30.2005.297
mancanza controlli qualità dell'acqua e mancata verifica giornaliera del cloro
30 gennaio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2005.297
Data decisione, Autorità:
30.01.2006, PRPEN
Titolo:
mancanza controlli qualità dell'acqua e mancata verifica giornaliera del cloro
MULTA
art. 95 LSAN
Incarto
n.
30.2005.297
271/2005/095
Bellinzona
30
gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena
Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 10 settembre 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione
26 agosto 2005 n° 271/2005/095 emessa dal Laboratorio cantonale, Bellinzona,
viste le osservazioni 6 ottobre 2005 presentate
dal Laboratorio cantonale, Bellinzona,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. Il Laboratorio cantonale
con decisione 26 agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.- oltre
alla tassa di giustizia di fr. 105.-, alle spese d’intervento di fr. 147.-,
alle spese di analisi di fr. 21.- e alle spese di cancelleria di fr. 45.-, per
Fatti
i seguenti motivi:
- la qualità dell’acqua
della vasca “non nuotatori” del __________, della cui manutenzione è
responsabile il signor RI 1, ha evidenziato un valore pH inferiore a 6.5,
quando la norma SIA 385/1 prevede per le acque dei bacini un valore che deve
essere compreso tra 6.8 e 7.6;
- nel corso del controllo si
è constatato che la verifica giornaliera obbligatoria del cloro attivo
combinato non era eseguita e, a conferma di questo fatto, si è accertato l’assenza
delle registrazioni relative a questo parametro.
Fatti accertati il 22 giugno
2005 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 9, 11, 17 del regolamento sull’igiene delle acque
balenabili; 95 e segg. della legge sulla promozione della salute e il
coordinamento sanitario (LSan).
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
RI 1 non contesta di per sé
l’infrazione ravvisata, ma ritiene che questa dovrebbe essere imputata ai
gestori del __________.
C. Il Laboratorio cantonale
propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata
sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
La qualità delle acque e
le installazioni di rigenerazione delle acque delle piscine collettive devono
soddisfare i requisiti fissati dalla Norma 385/1 della SIA - Società svizzera
degli Ingegneri e Architetti - (art. 9 regolamento sull’igiene delle acque
balenabili).
Il responsabile della
struttura deve verificare almeno tre volte al giorno la temperatura, la
limpidezza, il valore pH, la concentrazione degli agenti disinfettanti e
registrare i dati delle verifiche effettuate, comprese eventuali operazioni di
disinfezione delle superfici (art. 11 regolamento sull’igiene delle acque
balenabili).
Le infrazioni alle
disposizioni della legge sanitaria e dei regolamenti d’applicazione sono punite
con la multa fino a centomila franchi (art. 95 legge sanitaria).
3.
Il ricorrente ammette
che la qualità dell’acqua non corrispondeva ai requisiti fissati dal regolamento
sull’igiene delle acque balenabili e non nega che le verifiche richieste dall’art.
11.
dello stesso regolamento non venivano esperite correttamente. Tuttavia, egli
sostiene che la multa dovrebbe essere inflitta ai gestori del __________,
signori __________, poiché quest’ultimi non gli hanno mai fornito gli strumenti
indispensabili a un’adeguata esecuzione delle verifiche previste dal precitato
regolamento (l’apparecchiatura a sua disposizione non era sufficientemente
precisa).
Il Laboratorio
cantonale ritiene per contro che la multa è stata a giusto titolo inflitta al
signor RI 1 poiché spettava a questi, che tra l’altro non ha mai smentito di
essere il responsabile della manutenzione delle vasche, sincerarsi che gli
strumenti di misura fossero idonei e, eventualmente, sollecitare l‘acquisto di
nuove apparecchiature.
4.
Dai documenti agli atti
risulta chiaramente che il signor RI 1 è il responsabile della gestione della
piscina: i gestori del __________, lo hanno sempre considerato come tale (Doc.
G) e, inoltre, egli stesso si è sempre presentato in questa veste, in
particolare all’ispettore acque del Laboratorio cantonale (Doc. A).
Ciò posto, e visto in particolare
l’art. 11 del regolamento sull’igiene delle acque balenabili, spettava
effettivamente all’insorgente effettuare le verifiche richieste e assicurare,
nell’interesse degli utilizzatori, il rispetto delle normative in vigore.
Anche i signori __________, in
quanto gestori del Lido, sono, da contratto (Doc. F, contratto di locazione
stipulato tra i signori __________ e il municipio di __________), responsabili
del rispetto delle normative cantonali sugli stabilimenti balneari, ma il
ricorrente non può discolparsi attribuendo a quest’ultimi tutta la
responsabilità.
Il signor RI 1, in qualità di
responsabile della struttura, avrebbe dovuto agire in modo tale da poter
assicurare agli utilizzatori della struttura un’acqua costantemente conforme
alle disposizioni di legge; avrebbe dovuto, se veramente il materiale a sua
disposizione non era adeguato, sollecitare l’acquisto di nuove apparecchiature.
Inoltre, in materia penale
ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché il comportamento antigiuridico
altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di
prescrizioni imputabili a propria colpa.
5.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
6.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 9, 11, 17 del regolamento
sull’igiene delle acque balenabili; 95 e segg. LSan; 1 e segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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