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Decisione

30.2005.302

Omissione da parte del responsabile di una piscina comunale di aggiungere all'acqua del disinfettante cloro attivo libero.

31 gennaio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i fiori di tiglio sono entrati in grande quantità nella vasca otturando il pre

filtro e in seguito il filtro del misuratore e dosatore del disinfettante. I

miei interventi di pulizia effettuati alle ore 06.30 e 07.15 non sono bastati

per mantenere in esercizio il dosatore automatico. Il materiale in sospensione

nell’acqua ha continuato a bloccare il filtro” (cfr. osservazioni 24 agosto

2005).

L’insorgente si duole

inoltre del fatto che la decisione presa dall’autorità di primo grado non tiene

conto dell’ispezione precedente, avvenuta il 22 giugno 2005, che aveva dato

esito positivo.

4. Il Laboratorio cantonale

contesta le giustificazioni addotte dal ricorrente.

L’autorità di primo grado

osserva innanzi tutto che, così come risulta dall’art. 11 del Reg. sull’igiene

delle acque balenabili che impone controlli continui, la conformità dell’acqua

di una piscina deve essere garantita in modo costante. Inoltre, viene

sottolineato che, a norma dell’art. 12 dello stesso Regolamento, il

responsabile della piscina deve vietare immediatamente il bagno in caso di non

conformità dell’acqua ai requisiti fissati dalla norma 385/1 SIA o di cattivo

funzionamento degli impianti (cfr. osservazioni 5 ottobre 2005, pag. 1).

Riguardo all’ispezione avvenuta

in data 22 giugno 2005, il CRTE 1 ritiene che il fatto che un controllo

antecedente abbia dato esito conforme nulla cambia ai fini dell’infrazione: il

responsabile della struttura deve prendere tutte le misure che garantiscano

costantemente agli utenti un’acqua irreprensibile dal punto di vista igienico

Considerandi

e, qualora ciò non fosse possibile, egli deve provvedere a vietare il bagno

(cfr. osservazioni 5 ottobre 2005, pag. 2).

5.

Le considerazioni del CRTE

1.

sono pertinenti.

È in effetti possibile

che l’attività di controllo del responsabile, signor __________, sia stata

ostacolata dalle condizione metereologiche della notte precedente, ma, ciò

nonostante, questi avrebbe dovuto agire in modo più tempestivo e, così come

imposto dall’art. 12 del Reg. sull’igiene delle acque balenabili, vietare il

bagno fintanto che non era possibile garantire un’adeguata qualità dell’acqua.

Il ricorrente si è invece limitato a effettuare degli interventi di pulizia

che, come da lui stesso confermato (cfr. osservazioni 24 agosto 2005), si sono

rivelati insufficienti poiché “non sono bastati per mantenere in esercizio

il dosatore automatico” (di disinfettante). Dagli elementi a disposizione

risulta che il ricorrente non ha neppure preso in considerazione la possibilità

di proibire il bagno.

Le difficoltà dovute alle

asserite influenze esterne non giustificavano in alcun modo la messa in

pericolo della salute degli utenti della piscina. Non va inoltre neppure

dimenticato che i reagenti per la determinazione del disinfettante cloro attivo

libero erano deteriorati e che non era quindi possibile una corretta verifica.

Questa situazione imponeva contromisure che l’insorgente, nella sua qualità di

responsabile, ha omesso di prendere.

Ciò posto, si deve concludere

che __________ ha effettivamente commesso l’infrazione imputatagli e che non vi

è alcuna scusante per la sua negligenza.

6.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

7.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 9, 11, 12, 17

Regolamento sull’igiene delle acque balenabili; 95 e segg. LSan;1 segg.

LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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