30.2005.26
contributi dovuti da una lavoratrice per la sua attività indipendente accessoria. Contributo minimo
5 ottobre 2005Italiano17 min
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Numero d'incarto:
30.2005.26
Data decisione, Autorità:
05.10.2005, TCA
Titolo:
contributi dovuti da una lavoratrice per la sua attività indipendente accessoria. Contributo minimo
CONTRIBUTI
LAVORATORE INDIPENDENTE
art. 3 LAVS
art. 4 LAVS
art. 9 LAVS
art. 22 OAVS
art. 23 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2005.26
Lugano
5 ottobre
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Cinzia Raffa, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 18 aprile 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 21 marzo
2005 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. Con
una decisione provvisoria del 18 gennaio 2005 la Cassa CO 1 ha fissato i
contributi dovuti da RI 1, quale indipendente, dal 1.7.2004 al 31.12.2004 sulla
base di un reddito di fr. 2'500, ritenuto un capitale investito nullo (cfr.
doc. III5).
Il
contributo è stato calcolato in base alla dichiarazione di reddito presumibile,
con riserva di rettifica in base alla tassazione fiscale IFD (cfr. doc. III5).
B. A
seguito dell'opposizione interposta dall'assicurata, rappresentata dal marito RA
1 (cfr. doc. III4), l'amministrazione, in data 21 marzo 2005, ha emanato una
decisione su opposizione con la quale, dopo aver ricordato le norme di diritto
applicabili e avere rilevato di avere calcolato il contributo provvisorio in
base ai dati forniti dall’assicurata stessa, ha ribadito il contenuto della sua
prima decisione (cfr. doc. A).
C. Contro
la decisione è insorta l’assicurata, sempre rappresentata dal marito RA 1,
facendo valere di essere dipendente della ditta __________ di __________, dalla
quale percepisce un salario di fr. 24'000 annui, importo sul quale paga i
relativi contributi, superiori al contributo minimo previsto in caso di reddito
inferiore ai fr. 8'500 annui. L’assicurata ha inoltre contestato di dovere
pagare un contributo annuo, ritenendo giusto calcolare gli stessi pro rata
temporis, dal 1.7.2004 al 31.12.2004 (cfr. doc. I).
Nella
sua risposta del 6 maggio 2005 l'amministrazione ha ribadito di aver
determinato il contributo personale quale indipendente dell’assicurata per il
2004 sulla base della dichiarazione di reddito presumibile, con riserva di
rettifica in base alla tassazione fiscale IFD (cfr. doc. III).
D. Con
osservazioni del 20 maggio 2005 l'insorgente ha ribadito gli argomenti già
esposti in sede ricorsuale, trasmettendo al TCA copia della dichiarazione dei
salari e degli assegni familiari relativi all’anno 2004 (cfr. doc. V).
Il doc. V è stato
trasmesso all’amministrazione (cfr. doc. VI), con la facoltà di presentare
osservazioni scritte.
In data 25 maggio 2005
la Cassa ha comunicato al TCA di riconfermarsi nella risposta di causa del 6
maggio 2005 (cfr. doc. VII).
in
diritto
In ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
Nel
merito
2. Va
innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha
comportato diverse modifiche della LAVS.
Da
un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali
in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli
effetti (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 127 V 467 consid. 1,
126 V 136 consid. 4b; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa A., P 76/01, consid.
1.3, pag. 4; STFA del 9 gennaio 2003 nella causa C., U 347/01, consid. 2 pag. 3
e STFA del 9 gennaio 2003 nella causa P., H 345/01, consid. 2.1, pag. 3; DTF
127 V 467 consid. 1, DTF 121 V 366 consid. 1b).
Per
contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie,
trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr.
DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a).
In
concreto la fissazione dei contributi dell’assicurata, quale indipendente, si
riferisce al periodo compreso fra il 1° luglio 2004 e il 31 dicembre 2004. Per
cui ogni riferimento alle norme e alle direttive della LAVS va inteso nel
tenore in vigore dal 1° gennaio 2003.
3. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).
A
norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli assicurati sono tenuti al pagamento dei
contributi fintanto che esercitano un'attività lucrativa. Se non esercitano
un'attività lucrativa, l'obbligo contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno
successivo a quello in cui compiono i 20 anni e dura fino alla fine del mese in
cui compiono 64 anni, se sono di sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso
maschile.
4. In
applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che
esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito
proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente. I
contributi AVS degli assicurati esercitanti un'attività lucrativa indipendente
sono determinati tenendo conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per
lavoro a dipendenza d'altri (art. 9 cpv. 1 LAVS) sono fissati per ciascun anno
di contribuzione. Per anno di contribuzione si intende l'anno civile (art. 22
cpv. 1 OAVS).
Fatti
I
contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno
di contribuzione e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre (art.
22 cpv. 2 OAVS).
Il
reddito dell'anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato
dell'esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno
(art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se
in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il
reddito dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione
conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se
l'esercizio commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è
determinante il capitale proprio investito nell'azienda alla fine
dell'esercizio commerciale (art. 22 cpv. 5 OAVS).
5. Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In
difetto di una tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato,
gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta
cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata
d'imposta federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS). Nei casi di tassazione
intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono
applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS). Le indicazioni fornite dalle
autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23 cpv. 4
OAVS).
Se
le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di
compensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il
contributo e il capitale proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a
loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle
casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23
cpv. 5 OAVS).
6. Per
l'art. 24 cpv. 1 OAVS nell'anno di contribuzione corrente, le persone tenute a
pagare i contributi devono pagare contributi d'acconto a scadenze periodiche.
Le
casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del
reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito
determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la
persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non
corrisponde manifestamente al reddito presumibile (art. 24 cpv. 2 OAVS).
Giusta
l'art. 24 cpv. 3 OAVS se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il
reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione
adeguano i contributi d'acconto.
Le
persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le
indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare,
se richiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal
reddito presumibile (art. 24 cpv. 4 OAVS).
Infine,
l'art. 24 cpv. 5 OAVS prevede che se entro il termine fissato non vengono date
le indicazioni necessarie, non vengono presentati i giustificativi o non
vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano i
contributi d'acconto dovuti in una decisione.
7. In
concreto la Cassa ha calcolato provvisoriamente il contributo dovuto
dall'assicurata da luglio a dicembre 2004 sulla base del reddito di fr. 5'000
indicato dall'assicurata quale reddito presumibile annuo nel questionario per
l'affiliazione degli indipendenti (cfr. doc. III1).
La
ricorrente ha contestato di dovere pagare un contributo annuo, chiedendo che il
contributo minimo venga calcolato pro rata temporis, per i sei mesi
durante i quali ha esercitato la sua attività indipendente accessoria (cfr.
doc. I).
Il
TCA ha già avuto modo di affrontare la tematica in oggetto in una sentenza di
principio del 10 giugno 2002 nella causa P. (inc. 30.2002.29), nella quale ha
osservato:
" Con il 1° gennaio 2001 è entrata in vigore una
modifica del calcolo dei contributi. Infatti, contrariamente a quanto succedeva
in passato, i contributi si calcolano prendendo in considerazione il reddito
effettivamente conseguito nell'anno di contribuzione (cfr. nuovo art. 22 OAVS).
L'UFAS, nel commento alle modifiche intervenute con il 1° gennaio
2001, si è così espressa a proposito dell'art. 22 OAVS (cfr. Pratique VSI 2000
pag. 107 segg., in particolare pag. 112 segg.):
" (…)
Al. 2: L'al. 2 stipule le calcul postnumernado (d'après le revenu acquis
au cours de la période; Gegenwartsbemessung; cf. l'introduction). Le revenu
d'une activité lucrative (défini à l'art. 17) acquis pendant l'année de cotisation
est déterminant pour le calcul des cotisations. En d'autres termes, la période
de cotisation et la période de calcul coincident. L'AVS reprend le système de
l'impôt fédéral direct (art. 210 al. 2 LIFD). Cette correspondance entre l'AVS et
les impôts améliore la transparence pour les personnes tenues de cotiser. De
plus elle se justifie sur le plan pratique, étant donné que ce sont les autorités
fiscales qui déterminent le revenu.
Dans le système de taxation praenumerando bisannuelle, qui avait cours
jusqu'à présent, le résultat d'un exercice commercial de plus ou de moins de
douze mois était converti en un revenu annuel pour l'impôt fédéral direct (art.
43 al. 1 et 3 LIFD). Dans
le système postnumerando annuel, une telle conversion n'est plus nécessaire puisque
le revenu imposable se détermine d'après le revenu acquis au cours de la période
fiscale (art. 210 al. 1 LIFD). Il en va de même pour l'AVS: étant donné que la période
de calcul ne comporte plus qu'une année, il suffit de tenir compte du revenu de
cette année. L'AVS reprend aussi a cet égard la conception de l'impôt fédéral
direct. Ceci ressort clairement de l'al. 2 lorsqu'il parle du "revenu effectivement
acquis". Le fait de renoncer à toute conversion correspond à la nature même
du calcul postnumerando annuel (sur la base du revenu acquis pendant l'année de
cotisation). Un calcul sur la base de la période économiquement déterminante, permet
Considerandi
de tenir compte des résultats économiques effectifs; il semble à la fois transparent
et simple. L'impôt fédéral direct prévoit quand même encore une conversion:
pour déterminer le taux lorsque la durée de l'assujetissement et celle de l'exercice
sont inférieures à douze mois (art. 209 al. 3 LIFD; art. 3 al. 3 Ordonnance sur
le calcul dans le temps de l'impôt fédéral direct dû par les personnes physiques).
Le revenu déterminant pour fixer le taux doit aussi être défini pour l'AVS - même
si c'est dans une moindre mesure -, étant donné que les indépendants dont le revenu
annuel n'atteint pas un montant maximum défini par la loi bénéficient du barème
dégressif (art. 8 al. 1 LAVS). Cependant, les cas visés par l'impôt fédéral direct seront probablement
très rares dans le domaine de l'AVS. En effet, en matière d'AVS, seuls les indépendants
sont concernés et, en plus, que lorsque le début ou la fin d'une activité
lucrative coincide avec le début ou la fin de l'assujetissement à l'assurance.
Il faut relever, par ailleurs, qu'en raison de la forte progression, la
conversion revêt une importance beaucoup plus grande pour l'impôt fédéral
direct. Vu les circonstances, il est justifié de s'écarter de la réglementation
des impôts sur ce point particulier et de renoncer à la conversion, ce qui permet,
de surcroît, de simplifier considérablement la procédure."
Le direttive edite dall'UFAS sui contributi dei lavoratori
indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN) al marg. 1159
prevedono che il reddito non va convertito.
Va inoltre rilevato che secondo le nuove direttive dell'UFAS, il
contributo minimo annuo di fr. 425 è dovuto anche in caso di attività lucrativa
inferiore all'anno, se l'assicurato è assoggettato all'assicurazione durante
tutto l'anno (marg. 1170 DIN e cfr. anche il bollettino n. 106 del 2 ottobre
2001.
dell'UFAS alle Casse di compensazione). In caso di assoggettamento
all'assicurazione inferiore ad un anno, il contributo minimo è invece dovuto
proporzionalmente alla durata dell'assoggettamento.
Per contro, l'UFAS afferma che "toute "proratisation"
est exclue pour les revenus dans le cadre du barème dégressif et au-dessus, ce indépendamment
de la durée de l'activité et de l'assujettissement à l'assurance"
(bollettino n. 106 del 2 ottobre 2001 dell'UFAS alle Casse di compensazione).
Infine, anche se il reddito effettivamente conseguito, rispettivamente
il risultato dell'esercizio chiuso nel corso dell'anno civile, è determinante
nella procedura del calcolo postnumerando (art. 22 cpv. 2 e 3 OAVS, Pratique
VSI 2000 pag. 112) e anche se di regola va prelevato l'intero contributo minimo
(cfr. marg. 1170 DIN), è la durata effettiva dell'attività lucrativa che va
iscritta nel conto individuale e non tutto l'anno (marg. 1158 e 1170 DIN; cfr.
anche bollettino n. 106 del 2 ottobre 2001 dell'UFAS alle Casse di
compensazione, in particolare esempi 9 e 10).
Da rilevare infine che nel caso in cui l'assicurato inizia la sua
attività lucrativa nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno e rinuncia
a procedere alla chiusura dei conti alla fine del primo anno civile, e procede
alla chiusura nel corso dell'anno di contribuzione seguente, il risultato del
primo esercizio commerciale è ripartito pro rata temporis tra i due anni di
contribuzione (art. 22 cpv. 4 OAVS, cfr. marg. 1131 DIN e Pratique VSI 2000
pag. 114). Per il tasso di contribuzione dei due anni il reddito totale che
emerge dalla chiusura del primo esercizio, eventualmente dopo la deduzione
della franchigia per le persone che hanno raggiunto l'età AVS, è determinante (marg.
1131.
DIN).
Alla luce di quanto sopra esposto emerge che con le nuove norme
entrate in vigore il 1° gennaio 2001, il contributo va calcolato sulla base del
reddito effettivamente conseguito nell'anno di contribuzione.
Le nuove disposizioni, laddove l'attività inizia o termina nel corso
dell'anno, non prevedono più, tranne eccezioni (cfr. i due paragrafi precedenti
e Pratique VSI 2000 pag. 107 segg., in particolare il passaggio sopra riportato
per esteso), né la conversione del reddito in 12 mensilità, né la proratizzazione
del calcolo dei contributi.”
In
concreto, come risulta dal questionario per l'affiliazione degli indipendenti
compilato dall'assicurata (cfr. doc. III1), l'insorgente nel 2004 era
dipendente della ditta __________ ed era pertanto già assoggettata all'AVS.
Con
il 1° luglio 2004 l'insorgente ha iniziato un'attività indipendente per la
quale ha affermato di poter guadagnare presumibilmente un reddito di fr. 5'000
annui, importo che la Cassa ha preso in considerazione in attesa dei dati
fiscali definitivi.
Ora,
ritenuto come il calcolo del contributo va ormai eseguito sul reddito
conseguito effettivamente nel corso dell'anno di contribuzione e considerato
che l'insorgente era già assoggettata all'AVS in precedenza, è a giusta ragione
che la Cassa ha effettuato il calcolo dei contributi, provvisoriamente in
attesa dei dati fiscali definitivi, sulla base di fr. 2'500 (5'000 : 12 mesi
dell'anno X 6 mesi di attività del 2004 dal 1.7.2004 al 31.12.2004), ossia il
reddito presumibile dei 6 mesi di attività lucrativa indipendente.
Le direttive edite
dall'UFAS sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza
attività lucrativa (DIN) al marg. 1171 prevedono che “si le revenu provenant
d’une activité lucrative indépendante est inférieur à fr. 8'500.--, il faut toujours
réclamer la cotisation minimum.”
L’art. 19 OAVS
stabilisce che se il reddito proveniente da un’attività indipendente esercitata
a titolo accessorio non supera 2'000 franchi per anno civile, il contributo è
percepito soltanto a richiesta dell’assicurato.
Va
infine rilevato che il TFA in una sentenza del 13 novembre 1995 nella causa P. S.,
pubblicata in DTF 121 V 181 e in Pratique VSI 3/1996 177, ha stabilito che sul
reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente accessoria dev'essere
pagato il contributo minimo giusta l'art. 8 cpv. 2 LAVS in relazione con
l'art. 21 OAVS.
La Cassa ha quindi
rettamente chiesto all'insorgente, che per la sua attività lucrativa
indipendente accessoria ha indicato come reddito presumibile un importo
nettamente inferiore a fr. 8'500, ma superiore a fr. 2'000, il contributo
minimo di fr. 425 (importo minimo per il 2004, cfr. marg. 1170 DIN), cui sono
stati aggiunti fr. 8.50 di spese amministrative.
Va
infatti rammentato come ai sensi dell'art. 69 cpv. 1 LAVS le Casse di
compensazione, a copertura delle spese di amministrazione, prelevano dai datori
di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente e
dalle persone che non esercitano un'attività purché affiliati. Dal 1° gennaio
2001.
ciò vale anche per le persone assicurate in maniera facoltativa secondo
l'art. 2.
I
contributi per le spese amministrative devono essere commisurati alla capacità
economica delle persone tenute a versarle. Il Consiglio federale può prendere
misure atte ad impedire che le aliquote dei contributi per le spese di
amministrazione non differiscano troppo da una Cassa all'altra.
In
forza di questa norma di legge l'Esecutivo federale ha emanato l'art. 157 OAVS,
delegando al Dipartimento federale dell'Interno il compito di fissare per tutte
le Casse di compensazione, su proposta della Commissione federale dell'AVS/AI,
le aliquote massime dei contributi alle spese di amministrazione dovuti dai
datori di lavoro, dalle persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente
e dalle persone che non esercitano un'attività lucrativa.
Il
Dipartimento federale dell'Interno ha così promulgato l'11 ottobre 1972 l'Ordinanza
sulle aliquote massime dei contributi alle spese d'amministrazione nell'AVS, il
cui art. 1 recita:
" I contributi alle spese d'amministrazione, previsti
nell'articolo 69 capoverso 1 della legge federale del 20 dicembre 1946
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, non possono superare il
tre per cento della somma dei contributi dovuti da un datore di lavoro, da una
persona che esercita un'attività lucrativa indipendente o da una persona che
non esercita una attività lucrativa."
In
concreto risulta che la Cassa ha applicato un tasso inferiore al 3%. Le spese
sono quindi state prelevate correttamente.
In
queste circostanze la decisione della Cassa merita conferma, mentre il gravame
va respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è
respinto.
2.- Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di
ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella
impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o
del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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