30.2005.299
mancata commutazione della patente estera in licenza svizzera
30 gennaio 2006Italiano8 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2005.299
Data decisione, Autorità:
30.01.2006, PRPEN
Titolo:
mancata commutazione della patente estera in licenza svizzera
CONDUCENTI SENZA LICENZA DI CONDURRE
art. 106 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.299
23201/408
Bellinzona
30
gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena
Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 2 settembre 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione
26 agosto 2005 n° 23201/408 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni 12 ottobre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione 26
agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.- oltre alla tassa di
giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"residente da oltre un
anno in Svizzera circolava con il veicolo TI __________ senza aver provveduto a
commutare la patente estera in licenza di condurre svizzera”
Fatti accertati il 22 giugno
2005 in territorio di Lugano.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 25, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 42 cpv. 3bis lett. a,
44 cpv. 1, 147 cifra 1 OAC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
Egli non contesta la
fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado (riconosce di non aver
commutato la patente estera in licenza di condurre svizzera), ma chiede che la
decisione impugnata sia annullata poiché:
- non era alla guida del
veicolo targato TI __________ quando l’agente denunciante ha effettuato il
controllo documenti;
- non ha proceduto alla
conversione della patente estera in licenza di condurre svizzera poiché, per
motivi di lavoro, aveva ancora bisogno del documento italiano.
C. La Sezione della
circolazione si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice
la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
I conducenti provenienti
dall’estero, residenti in Svizzera da 12 mesi e che durante questo periodo non
hanno soggiornato per più di tre mesi consecutivi all’estero, hanno bisogno di
una licenza di condurre svizzera (art. 42 cpv. 3bis lett.a OAC).
Al titolare di una
licenza di condurre nazionale straniera valevole è rilasciata la licenza di
condurre svizzera della rispettiva categoria se, durante una corsa di
controllo, dimostra di conoscere le norme della circolazione ed è in grado di
condurre in modo sicuro veicoli delle categorie per le quali la licenza è
valevole. I conducenti di autoveicoli devono effettuare la corsa di controllo
con un veicolo della categoria che autorizza a condurre tutti i veicoli delle
categorie iscritte nella licenza. Se il titolare della licenza è inoltre
autorizzato a condurre un motoveicolo, non è effettuata nessuna corsa di
controllo per quest’ultima categoria (art. 44 cpv. 1 OAC).
Chi conduce con una licenza di
condurre straniera, o fa uso di un veicolo provvisto di licenza di circolazione
straniera e targhe straniere, sebbene avesse dovuto procurarsi licenze e targhe
svizzere […] è punito con la multa (art. 147 cifra 1 OAC).
3.
Il ricorrente ammette di
non aver commutato la sua patente italiana in licenza di condurre svizzera, tuttavia
egli ritiene che la multa comminatagli non sia legittima.
L’insorgente sostiene
che “il 22 giugno 2005 mia moglie, __________, con a fianco il sottoscritto,
posteggiò la sua autovettura Audi A4 nelle vicinanze del __________ di Lugano
per recarsi alla farmacia __________. Vedendo un agente di Polizia avvicinarsi
al veicolo mi precipitai immediatamente dando le dovute spiegazioni. L’agente
mi fece notare che il controllo dei gas di scarico CO era scaduto, e mi chiese
il libretto di circolazione e la mia patente anche se io non ero alla guida. Il
rapporto di contravvenzione per aver circolato con patente estera non è in
questo caso giustificato, in quanto la vettura era posteggiata e nessuno era in
quel momento alla guida del veicolo” (cfr. ricorso).
Nella sua lettera 27 ottobre
2005.
il ricorrente ha ribadito che “il giorno 22.06.2005 non ho guidato la
vettura TI __________ ma la stessa è sempre stata guidata da mia moglie __________”.
L’insorgente si giustifica in
seguito affermando di non aver mai provveduto alla conversione della patente
italiana in licenza di condurre svizzera poiché “in Italia e precisamente a __________,
comune della Valle __________, ho un’attività lavorativa nel campo della
ristorazione, pertanto la patente italiana mi serve in quanto durante la mia
attività mi sposto con veicoli immatricolati in Italia” (cfr. lettera del
27.
ottobre 2005).
L’agente denunciante sostiene
invece che il ricorrente è stato fermato e controllato mentre era “intento
ad immettersi alla guida del veicolo di marca AUDI targato TI __________”
(cfr. rapporto di segnalazione del 24 giugno 2005).
Egli ha altresì precisato che
l’insorgente “al momento di presentare i documenti personali e rispettiva
licenza di condurre non contestava il fatto che conduceva il veicolo AUDI
targato TI __________, indicando e provando che la persona che conduceva lo
stesso non era lui” (cfr. rapporto di controsservazioni del 23 settembre
2005).
4.
Le dichiarazioni di
polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e
fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare
liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore
dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti,
tenendo conto della argomentazioni sollevate dal multato.
Nella fattispecie, la
versione del ricorrente è poco attendibile. Egli ha dichiarato di essersi
avvicinato al veicolo unicamente quando ha visto l’agente di polizia
approssimarsi, non per mettersi alla guida ma per fornire le dovute
spiegazioni. Pur non contestando questa affermazione, e anche se non è dato di
sapere quali fossero le spiegazioni da fornire, è ragionevole credere che se l’agente
denunciante l’ha controllato è perché il ricorrente stesso ha avuto un
comportamento che lasciava presumere che avrebbe utilizzato il veicolo, magari
per spostarlo da un luogo in cui non poteva essere parcheggiato (questo
spiegherebbe tra l’altro il fatto che il ricorrente si sia avvicinato al
veicolo proprio quando l’agente stava sopraggiungendo).
Risulta inoltre perlomeno
strano che l’insorgente al momento del controllo non abbia fatto notare
all’agente che non era il conducente, ma che alla guida vi era la moglie che si
era allontanata solo un attimo per un acquisto nella vicina farmacia. Se così
fosse stato, nel tempo del colloquio, la moglie avrebbe fatto ritorno (si
poteva anche aspettare un attimo) e chiarito i fatti. Invece nei rapporti della
polizia non v’è traccia né della moglie (viene citata per la prima volta nel
ricorso) né di affermazioni del ricorrente in merito alla sua presenza.
Il ricorrente ha poi indirettamente
ammesso di aver, anche se solo occasionalmente, condotto veicoli immatricolati
in Svizzera (cfr. lettera 27 ottobre 2005). Questa dichiarazione autorizza a credere
che anche quello stesso giorno abbia potuto condurre o si accingesse a farlo,
e, inoltre, comprova che il signor RI 1 ha, anche se solo talvolta, utilizzato un
veicolo immatricolato nel nostro paese pur non essendo in possesso della
necessaria licenza di condurre svizzera.
Ciò posto, vi è ragione di
credere che il ricorrente ha realmente commesso l’infrazione imputatagli.
Quanto alle ulteriori
giustificazioni addotte in sede ricorsuale, questo giudice ritiene che non
legittimino comunque il comportamento assunto dal ricorrente: questi avrebbe
dovuto contattare le autorità al fine di verificare possibili soluzioni invece
di restare passivo ignorando i suoi obblighi.
5.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
6.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 25, 103 cpv. 1, 106
cpv. 1 LCStr; 42 cpv. 3bis lett. a, 44 cpv. 1, 147 cifra 1 OAC; 1 segg.
LPContr;
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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