Lexipedia

Decisione

30.2005.273

Superamento nella località/fuori località del limite di 50 km/h (velocità punibile: 56 km/h); segnaletica irregolare.

19 dicembre 2005Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

30.2005.273

Data decisione, Autorità:

19.12.2005, PRPEN

Titolo:

Superamento nella località/fuori località del limite di 50 km/h (velocità punibile: 56 km/h); segnaletica irregolare.

SEGNALE O DEMARCAZIONE

VELOCITÀ

art. 27 cpv. 1 LCSTR

art. 90 cf. 1 LCSTR

art. 4a cpv. 1 let. a ONCS

art. 22 cpv. 1 OSSTR

Incarto

n.

30.2005.273/AMM

20659/402

Bellinzona

19

dicembre 2005

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con Laura

Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 28 agosto 2005

presentato da

RI 1

contro

la decisione n.

20659/402 del 12 agosto 2005 emessa dalla Sezione della circolazione,

Camorino,

viste le osservazioni del 14 settembre

2005 presentate dalla Sezione della circolazione;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto:

che con decisione del 12

agosto 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere

circolato il 6 aprile 2005 in territorio di Chiasso, alla guida del veicolo TI __________,

“superando da 6 a 10 km/h, nella località, il limite massimo di velocità di

50 km/h, dopo deduzione del margine di tolleranza accordato per ragioni

tecniche. Velocità punibile 56 km/h”;

che in applicazione della

pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 120.–, ponendo inoltre a suo

carico una tassa di giustizia di fr. 40.– e spese in ragione di fr. 20.–;

che RI 1 è insorto contro tale

decisione con un ricorso del 28 agosto 2005, nel quale postula in sostanza

l’annullamento della multa o quanto meno, in subordine, l’esonero dal pagamento

di tasse e spese;

che nelle osservazioni del 14

settembre 2005, la Sezione della circolazione dichiara di non formulare

osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;

e considerato in diritto:

Considerandi

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine

e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 27 cpv. 1 prima

frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali; i segnali “Velocità massima” (2.30) e “Velocità massima 50, Limite

generale” (2.30.1) indicano la velocità che i veicoli non devono superare anche

se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone

(art. 22 cpv. 1 prima frase OSS);

che chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione

del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1

LCS);

che per il superamento nelle

località della velocità massima consentita da 6 a 10 km/h, l'allegato 1

all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741. 031) commina una

sanzione pecuniaria di fr. 120.– (infrazione n. 303.1 lett. b);

che la Sezione della

circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette norme – di

avere circolato in abitato alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza,

di 56 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti;

che il ricorrente, dopo avere

ripercorso l’iter davanti all’autorità amministrativa, pone i seguenti quesiti

a valere quali censure avverso la decisione impugnata (ricorso, pag. 5):

giustificato infliggere una multa considerato che il limite di velocità doveva

essere pubblicato secondo l’art. 107 dell’OSStr, in quanto la forma “limite generale”

nel caso specifico non può essere applicata, e che la segnaletica non è stata

posizionata secondo le disposizioni dell’OSStr?

considerato

che non vi è nessuna relazione tra l’efficienza dei ripari fonici e la velocità

di percorrenza, il limite di 50 km/h su cosa si basa visto che non siamo

all’interno di una località?

considerato

che via Como non può essere annoverata come classica strada all’interno della

zona edificata con limite generale di velocità di 50 km/h, l’importo della

multa è corretto?";

che la mancata pubblicazione,

l’infondatezza e/o l’errata collocazione della segnaletica non giovano tuttavia

all'insorgente, ove si consideri come per costante giurisprudenza i segnali e

le demarcazioni irregolari devono ad ogni modo essere osservati – salvo casi

manifestamente eccezionali che in concreto non ricorrono – nella misura in cui

creano per gli altri utenti della strada un’apparenza giuridica che merita di

essere protetta (da ultimo: DTF inedita 6P.24/2005 6S.92/2005 del 10 novembre

2005, consid. 5.3 con richiamo);

che a ragione il multato si

duole per converso di come la via in questione – a parere dell’ufficio della

segnaletica stradale – “non può essere annoverata come la classica strada

all’interno della zona edificata ai sensi dell’art. 4a cpv. 2 ONC” (cfr.

lettera 24 maggio 2005 allegata al ricorso, pag. 1 punto 1);

che ciò posto, per il solo

superamento fuori località della velocità massima consentita da 6 a 10

km/h, l'allegato 1 all'OMD commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.– (infrazione

n. 303.2 lett. b);

che s’impone pertanto, in

parziale accoglimento del ricorso, di ridurre la multa in tale misura;

che nulla induce per altro

verso a ritenere che l’interessato – fosse stato multato per ciò soltanto –

sarebbe stato indotto a contestare la sanzione in procedura ordinaria; donde la

rinuncia ad addebitargli oneri di primo grado;

che l’esito dell’impugnativa

giustifica per finire di soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno

giudizio, come pure alla postulata assegnazione di ripetibili, per altro

nemmeno previste dalla LPContr;

Dispositivo

per questi motivi,

visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.

2 e 90 n. 1 LCS; 22 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta

una multa di fr. 100.–, senza tasse né spese.

2. Non si prelevano tasse o spese

dell'attuale giudizio, né si assegnano ripetibili;

3. Intimazione a:

.

Il giudice: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster