30.2005.282
Lavoratore sprovvisto del necessario permesso.
25 gennaio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2005.282
Data decisione, Autorità:
25.01.2006, PRPEN
Titolo:
Lavoratore sprovvisto del necessario permesso.
LAVORO
art. 3 cpv. 3 LDDS
Incarto
n.
30.2005.282
05 930/203
Bellinzona
25
gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena
Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 29 agosto 2005
presentato da
RI 1
Contro
la decisione
19 agosto 2005 n° 05 930/203 emessa dalla Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona
viste le osservazioni 7 settembre 2005 presentate dalla Sezione di permessi e dell’immigrazione, Bellinzona,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
che la Sezione di permessi e
dell’immigrazione con decisione 19 agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di
fr. 50.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-,
per avere “lavorato in qualità di apprendista montatore di impianti
sanitari, dal 01.05.2004 al 23.06.2004, a favore della ditta __________,
sprovvisto del permesso della sezione dei permessi e dell’immigrazione che gli
consentisse di svolgere detta attività”;
che la decisione è stata
emessa in applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 OLS e 38 RLALPS-CE/AELS;
che contro tale risoluzione RI
1 è insorto con un ricorso del 29 agosto 2005 in cui postula l’annullamento del
querelato giudizio;
che la Sezione di permessi e
Considerandi
dell’immigrazione, nelle sue osservazioni del 7 settembre 2005, propone di
respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
considerato in diritto
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr;
che per l’art. 3 cpv. 3 LDDS lo
straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e un datore di lavoro potrà
occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo autorizzi a ciò;
che è considerata attività
lucrativa qualsiasi attività dipendente o indipendente che normalmente dà un
guadagno, anche se è esercitata a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS), e
segnatamente qualsiasi attività svolta per un datore di lavoro domiciliato in
Svizzera o all’estero, indipendentemente dal fatto che il salario sia pagato in
Svizzera o all’estero (art. 6 cpv. 2 lett. a OLS), l’attività di apprendista,
praticante, volontario, sportivo, assistente sociale, missionario, giovane alla
pari, artista (lett. b) e un’attività esercitata a ore, a giornate o a titolo
temporaneo (lett. c);
che le contravvenzioni alle
disposizioni di polizia degli stranieri sono punite con la multa fino a fr.
2000.
-; nei casi di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23
cpv. 6 LDDS);
che l’autorità di primo grado
ha sanzionato l’interessato, come detto, per aver lavorato in qualità di
apprendista montatore di impianti sanitari, dal 01.05.2004 al 23.06.2004, sprovvisto
di una regolare autorizzazione a tale scopo;
che il ricorrente non contesta
la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado (vedi verbale
d’interrogatorio pag. 1 in fine), ma si giustifica, in sostanza, attribuendo la
responsabilità di tale fatto al datore di lavoro e all’Ufficio degli stranieri
che, a suo dire, non si sono occupati correttamente della sua pratica (cfr.
ricorso nel quale l’insorgente dichiara che “questo ritardo è dovuto a causa
d’incomprensioni reciproche da parte della segretaria della ditta per cui
lavoro __________ e un’impiegata dell’ufficio stranieri di Bellinzona”);
che l’attività svolta
dall’insorgente, apprendista montatore di impianti sanitari, rientra
indubbiamente nella nozione di attività lucrativa enunciata nel predetto art. 6
OLS;
che le giustificazioni addotte
dal ricorrente non sono suffragate da alcuna documentazione;
che, comunque, le
contravvenzioni alle norme di polizia degli stranieri sono punibili anche
qualora siano dovute a negligenza (art. 333 cpv. 3 CP);
che la multa inflitta,
che tiene conto delle particolarità del caso specifico (v. osservazioni Sezione
dei permessi e dell’immigrazione) è confacentemente proporzionata alla gravità
dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta
nei limiti concessi dalla legge;
che il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr);
che vista la particolarità
della fattispecie si prescinde eccezionalmente dal prelevare tassa di
giustizia;
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS, 6 OLS e
38 RLALPS-CE/AELS;1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. Non si preleva tassa di
giustizia. Le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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