30.2005.290
posteggia su un parcheggio non destinato a quel tipo di veicoli
26 gennaio 2006Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2005.290
Data decisione, Autorità:
26.01.2006, PRPEN
Titolo:
posteggia su un parcheggio non destinato a quel tipo di veicoli
PARCHEGGIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.290
23363/406
Bellinzona
26
gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena
Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 settembre 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione
26 agosto 2005 n° 23363/406 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni 21 settembre
2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 26 agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr.
40.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese si fr. 10.-, per i
seguenti motivi:
“ha posteggiato il veicolo
TI __________ su un posto di parcheggio che, in considerazione della
segnaletica, non è destinato alla categoria del veicolo”
Fatti accertati il 10 maggio
2005 in territorio di Lugano.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 1 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
Eccepisce in particolare che
l’infrazione imputatagli non è stata commessa poiché non era parcheggiato su un
posto di parcheggio non destinato alla categoria del suo veicolo, si era
arrestato unicamente qualche minuto per ritirare un pacco in posta.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norme
dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 27 cpv. 1
prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le
demarcazioni stradali; giusta l’art. 79 cpv. 1 OSStr, i posti di parcheggio
sono delimitati da linee bianche ininterrotte, in casi particolari da linee blu
o gialle continue (prima frase); i posti di parcheggio possono essere
utilizzati solamente dalle categorie di veicoli alle quali, secondo le
dimensioni (o la segnaletica), sono destinati (quinta frase).
L’art. 19 cpv. 1 ONC precisa
che parcheggio è la sosta del veicolo che non è destinata soltanto a far salire
o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute della LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr). Per il parcheggio, fino a due ore, su un posto di parcheggio
che, in considerazione della segnalazione, non è riservato alla categoria di
detto veicolo, l’allegato 1 all’ordinanza sulle multe disciplinari prevede una
multa di fr. 40.- (infrazione n. 254 a).
3.
L’insorgente non nega di
per sé che il veicolo si trovasse nel luogo indicato dall’agente di polizia, ma
adduce di essersi limitato a fermarsi per non più di cinque minuti per ritirare
un pacco in posta (cfr. ricorso e osservazioni del 4 luglio 2005).
L’agente denunciante non si è
mai pronunciato in merito alle dichiarazioni dell’insorgente, la procedura di
multa disciplinare è stata confermata dal tenente __________ fondatosi sulle
dichiarazioni precitate.
4.
Non essendoci motivo per
dubitare delle affermazioni dell’insorgente e visto l’art. 19 cpv. 1 ONC che
dispone che per parcheggio s’intende unicamente la sosta del veicolo che non è
destinata a far salire o scendere passeggeri oppure a caricare o scaricare
merci, si considera che il ricorrente non ha commesso l’infrazione imputatagli.
5.
Visto quanto sopra,
s’impone in definitiva di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al
prelievo di oneri processuali.
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; 79 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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