Lexipedia

Decisione

30.2005.258

Lavorato in qualità di consulatne sprovvisto di permesso

10 novembre 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione dei permessi

e dell’immigrazione con decisione 3 giugno 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di

fr. 1'500.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 200.- e alle spese di fr. 40.-,

per i seguenti motivi:

"ha lavorato in

qualità di consulente, a metà tempo, da fine agosto __________ al __________, a

favore della ditta __________ SARL, __________, sprovvista del permesso della Sezione

dei permessi e dell’immigrazione che le consentisse di svolgere detta attività”

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 29 cpv. 1 OLS; 45 RLALPS-EXTRA

CE/AELS.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

Sostiene che:

- la decisione impugnata non

reca la disposizione penale della LDDS asseritamente violata;

- ammesso, e non concesso, che

l’art. 3 cpv. 3 LDDS sia stato violato, il reato è stato commesso dal signor RI

1, marito e datore di lavoro della ricorrente, al quale quest’ultima aveva

conferito procura affinché si occupasse della regolarizzazione della sua

situazione;

- l’attività esercitata non può

essere considerata come un’attività lucrativa secondo l’art. 6 OLS; si tratta,

al contrario, di un’attività paragonabile a quella di una casalinga che dà un

supporto all’andamento degli affari del marito;

- se il giudice dovesse

considerare che il reato penale sussiste, l’infrazione sarebbe comunque, sia

dal punto di vista oggettivo che da quello della colpa, minima. La ricorrente

chiede pertanto, in virtù dell’art. 23 cpv. 6 LDDS, che si prescinda dal

comminare una sanzione a suo carico o, subordinatamente, che la multa sia

ridotta.

C. La Sezione dei permessi

e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può

essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

L’art. 3 cpv. 3 LDDS dispone che lo straniero non domiciliato potrà

assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il

permesso di dimora lo autorizzi a ciò.

L’art. 23

cpv. 6 LDDS prevede che le infrazioni alle disposizioni di polizia degli

stranieri o ai provvedimenti delle autorità competenti sono punite con la multa

fino a duemila franchi; nei casi di minima gravità si può prescindere da ogni

pena.

Tale norma,

anche se non esplicitamente indicata nella decisione impugnata (si veda

nondimeno il rinvio di cui all’art. 45 RLALPS-EXTRA CE/AELS), risulta

chiaramente applicabile alla fattispecie. La svista non ha recato nessuno

svantaggio all’interessata che ha chiaramente individuato la disposizione avvalendosene,

tra l’altro, nel suo ricorso (cfr. ricorso pag. 4 punto 4).

Secondo

l’art. 6 cpv. 1 OLS, è considerata attività lucrativa qualsiasi attività

dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se è esercitata

a titolo gratuito.

3.

La ricorrente, a beneficio di un permesso B che la autorizzava

unicamente a soggiornare in Svizzera in quanto coniuge di un cittadino Svizzero,

avrebbe dovuto richiedere una regolare autorizzazione al fine di esercitare un’attività

lucrativa.

La ricorrente si giustifica dichiarando

che il signor RI 1, suo marito e al tempo stesso datore di lavoro, si era

incaricato di regolarizzare la sua situazione al cospetto delle autorità. La

ricorrente non può però discolparsi attribuendo tutta la responsabilità al

signor RI 1 in quanto in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni ed

omissioni, sicchè il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né

attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabili a

propria colpa.

La ricorrente avrebbe potuto e

dovuto sincerarsi dell’operato del marito, assicurandosi che questi avesse

realmente provveduto a richiedere un regolare permesso di lavoro.

4.

La ricorrente asserisce in seguito che quella da lei esercitata non

era un’attività professionale effettiva; l’attività svolta viene paragonata a

quella di una casalinga che “di tanto in tanto, dà un supporto all’andamento degli

affari del marito” (cfr. ricorso pag. 3 punto 2).

Fare foto di immobili, parlare con i clienti, portarli a vedere

immobili e patrimoni in vendita, e occuparsi delle public relations non

sono però mansioni che rientrano nella normale attività di una casalinga che

aiuta il marito nella sua attività economica; contrariamente a quanto sostiene

la ricorrente, tali attività non sono paragonabili a quelle di una moglie che

stira i vestiti del marito o gli prepara i panini per il pranzo.

La ricorrente ha in realtà svolto dei compiti ben precisi

all’interno della società, persona giuridica per altro distinta dal marito.

Tali compiti vanno ben oltre l’abituale attività di una casalinga e rientrano

pertanto nella definizione di “attività lucrativa” annunciata dall’art. 6 OLS.

5.

Per quanto concerne la richiesta di non infliggere sanzioni a carico

della ricorrente, data l’entità del reato, la ricorrente ha esercitato

un’attività lucrativa per quasi 5 anni senza preoccuparsi di verificare che il

datore di lavoro avesse regolarizzato la sua situazione, non sono chiaramente

dati gli estremi per escludere una qualsivoglia pena.

La ricorrente,

che sapeva di dovere regolarizzare la sua situazione per averne “conferito

procura al marito” (cfr. ricorso pag. 2 punto 1), non può altresì prevalersi

della sua buona fede.

Inoltre,

l’attività esercitata crea, contrariamente a quanto esposto dalla ricorrente, un’indubbia

concorrenza sul mercato del lavoro dato che anche una persona esterna alla

famiglia avrebbe potuto svolgere le mansioni da lei esperite.

6.

La multa inflitta

è, in definitiva, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa, alle circostanze del caso

specifico e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

7.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giudizio e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3, 23 cpv. 6

LDDS; 6 e 29 cpv. 1 OLS; 45 RLALPS-EXTRA CE/AELS, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster