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Decisione

30.2005.299

mancata commutazione della patente estera in licenza svizzera

30 gennaio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 26

agosto 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.- oltre alla tassa di

giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:

"residente da oltre un

anno in Svizzera circolava con il veicolo TI __________ senza aver provveduto a

commutare la patente estera in licenza di condurre svizzera”

Fatti accertati il 22 giugno

2005 in territorio di Lugano.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 25, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; 42 cpv. 3bis lett. a,

44 cpv. 1, 147 cifra 1 OAC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

Egli non contesta la

fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado (riconosce di non aver

commutato la patente estera in licenza di condurre svizzera), ma chiede che la

decisione impugnata sia annullata poiché:

- non era alla guida del

veicolo targato TI __________ quando l’agente denunciante ha effettuato il

controllo documenti;

- non ha proceduto alla

conversione della patente estera in licenza di condurre svizzera poiché, per

motivi di lavoro, aveva ancora bisogno del documento italiano.

C. La Sezione della

circolazione si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice

la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

I conducenti provenienti

dall’estero, residenti in Svizzera da 12 mesi e che durante questo periodo non

hanno soggiornato per più di tre mesi consecutivi all’estero, hanno bisogno di

una licenza di condurre svizzera (art. 42 cpv. 3bis lett.a OAC).

Al titolare di una

licenza di condurre nazionale straniera valevole è rilasciata la licenza di

condurre svizzera della rispettiva categoria se, durante una corsa di

controllo, dimostra di conoscere le norme della circolazione ed è in grado di

condurre in modo sicuro veicoli delle categorie per le quali la licenza è

valevole. I conducenti di autoveicoli devono effettuare la corsa di controllo

con un veicolo della categoria che autorizza a condurre tutti i veicoli delle

categorie iscritte nella licenza. Se il titolare della licenza è inoltre

autorizzato a condurre un motoveicolo, non è effettuata nessuna corsa di

controllo per quest’ultima categoria (art. 44 cpv. 1 OAC).

Chi conduce con una licenza di

condurre straniera, o fa uso di un veicolo provvisto di licenza di circolazione

straniera e targhe straniere, sebbene avesse dovuto procurarsi licenze e targhe

svizzere […] è punito con la multa (art. 147 cifra 1 OAC).

3.

Il ricorrente ammette di

non aver commutato la sua patente italiana in licenza di condurre svizzera, tuttavia

egli ritiene che la multa comminatagli non sia legittima.

L’insorgente sostiene

che “il 22 giugno 2005 mia moglie, __________, con a fianco il sottoscritto,

posteggiò la sua autovettura Audi A4 nelle vicinanze del __________ di Lugano

per recarsi alla farmacia __________. Vedendo un agente di Polizia avvicinarsi

al veicolo mi precipitai immediatamente dando le dovute spiegazioni. L’agente

mi fece notare che il controllo dei gas di scarico CO era scaduto, e mi chiese

il libretto di circolazione e la mia patente anche se io non ero alla guida. Il

rapporto di contravvenzione per aver circolato con patente estera non è in

questo caso giustificato, in quanto la vettura era posteggiata e nessuno era in

quel momento alla guida del veicolo” (cfr. ricorso).

Nella sua lettera 27 ottobre

2005.

il ricorrente ha ribadito che “il giorno 22.06.2005 non ho guidato la

vettura TI __________ ma la stessa è sempre stata guidata da mia moglie __________”.

L’insorgente si giustifica in

seguito affermando di non aver mai provveduto alla conversione della patente

italiana in licenza di condurre svizzera poiché “in Italia e precisamente a __________,

comune della Valle __________, ho un’attività lavorativa nel campo della

ristorazione, pertanto la patente italiana mi serve in quanto durante la mia

attività mi sposto con veicoli immatricolati in Italia” (cfr. lettera del

27.

ottobre 2005).

L’agente denunciante sostiene

invece che il ricorrente è stato fermato e controllato mentre era “intento

ad immettersi alla guida del veicolo di marca AUDI targato TI __________”

(cfr. rapporto di segnalazione del 24 giugno 2005).

Egli ha altresì precisato che

l’insorgente “al momento di presentare i documenti personali e rispettiva

licenza di condurre non contestava il fatto che conduceva il veicolo AUDI

targato TI __________, indicando e provando che la persona che conduceva lo

stesso non era lui” (cfr. rapporto di controsservazioni del 23 settembre

2005).

4.

Le dichiarazioni di

polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e

fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare

liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore

dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti,

tenendo conto della argomentazioni sollevate dal multato.

Nella fattispecie, la

versione del ricorrente è poco attendibile. Egli ha dichiarato di essersi

avvicinato al veicolo unicamente quando ha visto l’agente di polizia

approssimarsi, non per mettersi alla guida ma per fornire le dovute

spiegazioni. Pur non contestando questa affermazione, e anche se non è dato di

sapere quali fossero le spiegazioni da fornire, è ragionevole credere che se l’agente

denunciante l’ha controllato è perché il ricorrente stesso ha avuto un

comportamento che lasciava presumere che avrebbe utilizzato il veicolo, magari

per spostarlo da un luogo in cui non poteva essere parcheggiato (questo

spiegherebbe tra l’altro il fatto che il ricorrente si sia avvicinato al

veicolo proprio quando l’agente stava sopraggiungendo).

Risulta inoltre perlomeno

strano che l’insorgente al momento del controllo non abbia fatto notare

all’agente che non era il conducente, ma che alla guida vi era la moglie che si

era allontanata solo un attimo per un acquisto nella vicina farmacia. Se così

fosse stato, nel tempo del colloquio, la moglie avrebbe fatto ritorno (si

poteva anche aspettare un attimo) e chiarito i fatti. Invece nei rapporti della

polizia non v’è traccia né della moglie (viene citata per la prima volta nel

ricorso) né di affermazioni del ricorrente in merito alla sua presenza.

Il ricorrente ha poi indirettamente

ammesso di aver, anche se solo occasionalmente, condotto veicoli immatricolati

in Svizzera (cfr. lettera 27 ottobre 2005). Questa dichiarazione autorizza a credere

che anche quello stesso giorno abbia potuto condurre o si accingesse a farlo,

e, inoltre, comprova che il signor RI 1 ha, anche se solo talvolta, utilizzato un

veicolo immatricolato nel nostro paese pur non essendo in possesso della

necessaria licenza di condurre svizzera.

Ciò posto, vi è ragione di

credere che il ricorrente ha realmente commesso l’infrazione imputatagli.

Quanto alle ulteriori

giustificazioni addotte in sede ricorsuale, questo giudice ritiene che non

legittimino comunque il comportamento assunto dal ricorrente: questi avrebbe

dovuto contattare le autorità al fine di verificare possibili soluzioni invece

di restare passivo ignorando i suoi obblighi.

5.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

6.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 25, 103 cpv. 1, 106

cpv. 1 LCStr; 42 cpv. 3bis lett. a, 44 cpv. 1, 147 cifra 1 OAC; 1 segg.

LPContr;

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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