30.2005.262
Esercitare la pesca nelle acque nel lago con canna a lancio esca camola catturando e trattenendo una trota iridea di cm 21 (misura minima cm 22)
14 novembre 2005Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2005.262
Data decisione, Autorità:
14.11.2005, PRPEN
Titolo:
Esercitare la pesca nelle acque nel lago con canna a lancio esca camola catturando e trattenendo una trota iridea di cm 21 (misura minima cm 22)
CACCIA CON AUSILIO DI MEZZI PROIBITI
art. 32 LCP
Incarto
n.
30.2005.262
572/106-810
Bellinzona
14
novembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena
Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 agosto 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione
29 luglio 2005 n° 572/106-810 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 2 settembre 2005 presentate dalla CRTE 1,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 29 luglio 2005RI 1 una multa
di fr. 100.- oltre alla tassa e spese di giustizia di complessivi fr. 20.-, per
Fatti
i seguenti motivi:
"per aver esercitato la
pesca nelle acque del lago alpino __________, con canna a lancio esca camola
catturando e trattenendo una trota iridea di cm 21 (misura minima cm 22)”
Fatti accertati il __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 32, 34 della Legge cantonale sulla pesca e sulla
protezione dei pesci e dei gamberi indigeni (LCP); 21 cpv. 1, 22 cpv. 1, 30 del
relativo regolamento di applicazione (RALCP).
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
Sostiene in particolare che non
c’è stata infrazione poiché la trota iridea sottomisura è stata liberata ancora
ben vitale.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art.12 LPContr.
Considerandi
2.
Ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 del regolamento di applicazione della
Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni
(RALCP), le trote iridee possono essere trattenute unicamente qualora
raggiungano la lunghezza minima di 22 cm.
3.
La trota iridea trattenuta dall’insorgente non raggiungeva la misura
minima di 22 cm stabilita dalla legge in vigore. Il fatto che quest’ultima sia
stata liberata ancora ben vitale non cambia nulla ai fini dell’infrazione,
poiché la liberazione è avvenuta unicamente in seguito al controllo e
all’intimazione del guardapesca. L’insorgente aveva già messo la trota
sottomisura assieme alle altre e nessun elemento permette di concludere che la
stessa sarebbe stata liberata se non fosse intervenuto il guardapesca. RI 1,
che sicuramente ben conosce la legge dato che pratica la pesca dall’età di 10
anni (cfr. lettera del 9 agosto 2005), avrebbe dovuto rilasciare in acqua la
trota catturata sin da subito, e non solo quando non poteva più fare
altrimenti.
Ciò
posto, il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione imputatagli.
4.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
5.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 32, 34 LCP; 21 cpv. 1,
22 cpv 1, 30 RALCP; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso 9 agosto 2005 è
respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 30.- e le spese di fr. 20.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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