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Decisione

30.2005.283

Posteggiare il veicolo su un marciapiede

25 gennaio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 12 agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr.

40.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i

seguenti motivi:

"ha posteggiato il

veicolo TI __________ su un marciapiede”

Fatti accertati il __________

in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, 41 cpv. 1 bis ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice.

Il ricorrente non nega di aver

commesso l’infrazione imputatagli, si oppone unicamente al pagamento della

tassa di giustizia e delle spese.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

L’art. 43 cpv. 2 prevede

che il marciapiede è riservato ai pedoni. L’art. 41 cpv. 1 bis ONC precisa che

se non è autorizzato espressamente mediante segnali e demarcazioni, è vietato

parcheggiare veicoli sul marciapiede. In mancanza di siffatta segnaletica, è

possibile parcheggiare sul marciapiede solamente per caricare o scaricare merci

oppure per far salire o scendere i passeggeri dai veicoli; deve sempre restare

libero uno spazio di almeno 1.5 metri per i pedoni.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr).

3.

Il ricorrente riconosce

di aver commesso l’infrazione imputatagli dall’autorità di primo grado, ma si

oppone al pagamento della tassa di giustizia e delle spese: “sono d’accordo

di pagare la multa di fr. 40.- (che avrei già pagato se __________ non teneva

in considerazione le mie osservazioni) ma non sono d’accordo di pagare le spese

di fr. 30.- in quanto io ho fatto la procedura che mi era stata indicata da __________”

(cfr. ricorso).

La procedura

semplificata, prevista dalla legge federale sulle multe disciplinari (LMD), non

comprende la possibilità per il contravventore di inoltrare osservazioni. Il

contravventore che non è d’accordo con il pagamento della multa, e che vorrebbe

trasmettere delle osservazioni, deve attendere la scadenza del limite indicato

sull’intimazione di pagamento e il conseguente inizio della procedura

ordinaria. Questo comporta però un aumento dell’importo poiché sono aggiunte le

spese amministrative e la tassa di giustizia. Tali oneri sono ammessi dall’art.

2.

cpv. 3 LPContr che autorizza l’autorità amministrativa a prelevare una tassa

di giustizia da fr. 20.- a fr. 2000.-, e ad addossare al condannato le spese

cagionate dal procedimento penale.

4.

Quanto sopra è stato

chiaramente ed esaustivamente spiegato all’insorgente dalla Polizia di __________

con lettera 14 marzo 2005. RI 1, consapevole quindi delle conseguenze di un

mancato pagamento della multa, ha nondimeno atteso l’avvio della procedura

ordinaria al fine di far valere le sue argomentazioni.

Come detto in precedenza,

l’avvio della procedura ordinaria comporta automaticamente il carico degli

oneri di giudizio, e nella fattispecie non è dato motivo per cui il ricorrente,

che ha liberamente deciso di non pagare la multa in procedura disciplinare,

debba essere dispensato dal pagare tassa di giustizia e spese.

4.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese di questa sede (art. 15

LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1

LCStr, 41 cpv. 1 bis ONC, 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 25.- e le spese di fr. 25.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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