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Decisione

30.2005.272

velocità eccessiva in autostrada rilevata mediante tachimetro su veicolo inseguitore (velocità punibile dedotte le tolleranze 152 km/h)

24 gennaio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti motivi:

"alla guida della

vettura ZH __________ circolava sull’autostrada A2 a velocità eccessiva

nonostante il vigente limite di 120 km/h. Velocità rilevata dal tachimetro del

veicolo inseguitore di polizia 170/180 Km/h. Velocità punibile dedotte le

tolleranze secondo le vigenti direttive federali 152 km/h”

Fatti accertati il __________

in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 32 cpv. 2 e 3, 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 e 5 ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

Egli contesta integralmente la

descrizione dei fatti degli agenti della Polizia cantonale, sostenendo in

particolare che la carreggiata non era bagnata e che le condizioni del tratto

di strada da lui percorso (strada con curve e, al momento dei fatti, lavori in

corso) non gli avrebbero comunque permesso di raggiungere una velocità di

170/180 km/h su un tratto di strada di 1000 m.

Il ricorrente si duole inoltre

dell’assenza di un qualsiasi riscontro probatorio, e infine, contesta

l’affermazione degli agenti della Polizia cantonale secondo cui la sua velocità

sarebbe stata rilevata osservando le prescrizioni delle direttive “DATEC”

(Istruzioni tecniche concernenti i controlli di velocità nella circolazione

stradale del Dipartimento federale dell’Ambiente, dei Trasporti, dell’Energia e

delle Comunicazioni del 10 agosto 1998).

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Il Consiglio federale

limita la velocità dei veicoli a motore su tutte le strade (art. 32 cpv. 2

LCStr). La velocità massima può raggiungere, se le condizioni della strada,

della circolazione e della visibilità sono favorevoli, 120 km/h sulle

autostrade (art. 4 cpv. 1 lett. d ONC).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr).

3.

La decisione impugnata

si fonda in particolare sui seguenti accertamenti della Polizia cantonale (cfr.

rapporto di contro-osservazioni 5 giungo 2005):

“Rammento che

stavamo percorrendo il tratto autostradale tra __________ e __________ in

direzione sud, ad una velocità di 90/100 km/h ca., ed il campo stradale era

bagnato causa pioggia. […] All’improvviso, da tergo venivamo

raggiunti in modo repentino da una BMW di colore scuro. Il conducente dopo aver

osservato il veicolo di servizio, frenava vistosamente, ma la sua andatura era

talmente sostenuta tanto da non permettergli di rientrare dietro alla nostra

vettura. Quindi ci superava e si posizionava davanti alla nostra BMW 330

targata TI __________, riducendo e mantenendo la velocità a circa 120km/h. Da

parte nostra, si rilevava il no. di targa (ZH __________) e giunti all’altezza

dell’uscita di __________, si usciva dall’autostrada. Imboccato la rampa

dell’uscita, si notava che il veicolo in questione, aumentava nuovamente la sua

andatura, e per questo motivo, si decideva un rientro in autostrada per

controllare tale mezzo. Si iniziava l’inseguimento facendo uso dei segnali

prioritari, e per poterla raggiungere, abbiamo dovuto accelerare sino a punte

di 200 km/h. La si raggiungeva unicamente dopo aver percorso la rampa sud con

le 4 gallerie (monte __________ – __________ – __________ – __________) ove il

limite vigente è di 100 km/h. Qui si agganciava la vettura e si dava inizio al

rilevamento della sua velocità come prescritto dalle direttive DATEC,

mantenendo una costante distanza, e il rilevamento è stato registrato per circa

1000.

metri. La velocità rilevata, variava fra i 170 e i 180 km/h, come

descritto nel rapporto di contravvenzione”.

Nel proprio gravame

l’insorgente contesta integralmente tale descrizione dei fatti, egli eccepisce

in particolare che “la carreggiata da lui percorsa non era bagnata, bensì

quasi asciutta, poiché in quel momento non pioveva” e che “visto il

tratto di strada da lui percorso e il luogo in cui è stato fermato dalla

polizia mobile (ovvero dopo una galleria in cui erano in corso dei lavori), non

era materialmente possibile che egli avesse raggiunto una velocità di 170/180

km/h invece dei 120 km/h consentiti (su un tratto di 1000 metri)” (cfr.

ricorso pag. 3).

L’insorgente si duole inoltre della

mancanza di mezzi probatori oggettivi e verificabili, quali, ad esempio,

filmati e riscontri cartacei della registrazione dati dell’indicatore di

velocità, che possano confermare quanto allegato dagli agenti denuncianti nel

loro rapporto di contro-osservazioni (cfr. ricorso pag. 5).

Egli rileva in particolare che

non vi è alcuna prova che abbia circolato ad una velocità di 170/180 km/h, che

l’inseguimento sia avvenuto su un tratto di strada di 1000 m e che la vettura

di servizio della Polizia cantonale abbia mantenuto una distanza immutata (cfr.

ricorso pag. 4).

Il ricorrente mette infine in

dubbio l’affidabilità dell’accertamento di velocità effettuato dagli agenti

denuncianti, in particolare contesta l’affermazione degli agenti della Polizia

cantonale secondo cui il rilevamento sarebbe avvenuto osservando le prescrizioni

delle direttive “DATEC”. Egli ritiene che, date le condizioni della strada, non

è possibile che gli agenti di polizia abbiano mantenuto, per un tratto di

strada di 1000 m, una distanza immutata dal suo veicolo (cfr. ricorso pag. 4).

4.

Le constatazioni di

polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e

fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare

liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore

dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti,

tenendo conto della argomentazioni sollevate dal multato.

In concreto, dopo aver

raffrontato la versione del ricorrente con la versione degli agenti

denuncianti, nulla induce a dubitare delle affermazioni degli agenti

denuncianti, i quali non avevano del resto nessun interesse a dichiarare fatti

non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, d’incorrere in

sanzioni amministrative o penali.

Riguardo all’assenza di mezzi

probatori oggettivi e verificabili, si sottolinea come gli accertamenti e le

osservazioni di agenti di polizia siano, contrariamente a quanto sostenuto dall’insorgente,

dei mezzi di prova a tutti gli effetti: non è indispensabile disporre di

fotografie, filmati o altri mezzi di prova “tangibili”.

Quanto all’affidabilità

dell’accertamento di velocità effettuato dagli agenti denuncianti, non c’è in

realtà motivo di supporre che il rilevamento non sia avvenuto osservando le

prescrizioni delle direttive “DATEC”.

Ad ogni buon conto, si

sottolinea che le direttive stesse ammettono che l’accertamento della velocità

di un veicolo può essere esperito anche in modo difforme dalle prescrizioni

contenute nelle stesse, le quali non vincolano, tra l’altro, il giudice penale

chiamato ad accertare l’esistenza di un reato (“Tuttavia non è escluso che

le infrazioni flagranti possano essere punite anche se rilevate in altro modo

dalla polizia […]”, cfr. punto 13 delle direttive medesime).

Ciò posto, occorre nondimeno

tener conto di una ragionevole tolleranza nella valutazione della velocità, la

quale – nelle circostanze descritte - può essere prudenzialmente concretata

nella deduzione dall’andatura stimata di un margine del 20%; donde una velocità

punibile, nell’ipotesi più favorevole all’interessato, di 136 km/h.

5.

Pertanto, per il

solo superamento in autostrada della velocità massima consentita da 16 a 20

km/h, l’allegato 1 all’ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031)

commina una sanzione pecuniaria di fr. 180.- (infrazione 303.3 lett. d).

In definitiva, in parziale

accoglimento del ricorso, si impone di ridurre la multa in tale misura e di adeguare

gli oneri di primo grado.

6.

L’esito dell’impugnativa

giustifica per finire di rinunciare al prelievo di tasse e spese dell’odierno

giudizio.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 32 cpv. 2 e 3, 90

cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 e 5 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto. La decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta

una multa di fr. 180.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese

di fr. 20.-.

2. Non si prelevano né

tasse, né spese per l’odierno giudizio.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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