30.2005.273
Superamento nella località/fuori località del limite di 50 km/h (velocità punibile: 56 km/h); segnaletica irregolare.
19 dicembre 2005Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
Fatti
30.2005.273
Data decisione, Autorità:
19.12.2005, PRPEN
Titolo:
Superamento nella località/fuori località del limite di 50 km/h (velocità punibile: 56 km/h); segnaletica irregolare.
SEGNALE O DEMARCAZIONE
VELOCITÀ
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 4a cpv. 1 let. a ONCS
art. 22 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2005.273/AMM
20659/402
Bellinzona
19
dicembre 2005
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con Laura
Rossini in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 28 agosto 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione n.
20659/402 del 12 agosto 2005 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni del 14 settembre
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 12
agosto 2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere
circolato il 6 aprile 2005 in territorio di Chiasso, alla guida del veicolo TI __________,
“superando da 6 a 10 km/h, nella località, il limite massimo di velocità di
50 km/h, dopo deduzione del margine di tolleranza accordato per ragioni
tecniche. Velocità punibile 56 km/h”;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 120.–, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 40.– e spese in ragione di fr. 20.–;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso del 28 agosto 2005, nel quale postula in sostanza
l’annullamento della multa o quanto meno, in subordine, l’esonero dal pagamento
di tasse e spese;
che nelle osservazioni del 14
settembre 2005, la Sezione della circolazione dichiara di non formulare
osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;
e considerato in diritto:
Considerandi
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine
e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCS l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; i segnali “Velocità massima” (2.30) e “Velocità massima 50, Limite
generale” (2.30.1) indicano la velocità che i veicoli non devono superare anche
se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità sono buone
(art. 22 cpv. 1 prima frase OSS);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCS o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art. 90 n. 1
LCS);
che per il superamento nelle
località della velocità massima consentita da 6 a 10 km/h, l'allegato 1
all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741. 031) commina una
sanzione pecuniaria di fr. 120.– (infrazione n. 303.1 lett. b);
che la Sezione della
circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette norme – di
avere circolato in abitato alla velocità punibile, dedotto il margine di tolleranza,
di 56 km/h in luogo dei 50 km/h prescritti;
che il ricorrente, dopo avere
ripercorso l’iter davanti all’autorità amministrativa, pone i seguenti quesiti
a valere quali censure avverso la decisione impugnata (ricorso, pag. 5):
"è
giustificato infliggere una multa considerato che il limite di velocità doveva
essere pubblicato secondo l’art. 107 dell’OSStr, in quanto la forma “limite generale”
nel caso specifico non può essere applicata, e che la segnaletica non è stata
posizionata secondo le disposizioni dell’OSStr?
considerato
che non vi è nessuna relazione tra l’efficienza dei ripari fonici e la velocità
di percorrenza, il limite di 50 km/h su cosa si basa visto che non siamo
all’interno di una località?
considerato
che via Como non può essere annoverata come classica strada all’interno della
zona edificata con limite generale di velocità di 50 km/h, l’importo della
multa è corretto?";
che la mancata pubblicazione,
l’infondatezza e/o l’errata collocazione della segnaletica non giovano tuttavia
all'insorgente, ove si consideri come per costante giurisprudenza i segnali e
le demarcazioni irregolari devono ad ogni modo essere osservati – salvo casi
manifestamente eccezionali che in concreto non ricorrono – nella misura in cui
creano per gli altri utenti della strada un’apparenza giuridica che merita di
essere protetta (da ultimo: DTF inedita 6P.24/2005 6S.92/2005 del 10 novembre
2005, consid. 5.3 con richiamo);
che a ragione il multato si
duole per converso di come la via in questione – a parere dell’ufficio della
segnaletica stradale – “non può essere annoverata come la classica strada
all’interno della zona edificata ai sensi dell’art. 4a cpv. 2 ONC” (cfr.
lettera 24 maggio 2005 allegata al ricorso, pag. 1 punto 1);
che ciò posto, per il solo
superamento fuori località della velocità massima consentita da 6 a 10
km/h, l'allegato 1 all'OMD commina una sanzione pecuniaria di fr. 100.– (infrazione
n. 303.2 lett. b);
che s’impone pertanto, in
parziale accoglimento del ricorso, di ridurre la multa in tale misura;
che nulla induce per altro
verso a ritenere che l’interessato – fosse stato multato per ciò soltanto –
sarebbe stato indotto a contestare la sanzione in procedura ordinaria; donde la
rinuncia ad addebitargli oneri di primo grado;
che l’esito dell’impugnativa
giustifica per finire di soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno
giudizio, come pure alla postulata assegnazione di ripetibili, per altro
nemmeno previste dalla LPContr;
Dispositivo
per questi motivi,
visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.
2 e 90 n. 1 LCS; 22 cpv. 1 OSS; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta
una multa di fr. 100.–, senza tasse né spese.
2. Non si prelevano tasse o spese
dell'attuale giudizio, né si assegnano ripetibili;
3. Intimazione a:
.
Il giudice: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster