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Decisione

30.2005.26

contributi dovuti da una lavoratrice per la sua attività indipendente accessoria. Contributo minimo

5 ottobre 2005Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I

contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno

di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre (art.

22 cpv. 2 OAVS).

Il

reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato

dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno

(art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se

in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il

reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione

conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Se

l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è

determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine

dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS).

5. Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo

dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata

in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla

corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e

adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In

difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato,

gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta

cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata

d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS). Nei casi di tassazione

intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono

applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS). Le indicazioni fornite dalle

autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4

OAVS).

Se

le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di

compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il

contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a

loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle

casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23

cpv. 5 OAVS).

6. Per

l'art. 24 cpv. 1 OAVS nell'anno di contribuzione corrente, le persone tenute a

pagare i contributi devono pagare contributi d'acconto a scadenze periodiche.

Le

casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del

reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito

determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la

persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non

corrisponde manifestamente al reddito presumibile (art. 24 cpv. 2 OAVS).

Giusta

l'art. 24 cpv. 3 OAVS se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il

reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione

adeguano i contributi d'acconto.

Le

persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le

indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare,

se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal

reddito presumibile (art. 24 cpv. 4 OAVS).

Infine,

l'art. 24 cpv. 5 OAVS prevede che se entro il termine fissato non vengono date

le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non

vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano i

contributi d'acconto dovuti in una decisione.

7. In

concreto la Cassa ha calcolato provvisoriamente il contributo dovuto

dall'assicurata da luglio a dicembre 2004 sulla base del reddito di fr. 5'000

indicato dall'assicurata quale reddito presumibile annuo nel questionario per

l'affiliazione degli indipendenti (cfr. doc. III1).

La

ricorrente ha contestato di dovere pagare un contributo annuo, chiedendo che il

contributo minimo venga calcolato pro rata temporis, per i sei mesi

durante i quali ha esercitato la sua attività indipendente accessoria (cfr.

doc. I).

Il

TCA ha già avuto modo di affrontare la tematica in oggetto in una sentenza di

principio del 10 giugno 2002 nella causa P. (inc. 30.2002.29), nella quale ha

osservato:

" Con il 1° gennaio 2001 è entrata in vigore una

modifica del calcolo dei contributi. Infatti, contrariamente a quanto succedeva

in passato, i contributi si calcolano prendendo in considerazione il reddito

effettivamente conseguito nell'anno di contribuzione (cfr. nuovo art. 22 OAVS).

L'UFAS, nel commento alle modifiche intervenute con il 1° gennaio

2001, si è così espressa a proposito dell'art. 22 OAVS (cfr. Pratique VSI 2000

pag. 107 segg., in particolare pag. 112 segg.):

" (…)

Al. 2: L'al. 2 stipule le calcul postnumernado (d'après le revenu acquis

au cours de la période; Gegenwartsbemessung; cf. l'introduction). Le revenu

d'une activité lucrative (défini à l'art. 17) acquis pendant l'année de cotisation

est déterminant pour le calcul des cotisations. En d'autres termes, la période

de cotisation et la période de calcul coincident. L'AVS reprend le système de

l'impôt fédéral direct (art. 210 al. 2 LIFD). Cette correspondance entre l'AVS et

les impôts améliore la transparence pour les personnes tenues de cotiser. De

plus elle se justifie sur le plan pratique, étant donné que ce sont les autorités

fiscales qui déterminent le revenu.

Dans le système de taxation praenumerando bisannuelle, qui avait cours

jusqu'à présent, le résultat d'un exercice commercial de plus ou de moins de

douze mois était converti en un revenu annuel pour l'impôt fédéral direct (art.

43 al. 1 et 3 LIFD). Dans

le système postnumerando annuel, une telle conversion n'est plus nécessaire puisque

le revenu imposable se détermine d'après le revenu acquis au cours de la période

fiscale (art. 210 al. 1 LIFD). Il en va de même pour l'AVS: étant donné que la période

de calcul ne comporte plus qu'une année, il suffit de tenir compte du revenu de

cette année. L'AVS reprend aussi a cet égard la conception de l'impôt fédéral

direct. Ceci ressort clairement de l'al. 2 lorsqu'il parle du "revenu effectivement

acquis". Le fait de renoncer à toute conversion correspond à la nature même

du calcul postnumerando annuel (sur la base du revenu acquis pendant l'année de

cotisation). Un calcul sur la base de la période économiquement déterminante, permet

Considerandi

de tenir compte des résultats économiques effectifs; il semble à la fois transparent

et simple. L'impôt fédéral direct prévoit quand même encore une conversion:

pour déterminer le taux lorsque la durée de l'assujetissement et celle de l'exercice

sont inférieures à douze mois (art. 209 al. 3 LIFD; art. 3 al. 3 Ordonnance sur

le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques).

Le revenu déterminant pour fixer le taux doit aussi être défini pour l'AVS - même

si c'est dans une moindre mesure -, étant donné que les indépendants dont le revenu

annuel n'atteint pas un montant maximum défini par la loi bénéficient du barème

dégressif (art. 8 al. 1 LAVS). Cependant, les cas visés par l'impôt fédéral direct seront probablement

très rares dans le domaine de l'AVS. En effet, en matière d'AVS, seuls les indépendants

sont concernés et, en plus, que lorsque le début ou la fin d'une activité

lucrative coincide avec le début ou la fin de l'assujetissement à l'assurance.

Il faut relever, par ailleurs, qu'en raison de la forte progression, la

conversion revêt une importance beaucoup plus grande pour l'impôt fédéral

direct. Vu les circonstances, il est justifié de s'écarter de la réglementation

des impôts sur ce point particulier et de renoncer à la conversion, ce qui permet,

de surcroît, de simplifier considérablement la procédure."

Le direttive edite dall'UFAS sui contributi dei lavoratori

indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) al marg. 1159

prevedono che il reddito non va convertito.

Va inoltre rilevato che secondo le nuove direttive dell'UFAS, il

contributo minimo annuo di fr. 425 è dovuto anche in caso di attività lucrativa

inferiore all'anno, se l'assicurato è assoggettato all'assicurazione durante

tutto l'anno (marg. 1170 DIN e cfr. anche il bollettino n. 106 del 2 ottobre

2001.

dell'UFAS alle Casse di compensazione). In caso di assoggettamento

all'assicurazione inferiore ad un anno, il contributo minimo è invece dovuto

proporzionalmente alla durata dell'assoggettamento.

Per contro, l'UFAS afferma che "toute "proratisation"

est exclue pour les revenus dans le cadre du barème dégressif et au-dessus, ce indépendamment

de la durée de l'activité et de l'assujettissement à l'assurance"

(bollettino n. 106 del 2 ottobre 2001 dell'UFAS alle Casse di compensazione).

Infine, anche se il reddito effettivamente conseguito, rispettivamente

il risultato dell'esercizio chiuso nel corso dell'anno civile, è determinante

nella procedura del calcolo postnumerando (art. 22 cpv. 2 e 3 OAVS, Pratique

VSI 2000 pag. 112) e anche se di regola va prelevato l'intero contributo minimo

(cfr. marg. 1170 DIN), è la durata effettiva dell'attività lucrativa che va

iscritta nel conto individuale e non tutto l'anno (marg. 1158 e 1170 DIN; cfr.

anche bollettino n. 106 del 2 ottobre 2001 dell'UFAS alle Casse di

compensazione, in particolare esempi 9 e 10).

Da rilevare infine che nel caso in cui l'assicurato inizia la sua

attività lucrativa nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno e rinuncia

a procedere alla chiusura dei conti alla fine del primo anno civile, e procede

alla chiusura nel corso dell'anno di contribuzione seguente, il risultato del

primo esercizio commerciale è ripartito pro rata temporis tra i due anni di

contribuzione (art. 22 cpv. 4 OAVS, cfr. marg. 1131 DIN e Pratique VSI 2000

pag. 114). Per il tasso di contribuzione dei due anni il reddito totale che

emerge dalla chiusura del primo esercizio, eventualmente dopo la deduzione

della franchigia per le persone che hanno raggiunto l'età AVS, è determinante (marg.

1131.

DIN).

Alla luce di quanto sopra esposto emerge che con le nuove norme

entrate in vigore il 1° gennaio 2001, il contributo va calcolato sulla base del

reddito effettivamente conseguito nell'anno di contribuzione.

Le nuove disposizioni, laddove l'attività inizia o termina nel corso

dell'anno, non prevedono più, tranne eccezioni (cfr. i due paragrafi precedenti

e Pratique VSI 2000 pag. 107 segg., in particolare il passaggio sopra riportato

per esteso), né la conversione del reddito in 12 mensilità, né la proratizzazione

del calcolo dei contributi.”

In

concreto, come risulta dal questionario per l'affiliazione degli indipendenti

compilato dall'assicurata (cfr. doc. III1), l'insorgente nel 2004 era

dipendente della ditta __________ ed era pertanto già assoggettata all'AVS.

Con

il 1° luglio 2004 l'insorgente ha iniziato un'attività indipendente per la

quale ha affermato di poter guadagnare presumibilmente un reddito di fr. 5'000

annui, importo che la Cassa ha preso in considerazione in attesa dei dati

fiscali definitivi.

Ora,

ritenuto come il calcolo del contributo va ormai eseguito sul reddito

conseguito effettivamente nel corso dell'anno di contribuzione e considerato

che l'insorgente era già assoggettata all'AVS in precedenza, è a giusta ragione

che la Cassa ha effettuato il calcolo dei contributi, provvisoriamente in

attesa dei dati fiscali definitivi, sulla base di fr. 2'500 (5'000 : 12 mesi

dell'anno X 6 mesi di attività del 2004 dal 1.7.2004 al 31.12.2004), ossia il

reddito presumibile dei 6 mesi di attività lucrativa indipendente.

Le direttive edite

dall'UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza

attività lucrativa (DIN) al marg. 1171 prevedono che “si le revenu provenant

d’une activité lucrative indépendante est inférieur à fr. 8'500.--, il faut toujours

réclamer la cotisation minimum.”

L’art. 19 OAVS

stabilisce che se il reddito proveniente da un’attività indipendente esercitata

a titolo accessorio non supera 2'000 franchi per anno civile, il contributo è

percepito soltanto a richiesta dell’assicurato.

Va

infine rilevato che il TFA in una sentenza del 13 novembre 1995 nella causa P. S.,

pubblicata in DTF 121 V 181 e in Pratique VSI 3/1996 177, ha stabilito che sul

reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente accessoria dev'essere

pagato il contributo minimo giusta l'art. 8 cpv. 2 LAVS in relazione con

l'art. 21 OAVS.

La Cassa ha quindi

rettamente chiesto all'insorgente, che per la sua attività lucrativa

indipendente accessoria ha indicato come reddito presumibile un importo

nettamente inferiore a fr. 8'500, ma superiore a fr. 2'000, il contributo

minimo di fr. 425 (importo minimo per il 2004, cfr. marg. 1170 DIN), cui sono

stati aggiunti fr. 8.50 di spese amministrative.

Va

infatti rammentato come ai sensi dell'art. 69 cpv. 1 LAVS le Casse di

compensazione, a copertura delle spese di amministrazione, prelevano dai datori

di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e

dalle persone che non esercitano un'attività purché affiliati. Dal 1° gennaio

2001.

ciò vale anche per le persone assicurate in maniera facoltativa secondo

l'art. 2.

I

contributi per le spese amministrative devono essere commisurati alla capacità

economica delle persone tenute a versarle. Il Consiglio federale può prendere

misure atte ad impedire che le aliquote dei contributi per le spese di

amministrazione non differiscano troppo da una Cassa all'altra.

In

forza di questa norma di legge l'Esecutivo federale ha emanato l'art. 157 OAVS,

delegando al Dipartimento federale dell'Interno il compito di fissare per tutte

le Casse di compensazione, su proposta della Commissione federale dell'AVS/AI,

le aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione dovuti dai

datori di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente

e dalle persone che non esercitano un'attività lucrativa.

Il

Dipartimento federale dell'Interno ha così promulgato l'11 ottobre 1972 l'Ordinanza

sulle aliquote massime dei contributi alle spese d'amministrazione nell'AVS, il

cui art. 1 recita:

" I contributi alle spese d'amministrazione, previsti

nell'articolo 69 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, non possono superare il

tre per cento della somma dei contributi dovuti da un datore di lavoro, da una

persona che esercita un'attività lucrativa indipendente o da una persona che

non esercita una attività lucrativa."

In

concreto risulta che la Cassa ha applicato un tasso inferiore al 3%. Le spese

sono quindi state prelevate correttamente.

In

queste circostanze la decisione della Cassa merita conferma, mentre il gravame

va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.- Il ricorso è

respinto.

2.- Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3.- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di

ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella

impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o

del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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