30.2005.302
Omissione da parte del responsabile di una piscina comunale di aggiungere all'acqua del disinfettante cloro attivo libero.
31 gennaio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2005.302
Data decisione, Autorità:
31.01.2006, PRPEN
Titolo:
Omissione da parte del responsabile di una piscina comunale di aggiungere all'acqua del disinfettante cloro attivo libero.
IGIENE
art. 95 LSAN
Incarto
n.
30.2005.302
271/2005/098
Bellinzona
31 gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena
Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 19 settembre 2005
presentato da
RI 1
contro
la decisione
2 settembre 2005 n° 271/2005/098 emessa dal CRTE 1
viste le osservazioni 5 ottobre 2005 presentate
dal CRTE 1, Bellinzona,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. Il CRTE 1 con decisione 2 settembre 2005 ha
inflitto __________, nella sua qualità di responsabile della piscina comunale
di __________, una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.
105.-, alle spese di intervento di fr. 147.-, alle spese di analisi di fr. 42.-
e alle spese di cancelleria di fr. 45.-, poiché la verifica della qualità
dell’acqua della vasca «non nuotatori», eseguita in data 19 luglio 2005, ha
evidenziato la totale assenza del disinfettante cloro attivo libero (valore
misurato: 0.00 mg/l contro il valore minimo richiesto di 0.1 mg/l) con evidente
rischio batteriologico. Nel corso della stessa ispezione si è inoltre appurato
che i reagenti per la determinazione del valore di cloro attivo libero erano
deteriorati e pertanto le misurazioni della concentrazione di disinfettante
erano sbagliate e non corrispondevano a quelle reali presenti in vasca.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 9, 12, 17 Regolamento sull’igiene delle acque
balenabili; 95 e segg. LSan.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale __________ si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
Egli non contesta la
fattispecie ritenuta dall’autorità di primo grado, ma chiede che la decisione
impugnata venga annullata poiché i difetti riscontrati dall’ispettore del
Laboratorio cantonale non sono attribuibili ad una sua colpa ma bensì alle
particolari condizioni metereologiche del giorno precedente il controllo.
C. Il laboratorio cantonale
propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata
sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
2. La qualità delle acque e
le installazioni di rigenerazione delle acque delle piscine collettive devono
soddisfare i requisiti fissati dalla Norma 385/1 della SIA - Società Svizzera
degli ingegneri e architetti – (art. 9 Reg. sull’igiene delle acque
balenabili).
Il responsabile della
struttura deve verificare almeno tre volte al giorno la temperatura, la
limpidezza, il valore pH, la concentrazione degli agenti disinfettanti e
registrare i dati delle verifiche effettuate, comprese eventuali operazioni di
disinfezione delle superfici (art. 11 cpv. 1 Reg. sull’igiene delle acque
balenabili).
Il responsabile della
struttura deve vietare immediatamente il bagno in caso di non conformità
dell’acqua ai requisiti fissati dalla Norma 385/1 SIA o di cattivo
funzionamento degli impianti (art. 12 Reg. sull’igiene delle acque balenabili).
Le infrazioni alle
disposizioni della LSan e dei regolamenti d’applicazione sono punite con la
multa fino a centomila franchi (art. 95 cpv. 1 LSan).
3. Il ricorrente non
contesta la fattispecie ritenuta dall’autorità di primo grado, ma si discolpa
affermando quanto segue: “ L’ispezione è avvenuta all’indomani di un forte
temporale con raffiche di vento particolarmente violente.[…]Le foglie e
Fatti
i fiori di tiglio sono entrati in grande quantità nella vasca otturando il pre
filtro e in seguito il filtro del misuratore e dosatore del disinfettante. I
miei interventi di pulizia effettuati alle ore 06.30 e 07.15 non sono bastati
per mantenere in esercizio il dosatore automatico. Il materiale in sospensione
nell’acqua ha continuato a bloccare il filtro” (cfr. osservazioni 24 agosto
2005).
L’insorgente si duole
inoltre del fatto che la decisione presa dall’autorità di primo grado non tiene
conto dell’ispezione precedente, avvenuta il 22 giugno 2005, che aveva dato
esito positivo.
4. Il Laboratorio cantonale
contesta le giustificazioni addotte dal ricorrente.
L’autorità di primo grado
osserva innanzi tutto che, così come risulta dall’art. 11 del Reg. sull’igiene
delle acque balenabili che impone controlli continui, la conformità dell’acqua
di una piscina deve essere garantita in modo costante. Inoltre, viene
sottolineato che, a norma dell’art. 12 dello stesso Regolamento, il
responsabile della piscina deve vietare immediatamente il bagno in caso di non
conformità dell’acqua ai requisiti fissati dalla norma 385/1 SIA o di cattivo
funzionamento degli impianti (cfr. osservazioni 5 ottobre 2005, pag. 1).
Riguardo all’ispezione avvenuta
in data 22 giugno 2005, il CRTE 1 ritiene che il fatto che un controllo
antecedente abbia dato esito conforme nulla cambia ai fini dell’infrazione: il
responsabile della struttura deve prendere tutte le misure che garantiscano
costantemente agli utenti un’acqua irreprensibile dal punto di vista igienico
Considerandi
e, qualora ciò non fosse possibile, egli deve provvedere a vietare il bagno
(cfr. osservazioni 5 ottobre 2005, pag. 2).
5.
Le considerazioni del CRTE
1.
sono pertinenti.
È in effetti possibile
che l’attività di controllo del responsabile, signor __________, sia stata
ostacolata dalle condizione metereologiche della notte precedente, ma, ciò
nonostante, questi avrebbe dovuto agire in modo più tempestivo e, così come
imposto dall’art. 12 del Reg. sull’igiene delle acque balenabili, vietare il
bagno fintanto che non era possibile garantire un’adeguata qualità dell’acqua.
Il ricorrente si è invece limitato a effettuare degli interventi di pulizia
che, come da lui stesso confermato (cfr. osservazioni 24 agosto 2005), si sono
rivelati insufficienti poiché “non sono bastati per mantenere in esercizio
il dosatore automatico” (di disinfettante). Dagli elementi a disposizione
risulta che il ricorrente non ha neppure preso in considerazione la possibilità
di proibire il bagno.
Le difficoltà dovute alle
asserite influenze esterne non giustificavano in alcun modo la messa in
pericolo della salute degli utenti della piscina. Non va inoltre neppure
dimenticato che i reagenti per la determinazione del disinfettante cloro attivo
libero erano deteriorati e che non era quindi possibile una corretta verifica.
Questa situazione imponeva contromisure che l’insorgente, nella sua qualità di
responsabile, ha omesso di prendere.
Ciò posto, si deve concludere
che __________ ha effettivamente commesso l’infrazione imputatagli e che non vi
è alcuna scusante per la sua negligenza.
6.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
7.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 9, 11, 12, 17
Regolamento sull’igiene delle acque balenabili; 95 e segg. LSan;1 segg.
LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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