30.2005.294
mancato invio formulario attesato del datore di lavoro
30 gennaio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
Fatti
30.2005.294
Data decisione, Autorità:
30.01.2006, PRPEN
Titolo:
mancato invio formulario attesato del datore di lavoro
MULTA
art. 20 cpv. 2 LADI
art. 88 cpv. 1 let. b LADI
art. 106 LADI
Incarto
n.
30.2005.294
2005-17-790
Bellinzona
30
gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena
Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 3 settembre 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione
26 agosto 2005 n° 2005-17-790 emessa dall’Ufficio giuridico della Sezione del
lavoro, Bellinzona,
viste le osservazioni 3 ottobre 2005 presentate
dall’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, Bellinzona,CRTE 1
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
che l’Ufficio giuridico della
Sezione del lavoro, con decisione
26 agosto 2005, ha inflitto a RI 1 - in qualità di amministratore unico della __________
di __________ - una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.
60.- e alle spese di fr. 20.-, per “non aver fornito il formulario
'attestato del datore di lavoro' richiesto per l'assicurato __________ ";
che l’infrazione in rassegna
risale al mese di luglio 2005;
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1 lett. b, 106 LADI e 28
LPGA;
che RI 1 è insorta contro tale
decisione con un ricorso 3 settembre 2005 in cui chiede in sostanza
l’annullamento del querelato giudizio;
che nelle osservazioni 3
Considerandi
ottobre 2005 l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro propone di respingere
il ricorso ritenendo tuttavia possibile una riduzione della multa inflitta;
considerato in
diritto
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr;
che per l’art. 20 cpv.
2.
LADI il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo
ultimo datore di lavoro; questi lo consegna al disoccupato quando lascia il suo
servizio; se l’assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di
lavoro deve trasmettergli l’attestato, su domanda, entro una settimana;
che l’art. 88 cpv. 1 lett. b
LADI, impone altresì al datore di lavoro di compilare tempestivamente gli
attestati necessari ai lavoratori per far valere i diritti alle prestazioni;
egli è tenuto inoltre a dare tutte le informazioni necessarie per accertare il
diritto alle prestazioni (art. 28 cpv. 3 LPGA);
che chiunque viola l’obbligo
d’informare o non riempie i moduli prescritti è punito con la detenzione fino a
sei mesi o con la multa fino a fr. 30'000.- (art. 106 cpv. 1 e 4 LADI);
che se l’infrazione è commessa
nella gestione degli affari di una persona giuridica le disposizioni penali si
applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa (art. 6 cpv. 1 DPA,
applicabile per il rinvio di cui all’art. 107 LADI); l’organo della persona
giuridica che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo
giuridico, omette di impedire un’infrazione del subordinato soggiace alle
disposizioni penali che valgono per l’autore (cpv. 2 e 3);
che, come detto, l’Ufficio
giuridico della Sezione del lavoro ha sanzionato l’interessata per “non aver
fornito il formulario ‘attestato del datore di lavoro’ richiesto per
l’assicurato __________”;
che il ricorso si esaurisce
nella seguente argomentazioni: “sono stata alcuni mesi all’estero per fare
degli stages per imparare la lingua” e “la società __________ aveva
tenuto il formulario da una parte per farmelo firmare in occasione del mio
primo rientro e poi se ne sono completamente dimenticati” (cfr. ricorso);
che, a ragione, l’autorità di
primo grado, nelle sue osservazioni 3 ottobre 2005, rileva nondimeno che non
esiste il benché minimo riscontro probatorio del paventato periodo d’assenza
all’estero;
che, ad ogni buon conto, la
società __________ ha continuato normalmente la propria attività, ragion per
cui la ricorrente avrebbe dovuto assicurare il regolare svolgersi delle
attività amministrative nonché il rispetto delle incombenze legali;
che, inoltre, alla ricorrente
era già stata inflitta in passato una multa analoga, motivo per cui era
perfettamente al corrente dei propri obblighi;
che le circostanze invocate
non possono scusare il ritardo nella trasmissione d’informazioni chiaramente e
ripetutamente richieste, e essenziali alla Cassa di disoccupazione per la
determinazione del diritto a prestazioni assicurative da parte dell’ex
dipendente;
che, non trattandosi della
prima negligenza commessa dalla ricorrente, si considera che non sono dati gli
estremi per una riduzione della multa inflitta;
che il ricorso, infondato,
deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15
LPContr);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1
lett. b, 106 LADI e 28 LPGA; 1 segg LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.
3 Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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