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Decisione

30.2005.262

Esercitare la pesca nelle acque nel lago con canna a lancio esca camola catturando e trattenendo una trota iridea di cm 21 (misura minima cm 22)

14 novembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti motivi:

"per aver esercitato la

pesca nelle acque del lago alpino __________, con canna a lancio esca camola

catturando e trattenendo una trota iridea di cm 21 (misura minima cm 22)”

Fatti accertati il __________

in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 32, 34 della Legge cantonale sulla pesca e sulla

protezione dei pesci e dei gamberi indigeni (LCP); 21 cpv. 1, 22 cpv. 1, 30 del

relativo regolamento di applicazione (RALCP).

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

Sostiene in particolare che non

c’è stata infrazione poiché la trota iridea sottomisura è stata liberata ancora

ben vitale.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art.12 LPContr.

Considerandi

2.

Ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 del regolamento di applicazione della

Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e dei gamberi indigeni

(RALCP), le trote iridee possono essere trattenute unicamente qualora

raggiungano la lunghezza minima di 22 cm.

3.

La trota iridea trattenuta dall’insorgente non raggiungeva la misura

minima di 22 cm stabilita dalla legge in vigore. Il fatto che quest’ultima sia

stata liberata ancora ben vitale non cambia nulla ai fini dell’infrazione,

poiché la liberazione è avvenuta unicamente in seguito al controllo e

all’intimazione del guardapesca. L’insorgente aveva già messo la trota

sottomisura assieme alle altre e nessun elemento permette di concludere che la

stessa sarebbe stata liberata se non fosse intervenuto il guardapesca. RI 1,

che sicuramente ben conosce la legge dato che pratica la pesca dall’età di 10

anni (cfr. lettera del 9 agosto 2005), avrebbe dovuto rilasciare in acqua la

trota catturata sin da subito, e non solo quando non poteva più fare

altrimenti.

Ciò

posto, il ricorrente ha effettivamente commesso l’infrazione imputatagli.

4.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

5.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 32, 34 LCP; 21 cpv. 1,

22 cpv 1, 30 RALCP; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso 9 agosto 2005 è

respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 30.- e le spese di fr. 20.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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