30.2005.276
posteggio fuori dai posti delimitati
7 marzo 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2005.276
Data decisione, Autorità:
07.03.2006, PRPEN
Titolo:
posteggio fuori dai posti delimitati
PARCHEGGIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.276
21676/404
Bellinzona
7
marzo 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Thi Thuc
Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 29 agosto 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione
n. __________ del __________ emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 14 settembre
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. Con decisione
del __________ la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa
di fr. 40.--, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.-- e delle spese di fr.
10.--, per i seguenti fatti accertati il __________ in territorio di __________:
"ha posteggiato il
veicolo __________ fuori dai posti delimitati."
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 79 cpv. 1 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento, per avvenuto pagamento della multa disciplinare
entro i termini prescritti.
C. La Sezione della
circolazione nelle sue osservazioni del 14 settembre 2005 propone, per contro,
di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata.
considerato in
diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti integrati
dalle risultanze del complemento istruttorio esperito d’ufficio (art. 12 LPContr),
sulle quali è stata data al ricorrente facoltà di esprimersi con ordinanza del
20 gennaio 2006, ciò che ha fatto con le osservazioni del 5 febbraio 2006.
Considerandi
2.
Il 28 aprile 2005 è
stata inflitta a RI 1 da parte della Polizia comunale di __________ una multa
disciplinare di fr. 40.- per aver parcheggiato fuori dai posti delimitati
(infrazione n. 252.a dell’elenco previsto dall’allegato 1 OMD) ed è stato
assegnato un termine di 30 giorni per il pagamento.
Questo termine è scaduto
infruttuoso il 28 maggio 2005 e la Polizia ha inviato al ricorrente il 14
giugno 2005 un rapporto di contravvenzione con l'invito a formulare eventuali
osservazioni entro 15 giorni e con l'indicazione che la multa non poteva più
essere pagata nella procedura disciplinare essendo stata avviata la procedura
ordinaria.
In seguito alle osservazioni
presentate dal ricorrente, la Polizia, con scritto del 4 luglio 2005, gli ha
concesso, in via del tutto eccezionale, ulteriori 10 giorni, scadenti il 15
luglio 2005, per provvedere al pagamento della multa disciplinare.
3.
Come risulta
dall’allegato 3 prodotto con le contro-osservazioni del 17 gennaio 2006 la
somma di fr. 40.- è stata accreditata alla Polizia comunale __________ in data
21.
luglio 2005, ampiamente scaduto il predetto termine di grazia.
Questo pagamento è quindi
tardivo e non è idoneo a liberare il debitore.
In effetti, dopo il 15 luglio
2005.
(ultimo termine di pagamento accordato con scritto del 4 luglio 2005), la
multa non era più da pagare in procedura disciplinare alla Polizia comunale di __________,
bensì in procedura ordinaria alla Sezione della circolazione, alla quale è
stato trasmesso il rapporto di contravvenzione da parte della Polizia comunale.
4.
Sennonché il ricorrente
sostiene sin dall’inizio di avere saldato in data 13 maggio 2005 la multa
inflittagli per i fatti qui in esame - come avrebbe specificato sulla polizza
di versamento - mentre il pagamento del 21 luglio 2005 si riferirebbe invero a
una multa di pari importo per i fatti avvenuti il 4 aprile 2005 sul __________
(infrazione n. 250.a dell’elenco previsto dall’allegato 1 OMD), multa contestata
dal ricorrente per non meglio precisati motivi di disparità di trattamento (cfr.
osservazioni del 29 giugno 2005 alla Polizia comunale di __________).
Dalla documentazione
acclusa alle contro-osservazioni del 17 gennaio 2006 risulta tuttavia il contrario,
ossia che il versamento accreditato il 21 luglio 2005 alla Polizia comunale si
riferiva alla multa n. __________ (allegato 3), mentre il precedente
versamento del 13 maggio 2005 riguardava la multa n. __________ per i
fatti accertati il __________ (infrazione n. __________.a dell’allegato 1
all’OMD; cfr. allegato 1).
Le asserzioni del ricorrente,
oltre a creare un’inutile confusione, sono pertanto smentite dalle
registrazioni contabili della Polizia comunale che si fondano sulle polizze da lui
stesso utilizzate e della cui veridicità non vi è motivo di dubitare.
Abbondanzialmente si rileva
che pur volendo ammettere, per avventura, che il pagamento effettuato il 13
maggio 2005 si riferisse alla multa elevata in data __________ in Via __________
e fosse quindi da ritenere tempestivo, ne andrebbe diversamente per il
versamento del 21 luglio 2005. In effetti, se riferito alla multa del 4 aprile
2005, quest’ultimo sarebbe in ogni caso da considerare ampiamente tardivo, ove
appena si consideri che lo stesso è intervenuto oltre due mesi dopo la scadenza
del termine di trenta giorni per il pagamento. Di conseguenza, l’eventuale
avvio di una procedura ordinaria ex novo per i fatti accertati sul __________
condurrebbe a un risultato anologo a quello del procedimento attuale (dal punto
di vista economico per il ricorrente nulla muterebbe).
5.
La multa inflitta,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge, risulta pertanto non pagata.
Il
ricorso si rivela pertanto privo di fondamento.
6.
All’insorgente
dovrebbero essere addebitati, per principio, anche gli oneri dell’attuale
giudizio. Le circostanze particolari del caso, giustificano nondimeno, in via
eccezionale, di rinunciare a siffatto prelievo.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90
cifra 1 LCStr; 79 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né
tasse, né spese di giustizia.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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