30.2005.266
posteggio che ostacola il passaggio dei pedoni sul marciapiede
27 dicembre 2005Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2005.266
Data decisione, Autorità:
27.12.2005, PRPEN
Titolo:
posteggio che ostacola il passaggio dei pedoni sul marciapiede
PARCHEGGIO
PEDONE
art. 43 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.266
21476/401
Bellinzona
27
dicembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena
Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 16 agosto 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione
12 agosto 2005 n° 21476/401 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 21 settembre
2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 12 agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr.
120.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i
seguenti motivi:
"ha posteggiato il
veicolo TI __________ su una corsia pedonale longitudinale, ostacolando la
circolazione dei pedoni”
Fatti accertati il 8 aprile
2005 in territorio di Locarno.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 3 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo
di poter pagare la sola multa di fr. 120.-.
C. La Sezione della
circolazione si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice
la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Il marciapiede è
riservato ai pedoni (art. 43 cpv. 2 LCStr).
Le corsie pedonali
longitudinali demarcate sulla carreggiata possono essere usate dai veicoli solo
se il traffico pedonale non ne è ostacolato (art. 41 cpv. 3 ONC).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr).
3.
L’insorgente non
contesta l’infrazione come tale, egli si oppone unicamente al pagamento della
tassa di giustizia e delle spese addossategli dall’autorità di primo grado. RI
1.
afferma di non aver mai trovato la multa sul suo veicolo, egli sarebbe venuto
a conoscenza dell’infrazione rimproveratagli solo a ricevimento del rapporto di
contravvenzione, fatto che non gli ha consentito di pagare la multa nell’ambito
della procedura disciplinare e che gli è costato l’aggiunta di oneri
processuali a suo parere ingiustificati. Il ricorrente ha inoltre precisato
che, a ricevimento del rapporto di contravvenzione, egli ha comunque sollecitato
l’invio di una polizza di versamento che non gli è però mai stata recapitata.
La Polizia comunale di Locarno,
senza soffermarsi sulle altre affermazioni dell’insorgente, dichiara unicamente
che se, a seguito della ricezione del rapporto di contravvenzione, il Signor RI
1.
avesse realmente sollecitato l’invio di una polizza di versamento, fatto che
non è stato comprovato da alcun documento, questa gli sarebbe senz’altro stata
inviata.
4.
È un diritto del
contravventore poter pagare una multa disciplinare secondo la relativa procedura,
che, conformemente all’art. 7 della Legge federale sulle multe disciplinari,
non prevede né tassa di giustizia né spese.
Come detto, il ricorrente, che
ha a più riprese affermato di non aver mai trovato la multa sul suo veicolo,
sostiene che non gli è mai stata data la possibilità di pagare la contravvenzione
comminatagli nell’ambito di tale procedura.
Dato che nulla induce a
dubitare di siffatta affermazione - la stessa Polizia comunale di Locarno non ha
cercato di dimostrare il contrario - e visto che non c’è ragione di credere che
l’insorgente non avrebbe pagato la multa in procedura disciplinare se ne avesse
avuta la possibilità, le sue censure devono essere accolte.
Si rileva abbondanzialemente
che, poiché il ricevimento del rapporto di contravvenzione mette comunque fine
alla procedura disciplinare dando via alla procedura ordinaria, non importa
sapere se il ricorrente avesse realmente sollecitato l’invio di una polizza di
versamento: l’interessato deve aver la possibilità di pagare la contravvenzione
prima del ricevimento del precitato rapporto di contravvenzione e questo senza che
sia necessario sollecitare l’invio di una qualsivoglia polizza di versamento.
4.
Visto quanto precede, il
ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata riformata, nel senso che
il signor RI 1 è tenuto a pagare la sola multa.
Visto l’esito del ricorso non
si prelevano oneri di giudizi per questa decisione.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1
LCStr; 41 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata è riformata, nel senso che al signor RI 1 è inflitta una
multa di fr. 120.-.
2. Non si prelevano né
tassa di giustizia né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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