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Decisione

30.2005.263

omissione di allacciarsi con la cintura di sicurezza

10 novembre 2005Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 12 agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr.

60.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.- per i

seguenti motivi:

"ha circolato con il

veicolo TI __________ omettendo di allacciarsi con la cintura di sicurezza”

Fatti accertati il __________

in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 57 cpv. 5 lett. a, 103 cpv. 1, 106

cpv. 1 LCStr; 3a cpv. 1, 96 ONC;

B. Contro

la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo

giudice chiedendone l'annullamento.

Sostiene in particolare che

non era allacciato con la cintura di sicurezza al momento del controllo unicamente

perché aveva staccato quest’ultima vedendo il poliziotto che lo stava fermando.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.

Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Secondo l’art. 3a cpv. 1 ONC nelle automobili, negli

autofurgoni, nei furgoncini e nei trattori a sella leggeri, il conducente e i

passeggeri devono, durante la corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza.

Chiunque

viola le disposizioni della presente ordinanza è punito con l’arresto o con la

multa, se non è applicabile alcun’altra disposizione penale (art. 96 ONC).

3.

L’insorgente stesso ha a più riprese confermato di non essere stato

allacciato al momento del controllo (lettera di RI 1 del __________ e ricorso

dello stesso del __________), ma si è giustificato affermando di aver slacciato

la cintura di sicurezza “unicamente perché mi era stato segnalato di

accostare” (cfr. ricorso del __________).

Il ricorrente

sostiene di aver slacciato la cintura di sicurezza “3 o 4 metri prima di

essere fermo” (cfr. ricorso del __________), ammettendo così di averlo

fatto durante la corsa, senza fornire alcuna plausibile spiegazione per il suo

inconsueto gesto. Non è per nulla comprensibile per quale motivo egli avrebbe,

mentre stava ancora viaggiando, dovuto slacciarsi, incorrendo in una infrazione

del tutto evitabile, perché bastava concludere la corsa prima di togliere, se

del caso, la cintura.

Ciò posto, il

ricorrente ha effettivamente trasgredito, senza valido motivo, all’obbligo,

previsto dall’art. 3a cpv. 1 ONC, di allacciare le cinture di sicurezza durante

la corsa, e ha quindi commesso l’infrazione imputatagli.

4.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

5.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da oneri di giudizio ridotti vista la particolarità della

fattispecie (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 57 cpv. 5 lett. a, 103

cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr, 3a cpv. 1, 96 ONC, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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