Lexipedia

Decisione

30.2005.297

mancanza controlli qualità dell'acqua e mancata verifica giornaliera del cloro

30 gennaio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti motivi:

- la qualità dell’acqua

della vasca “non nuotatori” del __________, della cui manutenzione è

responsabile il signor RI 1, ha evidenziato un valore pH inferiore a 6.5,

quando la norma SIA 385/1 prevede per le acque dei bacini un valore che deve

essere compreso tra 6.8 e 7.6;

- nel corso del controllo si

è constatato che la verifica giornaliera obbligatoria del cloro attivo

combinato non era eseguita e, a conferma di questo fatto, si è accertato l’assenza

delle registrazioni relative a questo parametro.

Fatti accertati il 22 giugno

2005 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 9, 11, 17 del regolamento sull’igiene delle acque

balenabili; 95 e segg. della legge sulla promozione della salute e il

coordinamento sanitario (LSan).

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

RI 1 non contesta di per sé

l’infrazione ravvisata, ma ritiene che questa dovrebbe essere imputata ai

gestori del __________.

C. Il Laboratorio cantonale

propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata

sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

La qualità delle acque e

le installazioni di rigenerazione delle acque delle piscine collettive devono

soddisfare i requisiti fissati dalla Norma 385/1 della SIA - Società svizzera

degli Ingegneri e Architetti - (art. 9 regolamento sull’igiene delle acque

balenabili).

Il responsabile della

struttura deve verificare almeno tre volte al giorno la temperatura, la

limpidezza, il valore pH, la concentrazione degli agenti disinfettanti e

registrare i dati delle verifiche effettuate, comprese eventuali operazioni di

disinfezione delle superfici (art. 11 regolamento sull’igiene delle acque

balenabili).

Le infrazioni alle

disposizioni della legge sanitaria e dei regolamenti d’applicazione sono punite

con la multa fino a centomila franchi (art. 95 legge sanitaria).

3.

Il ricorrente ammette

che la qualità dell’acqua non corrispondeva ai requisiti fissati dal regolamento

sull’igiene delle acque balenabili e non nega che le verifiche richieste dall’art.

11.

dello stesso regolamento non venivano esperite correttamente. Tuttavia, egli

sostiene che la multa dovrebbe essere inflitta ai gestori del __________,

signori __________, poiché quest’ultimi non gli hanno mai fornito gli strumenti

indispensabili a un’adeguata esecuzione delle verifiche previste dal precitato

regolamento (l’apparecchiatura a sua disposizione non era sufficientemente

precisa).

Il Laboratorio

cantonale ritiene per contro che la multa è stata a giusto titolo inflitta al

signor RI 1 poiché spettava a questi, che tra l’altro non ha mai smentito di

essere il responsabile della manutenzione delle vasche, sincerarsi che gli

strumenti di misura fossero idonei e, eventualmente, sollecitare l‘acquisto di

nuove apparecchiature.

4.

Dai documenti agli atti

risulta chiaramente che il signor RI 1 è il responsabile della gestione della

piscina: i gestori del __________, lo hanno sempre considerato come tale (Doc.

G) e, inoltre, egli stesso si è sempre presentato in questa veste, in

particolare all’ispettore acque del Laboratorio cantonale (Doc. A).

Ciò posto, e visto in particolare

l’art. 11 del regolamento sull’igiene delle acque balenabili, spettava

effettivamente all’insorgente effettuare le verifiche richieste e assicurare,

nell’interesse degli utilizzatori, il rispetto delle normative in vigore.

Anche i signori __________, in

quanto gestori del Lido, sono, da contratto (Doc. F, contratto di locazione

stipulato tra i signori __________ e il municipio di __________), responsabili

del rispetto delle normative cantonali sugli stabilimenti balneari, ma il

ricorrente non può discolparsi attribuendo a quest’ultimi tutta la

responsabilità.

Il signor RI 1, in qualità di

responsabile della struttura, avrebbe dovuto agire in modo tale da poter

assicurare agli utilizzatori della struttura un’acqua costantemente conforme

alle disposizioni di legge; avrebbe dovuto, se veramente il materiale a sua

disposizione non era adeguato, sollecitare l’acquisto di nuove apparecchiature.

Inoltre, in materia penale

ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché il comportamento antigiuridico

altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di

prescrizioni imputabili a propria colpa.

5.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

6.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 9, 11, 17 del regolamento

sull’igiene delle acque balenabili; 95 e segg. LSan; 1 e segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster