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Decisione

30.2005.294

mancato invio formulario attesato del datore di lavoro

30 gennaio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

30.2005.294

Data decisione, Autorità:

30.01.2006, PRPEN

Titolo:

mancato invio formulario attesato del datore di lavoro

MULTA

art. 20 cpv. 2 LADI

art. 88 cpv. 1 let. b LADI

art. 106 LADI

Incarto

n.

30.2005.294

2005-17-790

Bellinzona

30

gennaio 2006

Sentenza

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Elena

Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 3 settembre 2005

presentato da

RI 1

contro

la decisione

26 agosto 2005 n° 2005-17-790 emessa dall’Ufficio giuridico della Sezione del

lavoro, Bellinzona,

viste le osservazioni 3 ottobre 2005 presentate

dall’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, Bellinzona,CRTE 1

letti ed esaminati gli atti,

ritenuto in fatto

che l’Ufficio giuridico della

Sezione del lavoro, con decisione

26 agosto 2005, ha inflitto a RI 1 - in qualità di amministratore unico della __________

di __________ - una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.

60.- e alle spese di fr. 20.-, per “non aver fornito il formulario

'attestato del datore di lavoro' richiesto per l'assicurato __________ ";

che l’infrazione in rassegna

risale al mese di luglio 2005;

che la risoluzione è stata

emessa in applicazione degli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1 lett. b, 106 LADI e 28

LPGA;

che RI 1 è insorta contro tale

decisione con un ricorso 3 settembre 2005 in cui chiede in sostanza

l’annullamento del querelato giudizio;

che nelle osservazioni 3

Considerandi

ottobre 2005 l’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro propone di respingere

il ricorso ritenendo tuttavia possibile una riduzione della multa inflitta;

considerato in

diritto

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi

dell'art. 12 LPContr;

che per l’art. 20 cpv.

2.

LADI il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo

ultimo datore di lavoro; questi lo consegna al disoccupato quando lascia il suo

servizio; se l’assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di

lavoro deve trasmettergli l’attestato, su domanda, entro una settimana;

che l’art. 88 cpv. 1 lett. b

LADI, impone altresì al datore di lavoro di compilare tempestivamente gli

attestati necessari ai lavoratori per far valere i diritti alle prestazioni;

egli è tenuto inoltre a dare tutte le informazioni necessarie per accertare il

diritto alle prestazioni (art. 28 cpv. 3 LPGA);

che chiunque viola l’obbligo

d’informare o non riempie i moduli prescritti è punito con la detenzione fino a

sei mesi o con la multa fino a fr. 30'000.- (art. 106 cpv. 1 e 4 LADI);

che se l’infrazione è commessa

nella gestione degli affari di una persona giuridica le disposizioni penali si

applicano alle persone fisiche che l’hanno commessa (art. 6 cpv. 1 DPA,

applicabile per il rinvio di cui all’art. 107 LADI); l’organo della persona

giuridica che, intenzionalmente o per negligenza, in violazione di un obbligo

giuridico, omette di impedire un’infrazione del subordinato soggiace alle

disposizioni penali che valgono per l’autore (cpv. 2 e 3);

che, come detto, l’Ufficio

giuridico della Sezione del lavoro ha sanzionato l’interessata per “non aver

fornito il formulario ‘attestato del datore di lavoro’ richiesto per

l’assicurato __________”;

che il ricorso si esaurisce

nella seguente argomentazioni: “sono stata alcuni mesi all’estero per fare

degli stages per imparare la lingua” e “la società __________ aveva

tenuto il formulario da una parte per farmelo firmare in occasione del mio

primo rientro e poi se ne sono completamente dimenticati” (cfr. ricorso);

che, a ragione, l’autorità di

primo grado, nelle sue osservazioni 3 ottobre 2005, rileva nondimeno che non

esiste il benché minimo riscontro probatorio del paventato periodo d’assenza

all’estero;

che, ad ogni buon conto, la

società __________ ha continuato normalmente la propria attività, ragion per

cui la ricorrente avrebbe dovuto assicurare il regolare svolgersi delle

attività amministrative nonché il rispetto delle incombenze legali;

che, inoltre, alla ricorrente

era già stata inflitta in passato una multa analoga, motivo per cui era

perfettamente al corrente dei propri obblighi;

che le circostanze invocate

non possono scusare il ritardo nella trasmissione d’informazioni chiaramente e

ripetutamente richieste, e essenziali alla Cassa di disoccupazione per la

determinazione del diritto a prestazioni assicurative da parte dell’ex

dipendente;

che, non trattandosi della

prima negligenza commessa dalla ricorrente, si considera che non sono dati gli

estremi per una riduzione della multa inflitta;

che il ricorso, infondato,

deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15

LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1

lett. b, 106 LADI e 28 LPGA; 1 segg LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3 Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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