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Decisione

30.2005.280

concessione di autorizzazione per capitozzare alberi senza averne la competenza

23 gennaio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione forestale con

decisione 5 agosto 2005 ha inflitto al RI 1 una multa di fr. 650.- oltre alla

tassa e alle spese di giustizia di fr. 100.-, per aver concesso al signor __________,

il 13 novembre 2003, l’autorizzazione per capitozzare alcuni alberi sui mappali

n. __________ e __________ RFD di __________ di sua proprietà, senza averne la

competenza.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 21, 22, 43 cpv. 1 lett. e LFo.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice.

Il ricorrente non contesta la

fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma, avvalendosi della sua

buona fede, si oppone all’importo della multa ritenuto disproporzionato

rispetto alla colpa.

C. La Sezione forestale propone,

per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Il taglio d’alberi nella

foresta è subordinato all’autorizzazione del Servizio forestale (art. 21 LFo).

Sono vietati i tagli rasi e le forme di sfruttamento d’effetto equivalente

(art. 22 cpv. 1 LFo).

Chiunque abbatte alberi in

foresta intenzionalmente e senza autorizzazione è punito con l’arresto o con la

multa sino a 20'000 franchi (art. 43 cpv. 1 lett. e LFo).

3.

Il ricorrente, che non nega di aver commesso l’infrazione

imputatagli, in particolare dichiara: “siamo coscienti del fatto che da

parte nostra vi è stata una violazione della legge […] (seppure in buona

fede) […], ma non riteniamo giusto il dover pagare lo stesso

importo intimato al signor __________ che ha eseguito lo ‘scempio’ al puro

scopo speculativo (vendita proprietà) prendendoci letteralmente per i ‘fondelli’

(vedi sua richiesta scritta di cimare alcuni alberi)” (cfr. ricorso).

La Sezione

forestale contesta le argomentazioni del ricorrente.

Riguardo al

principio generale della protezione della buona fede, la Sezione forestale “non

ravvede negli elementi forniti dal RI 1 gli estremi per potersi giustificare

appellandosi al principio generale della buona fede” poiché questi

“avrebbe dovuto, applicando tutta la diligenza richiesta dalle circostanze,

sapere che solamente la Sezione forestale è competente per il rilascio di

autorizzazioni di taglio” (cfr. osservazioni 18 ottobre 2005 pagg. 3-4).

L’autorità di

prima istanza ritiene che la multa inflitta al ricorrente è “commisurata

alla gravità dell’infrazione commessa” (cfr. osservazioni pag. 5), poiché

questi, omettendo d’informare il Servizio forestale o il signor __________

della necessità di ottenere un’autorizzazione da parte dello stesso, ha agito

con troppa “leggerezza” (cfr. osservazioni pag. 4).

Infine, la

Sezione forestale, seppur ammettendo esplicitamente che, a suo giudizio, la

capitozzatura di alberi sia avvenuta perlomeno anche a scopo speculativo,

ritiene che le ragioni che hanno spinto il signor __________ a richiedere un’autorizzazione

di taglio non entrino in linea di conto: “tale aspetto è da ritenersi

assolutamente irrilevante ai fini dell’elaborazione della decisione di multa e

del suo ammontare” (cfr. osservazioni pag. 4).

4.

L’interpretazione

della Sezione forestale è indubbiamente pertinente.

Il

ricorrente, corporazione di diritto pubblico (art. 1 LOP), dovrebbe, e ciò

nell’interesse dell’intera collettività, conoscere i limiti della sua autorità.

Nella fattispecie, RI 1 avrebbe dovuto, usando tutto il rigore richiesto dalla

circostanze, sapere che solamente la Sezione forestale è competente per la concessione

di permessi di taglio.

La

responsabilità concomitante del signor __________ non permette al ricorrente di

discolparsi poiché, in materia penale, ognuno risponde delle proprie azioni e

omissioni, sicché il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né

attenua la responsabilità per una violazione attribuibile a propria colpa.

Determinante

è esclusivamente il fatto di poter ascrivere al ricorrente un comportamento

negligente. L’ammontare della conseguente multa dipende dalla gravità

dell’imprevidenza dimostrata. A questo proposito non si può non rilevare come

il comportamento RI 1 non è stato di secondaria importanza come vorrebbe far

credere.

Da una

corporazione di diritto pubblico come il Patriziato ci si deve attendere un

atteggiamento corretto e privo di imperfezioni in particolare negli ambiti

specifici della sua attività, come può esserlo per un ente di valle la gestione

del patrimonio boschivo.

Per contro

l’insorgente non solo non ha saputo o voluto assumere le informazioni necessarie

per poter intervenire con tagli nel bosco – come si impone a un proprietario di

un fondo di tale natura (per di più corporazione di diritto pubblico) – ma ha

agito come se fosse competente a rilasciare autorizzazioni di taglio, dando

così una falsa immagine di sé che ha tratto in inganno il richiedente, tanto

che il fatto ha dovuto essere preso in considerazione nella commisurazione

della multa a lui inflitta in altra procedura sottoposta a questo giudice.

Infine, come

rilevato dalla Sezione forestale, le ragioni che hanno portato il signor __________

a richiedere un’autorizzazione per la cimatura di alcuni alberi non contano né

ai fini dell’infrazione né ai fini della fissazione della multa. Ciò che

importa è che l’insorgente ha, senza averne la competenza, negligentemente autorizzato

il signor __________ a procedere in tal senso.

5.

La colpa, per i

motivi esposti, non è di minima gravità. Non va neppure dimenticato che il

coinvolgimento della Sezione forestale, alla quale il ricorrente avrebbe dovuto

rinviare il richiedente __________, avrebbe permesso una definizione più

precisa dell’intervento, un’informazione più dettagliata e un miglior

controllo. Nell’autorizzare senza competenza e in modo vago la “cimatura di

alcune piante” il Patriziato ha quindi una responsabilità non indifferente per

lo scempio compiuto sulle particelle n. __________ e __________ di __________.

La multa inflitta

risulta pertanto confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

6.

Il ricorso va di

conseguenza respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 21, 22, 43 cpv. 1

lett. e LFo; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il

ricorso 23 agosto 2005 è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 100.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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