30.2005.288
Impiego, durante la guida, di un telefonino senza il dipositivo mani libere.
25 gennaio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2005.288
Data decisione, Autorità:
25.01.2006, PRPEN
Titolo:
Impiego, durante la guida, di un telefonino senza il dipositivo mani libere.
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.288
23275/402
Bellinzona
25
gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena
Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 5 settembre 2005
presentato da
RI 1
difeso da: DI
1
contro
la decisione
26 agosto 2005 n° 23275/402 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino
viste le osservazioni 15 settembre
2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
considerato in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 26 agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr.
100.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i
seguenti motivi:
“ha circolato con il
veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo
mani libere”
Fatti accertati il 3 maggio
2005 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
Sostiene di esser certo di non
aver commesso l’infrazione imputatagli poiché
il telefonino era spento e la carta
SIM era per contro inserita nell’apposito impianto “mani libere”.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell’art. 12 LPContr. Non è il caso di disporre un sopralluogo né di procedere
all’audizione dell’agente __________, giacché il complemento istruttorio auspicato
dall’insorgente, per i motivi che verranno indicati in seguito, non appare necessario
per un giudizio a suo favore.
Considerandi
2.
Il conducente deve
costantemente padroneggiare il veicolo in modo da potersi conformare ai suoi
doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr). Egli non deve compiere movimenti che
impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non
dev’essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori di
suono (art. 3 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr).
Per l’impiego, durante la
guida, di un telefono senza dispositivo “mani libere” l’elenco allegato
all’ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una
sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 311).
3.
Il ricorrente si duole
di un erroneo accertamento dei fatti, in particolare dichiara di aver
dimostrato di “non essere stato nella possibilità di utilizzare il cellulare
poiché detto telefono era disinserito e la carta SIM era per contro inserita
nell’apposito impianto mani libere (modello Blaupunkt Radiophone Amsterdam TCM
127), per l’utilizzo del quale non è necessario il supporto telefonico in
quanto la carta SIM viene inserita nell’apparecchio radio” (cfr. ricorso
pag. 3).
L’agente denunciante, sergente
__________, si esprime nei termini seguenti: “in quella circostanza era
stato appositamente istituito un posto di controllo per l’identificazione dei
conducenti che usavano il cellulare durante la guida. La mia posizione, a lato
della strada cantonale altezza piazzale FFS vis a vis alla Posta di __________,
mi consentiva di osservare con estrema chiarezza ogni e qualsiasi atteggiamento
dei conducenti non confacenti alle norme della LCStr. Per questi motivi
potevo osservare con sicurezza l’atteggiamento del RI1, il quale nel mentre era
al volante della propria vettura, conversava tenendo il telefono appoggiato
all’orecchio” (cfr. rapporto di contro-osservazioni).
Il secondo agente denunciante,
agente __________, vale a dire colui che ha concretamente fermato l’insorgente
per il controllo, non ha per contro preso posizione in merito ai fatti e alle
dichiarazioni del signor RI 1.
4.
Le constatazioni di
polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e
fedefacenza: rientra nelle attribuzione dell’autorità decidente apprezzare
liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore
dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti,
tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Nella fattispecie questo
giudice, raffrontando la versione del ricorrente con le dichiarazioni degli
agenti denuncianti non riesce a prevenire al convincimento che l’interessato
sia incorso nell’infrazione rimproveratagli dall’autorità di primo grado. Si
osserva in modo specifico che la mancata presa di posizione da parte dell’agente
__________ indebolisce le constatazioni degli agenti di polizia in quanto fanno
difetto elementi utili al giudizio e alla valutazione della maggior credibilità
della versione dfegli agenti rispetto a quella del ricorrente. Ritenuto altresì
che il tragitto tra il punto dell’asserito accertamento (sgt __________) e il
luogo in cui l’insorgente è stato fermato (agt __________) è breve e
difficilmente sufficiente per permettere di inserire la carta SIM nell’impianto
mani libere in dotazione sul veicolo RI 1 dopo una telefonata con il cellulare.
5.
Persistendo di
conseguenza un ragionevole dubbio, si impone in definitiva di annullare la
decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali.
6.
Sulle ripetibili, la
LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta
all’autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un
simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid.
2b).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr;
3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano tasse o
spese, né si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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