30.2005.269
Capitozzare alberi senza regolare autorizzazione della Sezione forestale
23 gennaio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2005.269
Data decisione, Autorità:
23.01.2006, PRPEN
Titolo:
Capitozzare alberi senza regolare autorizzazione della Sezione forestale
DISSODAMENTO
art. 43 cpv. 1 let. e LFO
Incarto
n.
30.2005.269
1245/902
Bellinzona
23
gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena
Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 24 agosto 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione
5 agosto 2005 n° 1245/902 emessa dalla Sezione forestale, Bellinzona,
viste le osservazioni 28 settembre
2005 presentate dalla Sezione forestale,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La Sezione forestale con decisione 5 agosto 2005 ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 650.- oltre alla tassa e alle spese di
giustizia di complessivi fr. 100.-, per aver capitozzato, nel corso del __________,
64 alberi sui mappali n. __________ e __________, di proprietà del Patriziato
di __________, senza regolare autorizzazione della Sezione forestale.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 21, 22, 43 cpv. 1 lett. e LFo.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
Il signor RI 1 si avvale della
sua buona fede, in particolare sostiene che competeva all’Amministrazione
patriziale di __________, dalla quale aveva ottenuto un’autorizzazione scritta
per la capitozzatura di alcune piante, informarlo della necessità di ottenere
un ulteriore permesso da parte della Sezione forestale. Inoltre, egli contesta,
almeno in parte, la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, in
particolare afferma di aver tagliato unicamente 20 piante, e non 64 come ritenuto
nella decisione impugnata.
C. La Sezione forestale propone,
per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
2. Il taglio d’alberi nella
foresta è subordinato all’autorizzazione del Servizio forestale (art. 21 LFo).
Sono vietati i tagli rasi e le forme di sfruttamento d’effetto equivalente
(art. 22 cpv. 1 LFo).
Chiunque abbatte alberi
in foresta intenzionalmente e senza autorizzazione è punito con l’arresto o con
la multa sino a 20'000 franchi (art. 43 cpv. 1 lett e LFo).
3. Come detto in
precedenza, il ricorrente si appella in primo luogo al principio generale della
protezione della buona fede. Secondo lui, il fatto di aver ottenuto
un’autorizzazione di taglio dall’Amministrazione patriziale di __________,
autorità che egli, in buona fede, credeva competente, costituisce un motivo
sufficiente a discolparlo. Il signor RI 1 afferma che se avesse voluto
trasgredire alla legge, non si sarebbe premurato di richiedere una qualsivoglia
autorizzazione.
L’insorgente contesta in
seguito la fattispecie ritenuta dall’autorità di primo grado, in particolare
afferma di aver tagliato solamente 20 piante, e non 64 come sostenuto dalla
Sezione forestale. Le altre piante sarebbero state tagliate da una terza
persona, anch’essa a beneficio di un’autorizzazione rilasciata dalla stessa
Amministrazione patriziale, di cui non viene però rivelata l’identità.
La Sezione forestale oppugna,
almeno parzialmente, la buona fede del ricorrente. Secondo l’opinione
dell’autorità di primo grado, “non si verifica appieno la condizione –
indispensabile per l’applicazione del principio generale della protezione della
buona fede ai sensi della DTF 116 Ib 185 consid. 3c – che l’autorità che il
ricorrente poteva ragionevolmente ritenere competente (e la cui effettiva
incompetenza non apparisse facilmente ravvisabile adoperando tutta la diligenza
richiesta dalle circostanze) fosse il Patriziato di __________. In altre
parole, il signor RI 1 avrebbe dovuto, applicando tutta la diligenza richiesta
dalle circostanze, immaginare che solamente la Sezione forestale è competente
per il rilascio di autorizzazioni di taglio” (cfr. osservazioni 28
settembre 2005).
Quanto al numero di piante
tagliate, la Sezione forestale si avvale delle dichiarazioni dell’Ufficio
forestale di circondario che, dopo aver esperito un sopralluogo sul posto, ha
rilevato la capitozzatura di 64 alberi.
Secondo la Sezione forestale,
il fatto di aver tagliato 64 piante, allorché l’autorizzazione prevedeva il
taglio di “alcune piante”, conferma ulteriormente l’assenza di buona fede del
ricorrente.
Il principio generale della
protezione della buona fede tutela la legittima fiducia dei cittadini nei confronti
delle autorità pubbliche: è in effetti indispensabile che i cittadini possano
fidarsi delle informazioni e delle dichiarazioni rilasciate dalle autorità. Ciò
detto, è necessario precisare che tali informazioni o dichiarazioni sono vincolanti
unicamente qualora l’autorità era competente per rilasciarle o, quantomeno,
qualora il cittadino poteva ragionevolmente, adoperando tutta la diligenza
richiesta dalle circostanze, ritenerla competente. È inoltre indispensabile che
il cittadino agisca nei limiti di quanto concesso dall’autorità, colui che
approfitta delle autorizzazioni consentitigli non può in seguito prevalersi
della sua buona fede.
Nella fattispecie, il
ricorrente ha richiesto, all’Amministrazione patriziale di __________, autorità
che egli riteneva competente, un’autorizzazione per la cimatura di “alcuni
alberi”. La Sezione forestale, fondandosi sul sopralluogo esperito dall’Ufficio
regionale di circondario, afferma che, in realtà, sono state tagliate 64
piante. Il ricorrente contesta tale affermazione e sostiene di essersi limitato
a capitozzare 20 piante, quantità compatibile con quanto convenuto con
l’Amministrazione patriziale di __________, mentre il restante sarebbe stato
tagliato da terzi.
Fatti
I documenti a disposizione non
forniscono però motivi per non credere a quanto affermato dalla Sezione
forestale. Il ricorrente si limita a dichiarare quanto esposto sopra, senza
tuttavia fornire delle prove concrete, quali, ad esempio, il nominativo della
persona che, stando a quanto da lui affermato, sarebbe responsabile del taglio della
maggior parte delle piante. E questo a maggior ragione di fronte alla
dichiarazione dell’Amministrazione patriziale secondo cui non sono stati
rilasciati permessi di taglio sulle particelle in esame oltre a quello concesso
al ricorrente (cfr. allegato 3 alle osservazioni).
Ciò posto, e indipendentemente
dalla competenza dell’Amministrazione patriziale di __________, l’entità e la
gravità dell’intervento, rispetto a quanto chiesto dallo stesso signor RI 1
nella sua domanda di autorizzazione di taglio, non permettono di poter
concludere che via sia stata buona fede. Si sarebbe potuta prendere in
considerazione la buona fede del ricorrente unicamente se questi avesse
Considerandi
dimostrato di essersi realmente limitato a capitozzare “alcuni alberi”, fatto
che, come detto, non è stato comprovato.
4.
Il ricorrente si è
sussidiariamente lamentato di alcune asserzioni della Sezione forestale, la
quale ha dichiarato che, a suo parere, il taglio delle alberature era avvenuto
a scopo puramente speculativo. Queste affermazioni non hanno tuttavia avuto
alcun rilievo sulla decisione di multa, né sul suo ammontare, non è pertanto
necessario prendere posizione in merito.
5.
La multa inflitta
tiene conto del fatto che il ricorrente aveva comunque chiesto
un’autorizzazione, seppur a un ente che non aveva alcuna competenza in materia
e che negligentemente ha omesso di segnalarlo, rilasciando in modo del tutto irrito
un permesso.
L’ammontare della
stessa è confacentemente proporzionato alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurato al grado di colpa e contenuto nei limiti concessi dalla
legge.
6.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 21, 22, 43 cpv. 1
lett. e LFo; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 100.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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