30.2005.275
Eccesso di velocità
16 gennaio 2006Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2005.275
Data decisione, Autorità:
16.01.2006, PRPEN
Titolo:
Eccesso di velocità
VELOCITÀ
art. 4q cpv. 1 let. a ONCS
Incarto
n.
30.2005.275
20179/404
Bellinzona
16
gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con il
cancelliere Giovanni Pozzi in qualità di segretario per statuire sul ricorso 26
agosto 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n° 20179/404 del 12 agosto 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 14 settembre
2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 12
agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 430.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida del
motoveicolo __________ ha circolato nell’abitato di __________ a velocità
superante i 50 km/h ivi prescritti.
Velocità accertata con
apparecchio radar: 77 km/h
Velocità punibile dedotta
la tolleranza: 72 km/h”.
Fatti accertati il 5 aprile
2005 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1
lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
Eccepisce di non esser stato
fermato, nè di aver notato radar o polizia quel giorno, afferma che potrebbe
anche non essere lui sulla fotografia e infine sostiene di non aver ammesso
l’infrazione quando è stato convocato in polizia per il semplice fatto che dopo
un mese non poteva ricordarsela.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 27 cpv. 1
prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le
demarcazioni stradali, come anche le istruzioni di polizia.
La velocità massima generale
dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione
e della visibilità sono favorevoli, 50 km/h nelle località (art. 4a cpv. 1 lett
a ONC).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr).
3.
Il ricorrente eccepisce
di non esser stato fermato dalla polizia, né di aver notato radar o agenti il 5
aprile 2005 allorquando si stava recando a __________; tale costatazione
tuttavia è irrilevante ai fini del presente giudizio in quanto la polizia non è
tenuta a fermare il contravventore e ad intimargli sul posto la multa.
Indipendentemente da quanto
sopra si osserva comunque che stando all’agente denunciante l’insorgente “ha
eluso il posto di blocco, svoltando a sinistra in una via laterale” (cfr. contro-osservazioni
della Polizia di __________ del 13 giugno 2005).
4.
Il riesame dei fatti dal
profilo amministrativo, così come riportato nella lettera della Sezione della
circolazione del 24 agosto 2005, nulla ha a che vedere con la presente
procedura e perciò non è sintomatico della mancanza di chiarezza in relazione
all’infrazione; semplicemente significa che dal profilo amministrativo l’insorgente
può anche essere passibile di ulteriori provvedimenti quali ad esempio l’ammonimento
o il ritiro della patente.
5.
A mente dell’insorgente
al momento del controllo radar, avvenuto alle ore 07.53 (cfr. rapporto di
contravvenzione del 25 maggio 2005), egli si trovava già a __________ per
motivi professionali; tuttavia egli non ha dimostrato in alcun modo questa
circostanza, così come non ha provato - nonostante abbia asserito di avere dei
testimoni (cfr. ricorso) - il fatto di essersi recato al lavoro in automobile
quel giorno.
Abbondanzialmente di osserva
che il controllo radar è avvenuto a __________, in direzione di __________ (cfr.
rapporto di contravvenzione del 25 maggio 2005), cioè sulla strada che porta
anche a __________; ulteriori indizi che inducono a ritenere il ricorrente autore
dell’infrazione rimproveratagli sono il fatto che questi non ha mai contestato
di esser transitato su via __________, la circostanza che proveniva dal suo
domicilio di __________ (cfr. lettera 23 maggio 2005 alla polizia comunale di __________)
per recarsi sul posto di lavoro e infine l’orario in cui è avvenuto il
controllo radar.
6.
L’insorgente sostiene di
non aver ammesso l’infrazione quando è stato convocato in polizia il 4 maggio
2005.
per il semplice fatto che dopo un mese non poteva assolutamente ricordarsela
(cfr. gravame, pag. 2); anche tale asserzione tuttavia nulla muta nell’evenienza
concreta in quanto il fatto che gli era impossibile farsela tornare alla mente non
è sufficiente e non vuol dire automaticamente che non l’ha commessa.
Al riguardo appare inverosimile
che il ricorrente - oltretutto se si considera che ha eluso il posto di blocco
- non sia in grado di ricordare tale circostanza dopo un mese, mentre nel
gravame, inoltrato in agosto e quindi a quasi cinque mesi dai fatti, giunge ad
affermare di essersi recato a __________ in automobile (cfr. supra, consid. 5),
circostanza del resto mai emersa in precedenza.
7.
Infine il ricorrente
afferma nel proprio gravame che nel caso in esame è avvenuto uno scambio di
persona; si rileva però che anche questa asserzione non è per nulla provata,
tanto è vero che l’insorgente si era limitato unicamente a nutrire seri
dubbi sulla foto in quanto “non basta un piccolo pizzetto per identificare
una persona” (cfr. lettera del 7 luglio 2005 alla Sezione della
circolazione).
In proposito tuttavia egli non
ha contestato di possedere un motoveicolo di quel tipo, né di possedere
abbigliamento e casco come quelli ritratti sulla fotografia e nemmeno di avere
la targa per motoveicoli __________; le uniche contestazioni puntuali che ha
formulato si riferivano giustamente al numero della licenza di condurre e alla
data di nascita, i cui dati erano stati riportati in modo erroneo sul rapporto
di contravvenzione, ma che in ogni caso non gli hanno impedito di difendersi
correttamente con la conseguenza che sono ininfluenti ai fini del giudizio.
Questo giudice giunge pertanto
alla conclusione che il ricorrente è l’autore dell’infrazione constatata nel
rapporto di contravvenzione in esame.
8.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.
2 e 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
§. Di conseguenza, è
confermata la decisione n° 20179/404 del 12 agosto 2005 emessa dalla
Sezione della circolazione, Camorino
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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