30.2005.263
omissione di allacciarsi con la cintura di sicurezza
10 novembre 2005Italiano4 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2005.263
Data decisione, Autorità:
10.11.2005, PRPEN
Titolo:
omissione di allacciarsi con la cintura di sicurezza
CINTURA
art. 106 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.263
21860/402
Bellinzona
10
novembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena
Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 16 agosto 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione
12 agosto 2005 n° 21860/402 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni del 17 settembre
2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 12 agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr.
60.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.- per i
seguenti motivi:
"ha circolato con il
veicolo TI __________ omettendo di allacciarsi con la cintura di sicurezza”
Fatti accertati il __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 57 cpv. 5 lett. a, 103 cpv. 1, 106
cpv. 1 LCStr; 3a cpv. 1, 96 ONC;
B. Contro
la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo
giudice chiedendone l'annullamento.
Sostiene in particolare che
non era allacciato con la cintura di sicurezza al momento del controllo unicamente
perché aveva staccato quest’ultima vedendo il poliziotto che lo stava fermando.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.
Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Secondo l’art. 3a cpv. 1 ONC nelle automobili, negli
autofurgoni, nei furgoncini e nei trattori a sella leggeri, il conducente e i
passeggeri devono, durante la corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza.
Chiunque
viola le disposizioni della presente ordinanza è punito con l’arresto o con la
multa, se non è applicabile alcun’altra disposizione penale (art. 96 ONC).
3.
L’insorgente stesso ha a più riprese confermato di non essere stato
allacciato al momento del controllo (lettera di RI 1 del __________ e ricorso
dello stesso del __________), ma si è giustificato affermando di aver slacciato
la cintura di sicurezza “unicamente perché mi era stato segnalato di
accostare” (cfr. ricorso del __________).
Il ricorrente
sostiene di aver slacciato la cintura di sicurezza “3 o 4 metri prima di
essere fermo” (cfr. ricorso del __________), ammettendo così di averlo
fatto durante la corsa, senza fornire alcuna plausibile spiegazione per il suo
inconsueto gesto. Non è per nulla comprensibile per quale motivo egli avrebbe,
mentre stava ancora viaggiando, dovuto slacciarsi, incorrendo in una infrazione
del tutto evitabile, perché bastava concludere la corsa prima di togliere, se
del caso, la cintura.
Ciò posto, il
ricorrente ha effettivamente trasgredito, senza valido motivo, all’obbligo,
previsto dall’art. 3a cpv. 1 ONC, di allacciare le cinture di sicurezza durante
la corsa, e ha quindi commesso l’infrazione imputatagli.
4.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
5.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da oneri di giudizio ridotti vista la particolarità della
fattispecie (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 57 cpv. 5 lett. a, 103
cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr, 3a cpv. 1, 96 ONC, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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