30.2005.286
Posteggio in una corsia riservata ai bus
25 gennaio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2005.286
Data decisione, Autorità:
25.01.2006, PRPEN
Titolo:
Posteggio in una corsia riservata ai bus
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.286
22076/490
Bellinzona
25
gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena
Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 2 settembre 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione
19 agosto 2005 n° 22076/490 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni 15 settembre
2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
che la Sezione della
circolazione con decisione 19
agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.- oltre alla tassa di
giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per avere, il 14 maggio 2005 a __________,
posteggiato il veicolo __________ su una corsia riservata ai bus;
che tale risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 34 cpv. 1 OSStr;
che contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento;
che la Sezione della
circolazione si astiene dal formulare osservazioni lasciando alla competenza di
questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;
considerato in diritto
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr;
che per l’art. 27 cpv.
1 prima frase LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le
demarcazioni stradali;
che il segnale “Carreggiata
riservata ai bus” indica una carreggiata riservata ai bus di linea, la quale,
riservate le eccezioni menzionate su tavole complementari, non può essere
adoperata da altri veicoli (art. 34 cpv. 1 OSStr);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.
90 cifra 1 LCStr);
che il parcheggio su una
corsia riservata ai bus fino ai 60 minuti è sanzionato con una multa di fr.
120.- (RS 741.031);
che la Sezione della
circolazione rimprovera, come detto, alla multata di aver posteggiato il suo
veicolo su una corsia riservata ai bus;
che l’insorgente non nega di
per sé l’accaduto, ma auspica l’annullamento della multa in considerazione
della circostanza del caso specifico, ch’essa descrive come segue:
“ho posteggiato (prima
della 1.00) la mia automobile sulla corsia del bus sulla quale fino alla 1.00 è
permesso parcheggiare, dopodiché siamo entrati in discoteca, ma per cause
ignote dopo poco tempo ho avuto un malore e sono svenuta. […] La
mia saggezza mi ha portata alla decisione di non spostare l’automobile per non
mettere in pericolo la mia vita ma soprattutto quella degli altri. Ho deciso di
non dare le chiavi della mia vettura a nessuno in quanto coloro che si
trovavano con me in quel momento avevano un tasso alcolico troppo elevato per
poter spostare l’automobile. […] Questa multa è per me
un’ingiustizia perché, ripeto, la mia automobile è rimasta ferma 1 ora/ 1 ora e
mezza oltre l’ora di posteggio autorizzato solo per la sensibilità verso la mia
e altrui persona. Chiedo quindi di rivedere questo caso cercando di capire le
mie motivazioni”;
che la decisione della
ricorrente di non guidare dopo essere stata colta da un malore è assolutamente
legittima e irreprensibile; un’attitudine diversa sarebbe probabilmente stata
irresponsabile, tanto per la sua sicurezza che per quella degli altri;
che tuttavia la multata, che,
così come risulta dalla sua stessa descrizione dei fatti, dopo essere rinvenuta
era sufficientemente cosciente da decidere di non spostare la macchina, avrebbe
potuto e dovuto chiedere a qualcun’altro di prendersi cura del veicolo;
che l’inattitudine alla guida
dei suoi amici non costituisce una scusante sufficiente: la ricorrente avrebbe
potuto interpellare altre persone, quali, ad esempio, il proprietario del locale
o i baristi che l’hanno soccorsa;
che le contravvenzioni alla
LCStr sono punibili, salvo disposizione espressa e contraria della legge, anche
quando sono imputabili a negligenza (art. 100 LCStr);
che la multa inflitta
corrisponde a quanto previsto per questa infrazione dall’allegato all’Ordinanza
concernente le multe disciplinari (RS 741.031, numero 231.1);
che il ricorso va pertanto
respinto, seguito dalle spese; data la particolarità del caso specifico, si
giustifica invece di rinunciare, in via del tutto eccezionale, al prelievo di
una tassa di giustizia (art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
Fatti
1 LCStr; 34 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
Considerandi
2.
Non si preleva tassa di
giustizia. Le spese per fr. 20.- sono a carico della ricorrente.
3.
Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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