30.2005.258
Lavorato in qualità di consulatne sprovvisto di permesso
10 novembre 2005Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2005.258
Data decisione, Autorità:
10.11.2005, PRPEN
Titolo:
Lavorato in qualità di consulatne sprovvisto di permesso
IMPIEGO DI STRANIERI NON AUTORIZZATI A LAVORARE IN SVIZZERA
art. 23 cpv. 6 LDDS
Incarto
n.
30.2005.258
05 724/290
Bellinzona
28
novembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena
Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 26 luglio 2005
presentato da
RI 1
difesa da: DI
1
contro
la decisione
3 giugno 2005 n° 05 724/290 emessa dalla Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni del 27 settembre
2005 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione dei permessi
e dell’immigrazione con decisione 3 giugno 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di
fr. 1'500.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 200.- e alle spese di fr. 40.-,
per i seguenti motivi:
"ha lavorato in
qualità di consulente, a metà tempo, da fine agosto __________ al __________, a
favore della ditta __________ SARL, __________, sprovvista del permesso della Sezione
dei permessi e dell’immigrazione che le consentisse di svolgere detta attività”
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 29 cpv. 1 OLS; 45 RLALPS-EXTRA
CE/AELS.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
Sostiene che:
- la decisione impugnata non
reca la disposizione penale della LDDS asseritamente violata;
- ammesso, e non concesso, che
l’art. 3 cpv. 3 LDDS sia stato violato, il reato è stato commesso dal signor RI
1, marito e datore di lavoro della ricorrente, al quale quest’ultima aveva
conferito procura affinché si occupasse della regolarizzazione della sua
situazione;
- l’attività esercitata non può
essere considerata come un’attività lucrativa secondo l’art. 6 OLS; si tratta,
al contrario, di un’attività paragonabile a quella di una casalinga che dà un
supporto all’andamento degli affari del marito;
- se il giudice dovesse
considerare che il reato penale sussiste, l’infrazione sarebbe comunque, sia
dal punto di vista oggettivo che da quello della colpa, minima. La ricorrente
chiede pertanto, in virtù dell’art. 23 cpv. 6 LDDS, che si prescinda dal
comminare una sanzione a suo carico o, subordinatamente, che la multa sia
ridotta.
C. La Sezione dei permessi
e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può
essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
L’art. 3 cpv. 3 LDDS dispone che lo straniero non domiciliato potrà
assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il
permesso di dimora lo autorizzi a ciò.
L’art. 23
cpv. 6 LDDS prevede che le infrazioni alle disposizioni di polizia degli
stranieri o ai provvedimenti delle autorità competenti sono punite con la multa
fino a duemila franchi; nei casi di minima gravità si può prescindere da ogni
pena.
Tale norma,
anche se non esplicitamente indicata nella decisione impugnata (si veda
nondimeno il rinvio di cui all’art. 45 RLALPS-EXTRA CE/AELS), risulta
chiaramente applicabile alla fattispecie. La svista non ha recato nessuno
svantaggio all’interessata che ha chiaramente individuato la disposizione avvalendosene,
tra l’altro, nel suo ricorso (cfr. ricorso pag. 4 punto 4).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OLS, è considerata attività lucrativa qualsiasi attività
dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata
a titolo gratuito.
3.
La ricorrente, a beneficio di un permesso B che la autorizzava
unicamente a soggiornare in Svizzera in quanto coniuge di un cittadino Svizzero,
avrebbe dovuto richiedere una regolare autorizzazione al fine di esercitare un’attività
lucrativa.
La ricorrente si giustifica dichiarando
che il signor RI 1, suo marito e al tempo stesso datore di lavoro, si era
incaricato di regolarizzare la sua situazione al cospetto delle autorità. La
ricorrente non può però discolparsi attribuendo tutta la responsabilità al
signor RI 1 in quanto in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni ed
omissioni, sicchè il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né
attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabili a
propria colpa.
La ricorrente avrebbe potuto e
dovuto sincerarsi dell’operato del marito, assicurandosi che questi avesse
realmente provveduto a richiedere un regolare permesso di lavoro.
4.
La ricorrente asserisce in seguito che quella da lei esercitata non
era un’attività professionale effettiva; l’attività svolta viene paragonata a
quella di una casalinga che “di tanto in tanto, dà un supporto all’andamento degli
affari del marito” (cfr. ricorso pag. 3 punto 2).
Fare foto di immobili, parlare con i clienti, portarli a vedere
immobili e patrimoni in vendita, e occuparsi delle public relations non
sono però mansioni che rientrano nella normale attività di una casalinga che
aiuta il marito nella sua attività economica; contrariamente a quanto sostiene
la ricorrente, tali attività non sono paragonabili a quelle di una moglie che
stira i vestiti del marito o gli prepara i panini per il pranzo.
La ricorrente ha in realtà svolto dei compiti ben precisi
all’interno della società, persona giuridica per altro distinta dal marito.
Tali compiti vanno ben oltre l’abituale attività di una casalinga e rientrano
pertanto nella definizione di “attività lucrativa” annunciata dall’art. 6 OLS.
5.
Per quanto concerne la richiesta di non infliggere sanzioni a carico
della ricorrente, data l’entità del reato, la ricorrente ha esercitato
un’attività lucrativa per quasi 5 anni senza preoccuparsi di verificare che il
datore di lavoro avesse regolarizzato la sua situazione, non sono chiaramente
dati gli estremi per escludere una qualsivoglia pena.
La ricorrente,
che sapeva di dovere regolarizzare la sua situazione per averne “conferito
procura al marito” (cfr. ricorso pag. 2 punto 1), non può altresì prevalersi
della sua buona fede.
Inoltre,
l’attività esercitata crea, contrariamente a quanto esposto dalla ricorrente, un’indubbia
concorrenza sul mercato del lavoro dato che anche una persona esterna alla
famiglia avrebbe potuto svolgere le mansioni da lei esperite.
6.
La multa inflitta
è, in definitiva, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa, alle circostanze del caso
specifico e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
7.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giudizio e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6
LDDS; 6 e 29 cpv. 1 OLS; 45 RLALPS-EXTRA CE/AELS, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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