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Decisione

30.2005.30

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 aprile 2006Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi sociali in Fr. 7'271,10.

In pari data la Cassa ha

allestito la risposta di causa riprendendo in sostanza i contenuti della nuova

decisione (doc. V).

La ricorrente non ha

prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. VI).

in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2

cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle

assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

Considerandi

2.

Con

l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,

sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.

Da un punto di vista

temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali

(materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve

essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003

IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467

consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b). Il TFA, ai fini

dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono

realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata

(STFA 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366

consid. 1b).

Per contro, le norme procedurali

(formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata

applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr.

25.

pag. 76 consid. 1.2).

In concreto, la

decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali

AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla ricorrente per un periodo sia antecedente il 31

dicembre 2002 (per gli anni 2001-2002) sia posteriore (2003-2004). Le decisioni

(formale e su opposizione) sono invece state entrambe emanate nel corso del

2005.

Pertanto, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito

applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS,

per la fissazione dei contributi dovuti dall'insorgente sono applicate le norme materiali e le Direttive in

vigore fino al 31 dicembre 2002 per i primi due anni ed i disposti LAVS validi

dal 1° gennaio 2003 per gli altri due anni revisionati dalla Cassa di

compensazione.

3.

La

Cassa, contestualmente alla risposta di causa, ha notificato una nuova

decisione su opposizione in sostituzione della precedente, tramite la quale ha

stornato dall'importo soggetto a contribuzione un ammontare inizialmente

ripreso per le spese che la società ha rimborsato a __________.

A norma dell'art. 53

cpv. 3 LPGA l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su

opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo

preavviso all'autorità di ricorso.

L'amministrazione può

rivedere la decisione impugnata solo fino alla presentazione della risposta.

Tale condizione temporale è adempiuta se il nuovo provvedimento viene trasmesso

all'istanza di ricorso entro il termine per l'inoltro della risposta (R. HISCHIER,

Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die

Möglichkeit der späten Einsicht, in: SZS 1997, pag. 457; DTF 109 V 236 consid.

2).

Una decisione resa dopo

questo termine assume per contro unicamente il carattere di una proposta

indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova valutazione

(Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5,

RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; SPIRA, "Le

contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale"

in: RJN 1984, pag. 23).

L'art. 3a della Legge

di procedura per i ricorsi al TCA enuncia i medesimi principi, ricalcando quanto previsto dall'art.

58.

PA.

Questa norma prevede

che l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare

la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle

parti e la comunica al Tribunale (art. 3a cpv. 2 LPTCA).

Quest'ultimo continua

la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto

della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase LPTCA).

Come esposto sopra,

l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione contestata

soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un provvedimento

emanato successivamente vale unicamente come proposta al Giudice.

Nel caso di specie, il

6.

maggio 2005 la Cassa ha inoltrato al TCA la propria risposta di causa, allegando la nuova decisione su opposizione

di pari data ed il conseguente nuovo conteggio di revisione, che ha fissato in

Fr. 7'271,10 i contributi sociali

dovuti.

In simili condizioni,

oggetto del contendere rimane unicamente la nuova decisione su opposizione. Il TCA deve quindi verificare la correttezza

delle riprese delle spese effettuate dalla Cassa sugli importi versati ad __________

e __________ e se __________ debba essere affiliato come dipendente. La ricorrente

non ha mai contestato la ripresa nei confronti di __________, che quindi non va

qui analizzata.

nel merito

4.

Statuto

contributivo di __________

A norma dell'art. 4

LAVS, i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia

dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.

Secondo l'art. 5 cpv.

2.

LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a

dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.

Per l'art. 9 cpv. 1

LAVS, il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende

qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri.

Per l'art. 10 LPGA, è

considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario

determinante secondo la pertinente legge.

L'art. 12 LPGA prevede

che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito

dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere

contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro

dipendente (cpv. 2).

Per quanto concerne la

qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale

delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti,

la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato

a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi

per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente

o indipendente (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H

31/04).

In particolare,

insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo

statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).

5.

Di

principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5

LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto

concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio

può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che

l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro,

il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.

Questi princìpi non

comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita

economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è

necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza

dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di

fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente

dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il

rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni

diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162

consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a;

DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si

dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA del

18.

settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).

6.

Secondo

la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284

consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una

attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa

importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di

personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il

rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal

risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate

dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b).

Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome

proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante

società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982

pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori

di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni

singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).

Si è in presenza di

un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di

lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro

un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e,

durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può

praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches

Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR

VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c).

Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la

necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle

infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico

dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal

risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347

consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di

una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione

simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 =

Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).

7.

Il TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato

come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della

sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato

in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se

formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica

definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di

assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne

lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale

attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è

determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a

priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come

indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio

1989.

nella causa D. SA; STCA

del 3 ottobre 1991 nella causa A.B; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF

119.

V 165).

Dispositivo

Per questi motivi un

assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro

e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna

esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag.

145 consid. 5a; DTF 104 V 127).

8. Giusta

l'art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone

obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2

LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che

hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica,

impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È

riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di

convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti

(cpv. 3).

L’art. 11 LPGA

considera datore di lavoro chi impiega salariati.

Il datore di lavoro è

la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una

situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive

UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di

lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv.

1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi

retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o

indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).

La LAVS presume che la

persona che paga dei salari è un datore di lavoro (GREBER/DUC/SCARTAZZINI, op.

cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).

9. L'insorgente

pretende che __________ continui ad essere affiliato alla Cassa come

indipendente, essendo questo il suo statuto contributivo dal febbraio 2002.

Essa teme, altrimenti, che si crei una doppia imposizione.

L'assicurato ha esercitato a favore

della società ricorrente la professione di addetto alle pulizie, mentre la sua

attività principale è quella di giardiniere, come recita la sua carta

intestata.

Al termine degli anni 2002-2004, l'assicurato

ha fatturato alla società le proprie prestazioni di pulizia straordinaria

per i vostri uffici in via Cantonale 1 compreso piccolo materiale e

attrezzature. L'importo mensile fatturato era solitamente pari a Fr. 442.-,

talvolta a Fr. 331,50 o a Fr. 552,50. Queste fatture sono riportate nelle

schede conto n. 3302 "Pulizie" della ditta, prodotte dalla Cassa

(doc. 2), le quali riportano gli ammontari mensili fatturati dall'interessato,

a significare che quest'ultimo incassava già ogni mese quanto di sua spettanza.

Inoltre, malgrado le citate fatture indichino

che il collaboratore metteva a disposizione del piccolo materiale, risulta

comunque che la società acquistava regolarmente i prodotti per la pulizia ed il

materiale necessario, mettendolo a disposizione dell'assicurato per l'espletamento

dell'attività.

10. Analizzando le schede conto della ditta ricorrente si evince che l'assicurato fatturava mensilmente ad RI

1 le proprie prestazioni, mentre le fatture finali allestite in dicembre

rappresentavano un mero riassunto dell'attività svolta senza richiesta di alcuna controprestazione. Infatti,

dall'analisi delle stesse si rileva

che gli "acconti" mensili, ovvero la somma di sua spettanza, erano

già stati incassati dal collaboratore (verosimilmente al termine di ogni mese),

perciò il saldo a suo favore al 31 dicembre era sempre nullo. Si osserva,

inoltre, che egli fatturava quasi sempre i medesimi importi, cifrati in Fr.

442.-, Fr. 552,50 e Fr. 331,50 e che dunque, verosimilmente, la fatturazione del

lavoro prestato avveniva ad ore ed il monte ore lavorativo era quasi sempre il

medesimo.

Infine, come visto, l'acquisto del materiale di pulizia e dei

sacchi della spazzatura era effettuato dalla ricorrente stessa, circostanza che

lascia supporre, con il grado della verosimiglianza preponderante applicabile

alle assicurazioni sociali, che l'assicurato non acquistasse personalmente tutti i prodotti di pulizia.

Pertanto, egli nemmeno poteva fatturare ed ottenere il rimborso delle eventuali

spese sostenute per l'attività

effettuata a favore della ricorrente.

Questo particolare

tipo d'attività esercitata

dimostra dunque l'assenza di investimenti di una certa importanza (nemmeno

invocati né comprovati dalla ricorrente) e quindi l'assenza di un rischio

particolare legato all'esercizio della sua attività come addetto alle pulizie

(Pratique VSI 1995 pag. 27 segg.; GREBER/DUC/ SCARTAZZINI, op. cit., pag. 167

n. 56, ad art. 5 LAVS).

Stante quanto precede,

non è inoltre possibile affermare che l'assicurato si assumesse direttamente e personalmente un rischio economico

per l’attività svolta a favore della società, poiché essa gli versava degli

importi regolari – ogni mese - per l’esecuzione del lavoro ed essa stessa

provvedeva direttamente all'acquisto

dei prodotti di pulizia, che poi metteva a disposizione del collaboratore. Ne

deriva che il rischio economico a carico di __________ per la sua collaborazione

con l'insorgente era dunque

minimo. Egli non si è pertanto assunto direttamente e personalmente alcun

rischio aziendale ed economico tipico di ogni imprenditore (STFA del 29

dicembre 2003 nella causa B., H 320/01), neppure nel senso di

rischio di perdita nel non riuscire ad incassare quanto fatturato (Pratique VSI

1995 pagg. 27 seg.; GREBER/DUC/SCARTAZZINI, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5

LAVS). In sostanza si è infatti trattato di un rischio meramente virtuale di

mancato pagamento, atteso che le fatture emesse dall'interessato sono sempre state onorate dalla ricorrente entro un

termine molto breve (STFA dell'11

marzo 2005 nella causa F.C. SA, H 322/03, consid. 3.4).

Alla luce degli

elementi esposti si può quindi affermare che il rapporto instauratosi tra la

ditta ricorrente e l'assicurato

era tale da costituire un vero e proprio legame di collaborazione dipendente.

Questo Tribunale rileva, infine, che la circostanza evocata dalla società ricorrente secondo cui la stessa

Cassa di compensazione avrebbe affiliato l'assicurato dal 1° febbraio 2002 come un indipendente non è decisiva.

Infatti, questa affiliazione si riferisce all'attività di giardiniere, attività principale esercitata da __________

e per la quale quest'ultimo ha

chiesto d'essere affiliato come

indipendente fino al 31 luglio 2003. Per contro, la convenuta non è mai stata

interpellata in merito ad un'affiliazione,

fosse eventualmente anche a titolo accessorio, come indipendente nel ramo delle

pulizie.

Quanto ai timori espressi

dalla società in merito ad un'eventuale

doppia imposizione del suo collaboratore (come indipendente per l'attività di giardiniere e come salariato

quale addetto alle pulizie), va osservato come essi vadano subito evasi

negativamente. Infatti, come detto, un assicurato può essere qualificato quale dipendente per un'attività

ed indipendente per un'altra. Un assicurato può pure trovarsi simultaneamente

in condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di una stessa

persona (DTF 105 V 113). Fondamentale è che ogni singolo rapporto

lavorativo deve essere esaminato distintamente ed indipendentemente dagli

altri. Nessun ostacolo impedisce dunque all'assicurato di essere affiliato come

indipendente in qualità di giardiniere e come dipendente quando, nelle vesti di

addetto alle pulizie, è al servizio della società ricorrente.

In base a quanto sopra

esposto, la tesi ricorsuale non può essere seguita. I diversi elementi

risultanti dal caso concreto indicano che si è in presenza, in materia di

obbligo contributivo alle assicurazioni sociali, di un rapporto di dipendenza

fra __________ e la società RI 1. Le caratteristiche di un'attività salariata

sono infatti predominanti rispetto alle ragioni di affiliare l'assicurato come

un imprenditore autonomo. Di conseguenza, la decisione su opposizione impugnata

deve essere confermata, perciò sui salari pagati all'assicurato durante gli

anni 2001-2004 (complessivamente Fr. 22'923.-) la società insorgente è tenuta a versare i contributi

paritetici fissati dalla Cassa di compensazione.

11. Ripresa

delle spese nei confronti di __________ e __________

Nel caso in esame, gli

importi rimborsati ai due dipendenti nel periodo 2001-2004 sono costituiti da

cifre tonde: Fr. 1'800.- all'anno per __________, segretaria di

direzione e Fr. 5'000.- all'anno per __________, presidente del CdA,

eccezion fatta per il 2001 quando ha percepito Fr. 3'500.-. Per quest'ultimo,

l'importo ripreso dalla Cassa

si suddivide in Fr. 1'500.- come

rimborso delle spese per le trasferte dal domicilio al posto di lavoro ed in

Fr. 3'500.- quale onorario per

la carica di presidente del consiglio d'amministrazione della società.

Con il proprio ricorso

la ricorrente contesta soltanto la ripresa delle somme di Fr. 1'800.- e di Fr. 1'500.-.

Queste somme

dimostrano, alla stessa stregua delle schede di conto "Altre spese

personale" agli atti (doc. 3), che i rimborsi delle spese avvenivano

forfetariamente alla fine dell'anno

e non su presentazione di giustificativi. La stessa ricorrente afferma

d’altronde che ”(…) Questi costi e queste spese, che sono alla luce dei

fatti più che plausibili, vengono rimborsati nell'importo di fr. 1'500.00 annui. E, d'altra parte, è più che normale che l'interessato non presti attenzione, ad ogni

spesa, al fatto di dover raccogliere la debita documentazione." (doc. 5).

Per quanto concerne l'esistenza stessa di queste spese, la

società sostiene che __________ "deve intervenire e interviene in

effetti molto più frequentemente alla vita e alla gestione delle attività della

società. Ragione per la quale egli è presente in sede tutte le settimane e per

ciò lo stesso deve sopportare dei costi e delle spese vive non indifferenti.

Questi esborsi sono rappresentati dalle spese per il veicolo privato e, almeno,

per il tragitto da __________ a __________ e, come logica conseguenza, per i

pasti presi fuori casa.".

Il rimborso delle

spese per __________ sarebbe invece giustificato dalla particolare attività

svolta, che la porta ad "usare ed impiegare per tutto l'anno la propria automobile privata per

incontrare la clientela e svolgere le operazioni e portare in porto le esigenze

della stessa. … un tale servizio, sempre ovviamente fuori sede e anche all'estero, comporti sensibili esborsi che

hanno a che fare con la normalità e la consuetudine del mondo degli affari. La

nostra ditta perciò e senza ombra di dubbio, è tenuta a corrispondere alla

dipendente questi costi reali ed effettivi pena una decurtazione concreta dello

stipendio percepito." (doc. 5).

Dal canto suo, la

Cassa ritiene che il tragitto effettuato da __________ dal proprio domicilio al

luogo di lavoro rientri sotto l'egida dell'art. 9 cpv. 2 OAVS, ossia debba

essere considerato come tragitto dal domicilio al luogo di lavoro abituale e

quindi che le relative spese sopportate non siano considerate rimborsabili, ma

vadano per contro riprese.

La medesima soluzione

va applicata alla segretaria di direzione, per la quale i rimborsi spese

costituiscono dei rimborsi pasti presi sul posto di lavoro abituale (art. 9

cpv. 2 OAVS), come risulta dalla contabilità della stessa società.

12. Per

ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le

indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste

spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal

datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel

salario quali spese generali (art. 9 OAVS).

Secondo l'art. 7 OAVS,

il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante.

Ai sensi dell’art. 9

cpv. 1 OAVS, sono considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte:

il salariato) deve far fronte nell’ambito della propria attività.

Non fanno parte di

queste spese le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal

luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a

domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità rientrano di norma nel

salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS).

Infine, l'art. 9 cpv.

3 OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi, interamente o

parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori,

queste spese possono essere dedotte se è provato che raggiungono almeno il 10%

del salario versato. La norma non è invece applicabile per le spese che il

datore di lavoro rimborsa separatamente dal salario versato. Queste spese

devono essere tenute in considerazione anche se sono inferiori al 10% del

salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b;

RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2).

Dalle schede della contabilità della

società (doc. 3) emerge che nel mese di dicembre degli anni 2002-2004, il

presidente del CdA ha ricevuto Fr. 1'500.- a titolo di "Rimb. Spese".

Per ammissione della ricorrente medesima, questi soldi rimborsano unicamente il

tragitto casa-lavoro di __________. In virtù di quanto recita il citato art. 9

cpv. 2 OAVS, queste indennità rientrano nel salario determinante dell'assicurato,

perciò vanno sottoposti al prelievo dei contributi sociali alla stessa stregua

di un normale salario percepito. La ripresa effettuata dalla Cassa è dunque

ineccepibile.

Per quanto concerne la segretaria,

quest'ultima percepiva ogni mese di dicembre controllato dalla Cassa il

medesimo importo a titolo di "Rimb. spese pranzo" (Fr. 1'800.-).

Questo significa che il rimborso era dovuto soltanto alle normali spese

sostenute per i pranzi fuori domicilio o sul luogo di lavoro. I costi di

trasferta con la propria automobile per incontrare la clientela sono invece

esclusi da questo forfait. Nemmeno è sostenibile che queste spese siano dei

"costi reali ed effettivi", come indicato dalla società. Se

così fosse, infatti, a rigor di logica ogni anno non si otterrebbe sempre lo

stesso importo a titolo di spese per pranzi.

Va inoltre osservato che l'esistenza di

spese per pranzi fuori sede per intercorsi incontri con clienti, anche all'estero,

è stata appena accennata in sede d'opposizione. Con il proprio ricorso la

società non ha neppure contestato il rifiuto della Cassa espresso con l'emanazione

della decisione su opposizione, limitandosi a rinviare alla citata opposizione.

Anche le successive prese di posizione dell'Amministrazione, ovvero la nuova

decisione su opposizione e la risposta di causa che hanno ribadito l'assoggettamento

dell'ammontare di Fr. 1'800.- sulla base dell'art. 9 cpv. 2 OAVS, sono rimaste incontestate.

La ricorrente non ha ritenuto necessario rendere verosimile, per esempio a

mezzo di distinte che attestassero gli spostamenti di __________, la natura di

queste spese.

In questi termini, il rimborso di Fr. 1'800.-

va considerato come un normale indennizzo per i pasti presi a domicilio o sul

luogo di lavoro abituale. Pertanto, alla stessa stregua di quanto giudicato per

l'indennizzo dei viaggi di __________ dal suo domicilio al posto di lavoro, questa

spesa non costituisce un'indennità per le spese generali, perciò, come tale, va

ritenuta come parte integrante del salario della dipendente e quindi

assoggettata al normale prelievo dei contributi.

Anche questa ripresa della Cassa si

rivela dunque fondata.

13. Stando

così le cose, __________ va affiliato come dipendente per il periodo 2001-2004

per l'attività svolta nel ramo delle pulizie a favore della società ricorrente.

I rimborsi delle spese concessi ad __________

ed a __________ vanno inclusi nel salario determinante degli assicurati, su cui

la ricorrente deve pagare gli oneri sociali.

In queste circostanze, la decisione su

opposizione emanata dalla Cassa di compensazione il 6 maggio 2006 va

integralmente confermata ed il ricorso respinto, senza carico di tasse e spese

alla parte soccombente.

14. Nella

misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal

diritto federale, è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle

Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.

Per quanto il presente

giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di contributi per

assegni familiari - che attengono al diritto cantonale -, non vi è controllo

giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante

ricorso di diritto amministrativo (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimenti);

pertanto, il giudizio cantonale è definitivo.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso

è respinto.

2. Non si

percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Nella

misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni

familiari, la presente decisione è definitiva.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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