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Decisione

30.2005.282

Lavoratore sprovvisto del necessario permesso.

25 gennaio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

30.2005.282

Data decisione, Autorità:

25.01.2006, PRPEN

Titolo:

Lavoratore sprovvisto del necessario permesso.

LAVORO

art. 3 cpv. 3 LDDS

Incarto

n.

30.2005.282

05 930/203

Bellinzona

25

gennaio 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Elena

Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 29 agosto 2005

presentato da

RI 1

Contro

la decisione

19 agosto 2005 n° 05 930/203 emessa dalla Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, Bellinzona

viste le osservazioni 7 settembre 2005 presentate dalla Sezione di permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto

che la Sezione di permessi e

dell’immigrazione con decisione 19 agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di

fr. 50.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-,

per avere “lavorato in qualità di apprendista montatore di impianti

sanitari, dal 01.05.2004 al 23.06.2004, a favore della ditta __________,

sprovvisto del permesso della sezione dei permessi e dell’immigrazione che gli

consentisse di svolgere detta attività”;

che la decisione è stata

emessa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 OLS e 38 RLALPS-CE/AELS;

che contro tale risoluzione RI

1 è insorto con un ricorso del 29 agosto 2005 in cui postula l’annullamento del

querelato giudizio;

che la Sezione di permessi e

Considerandi

dell’immigrazione, nelle sue osservazioni del 7 settembre 2005, propone di

respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

considerato in diritto

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr;

che per l’art. 3 cpv. 3 LDDS lo

straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà

occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò;

che è considerata attività

lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un

guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS), e

segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in

Svizzera o all’estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in

Svizzera o all’estero (art. 6 cpv. 2 lett. a OLS), l’attività di apprendista,

praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, giovane alla

pari, artista (lett. b) e un’attività esercitata a ore, a giornate o a titolo

temporaneo (lett. c);

che le contravvenzioni alle

disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr.

2000.

-; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23

cpv. 6 LDDS);

che l’autorità di primo grado

ha sanzionato l’interessato, come detto, per aver lavorato in qualità di

apprendista montatore di impianti sanitari, dal 01.05.2004 al 23.06.2004, sprovvisto

di una regolare autorizzazione a tale scopo;

che il ricorrente non contesta

la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado (vedi verbale

d’interrogatorio pag. 1 in fine), ma si giustifica, in sostanza, attribuendo la

responsabilità di tale fatto al datore di lavoro e all’Ufficio degli stranieri

che, a suo dire, non si sono occupati correttamente della sua pratica (cfr.

ricorso nel quale l’insorgente dichiara che “questo ritardo è dovuto a causa

d’incomprensioni reciproche da parte della segretaria della ditta per cui

lavoro __________ e un’impiegata dell’ufficio stranieri di Bellinzona”);

che l’attività svolta

dall’insorgente, apprendista montatore di impianti sanitari, rientra

indubbiamente nella nozione di attività lucrativa enunciata nel predetto art. 6

OLS;

che le giustificazioni addotte

dal ricorrente non sono suffragate da alcuna documentazione;

che, comunque, le

contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche

qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP);

che la multa inflitta,

che tiene conto delle particolarità del caso specifico (v. osservazioni Sezione

dei permessi e dell’immigrazione) è confacentemente proporzionata alla gravità

dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta

nei limiti concessi dalla legge;

che il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);

che vista la particolarità

della fattispecie si prescinde eccezionalmente dal prelevare tassa di

giustizia;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 OLS e

38 RLALPS-CE/AELS;1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. Non si preleva tassa di

giustizia. Le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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