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Decisione

30.2005.276

posteggio fuori dai posti delimitati

7 marzo 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione

del __________ la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa

di fr. 40.--, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.-- e delle spese di fr.

10.--, per i seguenti fatti accertati il __________ in territorio di __________:

"ha posteggiato il

veicolo __________ fuori dai posti delimitati."

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 79 cpv. 1 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento, per avvenuto pagamento della multa disciplinare

entro i termini prescritti.

C. La Sezione della

circolazione nelle sue osservazioni del 14 settembre 2005 propone, per contro,

di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata.

considerato in

diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti integrati

dalle risultanze del complemento istruttorio esperito d’ufficio (art. 12 LPContr),

sulle quali è stata data al ricorrente facoltà di esprimersi con ordinanza del

20 gennaio 2006, ciò che ha fatto con le osservazioni del 5 febbraio 2006.

Considerandi

2.

Il 28 aprile 2005 è

stata inflitta a RI 1 da parte della Polizia comunale di __________ una multa

disciplinare di fr. 40.- per aver parcheggiato fuori dai posti delimitati

(infrazione n. 252.a dell’elenco previsto dall’allegato 1 OMD) ed è stato

assegnato un termine di 30 giorni per il pagamento.

Questo termine è scaduto

infruttuoso il 28 maggio 2005 e la Polizia ha inviato al ricorrente il 14

giugno 2005 un rapporto di contravvenzione con l'invito a formulare eventuali

osservazioni entro 15 giorni e con l'indicazione che la multa non poteva più

essere pagata nella procedura disciplinare essendo stata avviata la procedura

ordinaria.

In seguito alle osservazioni

presentate dal ricorrente, la Polizia, con scritto del 4 luglio 2005, gli ha

concesso, in via del tutto eccezionale, ulteriori 10 giorni, scadenti il 15

luglio 2005, per provvedere al pagamento della multa disciplinare.

3.

Come risulta

dall’allegato 3 prodotto con le contro-osservazioni del 17 gennaio 2006 la

somma di fr. 40.- è stata accreditata alla Polizia comunale __________ in data

21.

luglio 2005, ampiamente scaduto il predetto termine di grazia.

Questo pagamento è quindi

tardivo e non è idoneo a liberare il debitore.

In effetti, dopo il 15 luglio

2005.

(ultimo termine di pagamento accordato con scritto del 4 luglio 2005), la

multa non era più da pagare in procedura disciplinare alla Polizia comunale di __________,

bensì in procedura ordinaria alla Sezione della circolazione, alla quale è

stato trasmesso il rapporto di contravvenzione da parte della Polizia comunale.

4.

Sennonché il ricorrente

sostiene sin dall’inizio di avere saldato in data 13 maggio 2005 la multa

inflittagli per i fatti qui in esame - come avrebbe specificato sulla polizza

di versamento - mentre il pagamento del 21 luglio 2005 si riferirebbe invero a

una multa di pari importo per i fatti avvenuti il 4 aprile 2005 sul __________

(infrazione n. 250.a dell’elenco previsto dall’allegato 1 OMD), multa contestata

dal ricorrente per non meglio precisati motivi di disparità di trattamento (cfr.

osservazioni del 29 giugno 2005 alla Polizia comunale di __________).

Dalla documentazione

acclusa alle contro-osservazioni del 17 gennaio 2006 risulta tuttavia il contrario,

ossia che il versamento accreditato il 21 luglio 2005 alla Polizia comunale si

riferiva alla multa n. __________ (allegato 3), mentre il precedente

versamento del 13 maggio 2005 riguardava la multa n. __________ per i

fatti accertati il __________ (infrazione n. __________.a dell’allegato 1

all’OMD; cfr. allegato 1).

Le asserzioni del ricorrente,

oltre a creare un’inutile confusione, sono pertanto smentite dalle

registrazioni contabili della Polizia comunale che si fondano sulle polizze da lui

stesso utilizzate e della cui veridicità non vi è motivo di dubitare.

Abbondanzialmente si rileva

che pur volendo ammettere, per avventura, che il pagamento effettuato il 13

maggio 2005 si riferisse alla multa elevata in data __________ in Via __________

e fosse quindi da ritenere tempestivo, ne andrebbe diversamente per il

versamento del 21 luglio 2005. In effetti, se riferito alla multa del 4 aprile

2005, quest’ultimo sarebbe in ogni caso da considerare ampiamente tardivo, ove

appena si consideri che lo stesso è intervenuto oltre due mesi dopo la scadenza

del termine di trenta giorni per il pagamento. Di conseguenza, l’eventuale

avvio di una procedura ordinaria ex novo per i fatti accertati sul __________

condurrebbe a un risultato anologo a quello del procedimento attuale (dal punto

di vista economico per il ricorrente nulla muterebbe).

5.

La multa inflitta,

peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge, risulta pertanto non pagata.

Il

ricorso si rivela pertanto privo di fondamento.

6.

All’insorgente

dovrebbero essere addebitati, per principio, anche gli oneri dell’attuale

giudizio. Le circostanze particolari del caso, giustificano nondimeno, in via

eccezionale, di rinunciare a siffatto prelievo.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90

cifra 1 LCStr; 79 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. Non si prelevano né

tasse, né spese di giustizia.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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