30.2005.289
superamento del tempo di parcheggio
26 gennaio 2006Italiano3 min
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Numero d'incarto:
30.2005.289
Data decisione, Autorità:
26.01.2006, PRPEN
Titolo:
superamento del tempo di parcheggio
PARCHEGGIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.289
22958/405
Bellinzona
26
gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena
Perazzi per statuire sul ricorso 6 settembre 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione
26 agosto 2005 n° 22958/405 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 16 settembre
2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
che con decisione 26 agosto
2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere “posteggiato
il veicolo TI __________ superando la durata di parcheggio autorizzata”;
fatti accertati il 13 maggio 2005 in territorio di __________;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 40.-, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 20.- e spese in ragione di fr. 10.-;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con ricorso 6 settembre 2005, in cui postula l’annullamento della
stessa;
che la Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione
impugnata sia confermata;
considerato in diritto
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr;
che l’art. 48 cpv. 8
OSStr dispone che se il parcheggio di autoveicoli è limitato nel tempo il
conducente deve riportare nuovamente il veicolo in circolazione al più tardi
alla scadenza del tempo permesso per il parcheggio, a meno che sia permesso,
secondo le istruzioni che figurano sul parchimetro, di versare nuovamente una
tassa prima della fine del tempo autorizzato. È vietato spostare l’autoveicolo
su un posto di parcheggio vicino;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.
Fatti
90 cifra 1 LCStr);
che l’insorgente non nega di
per sé la fattispecie evocata, ma reclama l’annullamento della decisione
impugnata poiché la multa è stata pagata in data 8 agosto 2005;
che, sebbene non contestato
dall’autorità di primo grado, tale pagamento è tardivo: il termine assegnato al
ricorrente scadeva il 20 giugno 2005;
Considerandi
che quando il termine di cui
sopra non viene rispettato, la multa non può più essere pagata nella procedura
disciplinare e viene avviata la procedura ordinaria, la quale, conformemente
all’art. 2 cpv. 3 LPContr, comporta degli oneri supplementari;
che, pertanto, il ricorso va
respinto (il ricorrente potrà unicamente chiedere alla Polizia comunale di __________
che l’ammontare già versato in data 8 agosto 2005 gli venga restituito);
che, tuttavia, considerata la
particolarità del caso, si prescinde dal prelevamento di una tassa di giustizia
e delle spese;
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; 48 cpv. 8 OSStr; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. Non si preleva né tassa
di giustizia né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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