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Decisione

30.2005.259

Acconsentire il soggiorno ad una persona non autorizzata

28 dicembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti sostengono che il

caso in esame sia frutto di un malinteso all’origine del quale vi sarebbero, da

una parte, i lunghi tempi d’attesa per la ricezione dei documenti riguardanti

la signora __________ e, dall’altra, le difficoltà della medesima nel

comprendere la lingua italiana.

Contrariamente a quanto sostenuto

dall’autorità amministrativa, il fatto di aver messo a disposizione della

signora __________ una camera per oltre un mese senza per questo procedere alla

notifica presso il competente ufficio configura unicamente una violazione

dell’art. 23 cpv. 6 LDDS.

Ad RI 1 non può infatti essere

imputata alcuna concreta intenzione, nemmeno dal profilo del dolo eventuale, di

facilitare un soggiorno illegale sul territorio elvetico.

Considerandi

D’altro lato, quanto asserito

dagli insorgenti risulta irrilevante ai fini del giudizio. L’occupazione del

locale da parte della cittadina brasiliana ha avuto inizio il __________ come

precisamente dichiarato dalla stessa (cfr. doc. D). Ai ricorrenti incombeva pertanto

il preciso obbligo, in ossequio alla normativa sopra indicata, di notificare lo

straniero ospitato all’autorità competente.

Da parte degli insorgenti non

è però stato fatto alcun avviso. Di conseguenza, é data la violazione della legge

federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri.

4.

L’art. 23 cpv. 6

LDDS prevede una multa sino a fr. 2'000.-. Le considerazioni che precedono determinano

la riduzione della sanzione pecuniaria e l’adeguamento della tassa di giustizia

di primo grado. Considerato che la pena è individuale, ai ricorrenti viene irrogata

una multa di fr. 50.- ciascuno.

L’esito del gravame

induce a rinunciare al prelievo di oneri dell’odierno giudizio.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 2 cpv. 2, 23 cpv. 6

LDDS; 2 cpv. 1 ODDS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che ad RI 1 è inflitta

una multa di fr. 50.- ciascuno. I ricorrenti sono inoltre tenuti in solido al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 20.- e delle spese di fr. 10.-.

2. Non si prelevano né

tasse né spese del presente giudizio.

3. Intimazione a:

.

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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