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Decisione

30.2005.275

Eccesso di velocità

16 gennaio 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 12

agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 430.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida del

motoveicolo __________ ha circolato nell’abitato di __________ a velocità

superante i 50 km/h ivi prescritti.

Velocità accertata con

apparecchio radar: 77 km/h

Velocità punibile dedotta

la tolleranza: 72 km/h”.

Fatti accertati il 5 aprile

2005 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1

lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

Eccepisce di non esser stato

fermato, nè di aver notato radar o polizia quel giorno, afferma che potrebbe

anche non essere lui sulla fotografia e infine sostiene di non aver ammesso

l’infrazione quando è stato convocato in polizia per il semplice fatto che dopo

un mese non poteva ricordarsela.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 27 cpv. 1

prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le

demarcazioni stradali, come anche le istruzioni di polizia.

La velocità massima generale

dei veicoli può raggiungere, se le condizioni della strada, della circolazione

e della visibilità sono favorevoli, 50 km/h nelle località (art. 4a cpv. 1 lett

a ONC).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr).

3.

Il ricorrente eccepisce

di non esser stato fermato dalla polizia, né di aver notato radar o agenti il 5

aprile 2005 allorquando si stava recando a __________; tale costatazione

tuttavia è irrilevante ai fini del presente giudizio in quanto la polizia non è

tenuta a fermare il contravventore e ad intimargli sul posto la multa.

Indipendentemente da quanto

sopra si osserva comunque che stando all’agente denunciante l’insorgente “ha

eluso il posto di blocco, svoltando a sinistra in una via laterale” (cfr. contro-osservazioni

della Polizia di __________ del 13 giugno 2005).

4.

Il riesame dei fatti dal

profilo amministrativo, così come riportato nella lettera della Sezione della

circolazione del 24 agosto 2005, nulla ha a che vedere con la presente

procedura e perciò non è sintomatico della mancanza di chiarezza in relazione

all’infrazione; semplicemente significa che dal profilo amministrativo l’insorgente

può anche essere passibile di ulteriori provvedimenti quali ad esempio l’ammonimento

o il ritiro della patente.

5.

A mente dell’insorgente

al momento del controllo radar, avvenuto alle ore 07.53 (cfr. rapporto di

contravvenzione del 25 maggio 2005), egli si trovava già a __________ per

motivi professionali; tuttavia egli non ha dimostrato in alcun modo questa

circostanza, così come non ha provato - nonostante abbia asserito di avere dei

testimoni (cfr. ricorso) - il fatto di essersi recato al lavoro in automobile

quel giorno.

Abbondanzialmente di osserva

che il controllo radar è avvenuto a __________, in direzione di __________ (cfr.

rapporto di contravvenzione del 25 maggio 2005), cioè sulla strada che porta

anche a __________; ulteriori indizi che inducono a ritenere il ricorrente autore

dell’infrazione rimproveratagli sono il fatto che questi non ha mai contestato

di esser transitato su via __________, la circostanza che proveniva dal suo

domicilio di __________ (cfr. lettera 23 maggio 2005 alla polizia comunale di __________)

per recarsi sul posto di lavoro e infine l’orario in cui è avvenuto il

controllo radar.

6.

L’insorgente sostiene di

non aver ammesso l’infrazione quando è stato convocato in polizia il 4 maggio

2005.

per il semplice fatto che dopo un mese non poteva assolutamente ricordarsela

(cfr. gravame, pag. 2); anche tale asserzione tuttavia nulla muta nell’evenienza

concreta in quanto il fatto che gli era impossibile farsela tornare alla mente non

è sufficiente e non vuol dire automaticamente che non l’ha commessa.

Al riguardo appare inverosimile

che il ricorrente - oltretutto se si considera che ha eluso il posto di blocco

- non sia in grado di ricordare tale circostanza dopo un mese, mentre nel

gravame, inoltrato in agosto e quindi a quasi cinque mesi dai fatti, giunge ad

affermare di essersi recato a __________ in automobile (cfr. supra, consid. 5),

circostanza del resto mai emersa in precedenza.

7.

Infine il ricorrente

afferma nel proprio gravame che nel caso in esame è avvenuto uno scambio di

persona; si rileva però che anche questa asserzione non è per nulla provata,

tanto è vero che l’insorgente si era limitato unicamente a nutrire seri

dubbi sulla foto in quanto “non basta un piccolo pizzetto per identificare

una persona” (cfr. lettera del 7 luglio 2005 alla Sezione della

circolazione).

In proposito tuttavia egli non

ha contestato di possedere un motoveicolo di quel tipo, né di possedere

abbigliamento e casco come quelli ritratti sulla fotografia e nemmeno di avere

la targa per motoveicoli __________; le uniche contestazioni puntuali che ha

formulato si riferivano giustamente al numero della licenza di condurre e alla

data di nascita, i cui dati erano stati riportati in modo erroneo sul rapporto

di contravvenzione, ma che in ogni caso non gli hanno impedito di difendersi

correttamente con la conseguenza che sono ininfluenti ai fini del giudizio.

Questo giudice giunge pertanto

alla conclusione che il ricorrente è l’autore dell’infrazione constatata nel

rapporto di contravvenzione in esame.

8.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.

2 e 90 cifra 1 LCStr; 4a cpv. 1 lett. a ONC; 22 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

§. Di conseguenza, è

confermata la decisione n° 20179/404 del 12 agosto 2005 emessa dalla

Sezione della circolazione, Camorino

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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