30.2005.259
Acconsentire il soggiorno ad una persona non autorizzata
28 dicembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2005.259
Data decisione, Autorità:
28.12.2005, PRPEN
Titolo:
Acconsentire il soggiorno ad una persona non autorizzata
SOGGIORNO ILLEGALE
art. 23 cpv. 6 LDDS
Incarto
n.
30.2005.259
05 923/208
Bellinzona
28
dicembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
vice cancelliere Curzio Andreoli in qualità di segretario per statuire sul
ricorso 29 luglio 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione
15 luglio 2005 n. 05 923/208 emessa dalla Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni 14 settembre
2005 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;
letti ed esaminati gli atti.
ritenuto in fatto
A. La Sezione dei permessi
e dell’immigrazione con decisione
15 luglio 2005 ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 200.- oltre alla tassa di
giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 10.-, richiamati i motivi indicati
nell’intimazione del 4 febbraio 2005, precisamente:
"Ha consentito il
soggiorno, dal __________ al __________, a __________, in Via __________, della
cittadina __________, __________, in modo non autorizzato”.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 1, 2 cpv. 2 e 23 cpv. 1 LDDS, 2 cpv. 1 ODDS e 45
RLALPS-EXTRA CE/AELS.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggravano ora davanti a questo giudice
contestando la multa loro inflitta.
C. L’autorità
amministrativa propone, per contro, la reiezione del gravame.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
2. L’art. 2 cpv. 2 LDDS
recita: “Chiunque alloggi uno straniero a pagamento deve notificarlo
immediatamente alla polizia locale. Qualora gli dia l’alloggio gratuitamente, è
tenuto alla notificazione solo se lo straniero si trattiene presso di lui più
d’un mese; restano riservate le disposizioni più rigorose che i Cantoni
stimassero di dover emanare a questo riguardo.”.
La signora__________ è stata
interrogata dalla Polizia cantonale in data __________. Dal verbale risulta che
l’interessata studia presso la facoltà di teologia di __________ dal mese di __________
del __________ e che a partire dal __________ occupa una camera presso la
famiglia __________ a __________.
3. Secondo la __________ la
fattispecie rientra nel campo d’applicazione dell’art. 23 cpv. 1 LDDS in virtù
del quale chiunque facilita o aiuta a preparare un soggiorno illegale è punito
con la detenzione fino a sei mesi, sanzione alla quale può essere integrata una
multa fino a fr. 10'000.-. Nei casi di lieve gravità sussiste la possibilità di
infliggere unicamente una sanzione pecuniaria.
Fatti
I ricorrenti sostengono che il
caso in esame sia frutto di un malinteso all’origine del quale vi sarebbero, da
una parte, i lunghi tempi d’attesa per la ricezione dei documenti riguardanti
la signora __________ e, dall’altra, le difficoltà della medesima nel
comprendere la lingua italiana.
Contrariamente a quanto sostenuto
dall’autorità amministrativa, il fatto di aver messo a disposizione della
signora __________ una camera per oltre un mese senza per questo procedere alla
notifica presso il competente ufficio configura unicamente una violazione
dell’art. 23 cpv. 6 LDDS.
Ad RI 1 non può infatti essere
imputata alcuna concreta intenzione, nemmeno dal profilo del dolo eventuale, di
facilitare un soggiorno illegale sul territorio elvetico.
Considerandi
D’altro lato, quanto asserito
dagli insorgenti risulta irrilevante ai fini del giudizio. L’occupazione del
locale da parte della cittadina brasiliana ha avuto inizio il __________ come
precisamente dichiarato dalla stessa (cfr. doc. D). Ai ricorrenti incombeva pertanto
il preciso obbligo, in ossequio alla normativa sopra indicata, di notificare lo
straniero ospitato all’autorità competente.
Da parte degli insorgenti non
è però stato fatto alcun avviso. Di conseguenza, é data la violazione della legge
federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.
4.
L’art. 23 cpv. 6
LDDS prevede una multa sino a fr. 2'000.-. Le considerazioni che precedono determinano
la riduzione della sanzione pecuniaria e l’adeguamento della tassa di giustizia
di primo grado. Considerato che la pena è individuale, ai ricorrenti viene irrogata
una multa di fr. 50.- ciascuno.
L’esito del gravame
induce a rinunciare al prelievo di oneri dell’odierno giudizio.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 2 cpv. 2, 23 cpv. 6
LDDS; 2 cpv. 1 ODDS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che ad RI 1 è inflitta
una multa di fr. 50.- ciascuno. I ricorrenti sono inoltre tenuti in solido al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 20.- e delle spese di fr. 10.-.
2. Non si prelevano né
tasse né spese del presente giudizio.
3. Intimazione a:
.
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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