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Decisione

30.2005.29

imposizione di contributi di miglioria per la sistemazione di una strada

16 ottobre 2007Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

30.2005.29

Data decisione, Autorità:

16.10.2007, TE

Titolo:

imposizione di contributi di miglioria per la sistemazione di una strada

CONTRIBUTI DI MIGLIORIA

art. 13 cpv. 2 LCM

Incarto n.

30.2005.29

Lugano

16 ottobre 2007

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Tribunale di espropriazione

Composto

dalla Presidente

Margherita De Morpurgo

e

dai membri

arch.

Bruno Buzzini

ing. Gianfranco Sciarini

segretario

giudiziario

Enzo

Barenco

statuendo

sul ricorso presentato in data 26 luglio 2005 da

RI

1

contro

la

decisione su reclamo emessa il 27 giugno 2005 dal Municipio di __________

nell'ambito della procedura di imposizione di contributi di miglioria per la

sistemazione di Via __________,

relativamente al mapp. no. 3841 RFD di __________

letti

ed esaminati gli atti, udite le parti ed assunte le necessarie prove,

considerato in

fatto e in diritto

1.

1.1. Lo __________ ha eseguito,

nel Comune di __________, le opere di sistemazione e di risanamento completo di

Via __________, strada cantonale di collegamento principale, nel tratto di ca.

500 ml tra gli incroci con Via __________ e Via __________. Nell’ambito dell’intervento,

che ha comportato espropriazioni varie, si è proceduto in particolare alla

costruzione di un nuovo marciapiede su entrambi i lati della carreggiata,

all’adeguamento degli imbocchi delle strade comunali, all’adattamento

altimetrico e planimetrico e delle pendenze come pure al rifacimento totale

della pavimentazione. Nell’opera erano anche incluse la posa delle

infrastrutture (in parte a carico degli enti competenti) e la costruzione di 2

rotonde alle estremità del tratto stradale.

Il finanziamento è stato garantito con un credito di costruzione complessivo

per l’esecuzione di varie opere di sistemazione e sicurezza delle strade

cantonali stanziato dal Gran Consiglio con risoluzione del 19.9.2000 (FU

76/2000 del 22.9.2000).

La partecipazione ai costi del Comune di __________ è pari al 40% per la

sistemazione di Via __________ ed al 25% per la costruzione della rotonda

all’incrocio con Via __________.

Con messaggio no. 8 del 12.5.1998 il Municipio ha proposto il prelievo di contributi di miglioria

nell’ordine del 30% della spesa per i soli lavori eseguiti in Via __________,

vale a dire senza computare i costi inerenti l’evacuazione delle acque

meteoriche e quelli per la costruzione delle due rotonde che sono da

considerarsi opere di carattere generale. Il messaggio è stato approvato dal

Consiglio Comunale con risoluzione del 6.7.1998.

Il progetto definitivo e gli atti di espropriazione sono stati pubblicati dal

7.1 al 6.2.2002. Il progetto è stato approvato con decreto 1.10.2002 mentre le

questioni espropriative sono state risolte, in prima istanza, con sentenze del 1°.3.2006.

1.2. Il Municipio di __________ ha quindi avviato la procedura di

prelievo di contributi di miglioria pubblicando il prospetto dall’11.2 al

12.3.2004 previo invio di un avviso personale ai soggetti imposti.

RI 1 è proprietaria del mapp. no. 3841 ed in tale veste è stata assoggettata al

pagamento di un contributo di miglioria di fr. 3'224.77.

Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con

risoluzione del 27.6.2005.

Da ciò il ricorso in esame nel quale, a conferma del precedente reclamo, la

ricorrente rimprovera al Comune alcune violazioni procedurali, contesta il

principio dell’imposizione e la sussistenza di un vantaggio particolare e

chiede l’annullamento del contributo siccome privo di base legale.

Con risposta del 21.01.2005 il Municipio postula la reiezione del gravame.

All’udienza di conciliazione del 30.5.2007 il Tribunale ha proposto alle parti

una transazione che il Municipio ha accettato seduta stante ma che la ricorrente ha

rifiutato (cfr. lettera del 12.6.2007).

Considerandi

2.

La ricorrente ha sollevato –

invero piuttosto confusamente – alcune censure di ordine formale. In

particolare essa rileva che i lavori sono iniziati dopo la pubblicazione dei

progetti e che a quel momento il credito di costruzione era già scaduto.

Inoltre rimprovera al Municipio sia di aver pubblicato il prospetto durante

l’esecuzione dei lavori e non prima che questi iniziassero ciò che avrebbe

pregiudicato la possibilità di reclamo, sia di aver inviato la fattura senza

attendere la scadenza del termine di reclamo.

Tali censure non possono essere accolte.

Come detto (cfr. consid. 1.1.) il Consiglio Comunale ha approvato il progetto,

stanziato il credito ed avallato il prelievo di contributi di miglioria

nell’ordine del 30% con risoluzione del 6.7.1998 affissa all’albo comunale per

30.

giorni dall’8.7.1998; ciò in applicazione degli art. 13 cpv. 1 let. g, 41

LOC. Tale risoluzione era soggetta ad impugnazione nelle forme e nei termini

previsti per i ricorsi contro le decisioni degli organi comunali (art. 208 ss

LOC), facoltà che la ricorrente non ha esercitato.

Dopo di che, in applicazione della previgente Legge sulle strade e della Legge

di espropriazione, il progetto (unitamente agli atti di espropriazione) è stato

regolarmente pubblicato, con gli avvisi di rito, ed ha formato oggetto di una

formale procedura dinanzi al Tribunale di espropriazione (cfr. FU 1-2/2002 del

4.1.2002

p. 5). Ovviamente i lavori non potevano essere iniziati prima di aver

ottenuto l’approvazione del Tribunale (art. 22 Lstr.) e della concessione

dell’anticipata immissione in possesso (art. 51 Lespr.). Il fatto che ciò possa

aver comportato la scadenza del credito è irrilevante ai fini del presente

giudizio poiché questo è inteso esclusivamente ad accertare se il mapp. no.

3841.

abbia tratto un vantaggio particolare dall’opera eseguita e se l’ammontare

del contributo rispetti i principi della proporzionalità e della parità di

trattamento.

Successivamente il prospetto dei contributi è stato pubblicato con

l’indicazione dei mezzi di impugnazione (cfr. FU 12/2004 del 10.2.2004 p. 1101)

e, contemporaneamente, l’avviso di pubblicazione è stato esposto all’albo

ufficiale; i termini di pubblicazione del prospetto ed i mezzi di impugnazione sono

stati riportati anche sulle singole schede di calcolo; tutto ciò conformemente

all’art. 12 LCM.

Ne consegue che al Municipio non è imputabile alcuna violazione della procedura

o del diritto di essere sentito. Le censure della ricorrente sono dunque prive

di fondamento.

3.

La ricorrente rileva che Via __________,

quale strada cantonale e di collegamento con lo svincolo autostradale,

interessa non solo il Comune di __________ ma tutta la regione, e quindi

contesta che il contributo sia addebitato solo ad una parte degli abitanti.

Con ciò essa vorrebbe, sostanzialmente, rimettere in discussione la natura

dell’opera trascurando, tuttavia, che il Tribunale di espropriazione giudica

con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv.

2.

LCM). Di contro sfuggono al suo sindacato il principio dell’imposizione, il

piano di finanziamento come anche la natura dell’opera e quindi la quota

imponibile che sono di competenza esclusiva del legislativo comunale (art. 13

cpv. 1 let. g LOC). E’ perciò prassi acquisita che qualsiasi contestazione in

merito debba essere sollevata, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle

forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi

contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c.

3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4, II-2005 no. 26).

In questa sede essa è irrimediabilmente tardiva e dunque irricevibile.

4.

4.1

I Comuni sono tenuti a

prelevare contributi di miglioria per la realizzazione di opere pubbliche che

procurano al privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 ed art. 5 cpv. 1

LCM) ossia un beneficio reale ed oggettivo a carattere economico che, nel

rapporto causa-effetto si ripercuota sul valore del fondo traducendosi in una

plusvalenza realizzabile (Messaggio 2826 del 13.6.1984 concernente la

nuova LCM, ad art. 9 p. 21; Brenni/Sciarini, Contributi di miglioria

applicazione secondo la nuova legge del 24.4.1990 in RDAT II-1993 p. 319; Crespi,

Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune ticinese, 1963, p.

66; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p. 98; Ruch,

Die Bedeutung des Sondervorteils im Recht der Erschliessungsbeiträge in Zbl

1996.

p. 529 ss; Zaugg, Steuer, Gebühr, Vorzugslast in Zbl 1973 p. 217,

221; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss.

1976, p. 3-5; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, 1990, Nr. 111 B Ib; Reitter,

Les contributions d’équipement plus particulièrement en droit neuchâtelois, th.

1986, p. 58; DTF 99 Ia 594 c. 3a, 122 I 305 c. 4b; RDAT I-1991

no. 64, II-1998 no. 29).

Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 LCM) quando l’opera è finalizzata

ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno standard

minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la sicurezza,

l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto conto della

loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti ed oneri

(Messaggio cit., ad art. 5 p. 16-17). In tale ambito gli autori e la

prassi ammettono che la costruzione e la sistemazione di strade, marciapiedi,

piazze e posteggi siano opere che producono indubbi vantaggi particolari per le

proprietà servite giustificando, perciò, il prelievo di contributi di miglioria

(Reitter, op. cit., p. 64 ss; Blumer, op. cit., p. 38 ss; Marantelli-Sonanini,

op. cit., p. 93; Crespi, op. cit., p. 66 e 70).

4.2

Secondo la ricorrente il mapp. no. 3841 non ha tratto alcun vantaggio

dall’opera stradale poiché non è confinante e non ha sbocchi diretti su Via __________.

Tale ragionamento, del tutto generico, non basta tuttavia ad invalidare la

presunzione del vantaggio particolare.

A fronte della costruzione di una nuova strada il vantaggio si riflette

anzitutto sui fondi limitrofi ma può ripercuotersi anche su terreni non

confinanti nella misura in cui questi vi hanno un accesso e/o sono allacciati

alle sue infrastrutture; nulla impedisce quindi di assoggettare anche superfici

retrostanti purché l’opera conferisca loro un vantaggio particolare. Lo stesso

vale quando l’intervento consiste in una sistemazione stradale poiché il

vantaggio particolare non è subordinato necessariamente alla creazione di

un’opera di urbanizzazione nuova bensì può anche essere conseguenza del

miglioramento di un’opera esistente secondo uno standard minimo (art. 3 cpv. 4

LCM) ed è ravvisabile, in particolare, nella sistemazione di una strada con il rifacimento

dell’asfaltatura e delle infrastrutture poiché si riflette positivamente sulla

viabilità (cfr. Blumer, op. cit., p. 68; Crespi, op. cit., p.

61-62; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).

In concreto la trasformazione radicale subita da Via __________ grazie ai

lavori è palese. Le opere eseguite, che manifestamente vanno ben al di là di

una normale manutenzione, hanno comportato la costruzione a nuovo di un

marciapiede su entrambi i lati della carreggiata, il rifacimento totale delle

sotto e soprastrutture oltre che la posa di una nuova pavimentazione lungo

tutto il tratto stradale. Pertanto oltre a conferire un aspetto esteticamente

uniforme e decoroso al tracciato stradale, dal profilo funzionale l’intervento,

che risponde a criteri tecnicamente ottimali e sicuri avendo consolidato le

sopra e le sottostrutture, ha migliorato l’agibilità e la qualità di

percorrenza rendendo la circolazione veicolare e pedonale più sicura ed

adeguando le caratteristiche della strada alla sua funzione di strada di

collegamento principale che non solo costituisce un asse di penetrazione dallo

svincolo autostradale ma è pure al servizio di un comprensorio densamente

edificato ed abitato e con destinazioni anche commerciali.

E’ indubbio, quindi, che l’opera si traduca in un vantaggio particolare per le

proprietà servite.

Il mapp. no. 3841 è un terreno retrostante rispetto a Via __________ alla quale

ha un accesso veicolare e pedonale attraverso Via __________. Dal profilo

dell’accessibilità pedonale e veicolare il fondo ha quindi tratto un beneficio

dall’opera. E’ vero che l’accesso a Via __________ non è diretto ma avviene

esercitando una servitù di passo iscritta a carico del mapp. no. 5390 di

proprietà del figlio della ricorrente. Di per sé stessa tale circostanza non

incide tuttavia sul principio dell’assoggettamento; semmai affievolisce il

vantaggio particolare e di ciò dovrà essere tenuto conto nel riparto.

Nel principio l’assoggettamento al contributo di miglioria è dunque fondato.

5.

5.1

Giusta l’art. 8 LCM la quota

a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare

(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,

del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di

correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

Essendo finalizzata ad individuare l’entità dell’utile patrimoniale indotto

dall’opera, la ripartizione implica un apprezzamento tecnico ed oggettivo di

molteplici circostanze ed interessi rivelandosi di complessa attuazione

specialmente quando l’opera serve una zona edificabile ed un territorio di

dimensioni generose (Otzenberger, op. cit., p. 46-47). Perciò nella

prassi si ammettono criteri di calcolo schematici fondati su elementi

consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che

consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio

cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,

op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109

Ia 325 c. 5).

L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del

metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,

op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e

riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare

che i criteri adottati rispettino i fondamentali principi della proporzionalità

e dell’equivalenza (Messaggio cit., ad art 9 p. 20-21; DTF 110 Ia

205, 107 Ib 289 c. 8a; RDAT I-1991 no. 64, II-1995 no. 46 c. 5c, I-1997

no. 43 c. 4, II-1998 no. 29 c. 7c).

5.2

Nella fattispecie concreta, stando al prospetto pubblicato, la spesa

determinante (art. 6 LCM esposta a preventivo servita per il calcolo ammonta a

fr. 1'413'299.- e la quota prelevata del 30% (art. 7 LCM) a fr. 425'508.-,

quest’ultima adeguata in fase di riparto a fr. 425'499.11 (cfr. prospetto e

relazione tecnica del 9.12.2003).

In tale ambito la ricorrente sembra contestare il calcolo siccome fondato sul

preventivo. Tale censura è però del tutto inconsistente poiché l’uso del

preventivo quale base di calcolo è espressamente ammessa dall’art. 11 cpv. 3

LCM. Anzi, per inciso si può anche aggiungere che il computo fondato sul

preventivo è senz’altro opportuno e consigliabile poiché previene il rischio

della perenzione (art. 16 LCM; cfr. Brenni/Sciarini, op. cit., p. 328).

5.3

Per la ripartizione del prelevabile (art. 8 LCM) è stato tenuto conto

della superficie utile lorda (SUL) determinata, rispettivamente, a seconda

dell’indice di sfruttamento o dell’edificazione effettiva attuale. Oltre al

criterio della SUL è stato applicato un fattore interesse (tradotto con un

coefficiente di zona) creando le due zone A e B comprendenti l’una (A1 e A2) i

fondi confinanti per una profondità di 30 ml e l’altra (B1 e B2) i fondi

retrostanti per una profondità di ml 20. A loro volta le due zone sono state

differenziate tenendo conto che prima dei lavori il comprensorio a sud della

strada (A1 e B1) era già dotato di un marciapiede mentre quello a nord (A2 e

B2) ne era quasi totalmente sprovvisto (cfr. relazione tecnica cit. e piano del

comprensorio).

Tale metodo è fondato su parametri di riparto realistici, oggettivi e

facilmente verificabili. Nel complesso esso offre risultati ragionevoli quanto

proporzionati ed attua una corretta e sufficiente distinzione, in rapporto alla

funzionalità dell’opera, tra i fondi imposti in modo tale da assicurare

condizioni di parità ai contribuenti.

Secondo la ricorrente il mapp. no. 3841 ha subito un trattamento

discriminatorio sia perché non ha sbocco su Via __________ sia perché altri terreni

non confinanti con l’opera e situati pochi metri più a sud non sono stati

imposti.

Il mapp. no. 3841 appartiene al comprensorio posto a sud di Via __________,

lato già dotato di un marciapiede preesistente. Questo comporta l’applicazione

di un fattore interesse dello 0.25, vale a dire di un fattore ridotto rispetto

allo 0.50 riconosciuto ai fondi appartenenti alla zona A2, nonché di un fattore

di correzione 0.20. Il fondo ha una superficie complessiva di mq 1243 che è

stata imposta solo per mq 955 di cui mq 191 sono stati assegnati alla fascia A1

e mq 764 alla fascia B1. L’ampiezza delle fasce (ml 30 e ml 20) corrisponde

alle misure minime normalmente necessarie in ambito edilizio per delimitare le

aree di edificazione e di urbanizzazione nelle zone edificabili fino ad uno

sfruttamento R4. Certo si tratta di un criterio schematico ed è inevitabile che

pochi metri bastino per creare quella differenza di cui si lamenta la

ricorrente, vale a dire per esonerare un fondo totalmente o parzialmente dal

contributo; non per questo però il criterio appare discutibile o addirittura

errato. In effetti esso ha il vantaggio di creare delle aree oggettivamente ben

definibili (e definite) applicate linearmente a tutto il comprensorio cosicché

tutti i fondi che si trovano al loro interno sono assoggettati in modo

paritario e proporzionalmente alla superficie. Del resto è proprio su tale base

che una superficie di mq 288 dello stesso mapp. no. 3841 è rimasta esente da

contributi.

Nella ponderazione della situazione – sostanzialmente corretta – il Municipio ha però

trascurato che l’accesso del mapp. no. 3841 a Via __________ è condizionato al

diritto di passo a carico del mapp. no. 5390 (cfr. consid. 4.2). Tale

circostanza costituisce motivo sufficiente per riconoscere una riduzione del

contributo che il Tribunale valuta per apprezzamento nel 10%.

Ne consegue che il contributo a carico del mapp. no. 3841 è ridotto all’importo

arrotondato di fr. 2'900.-.

6.

Visto l’esito del ricorso la tassa

di giustizia e le spese sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23

LCM, 31 LPamm.). La ricorrente non si è avvalsa della consulenza di un legale e

pertanto non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamata La

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e di

conseguenza il contributo a carico del mapp. no. 3841 è ridotto a fr. 2'900.-.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.- sono

a carico della ricorrente per 4/5 e del Comune per 1/5.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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