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Decisione

30.2005.266

posteggio che ostacola il passaggio dei pedoni sul marciapiede

27 dicembre 2005Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 12 agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr.

120.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i

seguenti motivi:

"ha posteggiato il

veicolo TI __________ su una corsia pedonale longitudinale, ostacolando la

circolazione dei pedoni”

Fatti accertati il 8 aprile

2005 in territorio di Locarno.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 3 ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo

di poter pagare la sola multa di fr. 120.-.

C. La Sezione della

circolazione si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice

la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Il marciapiede è

riservato ai pedoni (art. 43 cpv. 2 LCStr).

Le corsie pedonali

longitudinali demarcate sulla carreggiata possono essere usate dai veicoli solo

se il traffico pedonale non ne è ostacolato (art. 41 cpv. 3 ONC).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr).

3.

L’insorgente non

contesta l’infrazione come tale, egli si oppone unicamente al pagamento della

tassa di giustizia e delle spese addossategli dall’autorità di primo grado. RI

1.

afferma di non aver mai trovato la multa sul suo veicolo, egli sarebbe venuto

a conoscenza dell’infrazione rimproveratagli solo a ricevimento del rapporto di

contravvenzione, fatto che non gli ha consentito di pagare la multa nell’ambito

della procedura disciplinare e che gli è costato l’aggiunta di oneri

processuali a suo parere ingiustificati. Il ricorrente ha inoltre precisato

che, a ricevimento del rapporto di contravvenzione, egli ha comunque sollecitato

l’invio di una polizza di versamento che non gli è però mai stata recapitata.

La Polizia comunale di Locarno,

senza soffermarsi sulle altre affermazioni dell’insorgente, dichiara unicamente

che se, a seguito della ricezione del rapporto di contravvenzione, il Signor RI

1.

avesse realmente sollecitato l’invio di una polizza di versamento, fatto che

non è stato comprovato da alcun documento, questa gli sarebbe senz’altro stata

inviata.

4.

È un diritto del

contravventore poter pagare una multa disciplinare secondo la relativa procedura,

che, conformemente all’art. 7 della Legge federale sulle multe disciplinari,

non prevede né tassa di giustizia né spese.

Come detto, il ricorrente, che

ha a più riprese affermato di non aver mai trovato la multa sul suo veicolo,

sostiene che non gli è mai stata data la possibilità di pagare la contravvenzione

comminatagli nell’ambito di tale procedura.

Dato che nulla induce a

dubitare di siffatta affermazione - la stessa Polizia comunale di Locarno non ha

cercato di dimostrare il contrario - e visto che non c’è ragione di credere che

l’insorgente non avrebbe pagato la multa in procedura disciplinare se ne avesse

avuta la possibilità, le sue censure devono essere accolte.

Si rileva abbondanzialemente

che, poiché il ricevimento del rapporto di contravvenzione mette comunque fine

alla procedura disciplinare dando via alla procedura ordinaria, non importa

sapere se il ricorrente avesse realmente sollecitato l’invio di una polizza di

versamento: l’interessato deve aver la possibilità di pagare la contravvenzione

prima del ricevimento del precitato rapporto di contravvenzione e questo senza che

sia necessario sollecitare l’invio di una qualsivoglia polizza di versamento.

4.

Visto quanto precede, il

ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata riformata, nel senso che

il signor RI 1 è tenuto a pagare la sola multa.

Visto l’esito del ricorso non

si prelevano oneri di giudizi per questa decisione.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1

LCStr; 41 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata è riformata, nel senso che al signor RI 1 è inflitta una

multa di fr. 120.-.

2. Non si prelevano né

tassa di giustizia né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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