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Decisione

30.2005.290

posteggia su un parcheggio non destinato a quel tipo di veicoli

26 gennaio 2006Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 26 agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr.

40.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese si fr. 10.-, per i

seguenti motivi:

“ha posteggiato il veicolo

TI __________ su un posto di parcheggio che, in considerazione della

segnaletica, non è destinato alla categoria del veicolo”

Fatti accertati il 10 maggio

2005 in territorio di Lugano.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 79 cpv. 1 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento.

Eccepisce in particolare che

l’infrazione imputatagli non è stata commessa poiché non era parcheggiato su un

posto di parcheggio non destinato alla categoria del suo veicolo, si era

arrestato unicamente qualche minuto per ritirare un pacco in posta.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norme

dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 27 cpv. 1

prima frase LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le

demarcazioni stradali; giusta l’art. 79 cpv. 1 OSStr, i posti di parcheggio

sono delimitati da linee bianche ininterrotte, in casi particolari da linee blu

o gialle continue (prima frase); i posti di parcheggio possono essere

utilizzati solamente dalle categorie di veicoli alle quali, secondo le

dimensioni (o la segnaletica), sono destinati (quinta frase).

L’art. 19 cpv. 1 ONC precisa

che parcheggio è la sosta del veicolo che non è destinata soltanto a far salire

o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute della LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr). Per il parcheggio, fino a due ore, su un posto di parcheggio

che, in considerazione della segnalazione, non è riservato alla categoria di

detto veicolo, l’allegato 1 all’ordinanza sulle multe disciplinari prevede una

multa di fr. 40.- (infrazione n. 254 a).

3.

L’insorgente non nega di

per sé che il veicolo si trovasse nel luogo indicato dall’agente di polizia, ma

adduce di essersi limitato a fermarsi per non più di cinque minuti per ritirare

un pacco in posta (cfr. ricorso e osservazioni del 4 luglio 2005).

L’agente denunciante non si è

mai pronunciato in merito alle dichiarazioni dell’insorgente, la procedura di

multa disciplinare è stata confermata dal tenente __________ fondatosi sulle

dichiarazioni precitate.

4.

Non essendoci motivo per

dubitare delle affermazioni dell’insorgente e visto l’art. 19 cpv. 1 ONC che

dispone che per parcheggio s’intende unicamente la sosta del veicolo che non è

destinata a far salire o scendere passeggeri oppure a caricare o scaricare

merci, si considera che il ricorrente non ha commesso l’infrazione imputatagli.

5.

Visto quanto sopra,

s’impone in definitiva di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al

prelievo di oneri processuali.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr; 79 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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