30.2005.301
Non osservare il divieto di circolazione per gli autoveicoli
31 gennaio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2005.301
Data decisione, Autorità:
31.01.2006, PRPEN
Titolo:
Non osservare il divieto di circolazione per gli autoveicoli
SEGNALE O DEMARCAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.301
24144/410
Bellinzona
31
gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena
Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 16 settembre 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione
9 settembre 2005 n° 24144/410 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni 7 ottobre 2005 presentate
dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La Sezione della
circolazione con decisione 9
settembre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.- oltre alla tassa di
giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"alla guida del
veicolo TI __________ non osservava il segnale divieto di circolazione per gli
autoveicoli”
Fatti accertati il __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 19 cpv. 1 lett. a OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
Sostiene in particolare che,
essendo confinante, poteva transitare malgrado il vigente divieto di
circolazione poiché il servizio a domicilio è autorizzato sul quel tratto di
strada.
C. La Sezione della
circolazione si astiene dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice
la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
2. L’utente della strada
deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni
della polizia. I segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme
generali; le istruzioni della polizia hanno la priorità su le norme generali, i
segnali e le demarcazioni (art. 27 cpv. 1 LCStr).
Fatti
I divieti parziali di
circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli; il segnale «Divieto
di circolazione per gli autoveicoli» (2.03) vale per i veicoli a motore a ruote
disposte simmetricamente compresi i motoveicoli con carrozzino laterale (art.
19 cpv. 1 lett. a OSStr).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.
90 cifra 1 LCStr).
3. Il ricorrente non
contesta di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma si
giustifica dichiarando che “tutta la strada partendo da __________ era
intasata di autovetture ed avendo io urgenza di arrivare in tempo utile nella
mia proprietà sita ai __________ essendo confinante ho dovuto prendere una
soluzione rapida e conveniente” (cfr. ricorso nel quale si fa riferimento
alla lettera 19 luglio 2005 che, a sua volta, rinvia alla lettera 20 maggio
2005).
4. L’iscrizione «Servizio a
domicilio permesso», apposta generalmente su una tavola complementare posta sotto
al segnale di divieto di circolazione, consente ai cosiddetti “confinanti” di
transitare malgrado la vigente proibizione (art. 17 cpv. 3 OSStr).
Così come risulta dalla
fotografia agli atti, nella fattispecie la tavola complementare con l’iscrizione
“Servizio a domicilio permesso” era effettivamente presente.
Ciò posto, s’impone di
Considerandi
precisare che, stando al parere del Consiglio federale, la nozione di “confinanti”
deve essere interpretata in modo restrittivo: sono “confinanti” unicamente ed
esclusivamente gli occupanti delle abitazioni situate direttamente ai lati
del segmento di strada su cui vige il divieto di circolazione, così come
tutte le persone che vi si recano in visita o per effettuare dei trasporti,
lavori o consegne. Questa definizione concerne ugualmente coloro che devono
eseguire tali mansioni su fondi attigui al tratto di strada in questione. Sino
a quando queste condizioni non sono soddisfatte, l’abitante di un immobile,
seppur situato a breve distanza, non può essere considerato come un “confinante”
(cfr. BUSSY & RUSCONI, Code de la circulation routière - Commentaire,
Lausanne, pag. 910 con rinvio a JDT 1993 I 673).
Nel caso concreto, emerge
chiaramente dalle stesse affermazioni del ricorrente che questi non può essere
considerato come un “confinante” ai sensi della precitata disposizione.
L’insorgente è proprietario di
un fondo situato nelle vicinanze della strada ove è stato apposto il segnale di
divieto di circolazione, ma non ubicato sulla strada medesima, poiché se così
fosse il signor RI 1 non avrebbe dovuto giustificarsi dicendo di essersi
servito di questa poiché la strada cantonale era congestionata.
Il ricorrente è transitato malgrado
il divieto perché non voleva restare fermo in colonna, e non perché, essendo un
“confinante” ai sensi dell’art. 17 OSStr, doveva obbligatoriamente passare
dalla precitata strada per giungere alla sua proprietà.
Visto quanto precede,
le censure addotte dal ricorrente non sono atte a inificiare la decisione
impugnata.
5.
La multa inflitta
corrisponde, peraltro, a quanto previsto per questa infrazione dall’allegato
all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031, numero 304.3).
6.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; 17 cpv. 3, 19 cpv. 1 lett. a OSStr; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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