avesse lavorato in magazzino e lo stesso non è stato in grado di fornire le

date scritte nell’attestato di cui si prevale;

-

dall’ispezione della cabina, è stato ritrovato un formulario di

controllo dei rifornimenti di carburante, dal quale risulta che nel corso del

mese di maggio il signor RI 1 ha più volte rifornito di carburante il veicolo

di cui era alla guida al momento del controllo (veicolo targato __________).

L’insorgente si giustifica dicendo che tali rifornimenti sono stati effettuati

presso il distributore interno alla ditta e che è pertanto errato supporre che

si fosse messo alla guida del veicolo sopraccitato. Dall’intestazione del

formulario di controllo emerge effettivamente che l’approvvigionamento in

carburante è stato eseguito all’interno della ditta, ma ciò non dimostra che il

signor RI 1 si sia in seguito astenuto dal guidare. La circostanza che i

rifornimenti di cui sopra sono stati effettuati dal ricorrente in quanto

“autista”, fatto che emerge chiaramente dal formulario di controllo, e l’importanza

di alcuni di quest’ultimi (263, 374 e 287 litri), fanno piuttosto supporre che

il Signor RI 1 abbia realmente guidato.

Inoltre, la

Polizia cantonale ha esplicitamente chiesto al signor RI 1 se nei giorni

precedenti al controllo avesse guidato ed effettuato dei trasporti; la risposta

al quesito è stata affermativa. Questo fatto risulta unicamente dal rapporto di

contro-osservazioni redatto dall’agente denunciante, tuttavia non sussite

motivo di non credere alle sue dichiarazioni.

Ciò posto, la

documentazione fornita dall’insorgente non è atta ad attestare in modo

inequivocabile l’attività svolta nei giorni precedenti al controllo. Sotto

questo primo aspetto, il ricorso si rivela dunque sprovvisto di buon diritto.

4.

Per quanto

concerne il secondo capo d’imputazione, cioè la mancata

sostituzione

del disco, le argomentazioni dell’insorgente non sono pertinenti.

La mancata sostituzione del

disco non può essere considerata come una violazione puramente formale, “senza

alcuna ripercussione sulle prescrizioni concernenti il riposo ed in particolare

senza alcuna conseguenza sulla sicurezza della circolazione stradale” (cfr.

ricorso). Il corretto uso dei dischi del cronotachigrafo è essenziale perché

l’autorità di esecuzione possa correttamente verificare che i periodi di guida

e di riposo vengano rispettati nell’interesse di tutti gli utenti della strada.

Si deve pertanto concludere

che, anche sotto questo secondo aspetto, il ricorso è destinato all’insuccesso.

5.

La multa inflitta è,

peraltro, confacentemene proporzionata alla gravità delle infrazioni commesse,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 56, 103 cpv. 1, 106

cpv. 1 LCStr, 3 cpv. 4, 96 ONC, 14 cpv. 3 e 6, 21 cpv. 2 OLR1, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 29 luglio 2005 è

respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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