30.2005.274
Mancato rispetto del semaforo rosso (automobile)
31 gennaio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2005.274
Data decisione, Autorità:
31.01.2006, PRPEN
Titolo:
Mancato rispetto del semaforo rosso (automobile)
SEGNALETICA
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.274
21675/409
Bellinzona
31 gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena
Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 23 agosto 2005
presentato da
RI 1, ,
contro
la decisione
12 agosto 2005 n° 21675/409 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni 14 settembre
2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
che la Sezione della circolazione,
con decisione del 12 agosto 2005, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 350.-,
addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 80.- e le spese di fr.
80.-, per i seguenti fatti accertati il __________ in territorio di __________:
“alla guida della vettura TI
__________ non osservava una segnalazione semaforica rossa indicante «fermata»,
s’inoltrava in un’intersezione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente
da destra”;
che la risoluzione è stata resa
in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1
ONC; 68 cpv. 1 OSStr;
che RI 1 è insorta contro tale
decisione con un ricorso del 23 agosto 2005, nel quale postula la riduzione
della multa;
che la Sezione della
circolazione ha dichiarato di astenersi dal formulare osservazioni e di
rimettersi al giudizio della Pretura penale;
considerato in diritto
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv. 1 prima
frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali;
che per quanto concerne i
segnali luminosi, la luce rossa significa “fermata” (art. 68 cpv. 1 prima frase
OSStr), mentre quella verde dà via libera (cpv. 2 prima frase);
che, alle intersezioni, la precedenza
spetta al veicolo che giunge da destra. I veicoli che circolano sulle strade
designate principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra. È
riservato qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od ordini della
polizia (art. 36 cpv. 2 LCStr). Chi è tenuto a dare la precedenza non deve
ostacolare la marcia di chi ne ha diritto. Egli deve ridurre per tempo la
velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art.
Fatti
14 cpv. 1 ONC);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art.
90 n. 1 LCStr);
che, come detto, la Sezione
della circolazione rimprovera alla multata di essersi inoltrata in
un’intersezione omettendo di rispettare una segnalazione semaforica rossa e di
essere in seguito entrata in collisione con un autoveicolo sopraggiungente da
destra;
che la ricorrente non contesta
l’infrazione ma postula che la multa venga ridotta: “mi rivolgo a voi per
chiedervi gentilmente se è possibile ridurre la multa di 510 franchi […]
Al momento sto facendo uno stage universitario dove guadagno 1800 fr. lordi al
Considerandi
mese. Questi soldi però mi servono per pagare vitto e alloggio, come anche le spese
di viaggio e altre spese generali (medico,…). Per tanto, come studente, mi
trovo in difficoltà davanti ad una spesa del genere”;
che la negligenza commessa
dall’insorgente è idonea a mettere gravemente in pericolo la sicurezza della
circolazione ed è in concreto stata all’origine di un incidente che solo il
caso non ha voluto con conseguenze più gravose: la multa inflitta è quindi di
per sé correttamente commisurata al grado di colpa;
che la precaria situazione
finanziaria evocata – e resa plausibile – dall’insorgente (studentessa che, con
un salario lordo mensile di fr. 1'800.-, deve provvedere al proprio
sostentamento) induce nondimeno, tutto ben ponderato e visto che comunque
l’incidente ha provocato unicamente danni materiali, a ridurre la multa
inflittale a fr. 250.-, ad adeguare gli oneri di primo grado e a soprassedere
al prelievo di tasse e spese dell’odierno giudizio.
che la ricorrente potrà
inoltre chiedere all’Ufficio esazioni e condoni la rateazione della multa;
che il ricorso va pertanto
accolto e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.
2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 68 cpv. 1 OSStr;1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di
fr. 250.-, oltre a una tassa di giustizia di fr. 60.- e a spese di fr. 70.-.
2. Non si prelevano né
tasse né spese per l’attuale giudizio.
3. Intimazione a:
.
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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