30.2005.3
esclusione dall'AVS facoltativa in seguito al mancato pagamento dei contributi entro il termine legale previsto dall'OAF. Principio della buona fede.
17 giugno 2005Italiano21 min
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Numero d'incarto:
30.2005.3
Data decisione, Autorità:
17.06.2005, TCA
Titolo:
esclusione dall'AVS facoltativa in seguito al mancato pagamento dei contributi entro il termine legale previsto dall'OAF. Principio della buona fede.
ASSICURAZIONE FACOLTATIVA
BUONA FEDE
OBBLIGO DI COLLABORARE
art. 2 LAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2005.3
cs
Lugano
17 giugno
2005
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2004
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 1
novembre 2004 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. RI
1, cittadino svizzero attualmente domiciliato a __________, era affiliato
presso l’assicurazione facoltativa AVS/AI quando era residente in __________.
Tramite
decisione del 6 settembre 2002 la Cassa CO 1 ha fissato il contributo dovuto dall’assicurato
per il 2002 e il 2003, in fr. 778.65 (doc. 106). In data 16 gennaio 2003 e 15
aprile 2003 l’amministrazione, preso atto che l’interessato aveva pagato solo
la prima rata, ha sollecitato l’assicurato ad effettuare il pagamento
dell’importo restante.
Con
decisione del 28 luglio 2004, confermata tramite decisione su opposizione del 1.
novembre 2004 , in applicazione dell’art. 13 OAF la Cassa ha escluso
l’interessato dall’assicurazione facoltativa, non avendo versato i contributi
entro il 31 dicembre dell’anno civile successivo.
B. Con
scritto 16 dicembre 2004, giunto alla Cassa il successivo 22 dicembre, RI 1 ha
contestato la decisione su opposizione e fatto valere che nell’agosto del 2004
si sarebbe recato presso l’Ufficio AVS dell’Ambasciata svizzera di __________
dove una funzionaria gli avrebbe confermato che il pagamento poteva essere
effettuato ancora nel 2004 (doc. I).
Il
5 gennaio 2005 la Cassa CO 1 ha trasmesso il suddetto scritto al TCA per
competenza. Malgrado le richieste di questo Tribunale e una ricerca postale,
l’amministrazione non è stata in grado di determinare la data di spedizione della
sua decisione (doc. VI). La Cassa ha inoltre confermato di aver cestinato la
busta contenente il ricorso (doc. II).
C. Con
risposta del 23 febbraio 2005 la Cassa propone la reiezione del ricorso, non
essendo dati i presupposti della buona fede (doc. XI). Pendente causa il TCA ha
proceduto ad alcuni accertamenti di cui si dirà in seguito.
in
diritto
in
ordine
1.
La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi degli articoli 26 c cpv. 2 della Legge organica
giudiziaria civile e penale e 2 cpv. 1 della Legge di procedura per le
cause davanti al Tribunale delle assicurazioni (cfr. STFA del 21 luglio 2003
nella causa N., I 707/00; STFA del 18 febbraio 2002 nella causa H., H 335/00;
STFA del 4 febbraio 2002 nella causa B., H 212/00; STFA del 29 gennaio 2002
nella causa R. e R., H 220/00; STFA del 10 ottobre 2001 nella causa F., U
347/98 pubblicata in RDAT I-2002 pag. 190 seg.; STFA del 22 dicembre 2000 nella
causa H., H 304/99; STFA del 26 ottobre 1999 nella causa C., I 623/98).
2. In
primis occorre esaminare se il ricorso contro la decisione del 1. novembre 2004
sia tempestivo.
Per
l'art. 60 LPGA il ricorso deve essere formulato entro 30 giorni dalla
notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è
esclusa. Gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia. Giusta
l'art. 38 cpv. 1 LPGA se il termine è computato in giorni o in mesi e deve
essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la
notificazione. Se non deve essere notificato alle parti, esso inizia a
decorrere il giorno dopo l'evento che lo ha provocato (cpv. 2). Per il cpv. 3
se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo
del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante, il
termine scade il primo giorno feriale seguente.
Fatti
I
termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi sono sospesi
nel periodo delle ferie giudiziarie ossia dal settimo giorno precedente la
Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15
agosto incluso e dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso.
Le
richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui
indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o
consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1
LPGA). Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si
considera che il termine è stato rispettato (art. 39 cpv. 2 LPGA). Per l'art.
40 LPGA il termine legale non può essere prorogato (cpv. 1). Se l'assicuratore
assegna un termine per una determinata azione, commina contemporaneamente le
conseguenze in caso d'inosservanza. Sono escluse conseguenze diverse da quelle
comminate (cpv. 2). Il termine stabilito dall'assicuratore può essere
prorogato, purché sussistano motivi sufficienti, se la parte ne fa richiesta
prima della scadenza (cpv. 3). Il richiedente o il suo rappresentante che sia
stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito può
chiedere la restituzione del termine entro 10 giorni dalla cessazione
dell'impedimento (art. 41 cpv. 1 LPGA). Se la restituzione del termine è
concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della
decisione (art. 41 cpv. 2 LPGA). Se il termine per presentare ricorso è
spirato, il giudice non entra nel merito e la decisione contestata cresce in
giudicato (DTF 110 V 37). Secondo costante giurisprudenza l’onere della prova
dell’avvenuta notifica incombe all’autorità amministrativa (cfr. DTF 115 V 113
con riferimenti).
Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa
stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).
L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità
amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in
particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid.
3c).
Questa
prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per esempio:
corrispondenza con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123 consid. 1b),
tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova
sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza preponderante
(cfr. DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la
perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166).
In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7
il Tribunale federale delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di
stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto
dev'essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dall'invio
mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza
preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è
applicabile. In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R.
pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091 la nostra Massima Istanza
ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente
per valutare la tempestività di atti processuali ma non invece nell'ambito
dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia
di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità
preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in
assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della probabilità
preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione alla data
indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza federale,
anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. Kieser in AJP 1995 pag.
1091-1092). A questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26 settembre
1994 nella causa E.K. AG il Tribunale federale delle assicurazioni ha
riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad
esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in
quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si
vogliono fare valere. In tale ipotesi se l'amministrazione ritiene che in
quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie
affermazioni. In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata
in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le
conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità
preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono
contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi
sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta
normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta
al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non
è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita
e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri
indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di
una persona che riceve richiami.
3. Nel
caso di specie la Cassa in data 22 dicembre 2004 ha ricevuto il ricorso del 16
dicembre 2004 contro la decisione del 1. novembre 2004.
Il
ricorso apparentemente è tardivo, essendo trascorsi oltre trenta giorni tra
l’1.11.2004 e il 16.12.2004. Tuttavia la cassa, chiamata ad effettuare la
ricerca postale, non è stata in grado di stabilire la data d’invio della
decisione. Dagli atti emerge che la Posta non ha trovato traccia dell’invio.
L’amministrazione inoltre non ha nemmeno tenuto la busta d’intimazione del
ricorso, dalla quale sarebbe stato possibile stabilire la data di spedizione
del ricorso.
In
queste condizioni, considerata l’impossibilità nel determinare le date esatte
di notifica della decisione e di inoltro del ricorso, e visto l'esito dell’impugnativa
che deve essere respinta, il TCA entra nel merito dello scritto del 16 dicembre
2004 trasmesso ad autorità incompetente per statuire sul ricorso (cfr. art. 39
cpv. 2 LPGA).
nel
merito
4. Va
innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge
sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha
comportato diverse modifiche della LAVS.
Da
un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali
in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli
effetti (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 127 V 467 consid. 1,
126 V 136 consid. 4b; STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04,
consid. 1.3; STFA del 13 settembre 2004 nella causa R., H 78/03, consid. 3).
Per
contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie,
trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr.
DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; STFA del 20 settembre 2004 nella
causa F., U 102/04, consid. 1.3).
In
concreto la Cassa ha escluso il ricorrente per il ritardo nel pagamento di
contributi dovuti nel 2002, mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono
state emanate nel corso del 2004.
Per
cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano applicazione le
norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto
riguarda l’esclusione dall’assicurazione facoltativa le nuove disposizioni
introdotte con la LPGA non vanno applicate, ritenuto comunque che nell’ambito
che ci concerne le modifiche più importanti sono avvenute con l’entrata in
vigore il 1. gennaio 2001 delle norme adottate in seguito alla prevista entrata
in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione tra la Svizzera e l’Unione
europea (ALC).
5. Per
l’art. 2 cpv. 1 LAVS i cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri
della Comunità europea o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) che
vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell’AELS e sono stati
assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni
possono aderire all’assicurazione facoltativa.
Gli
assicurati possono disdire l’assicurazione facoltativa (art. 2 cpv. 2 LAVS).
Giusta
l’art. 2 cpv. 3 LAVS gli assicurati sono esclusi dall’assicurazione facoltativa
se non forniscono le informazioni richieste o non pagano i contributi nel termine
prescritto. I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa
sono pari all’8,4 per cento del reddito determinante. Il contributo minimo è
comunque di 648 franchi all’anno (art. 2 cpv. 4 LAVS).
Per
il cpv. 5 dell’art. 2 LAVS gli assicurati senza attività lucrativa pagano un
contributo da 648 a 8400 franchi all’anno, a seconda delle loro condizioni
sociali. Il Consiglio federale emana disposizioni completive sull’assicurazione
facoltativa; disciplina segnatamente il termine e le modalità di adesione, di
recesso e di esclusione. Disciplina inoltre la determinazione e la riscossione
dei contributi, nonché la concessione delle prestazioni. Può adeguare alle
particolarità dell’assicurazione facoltativa la durata dell’obbligo di pagare i
contributi, come pure il calcolo e il computo dei contributi (art. 2 cpv. 6
LAVS). L’art. 13 cpv. 1 dell’ordinanza concernente l’assicurazione facoltativa
per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OAF) prevede che gli assicurati
che non versano interamente i contributi annui entro il 31 dicembre dell’anno
civile successivo sono esclusi dall’assicurazione. Lo stesso vale per gli
assicurati che non inoltrano entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla
rappresentanza all’estero, al servizio AVS/AI o alla Cassa di compensazione i
documenti giustificativi richiesti. Prima della scadenza del termine, la Cassa
di compensazione notifica per raccomandata all’assicurato una diffida con la
comminatoria dell’esclusione. Tale comminatoria può essere inviata con
l’intimazione di cui all’articolo 17 capoverso 2 secondo periodo (art. 13 cpv.
2 OAF). L’esclusione ha effetto retroattivo al primo giorno del periodo di
pagamento per il quale i contributi non sono stati pagati interamente o i
documenti non sono stati inoltrati (art. 13 cpv. 3 OAF). L’art. 13 cpv. 4 OAF
prevede che l’esclusione dall’assicurazione non ha effetto, qualora
l’assicurato non possa pagare tempestivamente i contributi per cause di forza
maggiore o il versamento in Svizzera fosse irrealizzabile. Per l’art. 17 cpv. 1
OAF l’assicurato, che non fornisce entro il termine prescrittogli, le
indicazioni necessarie per determinare i suoi contributi, dev’essere diffidato
per iscritto, entro due mesi, ad adempiere i suoi obblighi all’uopo gli sarà
assegnato un termine supplementare di trenta giorni. In caso d’inosservanza del
termine supplementare, i contributi sono determinati mediante una tassazione
d’ufficio, eccetto che l’assicurato non abbia ancora versato contributi
all’assicurazione facoltativa. Giusta l’art. 17 cpv. 2 OAF l’assicurato che non
paga contributi diventati esigibili deve essere diffidato, per iscritto, entro
due mesi, ad adempiere i suoi obblighi all’uopo gli sarà assegnato un termine
supplementare di trenta giorni. In caso d’inosservanza del termine
supplementare, la Cassa di compensazione assegna all’assicurato un ultimo
termine di pagamento e richiama la sua attenzione sulle conseguenze
dell’inosservanza di tale termine.
6. In
concreto il ricorrente non contesta di non aver pagato interamente il
contributo del 2002, né fa valere di non aver ricevuto le diffide notificategli
dalla Cassa (cfr. doc. 110-113). A questo proposito va rilevato che la diffida
del 15 aprile 2003 contiene l’informazione esplicita dell’esclusione in caso di
mancato pagamento dei contributi entro il termine indicato (doc. 113). Del
resto dagli atti emerge che negli ultimi anni la Cassa di compensazione ha
dovuto diffidare l’insorgente più volte per il mancato pagamento dei contributi
sociali, con la comminatoria dell’esclusione dall’assicurazione in caso di
mancato versamento dell’importo richiesto. Per cui l’assicurato doveva essere a
conoscenza delle conseguenze del ritardo nel pagamento dei contributi. Il
ricorrente afferma tuttavia di aver ricevuto informazioni secondo cui avrebbe
potuto pagare il contributo ancora nel 2004.
Egli
fa valere il principio della buona fede.
Secondo
la giurisprudenza (cfr. SZS 1998 pag. 41; DTF 121 V 66; RAMI 1993 pag. 120-121,
Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC
1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLAD 1992 p. 106; DTF 119 V 307
consid. 3a; DTF 118 Ia 254 consid. 4b; DTF 118 V 76
consid. 7; DTF 117 Ia 287 consid. 2b, 418 consid. 3b e sentenze ivi citate;
RDAT I-1992 n° 63, DTF 116 V 298ss) e la dottrina (Grisel, Traité de droit
administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a
ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze
gleich, pag. 217ss) affinché la buona fede di un assicurato possa essere
tutelata, nei casi in cui l'amministrazione formula una promessa o crea
un'aspettativa in modo contrario alla legge, devono essere adempiute
cumulativamente
le seguenti condizioni:
1.-
l'informazione
deve riferirsi ad una situazione individuale e concreta;
Considerandi
2.
-
essa deve
emanare da un organo competente o che possa essere ritenuto tale
compatibilmente con l'attenzione esigibile dalle circostanze.
3.
-
la promessa
dev'essere propria a ispirare fiducia.
Ciò significa che l'interessato,
date le circostanze, non deve poter riconoscere l'erroneità della disposizione.
La comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il
destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile
(protezione della buona fede dell'assicurato).
Una mancanza di chiarezza di
un'informazione da parte della cassa non può trarre seco conseguenze sfavorevoli
per il cittadino (cfr. DTF 106 V 33, consid. 4; 104 V 18 consid. 4; RAMI 1991,
p. 68).
Inoltre l'informazione deve
essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che fornisce la comunicazione
esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza - che la comunicazione non è
definitiva, il destinatario della comunicazione non può far valere la propria
buona fede (cfr. Imboden-Rhinow, Schweiz. Vewaltungsrechtspre-chung, 5a.
edizione, n. 75 B III b 3);
4.
-
l'informazione
deve aver indotto il destinatario ad adottare un comportamento che gli è
pregiudizievole.
5.
-
la legge non
deve essere cambiata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991
p. 68ss; DTF 113 V 87 consid. 4c; 112 V 199 consid. 3a; 111 V 71; 110 V 155
consid. 4b; 109 V 55).
La
giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 v. Cost. (DTF
121.
V 66 consid. 2) è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost. (RAMI
2000.
p. 223).
7.
L’insorgente
afferma di essersi recato, nell’agosto 2004, presso l’ufficio AVS
dell’Ambasciata svizzera di __________, dove la signora __________ avrebbe
confermato la possibilità di effettuare il pagamento nel corso del 2004. Egli asserisce
che “per ragioni interne però non è in grado di effettuare nessuna
dichiarazione per iscritto, ha detto comunque di essere a disposizione (…) per
rispondere a delle vostre domande in merito.” (doc. I). Dagli atti emerge
unicamente che il 30 gennaio 2004 la Cassa ha trasmesso all’interessato uno
scritto dove figurava il saldo di fr. 726,38 ancora dovuto all’amministrazione
con l’indicazione “wir bitten Sie, diesen Betrag innert den auf der
Verfügung angegebenen Fristen, zu begleichen.” (doc. 120,
sottolineatura del redattore). Lo scritto tuttavia non indica che l’importo
dovuto per il 2002, non ancora pagato, può essere soluto nel corso del 2004 e
del resto l’insorgente nemmeno lo pretende. In tal senso la lettera è chiaro,
informa l’assicurato sullo stato del saldo dovuto all’amministrazione e rinvia
alle decisioni già ricevute, senza tuttavia accordare un nuovo termine.
Pendente
causa il TCA ha scritto all’Ambasciata svizzera di __________, chiedendo
informazioni circa la collaboratrice __________, la sua attività, circa i
contatti con il ricorrente relativi ai contributi AVS 2002 di quest'ultimo e le
eventuali promesse o garanzie fornite in merito ai tempi per il pagamento.
Con
risposta del 30 marzo 2005 __________ del servizio AVS/AI di __________, ha
affermato che la signora __________ lavora presso il Servizio AVS/AI di __________,
direttamente subordinato alla Cassa __________ dove svolge le mansioni elencate
alle marginali 1002 e seg. delle Direttive dell’UAFS relative all’assicurazione
facoltativa per la vecchiaia e i superstiti.
Nella
comunicazione viene poi specificato che il 17 agosto 2004 RI 1 ha telefonato a __________
per richiedere un estratto della propria situazione contabile passando il
successivo 26 agosto 2004 presso gli uffici del Servizio AVS/AI di __________
per avere dei chiarimenti in merito alla propria esclusione dall’assicurazione
facoltativa. In questa occasione __________ gli ha consegnato l’estratto della
situazione contabile al 18 agosto 2004, spiegando all'assicurato che
l’esclusione era stata pronunciata in seguito al mancato pagamento dei
contributi dell’anno 2002 fornendo al ricorrente informazioni in merito
all’opposizione. Durante quel colloquio __________ RI 1 ha riferito di aver
parlato con __________ e __________, entrambe della Cassa CO 1, e che gli
sarebbero state fornite delle informazioni scorrette in merito ai termini di
pagamento dei contributi.
Il
Tribunale, in seguito alle risposte fornite dall’Ambasciata svizzera in __________,
ha chiesto alla Cassa informazioni in merito a __________ e __________ per
accertare quanto emerso in corso di istruttoria in particolare i contatti con
il ricorrente e le informazioni fornitegli in merito ai contributi 2002.
L'amministrazione
ha risposto confermando la collaborazione di __________ e __________ presso la
Cassa CO 1 e specificando che nel 2004 __________ e __________ svolgevano
l’attività di gestione nella __________. La resistente ha informato il TCA che __________
e __________ non ricordano di aver avuto un colloquio telefonico con RI 1.
Chiamato
a presentare osservazioni scritte in merito, l’insorgente è rimasto silente.
Egli non ha smentito i contenuti degli scritti dell’Ambasciata di __________ e
della Cassa di compensazione.
8.
Giova
qui ricordare che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal
principio inquisitorio (STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA
del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa
P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a;
AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque
compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti
giuridicamente rilevanti.
Questo principio non è
tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di
collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI
Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;
SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure
cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN,
“Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986,
Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.).
Questo obbligo
comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si
avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente
richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti
invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze
dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg.
158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113;
BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali",
Lugano 1993, pag. 1 seg.).
Su questi aspetti, si
veda in particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995,
pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997,
pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die
Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen
Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.
9.
Nel
caso di specie il TCA al fine di accertare se effettivamente l’amministrazione
aveva fornito indicazioni errate all’assicurato, e quindi per accertare il
sussistere di una buona fede del ricorrente, ha interpellato sia l’Ambasciata
svizzera a __________ che la Cassa di compensazione, che hanno smentito le
affermazioni ed il sussistere di garanzie fornite contrarie ai precetti legali
vigenti. Il ricorrente è rimasto silente in merito e non ha contestato le
affermazioni contenute negli scritti delle parti coinvolte.
In
queste condizioni il ricorrente non ha reso verosimile quanto indicato nel
ricorso. In assenza di informazioni errate, avendo la Cassa agito secondo
quanto previsto dalla LAVS e dall’OAF, questo Tribunale non può che confermare
la decisione impugnata.
Il
ricorso va pertanto respinto.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.
- Il
ricorso é respinto.
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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