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Decisione

30.2005.292

Veicolo non sottoposto al controllo dei gas di scarico.

25 gennaio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera,

equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di

costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne

le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera,

equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne

le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio

di manutenzione;

che sui veicoli sottoposti a

tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di

manutenzione del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas

di scarico entro 12 mesi per i veicoli senza catalizzatore e ogni 24 mesi per i

veicoli che ne sono provvisti (cfr. art. 59a cpv. 2 lett. a ONC);

che chiunque viola le

disposizioni dell’ONC è punito – se non è applicabile alcun’altra disposizione

penale – con l’arresto o con la multa (art. 96 ONC);

che, come detto, la Sezione

della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette norme

– di avere omesso di sottoporre il proprio veicolo, entro il termine

prescritto, “al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico

conformemente alle vigenti disposizioni federali” (decisione impugnata, con

riferimento al rapporto di contravvenzione del 22 luglio 2005, da cui risulta

che l’ultimo servizio periodico di manutenzione del sistema antinquinamento è

Considerandi

scaduto nel mese di ottobre 2002, ossia quasi tre anni prima del controllo di

polizia avvenuto a fine luglio 2005);

che l’insorgente non nega la

fattispecie appena evocata, ma, prevalendosi in particolare della sua buona

fede, chiede la riduzione dell’importo della multa;

che la possibile buona fede

evocata dal ricorrente non consente tuttavia di scostarsi dalla decisione

impugnata, ove solo si consideri come l’infrazione commessa è punibile anche se

dovuta a negligenza (art. 100 n. 1 cpv. 1 LCStr e 333 cpv. 3 CP) e a

prescindere dai chilometri percorsi dal veicolo;

che, inoltre, il multato è malveduto

a giustificarsi asserendo che, ad ogni modo, “i veicoli stranieri circolanti

sulle nostre autostrade inquinano in modo molto superiore al nostro anche se

non controllato” (cfr. ricorso), poiché in materia penale ognuno risponde

delle proprie azioni ed omissioni, e questo indipendentemente dal comportamento

antigiuridico altrui o da altre circostanze esterne;

che, contrariamente a quanto

asserito dall’insorgente, la multa inflitta è, tenuto in particolare conto del

lungo tempo trascorso dopo l’ultimo controllo, proporzionata all’entità

dell’infrazione;

che, dopo esame degli atti,

questo giudice ritiene che non esistano motivi suscettibili di giustificare una

riduzione dell’importo della multa;

che il ricorso è pertanto destinato

all’insuccesso;

che vista la particolarità del

caso si giustifica, in via eccezionale, di prelevare una tassa di giustizia

ridotta;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1,

103, 106 cpv. 1 LCStr; art. 59 a cpv. 1, 96 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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