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Decisione

30.2005.27

imposizione di contributi di miglioria per la sistemazione di una strada

16 ottobre 2007Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I mapp. no. 3644 e 3795 appartengono entrambi al comprensorio posto a nord di

Via __________. Questo comporta l’applicazione dei fattori d’interesse per le

rispettive zone (o fasce) di appartenenza, nonché di un fattore di correzione 1

poiché il vantaggio per le proprietà derivante dal miglioramento dell’accesso

veicolare e pedonale è notevolmente maggiore rispetto a quello tratto dagli

altri fondi imposti (cfr. relazione tecnica p. 9). Sul principio tale

ragionamento è condivisibile già solo per il fatto che il centro commerciale è

fonte di traffico sia pedonale che veicolare; in quest’ottica lo sono anche i

criteri di ponderazione per rapporto alle altre proprietà imposte con indirizzo

unicamente residenziale.

Il mapp. no. 3644 ha una superficie complessiva di mq 8888 che è stata imposta

solo per mq 3660 di cui mq 2098 sono stati assegnati alla fascia A1 e mq 1562

alla fascia B1. Il mapp. no. 3795 ha invece una superficie complessiva di mq

1016 che è stata imposta per mq 516 assegnati alla fascia B2. L’ampiezza delle

fasce (ml 30 e ml 20) corrisponde alle misure minime normalmente necessarie in

ambito edilizio per delimitare le aree di edificazione e di urbanizzazione

nelle zone edificabili fino ad uno sfruttamento R4. Certo si tratta di un

criterio schematico ed è inevitabile che pochi metri bastino per creare una

differenza vale a dire per esonerare un fondo totalmente o parzialmente dal

contributo; non per questo però il criterio appare discutibile o addirittura

errato. In effetti esso ha il vantaggio di creare delle aree oggettivamente ben

definibili (e definite) applicate linearmente a tutto il comprensorio cosicché

tutti i fondi che si trovano al loro interno sono assoggettati in modo

paritario e proporzionalmente alla superficie. De resto è proprio su tale base

che le particelle sono rimaste parzialmente esenti da contributi.

Considerandi

Ne consegue che i contributi di miglioria a carico dei mapp. no. 3644 e 3795

vanno confermati.

5.

Visto l’esito del ricorso la tassa

di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente in quanto parte

soccombente (art. 23 LCM, 31 LPamm.). Per lo stesso motivo non si assegnano

ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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