30.2005.292
Veicolo non sottoposto al controllo dei gas di scarico.
25 gennaio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2005.292
Data decisione, Autorità:
25.01.2006, PRPEN
Titolo:
Veicolo non sottoposto al controllo dei gas di scarico.
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.292
23672/401
Bellinzona
25
gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena
Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 7 settembre 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione
2 settembre 2005 n° 23672/401 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 16 settembre
2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
che con decisione 2 settembre
2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere “omesso
di sottoporre il veicolo __________, entro il termine prescritto, al controllo
relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti
disposizioni federali”; fatti accertati il 22 luglio 2005 ad __________;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 500.-, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 100.- e spese in ragione di fr. 30.-;
che RI 1 è insorta contro tale
decisione con un ricorso 7 settembre 2005, in cui postula la riduzione della
multa;
che la Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata;
considerato in
diritto
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr;
che per l’art. 59a cpv.
Fatti
1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera,
equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di
costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne
le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera,
equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne
le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio
di manutenzione;
che sui veicoli sottoposti a
tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di
manutenzione del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas
di scarico entro 12 mesi per i veicoli senza catalizzatore e ogni 24 mesi per i
veicoli che ne sono provvisti (cfr. art. 59a cpv. 2 lett. a ONC);
che chiunque viola le
disposizioni dell’ONC è punito – se non è applicabile alcun’altra disposizione
penale – con l’arresto o con la multa (art. 96 ONC);
che, come detto, la Sezione
della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette norme
– di avere omesso di sottoporre il proprio veicolo, entro il termine
prescritto, “al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico
conformemente alle vigenti disposizioni federali” (decisione impugnata, con
riferimento al rapporto di contravvenzione del 22 luglio 2005, da cui risulta
che l’ultimo servizio periodico di manutenzione del sistema antinquinamento è
Considerandi
scaduto nel mese di ottobre 2002, ossia quasi tre anni prima del controllo di
polizia avvenuto a fine luglio 2005);
che l’insorgente non nega la
fattispecie appena evocata, ma, prevalendosi in particolare della sua buona
fede, chiede la riduzione dell’importo della multa;
che la possibile buona fede
evocata dal ricorrente non consente tuttavia di scostarsi dalla decisione
impugnata, ove solo si consideri come l’infrazione commessa è punibile anche se
dovuta a negligenza (art. 100 n. 1 cpv. 1 LCStr e 333 cpv. 3 CP) e a
prescindere dai chilometri percorsi dal veicolo;
che, inoltre, il multato è malveduto
a giustificarsi asserendo che, ad ogni modo, “i veicoli stranieri circolanti
sulle nostre autostrade inquinano in modo molto superiore al nostro anche se
non controllato” (cfr. ricorso), poiché in materia penale ognuno risponde
delle proprie azioni ed omissioni, e questo indipendentemente dal comportamento
antigiuridico altrui o da altre circostanze esterne;
che, contrariamente a quanto
asserito dall’insorgente, la multa inflitta è, tenuto in particolare conto del
lungo tempo trascorso dopo l’ultimo controllo, proporzionata all’entità
dell’infrazione;
che, dopo esame degli atti,
questo giudice ritiene che non esistano motivi suscettibili di giustificare una
riduzione dell’importo della multa;
che il ricorso è pertanto destinato
all’insuccesso;
che vista la particolarità del
caso si giustifica, in via eccezionale, di prelevare una tassa di giustizia
ridotta;
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1,
103, 106 cpv. 1 LCStr; art. 59 a cpv. 1, 96 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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