30.2005.30
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11 aprile 2006Italiano25 min
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Numero d'incarto:
30.2005.30
Data decisione, Autorità:
11.04.2006, TCA
Titolo:
Affiliato alla Cassa quale giardiniere indip. che svolge mansioni di addetto alle pulizie per una società dietro remunerazione fissa va considerato dipendente. I rimborsi del tragitto casa-lavoro e dei pasti presi fuori casa fanno parte del salario determinante e ripresi.
CONTRIBUTI DEI DATORI DI LAVORO
EMANAZIONE DELLA NUOVA DECISIONE PRIMA DELLA RISPOSTA
LAVORATORE DIPENDENTE
QUALIFICA DELLO STATUTO PROFESSIONALE DI UN LAVORATORE
RICONSIDERAZIONE
RIPRESA SALARIALE DI RIMBORSI SPESE CONCESSI AI DIPENDENTI
SPESE DI VIAGGIO
art. 4 LAVS
art. 5 cpv. 2 LAVS
art. 9 cpv. 1 LAVS
art. 10 LPGA
art. 11 LPGA
art. 12 LPGA
art. 53 cpv. 3 LPGA
art. 3a LPTCA
art. 7 OAVS
art. 9 cpv. 2 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2005.30
TB
Lugano
11 aprile
2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 25 aprile 2005 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 25 marzo
2005 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. A
seguito di un controllo del conteggio dei salari (art. 162 segg. OAVS) relativo
al periodo 1° gennaio 2001-31 dicembre 2004 presso RI 1, azienda affiliata come
datrice di lavoro, la Cassa CO 1 ha effettuato delle riprese per un ammontare
totale di Fr. 50’149.- (doc. 4).
B. Ritenendo
tale importo come provento da attività lucrativa svolta in modo dipendente da __________
(Fr. 22'923.-) e quali spese non ammesse per __________ (Fr. 550.-), __________
(Fr. 18'500.-), __________ (Fr.
7'200.-) e __________, mediante tassazione d'ufficio del 18 febbraio 2005
l’amministrazione ha fissato i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla
società per gli anni 2001-2004 (Fr. 7'860,05).
C. Con
decisione su opposizione del 25 marzo 2005 (doc. A) la Cassa di compensazione
ha rigettato l'opposizione
formulata dalla società. A suo dire, per l'attività di addetto alle pulizie __________ non può essere affiliato
come indipendente poiché esercita un'attività considerata come salariata. Le riprese per spese generali
nei confronti di __________ e __________ sono confermate, trattandosi di spese non
giustificate e per trasferte dal domicilio al posto di lavoro rispettivamente
per pasti non rimborsabili (art. 9 cpv. 2 OAVS). Anche la ripresa per __________
è stata confermata.
D. Contro
la summenzionata decisione su opposizione, il 25 aprile 2005 (doc. I) RI 1 ha formulato
ricorso contestando tutte le riprese effettuate dalla Cassa. Quest'ultima, il 6 maggio 2005 (doc. 1) ha
emanato una nuova decisione su opposizione con cui ha parzialmente accolto le
censure sollevate dalla ricorrente, nel senso che ha stralciato la ripresa per
spese generali concernente __________, mentre ha confermato integralmente le
altre. L'Amministrazione ha fissato
Fatti
i contributi sociali in Fr. 7'271,10.
In pari data la Cassa ha
allestito la risposta di causa riprendendo in sostanza i contenuti della nuova
decisione (doc. V).
La ricorrente non ha
prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. VI).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
Considerandi
2.
Con
l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,
sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.
Da un punto di vista
temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali
(materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve
essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003
IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467
consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b). Il TFA, ai fini
dell'esame di una vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono
realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata
(STFA 1° luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366
consid. 1b).
Per contro, le norme procedurali
(formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata
applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr.
25.
pag. 76 consid. 1.2).
In concreto, la
decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali
AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla ricorrente per un periodo sia antecedente il 31
dicembre 2002 (per gli anni 2001-2002) sia posteriore (2003-2004). Le decisioni
(formale e su opposizione) sono invece state entrambe emanate nel corso del
2005.
Pertanto, mentre per quanto concerne l'aspetto procedurale trovano subito
applicazione le norme della LPGA e le relative modifiche apportate alla LAVS,
per la fissazione dei contributi dovuti dall'insorgente sono applicate le norme materiali e le Direttive in
vigore fino al 31 dicembre 2002 per i primi due anni ed i disposti LAVS validi
dal 1° gennaio 2003 per gli altri due anni revisionati dalla Cassa di
compensazione.
3.
La
Cassa, contestualmente alla risposta di causa, ha notificato una nuova
decisione su opposizione in sostituzione della precedente, tramite la quale ha
stornato dall'importo soggetto a contribuzione un ammontare inizialmente
ripreso per le spese che la società ha rimborsato a __________.
A norma dell'art. 53
cpv. 3 LPGA l'assicuratore può riconsiderare una decisione o una decisione su
opposizione, contro le quali è stato inoltrato ricorso, fino all'invio del suo
preavviso all'autorità di ricorso.
L'amministrazione può
rivedere la decisione impugnata solo fino alla presentazione della risposta.
Tale condizione temporale è adempiuta se il nuovo provvedimento viene trasmesso
all'istanza di ricorso entro il termine per l'inoltro della risposta (R. HISCHIER,
Die Wiedererwägung pendente lite im Sozialversicherungsrecht oder die
Möglichkeit der späten Einsicht, in: SZS 1997, pag. 457; DTF 109 V 236 consid.
2).
Una decisione resa dopo
questo termine assume per contro unicamente il carattere di una proposta
indirizzata al giudice, affinché egli decida nei sensi della nuova valutazione
(Pratique VSI 1994 pag. 281; RCC 1992 pag. 123 consid. 5,
RCC 1989 pag. 320 consid. 2a, RCC 1984 pag. 283, DTF 109 V 236; SPIRA, "Le
contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale"
in: RJN 1984, pag. 23).
L'art. 3a della Legge
di procedura per i ricorsi al TCA enuncia i medesimi principi, ricalcando quanto previsto dall'art.
58.
PA.
Questa norma prevede
che l'autorità amministrativa può, fino all'invio della sua risposta, riesaminare
la decisione impugnata. Essa notifica immediatamente una nuova decisione alle
parti e la comunica al Tribunale (art. 3a cpv. 2 LPTCA).
Quest'ultimo continua
la trattazione del ricorso in quanto non sia divenuto senza oggetto per effetto
della nuova decisione (art. 3a cpv. 3, 1a frase LPTCA).
Come esposto sopra,
l'amministrazione può riconsiderare pendente lite una decisione contestata
soltanto fino al momento dell'inoltro della risposta di causa. Un provvedimento
emanato successivamente vale unicamente come proposta al Giudice.
Nel caso di specie, il
6.
maggio 2005 la Cassa ha inoltrato al TCA la propria risposta di causa, allegando la nuova decisione su opposizione
di pari data ed il conseguente nuovo conteggio di revisione, che ha fissato in
Fr. 7'271,10 i contributi sociali
dovuti.
In simili condizioni,
oggetto del contendere rimane unicamente la nuova decisione su opposizione. Il TCA deve quindi verificare la correttezza
delle riprese delle spese effettuate dalla Cassa sugli importi versati ad __________
e __________ e se __________ debba essere affiliato come dipendente. La ricorrente
non ha mai contestato la ripresa nei confronti di __________, che quindi non va
qui analizzata.
nel merito
4.
Statuto
contributivo di __________
A norma dell'art. 4
LAVS, i contributi sono prelevati sia dal reddito di un'attività salariata, sia
dal reddito di un'attività lucrativa indipendente.
Secondo l'art. 5 cpv.
2.
LAVS, il salario determinante comprende qualsiasi retribuzione del lavoro a
dipendenza d'altri per un tempo determinato o indeterminato.
Per l'art. 9 cpv. 1
LAVS, il reddito proveniente da un'attività lucrativa indipendente comprende
qualsiasi reddito che non sia mercede a dipendenza d'altri.
Per l'art. 10 LPGA, è
considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario
determinante secondo la pertinente legge.
L'art. 12 LPGA prevede
che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un reddito
dall'esercizio di un'attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente può essere
contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per un lavoro
dipendente (cpv. 2).
Per quanto concerne la
qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il Tribunale federale
delle assicurazioni ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti,
la natura dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato
a un datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi
per stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente
o indipendente (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H
31/04).
In particolare,
insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo
statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore (RCC 1986 pag. 650).
5.
Di
principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5
LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto
concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio
può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che
l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di lavoro,
il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità.
Questi princìpi non
comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita
economica infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è
necessario lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza
dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di
fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente
dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il
rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni
diverse (STFA del 16 dicembre 2002 nella causa D. SA, H 279/00; DTF 123 V 162
consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a;
DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si
dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA del
18.
settembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).
6.
Secondo
la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284
consid. 2b; Pratique VSI 2001 pag. 252) i criteri caratteristici di una
attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa
importanza fatti dall’assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di
personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il
rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal
risultato dell’attività, le spese generali incorse sono sopportate
dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120 consid. 2b).
Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è l’esercizio, a nome
proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante
società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982
pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori
di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni
singolo mandato (RCC 1982 pag. 208).
Si è in presenza di
un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di
lavoro sono adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro
un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e,
durante l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può
praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 12a edizione, pag. 34 segg.; VISCHER, Der Arbeitsvertrag, SPR
VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c).
Costituiscono indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la
necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle
infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico
dell’assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal
risultato del lavoro personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347
consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di
una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione
simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 =
Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b).
7.
Il TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato
come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente formale della
sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale dell'interessato
in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se
formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica
definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di
assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne
lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a
priori che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come
indipendente, eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio
1989.
nella causa D. SA; STCA
del 3 ottobre 1991 nella causa A.B; Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF
119.
V 165).
Dispositivo
Per questi motivi un
assicurato può essere qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro
e indipendente per un altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna
esaminare se proviene da un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag.
145 consid. 5a; DTF 104 V 127).
8. Giusta
l'art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro chiunque paghi, a persone
obbligatoriamente assicurate, una retribuzione giusta l'art. 5 capoverso 2
LAVS. Sono tenuti al pagamento dei contributi tutti i datori di lavoro che
hanno uno stabilimento d'impresa in Svizzera o che, nella loro economia domestica,
impiegano personale di servizio obbligatoriamente assicurato (cpv. 2). È
riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i contributi in virtù di
convenzioni internazionali o di consuetudini stabilite dal diritto delle genti
(cpv. 3).
L’art. 11 LPGA
considera datore di lavoro chi impiega salariati.
Il datore di lavoro è
la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una
situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive
UFAS sulla riscossione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore di
lavoro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12 cpv.
1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS qualsiasi
retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato o
indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).
La LAVS presume che la
persona che paga dei salari è un datore di lavoro (GREBER/DUC/SCARTAZZINI, op.
cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).
9. L'insorgente
pretende che __________ continui ad essere affiliato alla Cassa come
indipendente, essendo questo il suo statuto contributivo dal febbraio 2002.
Essa teme, altrimenti, che si crei una doppia imposizione.
L'assicurato ha esercitato a favore
della società ricorrente la professione di addetto alle pulizie, mentre la sua
attività principale è quella di giardiniere, come recita la sua carta
intestata.
Al termine degli anni 2002-2004, l'assicurato
ha fatturato alla società le proprie prestazioni di pulizia straordinaria
per i vostri uffici in via Cantonale 1 compreso piccolo materiale e
attrezzature. L'importo mensile fatturato era solitamente pari a Fr. 442.-,
talvolta a Fr. 331,50 o a Fr. 552,50. Queste fatture sono riportate nelle
schede conto n. 3302 "Pulizie" della ditta, prodotte dalla Cassa
(doc. 2), le quali riportano gli ammontari mensili fatturati dall'interessato,
a significare che quest'ultimo incassava già ogni mese quanto di sua spettanza.
Inoltre, malgrado le citate fatture indichino
che il collaboratore metteva a disposizione del piccolo materiale, risulta
comunque che la società acquistava regolarmente i prodotti per la pulizia ed il
materiale necessario, mettendolo a disposizione dell'assicurato per l'espletamento
dell'attività.
10. Analizzando le schede conto della ditta ricorrente si evince che l'assicurato fatturava mensilmente ad RI
1 le proprie prestazioni, mentre le fatture finali allestite in dicembre
rappresentavano un mero riassunto dell'attività svolta senza richiesta di alcuna controprestazione. Infatti,
dall'analisi delle stesse si rileva
che gli "acconti" mensili, ovvero la somma di sua spettanza, erano
già stati incassati dal collaboratore (verosimilmente al termine di ogni mese),
perciò il saldo a suo favore al 31 dicembre era sempre nullo. Si osserva,
inoltre, che egli fatturava quasi sempre i medesimi importi, cifrati in Fr.
442.-, Fr. 552,50 e Fr. 331,50 e che dunque, verosimilmente, la fatturazione del
lavoro prestato avveniva ad ore ed il monte ore lavorativo era quasi sempre il
medesimo.
Infine, come visto, l'acquisto del materiale di pulizia e dei
sacchi della spazzatura era effettuato dalla ricorrente stessa, circostanza che
lascia supporre, con il grado della verosimiglianza preponderante applicabile
alle assicurazioni sociali, che l'assicurato non acquistasse personalmente tutti i prodotti di pulizia.
Pertanto, egli nemmeno poteva fatturare ed ottenere il rimborso delle eventuali
spese sostenute per l'attività
effettuata a favore della ricorrente.
Questo particolare
tipo d'attività esercitata
dimostra dunque l'assenza di investimenti di una certa importanza (nemmeno
invocati né comprovati dalla ricorrente) e quindi l'assenza di un rischio
particolare legato all'esercizio della sua attività come addetto alle pulizie
(Pratique VSI 1995 pag. 27 segg.; GREBER/DUC/ SCARTAZZINI, op. cit., pag. 167
n. 56, ad art. 5 LAVS).
Stante quanto precede,
non è inoltre possibile affermare che l'assicurato si assumesse direttamente e personalmente un rischio economico
per l’attività svolta a favore della società, poiché essa gli versava degli
importi regolari – ogni mese - per l’esecuzione del lavoro ed essa stessa
provvedeva direttamente all'acquisto
dei prodotti di pulizia, che poi metteva a disposizione del collaboratore. Ne
deriva che il rischio economico a carico di __________ per la sua collaborazione
con l'insorgente era dunque
minimo. Egli non si è pertanto assunto direttamente e personalmente alcun
rischio aziendale ed economico tipico di ogni imprenditore (STFA del 29
dicembre 2003 nella causa B., H 320/01), neppure nel senso di
rischio di perdita nel non riuscire ad incassare quanto fatturato (Pratique VSI
1995 pagg. 27 seg.; GREBER/DUC/SCARTAZZINI, op. cit., pag. 167 n. 56, ad art. 5
LAVS). In sostanza si è infatti trattato di un rischio meramente virtuale di
mancato pagamento, atteso che le fatture emesse dall'interessato sono sempre state onorate dalla ricorrente entro un
termine molto breve (STFA dell'11
marzo 2005 nella causa F.C. SA, H 322/03, consid. 3.4).
Alla luce degli
elementi esposti si può quindi affermare che il rapporto instauratosi tra la
ditta ricorrente e l'assicurato
era tale da costituire un vero e proprio legame di collaborazione dipendente.
Questo Tribunale rileva, infine, che la circostanza evocata dalla società ricorrente secondo cui la stessa
Cassa di compensazione avrebbe affiliato l'assicurato dal 1° febbraio 2002 come un indipendente non è decisiva.
Infatti, questa affiliazione si riferisce all'attività di giardiniere, attività principale esercitata da __________
e per la quale quest'ultimo ha
chiesto d'essere affiliato come
indipendente fino al 31 luglio 2003. Per contro, la convenuta non è mai stata
interpellata in merito ad un'affiliazione,
fosse eventualmente anche a titolo accessorio, come indipendente nel ramo delle
pulizie.
Quanto ai timori espressi
dalla società in merito ad un'eventuale
doppia imposizione del suo collaboratore (come indipendente per l'attività di giardiniere e come salariato
quale addetto alle pulizie), va osservato come essi vadano subito evasi
negativamente. Infatti, come detto, un assicurato può essere qualificato quale dipendente per un'attività
ed indipendente per un'altra. Un assicurato può pure trovarsi simultaneamente
in condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di una stessa
persona (DTF 105 V 113). Fondamentale è che ogni singolo rapporto
lavorativo deve essere esaminato distintamente ed indipendentemente dagli
altri. Nessun ostacolo impedisce dunque all'assicurato di essere affiliato come
indipendente in qualità di giardiniere e come dipendente quando, nelle vesti di
addetto alle pulizie, è al servizio della società ricorrente.
In base a quanto sopra
esposto, la tesi ricorsuale non può essere seguita. I diversi elementi
risultanti dal caso concreto indicano che si è in presenza, in materia di
obbligo contributivo alle assicurazioni sociali, di un rapporto di dipendenza
fra __________ e la società RI 1. Le caratteristiche di un'attività salariata
sono infatti predominanti rispetto alle ragioni di affiliare l'assicurato come
un imprenditore autonomo. Di conseguenza, la decisione su opposizione impugnata
deve essere confermata, perciò sui salari pagati all'assicurato durante gli
anni 2001-2004 (complessivamente Fr. 22'923.-) la società insorgente è tenuta a versare i contributi
paritetici fissati dalla Cassa di compensazione.
11. Ripresa
delle spese nei confronti di __________ e __________
Nel caso in esame, gli
importi rimborsati ai due dipendenti nel periodo 2001-2004 sono costituiti da
cifre tonde: Fr. 1'800.- all'anno per __________, segretaria di
direzione e Fr. 5'000.- all'anno per __________, presidente del CdA,
eccezion fatta per il 2001 quando ha percepito Fr. 3'500.-. Per quest'ultimo,
l'importo ripreso dalla Cassa
si suddivide in Fr. 1'500.- come
rimborso delle spese per le trasferte dal domicilio al posto di lavoro ed in
Fr. 3'500.- quale onorario per
la carica di presidente del consiglio d'amministrazione della società.
Con il proprio ricorso
la ricorrente contesta soltanto la ripresa delle somme di Fr. 1'800.- e di Fr. 1'500.-.
Queste somme
dimostrano, alla stessa stregua delle schede di conto "Altre spese
personale" agli atti (doc. 3), che i rimborsi delle spese avvenivano
forfetariamente alla fine dell'anno
e non su presentazione di giustificativi. La stessa ricorrente afferma
d’altronde che ”(…) Questi costi e queste spese, che sono alla luce dei
fatti più che plausibili, vengono rimborsati nell'importo di fr. 1'500.00 annui. E, d'altra parte, è più che normale che l'interessato non presti attenzione, ad ogni
spesa, al fatto di dover raccogliere la debita documentazione." (doc. 5).
Per quanto concerne l'esistenza stessa di queste spese, la
società sostiene che __________ "deve intervenire e interviene in
effetti molto più frequentemente alla vita e alla gestione delle attività della
società. Ragione per la quale egli è presente in sede tutte le settimane e per
ciò lo stesso deve sopportare dei costi e delle spese vive non indifferenti.
Questi esborsi sono rappresentati dalle spese per il veicolo privato e, almeno,
per il tragitto da __________ a __________ e, come logica conseguenza, per i
pasti presi fuori casa.".
Il rimborso delle
spese per __________ sarebbe invece giustificato dalla particolare attività
svolta, che la porta ad "usare ed impiegare per tutto l'anno la propria automobile privata per
incontrare la clientela e svolgere le operazioni e portare in porto le esigenze
della stessa. … un tale servizio, sempre ovviamente fuori sede e anche all'estero, comporti sensibili esborsi che
hanno a che fare con la normalità e la consuetudine del mondo degli affari. La
nostra ditta perciò e senza ombra di dubbio, è tenuta a corrispondere alla
dipendente questi costi reali ed effettivi pena una decurtazione concreta dello
stipendio percepito." (doc. 5).
Dal canto suo, la
Cassa ritiene che il tragitto effettuato da __________ dal proprio domicilio al
luogo di lavoro rientri sotto l'egida dell'art. 9 cpv. 2 OAVS, ossia debba
essere considerato come tragitto dal domicilio al luogo di lavoro abituale e
quindi che le relative spese sopportate non siano considerate rimborsabili, ma
vadano per contro riprese.
La medesima soluzione
va applicata alla segretaria di direzione, per la quale i rimborsi spese
costituiscono dei rimborsi pasti presi sul posto di lavoro abituale (art. 9
cpv. 2 OAVS), come risulta dalla contabilità della stessa società.
12. Per
ottenere il salario determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le
indennità versate dal datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste
spese, che incombono al salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal
datore di lavoro quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel
salario quali spese generali (art. 9 OAVS).
Secondo l'art. 7 OAVS,
il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante.
Ai sensi dell’art. 9
cpv. 1 OAVS, sono considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte:
il salariato) deve far fronte nell’ambito della propria attività.
Non fanno parte di
queste spese le indennità periodiche per gli spostamenti del salariato dal
luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e per i pasti usuali presi a
domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità rientrano di norma nel
salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS).
Infine, l'art. 9 cpv.
3 OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi, interamente o
parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori,
queste spese possono essere dedotte se è provato che raggiungono almeno il 10%
del salario versato. La norma non è invece applicabile per le spese che il
datore di lavoro rimborsa separatamente dal salario versato. Queste spese
devono essere tenute in considerazione anche se sono inferiori al 10% del
salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b;
RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2).
Dalle schede della contabilità della
società (doc. 3) emerge che nel mese di dicembre degli anni 2002-2004, il
presidente del CdA ha ricevuto Fr. 1'500.- a titolo di "Rimb. Spese".
Per ammissione della ricorrente medesima, questi soldi rimborsano unicamente il
tragitto casa-lavoro di __________. In virtù di quanto recita il citato art. 9
cpv. 2 OAVS, queste indennità rientrano nel salario determinante dell'assicurato,
perciò vanno sottoposti al prelievo dei contributi sociali alla stessa stregua
di un normale salario percepito. La ripresa effettuata dalla Cassa è dunque
ineccepibile.
Per quanto concerne la segretaria,
quest'ultima percepiva ogni mese di dicembre controllato dalla Cassa il
medesimo importo a titolo di "Rimb. spese pranzo" (Fr. 1'800.-).
Questo significa che il rimborso era dovuto soltanto alle normali spese
sostenute per i pranzi fuori domicilio o sul luogo di lavoro. I costi di
trasferta con la propria automobile per incontrare la clientela sono invece
esclusi da questo forfait. Nemmeno è sostenibile che queste spese siano dei
"costi reali ed effettivi", come indicato dalla società. Se
così fosse, infatti, a rigor di logica ogni anno non si otterrebbe sempre lo
stesso importo a titolo di spese per pranzi.
Va inoltre osservato che l'esistenza di
spese per pranzi fuori sede per intercorsi incontri con clienti, anche all'estero,
è stata appena accennata in sede d'opposizione. Con il proprio ricorso la
società non ha neppure contestato il rifiuto della Cassa espresso con l'emanazione
della decisione su opposizione, limitandosi a rinviare alla citata opposizione.
Anche le successive prese di posizione dell'Amministrazione, ovvero la nuova
decisione su opposizione e la risposta di causa che hanno ribadito l'assoggettamento
dell'ammontare di Fr. 1'800.- sulla base dell'art. 9 cpv. 2 OAVS, sono rimaste incontestate.
La ricorrente non ha ritenuto necessario rendere verosimile, per esempio a
mezzo di distinte che attestassero gli spostamenti di __________, la natura di
queste spese.
In questi termini, il rimborso di Fr. 1'800.-
va considerato come un normale indennizzo per i pasti presi a domicilio o sul
luogo di lavoro abituale. Pertanto, alla stessa stregua di quanto giudicato per
l'indennizzo dei viaggi di __________ dal suo domicilio al posto di lavoro, questa
spesa non costituisce un'indennità per le spese generali, perciò, come tale, va
ritenuta come parte integrante del salario della dipendente e quindi
assoggettata al normale prelievo dei contributi.
Anche questa ripresa della Cassa si
rivela dunque fondata.
13. Stando
così le cose, __________ va affiliato come dipendente per il periodo 2001-2004
per l'attività svolta nel ramo delle pulizie a favore della società ricorrente.
I rimborsi delle spese concessi ad __________
ed a __________ vanno inclusi nel salario determinante degli assicurati, su cui
la ricorrente deve pagare gli oneri sociali.
In queste circostanze, la decisione su
opposizione emanata dalla Cassa di compensazione il 6 maggio 2006 va
integralmente confermata ed il ricorso respinto, senza carico di tasse e spese
alla parte soccombente.
14. Nella
misura in cui il presente giudizio ha attinenza a contributi imposti dal
diritto federale, è data facoltà di impugnativa al Tribunale Federale delle
Assicurazioni mediante ricorso di diritto amministrativo.
Per quanto il presente
giudizio si riferisca invece alla richiesta di versamento di contributi per
assegni familiari - che attengono al diritto cantonale -, non vi è controllo
giudiziario da parte del Tribunale Federale delle Assicurazioni mediante
ricorso di diritto amministrativo (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimenti);
pertanto, il giudizio cantonale è definitivo.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso
è respinto.
2. Non si
percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Nella
misura in cui la lite ha per oggetto la richiesta di contributi per assegni
familiari, la presente decisione è definitiva.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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