Lexipedia

Decisione

30.2005.277

parcheggio fuori dai posti delimitati

10 marzo 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

30.2005.277

Data decisione, Autorità:

10.03.2006, PRPEN

Titolo:

parcheggio fuori dai posti delimitati

PARCHEGGIO

art. 3 LCSTR

art. 27 cpv. 1 LCSTR

art. 90 cf. 1 LCSTR

art. 79 cpv. 1 OSSTR

Incarto

n.

30.2005.277

21371/408

Bellinzona

10

marzo 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Petra

Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 25 agosto 2005

presentato da

RI 1, ,

contro

la decisione

n. __________ del 12 agosto 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,

viste le osservazioni 23 settembre

2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,

le contro-osservazioni del 20

settembre 2005 della Polizia comunale di Ascona;

le osservazioni del 4 ottobre

2005 della ricorrente alle citate contro-osservazioni;

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto

che con decisione 12

agosto 2005 la Sezione della circolazione

ha riconosciuto RI 1 colpevole di aver posteggiato, il 1° aprile 2005 ad

Ascona, “il veicolo TI __________ fuori dai posti delimitati”;

che in applicazione della

pena, l’autorità le ha inflitto una multa fr. 40.-, addebitandole inoltre una

tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-;

che la risoluzione è stata

resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 1

vOSStr;

che RI 1 è insorta

contro tale decisione con un ricorso del 25 agosto 2005, nel quale chiede

l’annullamento della multa;

che nelle osservazioni del 23

settembre 2005 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e

di confermare la decisione impugnata;

considerato in diritto

che la competenza di

questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

Considerandi

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr;

che per l’art. 27 cpv.

1.

prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le

demarcazioni stradali; dove esistono posti di parcheggio i veicoli possono

essere parcheggiati solamente entro i limiti di queste aree (art. 79 cpv. 1

quarta frase vOSStr);

che la violazione dell’art. 79

cpv. 1 quarta frase vOSStr presuppone l’esistenza di posti di parcheggio a una

distanza non superiore alla lunghezza di 5-6 automobili e, ad ogni modo, non

oltre eventuali intersezioni (cfr. BUSSY / RUSCONI, Code suisse de la circulation

routière, Commentaire, 3a edizione, n. 2 ad art. 79 OSStr, che

conserva la propria validità sotto l’egida del nuovo art. 79 OSStr);

che chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr); per l’inosservanza di cui sopra, l’allegato 1 all’ordinanza

concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina – fino a 2 ore di

parcheggio – una sanzione pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 252 lett. a);

che l’autorità di primo

grado rimprovera alla multata di avere, come detto, posteggiato il proprio

veicolo “fuori dai posti delimitati”, malgrado vi fossero ancora diversi

posti liberi a quell’ora (cfr. controsservazioni 14 aprile 2005);

che la ricorrente si

duole – nella sostanza – di come i posteggi in quella zona, trattandosi di

“zona blu”, non siano correttamente delimitati e quindi conformi alla legge, in

quanto non chiaramente circoscritti da linee di demarcazione blu o bianche. Per

tale motivo la signora RI 1 ha dichiarato di non essersi accorta di aver

posteggiato “abusivamente” (cfr. ricorso, pag. 1, punto 4). A suo dire

vi sarebbero, a livello della pavimentazione, unicamente delle mocche di

granito, di colore rossastro, la cui funzione non è però ben chiara (cfr.

osservazioni 4 ottobre 2005);

che, conformemente a quanto

sancito dalla legge, la demarcazione stradale può essere parimenti costituita

da un rivestimento particolare che si distingue chiaramente dal resto dalla

carreggiata (art. 79 cpv. 1bis OSStr);

che nell’evenienza concreta, i

dadi di porfido (“mocche”) di colorazione rossastra - così come descritti dalla

ricorrente - assurgono a valida demarcazione stradale poiché si contraddistinguono

chiaramente dal resto della carreggiata, tant’è che la ricorrente medesima è

stata in grado di identificarli sia al momento dell’infrazione, sia nel piano

di situazione prodotto con le contro-osservazioni del 20 settembre 2005, dal

quale si evince la loro esatta posizione a delimitazione dei posteggi;

che, posto come la ricorrente

non sia stata multata per un’infrazione relativa alla “zona blu”, ma per aver

posteggiato fuori dagli stalli delimitati - come peraltro chiaritole

dall’agente denunciante nelle contro-osservazioni del 14 aprile 2005,

nell’ambito della procedura semplificata – è irrilevante ai fini del presente

giudizio la questione di sapere se la demarcazione nella “zona blu” in

questione non sia conforme ai dettami di legge, ritenuto che per sua stessa

ammissione ella ha parcheggiato la propria autovettura in un luogo che non era

delimitato da nessuna demarcazione (cfr. ricorso, pag. 1, punto 4);

che inoltre, sempre da quanto

emerge dal piano di situazione allestito dall’agente denunciante e rimasto

incontestato, la vettura della ricorrente era posteggiata a poca distanza dai

regolari parcheggi (a una distanza non superiore alla lunghezza di 5-6

automobili);

che in queste circostanze il

ricorso si rivela pertanto privo di ogni fondamento, di modo che la decisione

impugnata va confermata;

che abbondanzialmente si

rileva che anche qualora la demarcazione in quella zona non fosse conforme alla

legge, la stessa andrebbe considerata come una normale zona di parcheggi senza

limitazioni di tempo, validamente demarcata, per cui tenuto conto che la

sanzione inflitta alla ricorrente, come detto, non si riferisce a infrazioni

relative alla “zona blu”, nulla muterebbe alla soluzione cui può

tranquillamente giungere questo giudice alla luce delle risultanze processuali;

che la multa inflitta è,

peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge;

che il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr; 79 cpv. 1 vOSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

RI 1, ,

Sezione della circolazione, Camorino,

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster