30.2005.272
velocità eccessiva in autostrada rilevata mediante tachimetro su veicolo inseguitore (velocità punibile dedotte le tolleranze 152 km/h)
24 gennaio 2006Italiano8 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2005.272
Data decisione, Autorità:
24.01.2006, PRPEN
Titolo:
velocità eccessiva in autostrada rilevata mediante tachimetro su veicolo inseguitore (velocità punibile dedotte le tolleranze 152 km/h)
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.272
20187/405
Bellinzona
24
gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena
Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 26 agosto 2005
presentato da
RI 1
difeso da: DI
1
contro
la decisione
12 agosto 2005 n° 20187/405 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni 14 settembre
2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La Sezione della
circolazione con decisione 12 agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr.
440.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-, per
Fatti
i seguenti motivi:
"alla guida della
vettura ZH __________ circolava sull’autostrada A2 a velocità eccessiva
nonostante il vigente limite di 120 km/h. Velocità rilevata dal tachimetro del
veicolo inseguitore di polizia 170/180 Km/h. Velocità punibile dedotte le
tolleranze secondo le vigenti direttive federali 152 km/h”
Fatti accertati il __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 e 5 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
Egli contesta integralmente la
descrizione dei fatti degli agenti della Polizia cantonale, sostenendo in
particolare che la carreggiata non era bagnata e che le condizioni del tratto
di strada da lui percorso (strada con curve e, al momento dei fatti, lavori in
corso) non gli avrebbero comunque permesso di raggiungere una velocità di
170/180 km/h su un tratto di strada di 1000 m.
Il ricorrente si duole inoltre
dell’assenza di un qualsiasi riscontro probatorio, e infine, contesta
l’affermazione degli agenti della Polizia cantonale secondo cui la sua velocità
sarebbe stata rilevata osservando le prescrizioni delle direttive “DATEC”
(Istruzioni tecniche concernenti i controlli di velocità nella circolazione
stradale del Dipartimento federale dell’Ambiente, dei Trasporti, dell’Energia e
delle Comunicazioni del 10 agosto 1998).
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Il Consiglio federale
limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade (art. 32 cpv. 2
LCStr). La velocità massima può raggiungere, se le condizioni della strada,
della circolazione e della visibilità sono favorevoli, 120 km/h sulle
autostrade (art. 4 cpv. 1 lett. d ONC).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr).
3.
La decisione impugnata
si fonda in particolare sui seguenti accertamenti della Polizia cantonale (cfr.
rapporto di contro-osservazioni 5 giungo 2005):
“Rammento che
stavamo percorrendo il tratto autostradale tra __________ e __________ in
direzione sud, ad una velocità di 90/100 km/h ca., ed il campo stradale era
bagnato causa pioggia. […] All’improvviso, da tergo venivamo
raggiunti in modo repentino da una BMW di colore scuro. Il conducente dopo aver
osservato il veicolo di servizio, frenava vistosamente, ma la sua andatura era
talmente sostenuta tanto da non permettergli di rientrare dietro alla nostra
vettura. Quindi ci superava e si posizionava davanti alla nostra BMW 330
targata TI __________, riducendo e mantenendo la velocità a circa 120km/h. Da
parte nostra, si rilevava il no. di targa (ZH __________) e giunti all’altezza
dell’uscita di __________, si usciva dall’autostrada. Imboccato la rampa
dell’uscita, si notava che il veicolo in questione, aumentava nuovamente la sua
andatura, e per questo motivo, si decideva un rientro in autostrada per
controllare tale mezzo. Si iniziava l’inseguimento facendo uso dei segnali
prioritari, e per poterla raggiungere, abbiamo dovuto accelerare sino a punte
di 200 km/h. La si raggiungeva unicamente dopo aver percorso la rampa sud con
le 4 gallerie (monte __________ – __________ – __________ – __________) ove il
limite vigente è di 100 km/h. Qui si agganciava la vettura e si dava inizio al
rilevamento della sua velocità come prescritto dalle direttive DATEC,
mantenendo una costante distanza, e il rilevamento è stato registrato per circa
1000.
metri. La velocità rilevata, variava fra i 170 e i 180 km/h, come
descritto nel rapporto di contravvenzione”.
Nel proprio gravame
l’insorgente contesta integralmente tale descrizione dei fatti, egli eccepisce
in particolare che “la carreggiata da lui percorsa non era bagnata, bensì
quasi asciutta, poiché in quel momento non pioveva” e che “visto il
tratto di strada da lui percorso e il luogo in cui è stato fermato dalla
polizia mobile (ovvero dopo una galleria in cui erano in corso dei lavori), non
era materialmente possibile che egli avesse raggiunto una velocità di 170/180
km/h invece dei 120 km/h consentiti (su un tratto di 1000 metri)” (cfr.
ricorso pag. 3).
L’insorgente si duole inoltre della
mancanza di mezzi probatori oggettivi e verificabili, quali, ad esempio,
filmati e riscontri cartacei della registrazione dati dell’indicatore di
velocità, che possano confermare quanto allegato dagli agenti denuncianti nel
loro rapporto di contro-osservazioni (cfr. ricorso pag. 5).
Egli rileva in particolare che
non vi è alcuna prova che abbia circolato ad una velocità di 170/180 km/h, che
l’inseguimento sia avvenuto su un tratto di strada di 1000 m e che la vettura
di servizio della Polizia cantonale abbia mantenuto una distanza immutata (cfr.
ricorso pag. 4).
Il ricorrente mette infine in
dubbio l’affidabilità dell’accertamento di velocità effettuato dagli agenti
denuncianti, in particolare contesta l’affermazione degli agenti della Polizia
cantonale secondo cui il rilevamento sarebbe avvenuto osservando le prescrizioni
delle direttive “DATEC”. Egli ritiene che, date le condizioni della strada, non
è possibile che gli agenti di polizia abbiano mantenuto, per un tratto di
strada di 1000 m, una distanza immutata dal suo veicolo (cfr. ricorso pag. 4).
4.
Le constatazioni di
polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e
fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare
liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore
dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti,
tenendo conto della argomentazioni sollevate dal multato.
In concreto, dopo aver
raffrontato la versione del ricorrente con la versione degli agenti
denuncianti, nulla induce a dubitare delle affermazioni degli agenti
denuncianti, i quali non avevano del resto nessun interesse a dichiarare fatti
non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, d’incorrere in
sanzioni amministrative o penali.
Riguardo all’assenza di mezzi
probatori oggettivi e verificabili, si sottolinea come gli accertamenti e le
osservazioni di agenti di polizia siano, contrariamente a quanto sostenuto dall’insorgente,
dei mezzi di prova a tutti gli effetti: non è indispensabile disporre di
fotografie, filmati o altri mezzi di prova “tangibili”.
Quanto all’affidabilità
dell’accertamento di velocità effettuato dagli agenti denuncianti, non c’è in
realtà motivo di supporre che il rilevamento non sia avvenuto osservando le
prescrizioni delle direttive “DATEC”.
Ad ogni buon conto, si
sottolinea che le direttive stesse ammettono che l’accertamento della velocità
di un veicolo può essere esperito anche in modo difforme dalle prescrizioni
contenute nelle stesse, le quali non vincolano, tra l’altro, il giudice penale
chiamato ad accertare l’esistenza di un reato (“Tuttavia non è escluso che
le infrazioni flagranti possano essere punite anche se rilevate in altro modo
dalla polizia […]”, cfr. punto 13 delle direttive medesime).
Ciò posto, occorre nondimeno
tener conto di una ragionevole tolleranza nella valutazione della velocità, la
quale – nelle circostanze descritte - può essere prudenzialmente concretata
nella deduzione dall’andatura stimata di un margine del 20%; donde una velocità
punibile, nell’ipotesi più favorevole all’interessato, di 136 km/h.
5.
Pertanto, per il
solo superamento in autostrada della velocità massima consentita da 16 a 20
km/h, l’allegato 1 all’ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031)
commina una sanzione pecuniaria di fr. 180.- (infrazione 303.3 lett. d).
In definitiva, in parziale
accoglimento del ricorso, si impone di ridurre la multa in tale misura e di adeguare
gli oneri di primo grado.
6.
L’esito dell’impugnativa
giustifica per finire di rinunciare al prelievo di tasse e spese dell’odierno
giudizio.
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 32 cpv. 2 e 3, 90
cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 e 5 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto. La decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta
una multa di fr. 180.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese
di fr. 20.-.
2. Non si prelevano né
tasse, né spese per l’odierno giudizio.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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