30.2005.280
concessione di autorizzazione per capitozzare alberi senza averne la competenza
23 gennaio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2005.280
Data decisione, Autorità:
23.01.2006, PRPEN
Titolo:
concessione di autorizzazione per capitozzare alberi senza averne la competenza
DISSODAMENTO
art. 43 cpv. 1 let. e LFO
Incarto
n.
30.2005.280
1244/907
Bellinzona
23
gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena
Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 23 agosto 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione
5 agosto 2005 n° 1244/907 emessa dalla Sezione forestale, Bellinzona,
viste le osservazioni 18 ottobre 2005 presentate dalla Sezione forestale,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione forestale con
decisione 5 agosto 2005 ha inflitto al RI 1 una multa di fr. 650.- oltre alla
tassa e alle spese di giustizia di fr. 100.-, per aver concesso al signor __________,
il 13 novembre 2003, l’autorizzazione per capitozzare alcuni alberi sui mappali
n. __________ e __________ RFD di __________ di sua proprietà, senza averne la
competenza.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 21, 22, 43 cpv. 1 lett. e LFo.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice.
Il ricorrente non contesta la
fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma, avvalendosi della sua
buona fede, si oppone all’importo della multa ritenuto disproporzionato
rispetto alla colpa.
C. La Sezione forestale propone,
per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Il taglio d’alberi nella
foresta è subordinato all’autorizzazione del Servizio forestale (art. 21 LFo).
Sono vietati i tagli rasi e le forme di sfruttamento d’effetto equivalente
(art. 22 cpv. 1 LFo).
Chiunque abbatte alberi in
foresta intenzionalmente e senza autorizzazione è punito con l’arresto o con la
multa sino a 20'000 franchi (art. 43 cpv. 1 lett. e LFo).
3.
Il ricorrente, che non nega di aver commesso l’infrazione
imputatagli, in particolare dichiara: “siamo coscienti del fatto che da
parte nostra vi è stata una violazione della legge […] (seppure in buona
fede) […], ma non riteniamo giusto il dover pagare lo stesso
importo intimato al signor __________ che ha eseguito lo ‘scempio’ al puro
scopo speculativo (vendita proprietà) prendendoci letteralmente per i ‘fondelli’
(vedi sua richiesta scritta di cimare alcuni alberi)” (cfr. ricorso).
La Sezione
forestale contesta le argomentazioni del ricorrente.
Riguardo al
principio generale della protezione della buona fede, la Sezione forestale “non
ravvede negli elementi forniti dal RI 1 gli estremi per potersi giustificare
appellandosi al principio generale della buona fede” poiché questi
“avrebbe dovuto, applicando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze,
sapere che solamente la Sezione forestale è competente per il rilascio di
autorizzazioni di taglio” (cfr. osservazioni 18 ottobre 2005 pagg. 3-4).
L’autorità di
prima istanza ritiene che la multa inflitta al ricorrente è “commisurata
alla gravità dell’infrazione commessa” (cfr. osservazioni pag. 5), poiché
questi, omettendo d’informare il Servizio forestale o il signor __________
della necessità di ottenere un’autorizzazione da parte dello stesso, ha agito
con troppa “leggerezza” (cfr. osservazioni pag. 4).
Infine, la
Sezione forestale, seppur ammettendo esplicitamente che, a suo giudizio, la
capitozzatura di alberi sia avvenuta perlomeno anche a scopo speculativo,
ritiene che le ragioni che hanno spinto il signor __________ a richiedere un’autorizzazione
di taglio non entrino in linea di conto: “tale aspetto è da ritenersi
assolutamente irrilevante ai fini dell’elaborazione della decisione di multa e
del suo ammontare” (cfr. osservazioni pag. 4).
4.
L’interpretazione
della Sezione forestale è indubbiamente pertinente.
Il
ricorrente, corporazione di diritto pubblico (art. 1 LOP), dovrebbe, e ciò
nell’interesse dell’intera collettività, conoscere i limiti della sua autorità.
Nella fattispecie, RI 1 avrebbe dovuto, usando tutto il rigore richiesto dalla
circostanze, sapere che solamente la Sezione forestale è competente per la concessione
di permessi di taglio.
La
responsabilità concomitante del signor __________ non permette al ricorrente di
discolparsi poiché, in materia penale, ognuno risponde delle proprie azioni e
omissioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né
attenua la responsabilità per una violazione attribuibile a propria colpa.
Determinante
è esclusivamente il fatto di poter ascrivere al ricorrente un comportamento
negligente. L’ammontare della conseguente multa dipende dalla gravità
dell’imprevidenza dimostrata. A questo proposito non si può non rilevare come
il comportamento RI 1 non è stato di secondaria importanza come vorrebbe far
credere.
Da una
corporazione di diritto pubblico come il Patriziato ci si deve attendere un
atteggiamento corretto e privo di imperfezioni in particolare negli ambiti
specifici della sua attività, come può esserlo per un ente di valle la gestione
del patrimonio boschivo.
Per contro
l’insorgente non solo non ha saputo o voluto assumere le informazioni necessarie
per poter intervenire con tagli nel bosco – come si impone a un proprietario di
un fondo di tale natura (per di più corporazione di diritto pubblico) – ma ha
agito come se fosse competente a rilasciare autorizzazioni di taglio, dando
così una falsa immagine di sé che ha tratto in inganno il richiedente, tanto
che il fatto ha dovuto essere preso in considerazione nella commisurazione
della multa a lui inflitta in altra procedura sottoposta a questo giudice.
Infine, come
rilevato dalla Sezione forestale, le ragioni che hanno portato il signor __________
a richiedere un’autorizzazione per la cimatura di alcuni alberi non contano né
ai fini dell’infrazione né ai fini della fissazione della multa. Ciò che
importa è che l’insorgente ha, senza averne la competenza, negligentemente autorizzato
il signor __________ a procedere in tal senso.
5.
La colpa, per i
motivi esposti, non è di minima gravità. Non va neppure dimenticato che il
coinvolgimento della Sezione forestale, alla quale il ricorrente avrebbe dovuto
rinviare il richiedente __________, avrebbe permesso una definizione più
precisa dell’intervento, un’informazione più dettagliata e un miglior
controllo. Nell’autorizzare senza competenza e in modo vago la “cimatura di
alcune piante” il Patriziato ha quindi una responsabilità non indifferente per
lo scempio compiuto sulle particelle n. __________ e __________ di __________.
La multa inflitta
risulta pertanto confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
6.
Il ricorso va di
conseguenza respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 21, 22, 43 cpv. 1
lett. e LFo; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il
ricorso 23 agosto 2005 è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 100.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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