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Decisione

30.2005.288

Impiego, durante la guida, di un telefonino senza il dipositivo mani libere.

25 gennaio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 26 agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr.

100.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i

seguenti motivi:

“ha circolato con il

veicolo __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo

mani libere”

Fatti accertati il 3 maggio

2005 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento.

Sostiene di esser certo di non

aver commesso l’infrazione imputatagli poiché

il telefonino era spento e la carta

SIM era per contro inserita nell’apposito impianto “mani libere”.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi

dell’art. 12 LPContr. Non è il caso di disporre un sopralluogo né di procedere

all’audizione dell’agente __________, giacché il complemento istruttorio auspicato

dall’insorgente, per i motivi che verranno indicati in seguito, non appare necessario

per un giudizio a suo favore.

Considerandi

2.

Il conducente deve

costantemente padroneggiare il veicolo in modo da potersi conformare ai suoi

doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr). Egli non deve compiere movimenti che

impediscono la manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non

dev’essere distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori di

suono (art. 3 cpv. 1 ONC).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr).

Per l’impiego, durante la

guida, di un telefono senza dispositivo “mani libere” l’elenco allegato

all’ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una

sanzione pecuniaria di fr. 100.- (infrazione n. 311).

3.

Il ricorrente si duole

di un erroneo accertamento dei fatti, in particolare dichiara di aver

dimostrato di “non essere stato nella possibilità di utilizzare il cellulare

poiché detto telefono era disinserito e la carta SIM era per contro inserita

nell’apposito impianto mani libere (modello Blaupunkt Radiophone Amsterdam TCM

127), per l’utilizzo del quale non è necessario il supporto telefonico in

quanto la carta SIM viene inserita nell’apparecchio radio” (cfr. ricorso

pag. 3).

L’agente denunciante, sergente

__________, si esprime nei termini seguenti: “in quella circostanza era

stato appositamente istituito un posto di controllo per l’identificazione dei

conducenti che usavano il cellulare durante la guida. La mia posizione, a lato

della strada cantonale altezza piazzale FFS vis a vis alla Posta di __________,

mi consentiva di osservare con estrema chiarezza ogni e qualsiasi atteggiamento

dei conducenti non confacenti alle norme della LCStr. Per questi motivi

potevo osservare con sicurezza l’atteggiamento del RI1, il quale nel mentre era

al volante della propria vettura, conversava tenendo il telefono appoggiato

all’orecchio” (cfr. rapporto di contro-osservazioni).

Il secondo agente denunciante,

agente __________, vale a dire colui che ha concretamente fermato l’insorgente

per il controllo, non ha per contro preso posizione in merito ai fatti e alle

dichiarazioni del signor RI 1.

4.

Le constatazioni di

polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e

fedefacenza: rientra nelle attribuzione dell’autorità decidente apprezzare

liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore

dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti,

tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

Nella fattispecie questo

giudice, raffrontando la versione del ricorrente con le dichiarazioni degli

agenti denuncianti non riesce a prevenire al convincimento che l’interessato

sia incorso nell’infrazione rimproveratagli dall’autorità di primo grado. Si

osserva in modo specifico che la mancata presa di posizione da parte dell’agente

__________ indebolisce le constatazioni degli agenti di polizia in quanto fanno

difetto elementi utili al giudizio e alla valutazione della maggior credibilità

della versione dfegli agenti rispetto a quella del ricorrente. Ritenuto altresì

che il tragitto tra il punto dell’asserito accertamento (sgt __________) e il

luogo in cui l’insorgente è stato fermato (agt __________) è breve e

difficilmente sufficiente per permettere di inserire la carta SIM nell’impianto

mani libere in dotazione sul veicolo RI 1 dopo una telefonata con il cellulare.

5.

Persistendo di

conseguenza un ragionevole dubbio, si impone in definitiva di annullare la

decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali.

6.

Sulle ripetibili, la

LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente consenta

all’autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente, né un

simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128 consid.

2b).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr;

3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano tasse o

spese, né si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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