30.2005.277
parcheggio fuori dai posti delimitati
10 marzo 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2005.277
Data decisione, Autorità:
10.03.2006, PRPEN
Titolo:
parcheggio fuori dai posti delimitati
PARCHEGGIO
art. 3 LCSTR
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 79 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2005.277
21371/408
Bellinzona
10
marzo 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 25 agosto 2005
presentato da
RI 1, ,
contro
la decisione
n. __________ del 12 agosto 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 23 settembre
2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
le contro-osservazioni del 20
settembre 2005 della Polizia comunale di Ascona;
le osservazioni del 4 ottobre
2005 della ricorrente alle citate contro-osservazioni;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
che con decisione 12
agosto 2005 la Sezione della circolazione
ha riconosciuto RI 1 colpevole di aver posteggiato, il 1° aprile 2005 ad
Ascona, “il veicolo TI __________ fuori dai posti delimitati”;
che in applicazione della
pena, l’autorità le ha inflitto una multa fr. 40.-, addebitandole inoltre una
tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-;
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 1
vOSStr;
che RI 1 è insorta
contro tale decisione con un ricorso del 25 agosto 2005, nel quale chiede
l’annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 23
settembre 2005 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
considerato in diritto
che la competenza di
questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
Considerandi
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr;
che per l’art. 27 cpv.
1.
prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le
demarcazioni stradali; dove esistono posti di parcheggio i veicoli possono
essere parcheggiati solamente entro i limiti di queste aree (art. 79 cpv. 1
quarta frase vOSStr);
che la violazione dell’art. 79
cpv. 1 quarta frase vOSStr presuppone l’esistenza di posti di parcheggio a una
distanza non superiore alla lunghezza di 5-6 automobili e, ad ogni modo, non
oltre eventuali intersezioni (cfr. BUSSY / RUSCONI, Code suisse de la circulation
routière, Commentaire, 3a edizione, n. 2 ad art. 79 OSStr, che
conserva la propria validità sotto l’egida del nuovo art. 79 OSStr);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr); per l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1 all’ordinanza
concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina – fino a 2 ore di
parcheggio – una sanzione pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 252 lett. a);
che l’autorità di primo
grado rimprovera alla multata di avere, come detto, posteggiato il proprio
veicolo “fuori dai posti delimitati”, malgrado vi fossero ancora diversi
posti liberi a quell’ora (cfr. controsservazioni 14 aprile 2005);
che la ricorrente si
duole – nella sostanza – di come i posteggi in quella zona, trattandosi di
“zona blu”, non siano correttamente delimitati e quindi conformi alla legge, in
quanto non chiaramente circoscritti da linee di demarcazione blu o bianche. Per
tale motivo la signora RI 1 ha dichiarato di non essersi accorta di aver
posteggiato “abusivamente” (cfr. ricorso, pag. 1, punto 4). A suo dire
vi sarebbero, a livello della pavimentazione, unicamente delle mocche di
granito, di colore rossastro, la cui funzione non è però ben chiara (cfr.
osservazioni 4 ottobre 2005);
che, conformemente a quanto
sancito dalla legge, la demarcazione stradale può essere parimenti costituita
da un rivestimento particolare che si distingue chiaramente dal resto dalla
carreggiata (art. 79 cpv. 1bis OSStr);
che nell’evenienza concreta, i
dadi di porfido (“mocche”) di colorazione rossastra - così come descritti dalla
ricorrente - assurgono a valida demarcazione stradale poiché si contraddistinguono
chiaramente dal resto della carreggiata, tant’è che la ricorrente medesima è
stata in grado di identificarli sia al momento dell’infrazione, sia nel piano
di situazione prodotto con le contro-osservazioni del 20 settembre 2005, dal
quale si evince la loro esatta posizione a delimitazione dei posteggi;
che, posto come la ricorrente
non sia stata multata per un’infrazione relativa alla “zona blu”, ma per aver
posteggiato fuori dagli stalli delimitati - come peraltro chiaritole
dall’agente denunciante nelle contro-osservazioni del 14 aprile 2005,
nell’ambito della procedura semplificata – è irrilevante ai fini del presente
giudizio la questione di sapere se la demarcazione nella “zona blu” in
questione non sia conforme ai dettami di legge, ritenuto che per sua stessa
ammissione ella ha parcheggiato la propria autovettura in un luogo che non era
delimitato da nessuna demarcazione (cfr. ricorso, pag. 1, punto 4);
che inoltre, sempre da quanto
emerge dal piano di situazione allestito dall’agente denunciante e rimasto
incontestato, la vettura della ricorrente era posteggiata a poca distanza dai
regolari parcheggi (a una distanza non superiore alla lunghezza di 5-6
automobili);
che in queste circostanze il
ricorso si rivela pertanto privo di ogni fondamento, di modo che la decisione
impugnata va confermata;
che abbondanzialmente si
rileva che anche qualora la demarcazione in quella zona non fosse conforme alla
legge, la stessa andrebbe considerata come una normale zona di parcheggi senza
limitazioni di tempo, validamente demarcata, per cui tenuto conto che la
sanzione inflitta alla ricorrente, come detto, non si riferisce a infrazioni
relative alla “zona blu”, nulla muterebbe alla soluzione cui può
tranquillamente giungere questo giudice alla luce delle risultanze processuali;
che la multa inflitta è,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge;
che il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; 79 cpv. 1 vOSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
RI 1, ,
Sezione della circolazione, Camorino,
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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