30.2005.271
Circolazione ripetuta a velocità inadeguata provocando rumore evitabile per l'uso irrazionale del motore e apportare modifica al veicolo senza sottoporlo a nuovo esame
23 gennaio 2006Italiano7 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2005.271
Data decisione, Autorità:
23.01.2006, PRPEN
Titolo:
Circolazione ripetuta a velocità inadeguata provocando rumore evitabile per l'uso irrazionale del motore e apportare modifica al veicolo senza sottoporlo a nuovo esame
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
MOLESTIE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 90 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.271
20188/490
Bellinzona
23 gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena
Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 24 agosto 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione
12 agosto 2005 n° 20188/490 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 14 settembre
2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La Sezione della
circolazione con decisione 12 agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr.
500.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-, per
Fatti
i seguenti motivi:
“alla guida del motoveicolo
TI __________ ha circolato ripetutamente a velocità inadeguata provocando
rumore evitabile per l’uso irrazionale del motore. Inoltre ha apportato una
modifica al veicolo (montaggio della parte terminale della marmitta non
omologata) senza sottoporlo a nuovo esame”
Fatti accertati il __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 13 cpv. 3, 26 cpv. 1, 29, 32 cpv. 1, 42 cpv. 1, 90
cifra 1, 93 cifra 2 LCStr; 4 cpv. 1, 33 ONC; 34, 219 cpv. 1 e 2 OETV.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
Sostiene in particolare che la
multa inflittagli è sproporzionata ed eccessiva poiché, nonostante la sua
ammissione durante l’interrogatorio, l’eccesso di velocità non è mai stato
accertato. Inoltre, l’insorgente afferma di aver ripristinato la marmitta originale,
prima dell’intimazione della decisione impugnata, così come la Polizia
cantonale di __________ ha potuto constatare.
C. La Sezione della
circolazione si astiene dal formulare osservazioni rimettendosi al giudizio
dell’autorità decidente.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa
sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può
essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
La velocità deve sempre
essere adattata alle circostanze, in particolare alle peculiarità del veicolo e
del carico, come anche delle condizioni della strada, della circolazione e
della visibilità (art. 32 cpv. 1 prima frase LCStr).
Il conducente deve astenersi
dal cagionare agli utenti della strada e ai vicini qualsiasi molestia
evitabile, in particolare con rumore, polvere, fumo o puzzo e deve evitare, il
più possibile, di spaventare animali (art. 42 cpv. 1 LCStr). Per quanto
concerne il rumore, l’art. 33 ONC precisa che i conducenti, i passeggeri e gli
ausiliari non devono cagionare alcun rumore evitabile, specialmente nei
quartieri abitati, nei luoghi di riposo e di notte.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute della LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr).
Prima di rilasciare la licenza
di circolazione il veicolo deve essere sottoposto a un esame ufficiale (art. 13
cpv. 1 LCStr). Il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve
essere sottoposto a un nuovo esame se ha subito modificazioni essenziali oppure
se è dubbio che esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza (art. 13 cpv. 3
LCStr). In particolare il detentore deve notificare all’autorità
d’immatricolazione le modifiche apportate ai veicoli. I veicoli modificati devono
essere sottoposti a esame successivo prima di un ulteriore impiego. L’esame
concerne segnatamente … dispositivi di scappamento non omologati per il tipo di
veicolo (art. 34 cpv. 2 lett. d OETV).
E punito con l’arresto o con la
multa, a meno che sia applicabile una pena più severa, chiunque apporta ad un
veicolo modificazioni non permesse, aiuta o istiga ad apportarle o, come
detentore del veicolo non annuncia modificazioni per cui è necessaria una
notificazione (art. 219 cpv. 2 lett. a e f OETV).
3.
La decisione impugnata si
fonda essenzialmente sul verbale d’interrogatorio del 3 maggio 2005 e sulle
dichiarazioni rilasciate da alcuni cittadini.
Nel verbale d’interrogatorio,
l’insorgente ammette quanto segue:
“riconosco che, in svariate
occasioni, ho percorso diverse strade, sia in paese di __________ sia anche
fuori lungo la cantonale o le strade secondarie della valle di __________,
tenendo delle velocità non adeguate. Riconosco anche che, a causa del rumore
prodotto dalla mia moto, posso avere provocato dei disturbi alla gente. […]
Purtroppo devo riconoscere che, in alcuni casi, non riesco proprio a
trattenermi e quindi assumo degli atteggiamenti un poco esuberanti. […] Per
quanto concerne il rumore prodotto dalla mia moto, devo ammettere che ho
sostituito la parte terminale della marmitta e, così facendo, produce
logicamente più rumore di quella originale. Per tale motivo sono già stato
fermato dalla Polizia Stradale che mi ha convocato per un controllo tecnico in
data __________”.
Dai rapporti informativi della
Polizia comunale di __________ - del __________ e del __________ -, risulta che
diversi cittadini si sono lamentati per il comportamento dell’insorgente che,
circolando a velocità eccessiva con la sua moto, ha provocato rumori eccessivi
ed evitabili.
Il ricorrente contesta la multa
inflittagli principalmente per due motivi (cfr. ricorso):
-
la sua ammissione sul verbale di interrogatorio non è stata interpretata
in modo corretto: egli intendeva dire che forse aveva, qualche volta, superato
il limite di velocità, fatto che però non è mai stato accertato dagli agenti
denuncianti.
-
la marmitta non omologata è stata sostituita, prima dell’intimazione
della decisione impugnata, con la marmitta originale, così come ha potuto
constatare la Polizia Cantonale di __________.
4.
Dall’incarto emerge che,
in effetti, gli agenti denuncianti non hanno mai avuto occasione di certificare,
concretamente, l’eccesso di velocità; la decisione impugnata si fonda essenzialmente,
come detto in precedenza, sul verbale d’interrogatorio e sulle dichiarazioni rilasciate
da alcuni cittadini. L’agente denunciante afferma, nel suo rapporto informativo
del __________, di aver effettuato controlli, dai quali si è potuto constatare
che il signor __________ circolava a velocità eccessiva provocando rumori
evitabili; non è però dato alcun riscontro di tali controlli, non è specificato
né quando quest’ultimi sarebbero stati esperiti né quale fosse la velocità
osservata.
Ciò detto, è comunque indubbio
che il ricorrente abbia, almeno talvolta, circolato a velocità eccessiva, questo
fatto non viene d’altronde totalmente smentito nemmeno nel ricorso.
Inoltre, l’insorgente non ha
mai veramente contestato di aver provocato rumori eccessivi ed evitabili, fatto
che è di per sé punibile a norma, in particolare, degli art. 42 cpv. 1 e 90
cifra 1 LCStr.
Riguardo alla sostituzione
della marmitta non omologata, si rileva che il ricorrente ha infranto le
disposizioni legali in vigore per il solo fatto di aver circolato dopo la modifica
del motoveicolo trascurando la necessaria notifica all’autorità
d’immatricolazione (art. 13 LCStr). La seguente, peraltro solo asserita,
rimessa in ordine nulla toglie alla commissione dell’infrazione.
Visto quanto precede e tenuto
conto del fatto che il ricorrente è un apprendista, una multa di fr. 300.-
risulta tutto ben ponderato adeguata al grado di colpa e alle circostanze del
caso specifico; il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione
impugnata riformata di conseguenza.
5.
L’esito dell’impugnativa
giustifica per finire di rinunciare al prelievo di tasse e spese dell’odierno
giudizio.
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 13 cpv. 3, 26 cpv. 1,
29, 32 cpv. 1, 42 cpv. 1, 90 cifra 1, 90 cifra 2 LCStr; 4 cpv. 1, 33 ONC; 34,
219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto. La decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta
una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 60.- e alle spese
di fr. 20.-.
2. Non si prelevano né
tasse, né spese per l’odierno giudizio.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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