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Decisione

30.2005.301

Non osservare il divieto di circolazione per gli autoveicoli

31 gennaio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

I divieti parziali di

circolazione vietano il passaggio per determinati veicoli; il segnale «Divieto

di circolazione per gli autoveicoli» (2.03) vale per i veicoli a motore a ruote

disposte simmetricamente compresi i motoveicoli con carrozzino laterale (art.

19 cpv. 1 lett. a OSStr).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.

90 cifra 1 LCStr).

3. Il ricorrente non

contesta di per sé la fattispecie ravvisata dall’autorità di primo grado, ma si

giustifica dichiarando che “tutta la strada partendo da __________ era

intasata di autovetture ed avendo io urgenza di arrivare in tempo utile nella

mia proprietà sita ai __________ essendo confinante ho dovuto prendere una

soluzione rapida e conveniente” (cfr. ricorso nel quale si fa riferimento

alla lettera 19 luglio 2005 che, a sua volta, rinvia alla lettera 20 maggio

2005).

4. L’iscrizione «Servizio a

domicilio permesso», apposta generalmente su una tavola complementare posta sotto

al segnale di divieto di circolazione, consente ai cosiddetti “confinanti” di

transitare malgrado la vigente proibizione (art. 17 cpv. 3 OSStr).

Così come risulta dalla

fotografia agli atti, nella fattispecie la tavola complementare con l’iscrizione

“Servizio a domicilio permesso” era effettivamente presente.

Ciò posto, s’impone di

Considerandi

precisare che, stando al parere del Consiglio federale, la nozione di “confinanti”

deve essere interpretata in modo restrittivo: sono “confinanti” unicamente ed

esclusivamente gli occupanti delle abitazioni situate direttamente ai lati

del segmento di strada su cui vige il divieto di circolazione, così come

tutte le persone che vi si recano in visita o per effettuare dei trasporti,

lavori o consegne. Questa definizione concerne ugualmente coloro che devono

eseguire tali mansioni su fondi attigui al tratto di strada in questione. Sino

a quando queste condizioni non sono soddisfatte, l’abitante di un immobile,

seppur situato a breve distanza, non può essere considerato come un “confinante”

(cfr. BUSSY & RUSCONI, Code de la circulation routière - Commentaire,

Lausanne, pag. 910 con rinvio a JDT 1993 I 673).

Nel caso concreto, emerge

chiaramente dalle stesse affermazioni del ricorrente che questi non può essere

considerato come un “confinante” ai sensi della precitata disposizione.

L’insorgente è proprietario di

un fondo situato nelle vicinanze della strada ove è stato apposto il segnale di

divieto di circolazione, ma non ubicato sulla strada medesima, poiché se così

fosse il signor RI 1 non avrebbe dovuto giustificarsi dicendo di essersi

servito di questa poiché la strada cantonale era congestionata.

Il ricorrente è transitato malgrado

il divieto perché non voleva restare fermo in colonna, e non perché, essendo un

“confinante” ai sensi dell’art. 17 OSStr, doveva obbligatoriamente passare

dalla precitata strada per giungere alla sua proprietà.

Visto quanto precede,

le censure addotte dal ricorrente non sono atte a inificiare la decisione

impugnata.

5.

La multa inflitta

corrisponde, peraltro, a quanto previsto per questa infrazione dall’allegato

all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031, numero 304.3).

6.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr; 17 cpv. 3, 19 cpv. 1 lett. a OSStr; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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