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Decisione

30.2005.269

Capitozzare alberi senza regolare autorizzazione della Sezione forestale

23 gennaio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I documenti a disposizione non

forniscono però motivi per non credere a quanto affermato dalla Sezione

forestale. Il ricorrente si limita a dichiarare quanto esposto sopra, senza

tuttavia fornire delle prove concrete, quali, ad esempio, il nominativo della

persona che, stando a quanto da lui affermato, sarebbe responsabile del taglio della

maggior parte delle piante. E questo a maggior ragione di fronte alla

dichiarazione dell’Amministrazione patriziale secondo cui non sono stati

rilasciati permessi di taglio sulle particelle in esame oltre a quello concesso

al ricorrente (cfr. allegato 3 alle osservazioni).

Ciò posto, e indipendentemente

dalla competenza dell’Amministrazione patriziale di __________, l’entità e la

gravità dell’intervento, rispetto a quanto chiesto dallo stesso signor RI 1

nella sua domanda di autorizzazione di taglio, non permettono di poter

concludere che via sia stata buona fede. Si sarebbe potuta prendere in

considerazione la buona fede del ricorrente unicamente se questi avesse

Considerandi

dimostrato di essersi realmente limitato a capitozzare “alcuni alberi”, fatto

che, come detto, non è stato comprovato.

4.

Il ricorrente si è

sussidiariamente lamentato di alcune asserzioni della Sezione forestale, la

quale ha dichiarato che, a suo parere, il taglio delle alberature era avvenuto

a scopo puramente speculativo. Queste affermazioni non hanno tuttavia avuto

alcun rilievo sulla decisione di multa, né sul suo ammontare, non è pertanto

necessario prendere posizione in merito.

5.

La multa inflitta

tiene conto del fatto che il ricorrente aveva comunque chiesto

un’autorizzazione, seppur a un ente che non aveva alcuna competenza in materia

e che negligentemente ha omesso di segnalarlo, rilasciando in modo del tutto irrito

un permesso.

L’ammontare della

stessa è confacentemente proporzionato alla gravità dell'infrazione commessa,

rettamente commisurato al grado di colpa e contenuto nei limiti concessi dalla

legge.

6.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 21, 22, 43 cpv. 1

lett. e LFo; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 100.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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