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Decisione

30.2005.3

esclusione dall'AVS facoltativa in seguito al mancato pagamento dei contributi entro il termine legale previsto dall'OAF. Principio della buona fede.

17 giugno 2005Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I

termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi sono sospesi

nel periodo delle ferie giudiziarie ossia dal settimo giorno precedente la

Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio al 15

agosto incluso e dal 18 dicembre al 1° gennaio incluso.

Le

richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui

indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o

consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 39 cpv. 1

LPGA). Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si

considera che il termine è stato rispettato (art. 39 cpv. 2 LPGA). Per l'art.

40 LPGA il termine legale non può essere prorogato (cpv. 1). Se l'assicuratore

assegna un termine per una determinata azione, commina contemporaneamente le

conseguenze in caso d'inosservanza. Sono escluse conseguenze diverse da quelle

comminate (cpv. 2). Il termine stabilito dall'assicuratore può essere

prorogato, purché sussistano motivi sufficienti, se la parte ne fa richiesta

prima della scadenza (cpv. 3). Il richiedente o il suo rappresentante che sia

stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito può

chiedere la restituzione del termine entro 10 giorni dalla cessazione

dell'impedimento (art. 41 cpv. 1 LPGA). Se la restituzione del termine è

concessa, il termine per compiere l'atto omesso decorre dalla notifica della

decisione (art. 41 cpv. 2 LPGA). Se il termine per presentare ricorso è

spirato, il giudice non entra nel merito e la decisione contestata cresce in

giudicato (DTF 110 V 37). Secondo costante giurisprudenza l’onere della prova

dell’avvenuta notifica incombe all’autorità amministrativa (cfr. DTF 115 V 113

con riferimenti).

Qualora la notifica o la relativa data sono contestate, in caso di dubbio fa

stato la versione fornita dal destinatario (DTF 103 V 66 consid. 2a).

L’andamento organizzativo di una spedizione da parte dell’autorità

amministrativa non è sufficiente per provare la notifica di una decisione, in

particolare quando si tratta di un invio per posta A (RCC 1992 pag. 395 consid.

3c).

Questa

prova può essere tuttavia portata per il tramite di indizi (per esempio:

corrispondenza con l’autorità amministrativa, RCC 1984 pag. 123 consid. 1b),

tenuto conto che, secondo la giurisprudenza del TFA, è sufficiente che la prova

sia stata fornita secondo il principio della verosimiglianza preponderante

(cfr. DTF 121 V 6 dove si trattava di un termine per salvaguardare la

perenzione dei contributi AVS ex art. 16 cpv. 1 LAVS; Kieser, Das

Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, Zurigo 1999, N 364, pag. 166).

In una sentenza del 22 febbraio 1993 nella causa V. pubblicata in DTF 119 V 7

il Tribunale federale delle assicurazioni sociali aveva invero avuto modo di

stabilire che la tempestività dell'esercizio di un rimedio di diritto

dev'essere determinata con certezza (ad esempio fornendo la prova dall'invio

mediante raccomandata) e che in simili casi, la regola della verosimiglianza

preponderante, usuale nel diritto delle assicurazioni sociali, non è

applicabile. In una successiva sentenza del 28 febbraio 1995 nella causa R.

pubblicata in DTF 121 V 5 e AJP 1995 pag. 1090-1091 la nostra Massima Istanza

ha precisato che la giurisprudenza citata (DTF 119 V 7) si applica solamente

per valutare la tempestività di atti processuali ma non invece nell'ambito

dell'amministrazione di massa (ad esempio: l'emanazione di decisioni in materia

di contributi) dove è applicabile l'abituale criterio della probabilità

preponderante. Va comunque osservato che, anche in questa seconda occasione, in

assenza di un invio raccomandato, il TFA, pur applicando il criterio della probabilità

preponderante, ha ritenuto non avvenuta la notifica della decisione alla data

indicata dall'amministrazione (per una critica della giurisprudenza federale,

anche con riferimento al DTF 120 V 37, cfr. U. Kieser in AJP 1995 pag.

1091-1092). A questo proposito va rilevato che in una sentenza del 26 settembre

1994 nella causa E.K. AG il Tribunale federale delle assicurazioni ha

riconfermato che colui che è in grado di comprovare l'avvenuta spedizione (ad

esempio mediante una ricevuta postale), beneficia della presunzione che in

quell'invio sono contenuti i documenti rilevanti ai fini dei diritti che si

vogliono fare valere. In tale ipotesi se l'amministrazione ritiene che in

quell'invio figuravano altri documenti sta a lei fornire la prova delle proprie

affermazioni. In una sentenza del 14 dicembre 1999 nella causa P., pubblicata

in DLA 2000 pag. 118 segg., l'Alta Corte ha rilevato che l'autorità sopporta le

conseguenze della mancanza di prove (o della mancanza della probabilità

preponderante) nel senso che, se la notifica o la rispettiva data sono

contestate e se esistono effettivamente dubbi a tale proposito, occorre basarsi

sulle dichiarazioni del destinatario dell'invio. La spedizione con la posta

normale non consente in generale di stabilire se la comunicazione sia pervenuta

al destinatario; la semplice presenza nel fascicolo della copia dell'invio non

è sufficiente per dimostrare che tale lettera sia stata effettivamente spedita

e ricevuta. Tuttavia, la prova della notifica di un atto può risultare da altri

indizi o dall'assieme delle circostanze, quali la mancata protesta da parte di

una persona che riceve richiami.

3. Nel

caso di specie la Cassa in data 22 dicembre 2004 ha ricevuto il ricorso del 16

dicembre 2004 contro la decisione del 1. novembre 2004.

Il

ricorso apparentemente è tardivo, essendo trascorsi oltre trenta giorni tra

l’1.11.2004 e il 16.12.2004. Tuttavia la cassa, chiamata ad effettuare la

ricerca postale, non è stata in grado di stabilire la data d’invio della

decisione. Dagli atti emerge che la Posta non ha trovato traccia dell’invio.

L’amministrazione inoltre non ha nemmeno tenuto la busta d’intimazione del

ricorso, dalla quale sarebbe stato possibile stabilire la data di spedizione

del ricorso.

In

queste condizioni, considerata l’impossibilità nel determinare le date esatte

di notifica della decisione e di inoltro del ricorso, e visto l'esito dell’impugnativa

che deve essere respinta, il TCA entra nel merito dello scritto del 16 dicembre

2004 trasmesso ad autorità incompetente per statuire sul ricorso (cfr. art. 39

cpv. 2 LPGA).

nel

merito

4. Va

innanzitutto rilevato che con il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la legge

sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), che ha

comportato diverse modifiche della LAVS.

Da

un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali

in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che esplica degli

effetti (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr. DTF 127 V 467 consid. 1,

126 V 136 consid. 4b; STFA del 20 settembre 2004 nella causa F., U 102/04,

consid. 1.3; STFA del 13 settembre 2004 nella causa R., H 78/03, consid. 3).

Per

contro, le norme procedurali, in assenza di disposizioni transitorie,

trovano immediata applicazione (SVR 2003, IV nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; cfr.

DTF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; STFA del 20 settembre 2004 nella

causa F., U 102/04, consid. 1.3).

In

concreto la Cassa ha escluso il ricorrente per il ritardo nel pagamento di

contributi dovuti nel 2002, mentre le decisioni (formale e su opposizione) sono

state emanate nel corso del 2004.

Per

cui, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano applicazione le

norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS, per quanto

riguarda l’esclusione dall’assicurazione facoltativa le nuove disposizioni

introdotte con la LPGA non vanno applicate, ritenuto comunque che nell’ambito

che ci concerne le modifiche più importanti sono avvenute con l’entrata in

vigore il 1. gennaio 2001 delle norme adottate in seguito alla prevista entrata

in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione tra la Svizzera e l’Unione

europea (ALC).

5. Per

l’art. 2 cpv. 1 LAVS i cittadini svizzeri e i cittadini degli Stati membri

della Comunità europea o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) che

vivono al di fuori della Comunità europea o degli Stati dell’AELS e sono stati

assicurati obbligatoriamente per un periodo ininterrotto di almeno cinque anni

possono aderire all’assicurazione facoltativa.

Gli

assicurati possono disdire l’assicurazione facoltativa (art. 2 cpv. 2 LAVS).

Giusta

l’art. 2 cpv. 3 LAVS gli assicurati sono esclusi dall’assicurazione facoltativa

se non forniscono le informazioni richieste o non pagano i contributi nel termine

prescritto. I contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa

sono pari all’8,4 per cento del reddito determinante. Il contributo minimo è

comunque di 648 franchi all’anno (art. 2 cpv. 4 LAVS).

Per

il cpv. 5 dell’art. 2 LAVS gli assicurati senza attività lucrativa pagano un

contributo da 648 a 8400 franchi all’anno, a seconda delle loro condizioni

sociali. Il Consiglio federale emana disposizioni completive sull’assicurazione

facoltativa; disciplina segnatamente il termine e le modalità di adesione, di

recesso e di esclusione. Disciplina inoltre la determinazione e la riscossione

dei contributi, nonché la concessione delle prestazioni. Può adeguare alle

particolarità dell’assicurazione facoltativa la durata dell’obbligo di pagare i

contributi, come pure il calcolo e il computo dei contributi (art. 2 cpv. 6

LAVS). L’art. 13 cpv. 1 dell’ordinanza concernente l’assicurazione facoltativa

per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OAF) prevede che gli assicurati

che non versano interamente i contributi annui entro il 31 dicembre dell’anno

civile successivo sono esclusi dall’assicurazione. Lo stesso vale per gli

assicurati che non inoltrano entro il 31 dicembre dell’anno successivo alla

rappresentanza all’estero, al servizio AVS/AI o alla Cassa di compensazione i

documenti giustificativi richiesti. Prima della scadenza del termine, la Cassa

di compensazione notifica per raccomandata all’assicurato una diffida con la

comminatoria dell’esclusione. Tale comminatoria può essere inviata con

l’intimazione di cui all’articolo 17 capoverso 2 secondo periodo (art. 13 cpv.

2 OAF). L’esclusione ha effetto retroattivo al primo giorno del periodo di

pagamento per il quale i contributi non sono stati pagati interamente o i

documenti non sono stati inoltrati (art. 13 cpv. 3 OAF). L’art. 13 cpv. 4 OAF

prevede che l’esclusione dall’assicurazione non ha effetto, qualora

l’assicurato non possa pagare tempestivamente i contributi per cause di forza

maggiore o il versamento in Svizzera fosse irrealizzabile. Per l’art. 17 cpv. 1

OAF l’assicurato, che non fornisce entro il termine prescrittogli, le

indicazioni necessarie per determinare i suoi contributi, dev’essere diffidato

per iscritto, entro due mesi, ad adempiere i suoi obblighi all’uopo gli sarà

assegnato un termine supplementare di trenta giorni. In caso d’inosservanza del

termine supplementare, i contributi sono determinati mediante una tassazione

d’ufficio, eccetto che l’assicurato non abbia ancora versato contributi

all’assicurazione facoltativa. Giusta l’art. 17 cpv. 2 OAF l’assicurato che non

paga contributi diventati esigibili deve essere diffidato, per iscritto, entro

due mesi, ad adempiere i suoi obblighi all’uopo gli sarà assegnato un termine

supplementare di trenta giorni. In caso d’inosservanza del termine

supplementare, la Cassa di compensazione assegna all’assicurato un ultimo

termine di pagamento e richiama la sua attenzione sulle conseguenze

dell’inosservanza di tale termine.

6. In

concreto il ricorrente non contesta di non aver pagato interamente il

contributo del 2002, né fa valere di non aver ricevuto le diffide notificategli

dalla Cassa (cfr. doc. 110-113). A questo proposito va rilevato che la diffida

del 15 aprile 2003 contiene l’informazione esplicita dell’esclusione in caso di

mancato pagamento dei contributi entro il termine indicato (doc. 113). Del

resto dagli atti emerge che negli ultimi anni la Cassa di compensazione ha

dovuto diffidare l’insorgente più volte per il mancato pagamento dei contributi

sociali, con la comminatoria dell’esclusione dall’assicurazione in caso di

mancato versamento dell’importo richiesto. Per cui l’assicurato doveva essere a

conoscenza delle conseguenze del ritardo nel pagamento dei contributi. Il

ricorrente afferma tuttavia di aver ricevuto informazioni secondo cui avrebbe

potuto pagare il contributo ancora nel 2004.

Egli

fa valere il principio della buona fede.

Secondo

la giurisprudenza (cfr. SZS 1998 pag. 41; DTF 121 V 66; RAMI 1993 pag. 120-121,

Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC

1981 pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLAD 1992 p. 106; DTF 119 V 307

consid. 3a; DTF 118 Ia 254 consid. 4b; DTF 118 V 76

consid. 7; DTF 117 Ia 287 consid. 2b, 418 consid. 3b e sentenze ivi citate;

RDAT I-1992 n° 63, DTF 116 V 298ss) e la dottrina (Grisel, Traité de droit

administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a

ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind vor dem Gesetze

gleich, pag. 217ss) affinché la buona fede di un assicurato possa essere

tutelata, nei casi in cui l'amministrazione formula una promessa o crea

un'aspettativa in modo contrario alla legge, devono essere adempiute

cumulati­vamente

le seguenti condizioni:

1.-

l'informazione

deve riferirsi ad una situazione individuale e concreta;

Considerandi

2.

-

essa deve

emanare da un organo competente o che possa essere ritenuto tale

compatibilmente con l'attenzione esigibile dalle circostanze.

3.

-

la promessa

dev'essere propria a ispirare fiducia.

Ciò significa che l'interessato,

date le circostanze, non deve poter riconoscere l'erroneità della disposi­zione.

La comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il

destinatario può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile

(protezione della buona fede dell'assicurato).

Una mancanza di chiarezza di

un'informazione da parte della cassa non può trarre seco conseguenze sfavorevoli

per il cittadino (cfr. DTF 106 V 33, consid. 4; 104 V 18 consid. 4; RAMI 1991,

p. 68).

Inoltre l'informazione deve

essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che fornisce la comu­nicazione

esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza - che la comunicazione non è

definitiva, il destinatario della comunicazione non può far valere la propria

buona fede (cfr. Imboden-Rhinow, Schweiz. Vewaltungsrechtspre-chung, 5a.

edizione, n. 75 B III b 3);

4.

-

l'informazione

deve aver indotto il destinatario ad adottare un comportamento che gli è

pregiudizievole.

5.

-

la legge non

deve essere cambiata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991

p. 68ss; DTF 113 V 87 consid. 4c; 112 V 199 consid. 3a; 111 V 71; 110 V 155

consid. 4b; 109 V 55).

La

giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 v. Cost. (DTF

121.

V 66 consid. 2) è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost. (RAMI

2000.

p. 223).

7.

L’insorgente

afferma di essersi recato, nell’agosto 2004, presso l’ufficio AVS

dell’Ambasciata svizzera di __________, dove la signora __________ avrebbe

confermato la possibilità di effettuare il pagamento nel corso del 2004. Egli asserisce

che “per ragioni interne però non è in grado di effettuare nessuna

dichiarazione per iscritto, ha detto comunque di essere a disposizione (…) per

rispondere a delle vostre domande in merito.” (doc. I). Dagli atti emerge

unicamente che il 30 gennaio 2004 la Cassa ha trasmesso all’interessato uno

scritto dove figurava il saldo di fr. 726,38 ancora dovuto all’amministrazione

con l’indicazione “wir bitten Sie, diesen Betrag innert den auf der

Verfügung angegebenen Fristen, zu begleichen.” (doc. 120,

sottolineatura del redattore). Lo scritto tuttavia non indica che l’importo

dovuto per il 2002, non ancora pagato, può essere soluto nel corso del 2004 e

del resto l’insorgente nemmeno lo pretende. In tal senso la lettera è chiaro,

informa l’assicurato sullo stato del saldo dovuto all’amministrazione e rinvia

alle decisioni già ricevute, senza tuttavia accordare un nuovo termine.

Pendente

causa il TCA ha scritto all’Ambasciata svizzera di __________, chiedendo

informazioni circa la collaboratrice __________, la sua attività, circa i

contatti con il ricorrente relativi ai contributi AVS 2002 di quest'ultimo e le

eventuali promesse o garanzie fornite in merito ai tempi per il pagamento.

Con

risposta del 30 marzo 2005 __________ del servizio AVS/AI di __________, ha

affermato che la signora __________ lavora presso il Servizio AVS/AI di __________,

direttamente subordinato alla Cassa __________ dove svolge le mansioni elencate

alle marginali 1002 e seg. delle Direttive dell’UAFS relative all’assicurazione

facoltativa per la vecchiaia e i superstiti.

Nella

comunicazione viene poi specificato che il 17 agosto 2004 RI 1 ha telefonato a __________

per richiedere un estratto della propria situazione contabile passando il

successivo 26 agosto 2004 presso gli uffici del Servizio AVS/AI di __________

per avere dei chiarimenti in merito alla propria esclusione dall’assicurazione

facoltativa. In questa occasione __________ gli ha consegnato l’estratto della

situazione contabile al 18 agosto 2004, spiegando all'assicurato che

l’esclusione era stata pronunciata in seguito al mancato pagamento dei

contributi dell’anno 2002 fornendo al ricorrente informazioni in merito

all’opposizione. Durante quel colloquio __________ RI 1 ha riferito di aver

parlato con __________ e __________, entrambe della Cassa CO 1, e che gli

sarebbero state fornite delle informazioni scorrette in merito ai termini di

pagamento dei contributi.

Il

Tribunale, in seguito alle risposte fornite dall’Ambasciata svizzera in __________,

ha chiesto alla Cassa informazioni in merito a __________ e __________ per

accertare quanto emerso in corso di istruttoria in particolare i contatti con

il ricorrente e le informazioni fornitegli in merito ai contributi 2002.

L'amministrazione

ha risposto confermando la collaborazione di __________ e __________ presso la

Cassa CO 1 e specificando che nel 2004 __________ e __________ svolgevano

l’attività di gestione nella __________. La resistente ha informato il TCA che __________

e __________ non ricordano di aver avuto un colloquio telefonico con RI 1.

Chiamato

a presentare osservazioni scritte in merito, l’insorgente è rimasto silente.

Egli non ha smentito i contenuti degli scritti dell’Ambasciata di __________ e

della Cassa di compensazione.

8.

Giova

qui ricordare che la procedura in materia di assicurazioni sociali è retta dal

principio inquisitorio (STFA del 5 settembre 2001 nella causa C., U 94/01; STFA

del 31 maggio 2001 nella causa C., I 83/01; STFA del 13 marzo 2001 nella causa

P., U 429/00; Untersuchungsgrundsatz, SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a;

AHI Praxis 1994 pag. 212; DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). E’ dunque

compito del giudice chiarire d’ufficio in modo corretto e completo i fatti

giuridicamente rilevanti.

Questo principio non è

tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato nell’obbligo delle parti di

collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI

Praxis pag. 212; DLA 1992 pag. 113; MEYER, “Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung” in Basler Juristische Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12;

SPIRA, “Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure

cantonale” in Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; KURMANN,

“Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz” in Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.).

Questo obbligo

comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si

avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente

richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti

invocati: in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze

dell’assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg.

158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113;

BEATI in: "Relazioni tra diritto civile e assicurazioni sociali",

Lugano 1993, pag. 1 seg.).

Su questi aspetti, si

veda in particolare: DUC, Les assurances sociales en Suisse, Losanna 1995,

pagg. 827-828 e LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 1997,

pagg. 339-341, laddove quest'ultimo rileva che “besondere Bedeutung hat die

Mitwirkungspflicht dann, wenn der Sachverhalt ohne Mitwirkung der betroffenen

Person gar nicht (weiter) erstellt werden kann”.

9.

Nel

caso di specie il TCA al fine di accertare se effettivamente l’amministrazione

aveva fornito indicazioni errate all’assicurato, e quindi per accertare il

sussistere di una buona fede del ricorrente, ha interpellato sia l’Ambasciata

svizzera a __________ che la Cassa di compensazione, che hanno smentito le

affermazioni ed il sussistere di garanzie fornite contrarie ai precetti legali

vigenti. Il ricorrente è rimasto silente in merito e non ha contestato le

affermazioni contenute negli scritti delle parti coinvolte.

In

queste condizioni il ricorrente non ha reso verosimile quanto indicato nel

ricorso. In assenza di informazioni errate, avendo la Cassa agito secondo

quanto previsto dalla LAVS e dall’OAF, questo Tribunale non può che confermare

la decisione impugnata.

Il

ricorso va pertanto respinto.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.

- Il

ricorso é respinto.

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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