30.2005.303
mancato rispetto del termine entro il quale sottoporre il veicolo al controllo del gas di scarico
31 gennaio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2005.303
Data decisione, Autorità:
31.01.2006, PRPEN
Titolo:
mancato rispetto del termine entro il quale sottoporre il veicolo al controllo del gas di scarico
COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
art. 106 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.303
23582/407
Bellinzona
31
gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Elena
Perazzi in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 12 settembre 2005
presentato da
RI 1 ,
contro
la decisione
2 settembre 2005 n° 23582/407 emessa dalla Sezione della circolazione,
Camorino,
viste le osservazioni 23 settembre
2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
che con decisione del 2
settembre 2005, la sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di
avere “omesso di sottoporre il veicolo TI __________, entro il termine
prescritto, al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico
conformemente alle vigenti disposizioni federali”; fatti accertati dalla
polizia cantonale il __________ a __________;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 500.-, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 100.- e spese in ragione di fr. 30.-;
che tale risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCStr;
59a cpv. 1, 96 ONC;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso del 12 settembre 2005, in cui postula in via
principale l’annullamento della multa e in via subordinata una riduzione
dell’importo;
che nelle sue osservazioni del
Fatti
23 settembre 2005, la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal
formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;
considerato in diritto
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 59a cpv.
1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera,
equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di
costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne
le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera,
equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne
le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio
di manutenzione;
che sui veicoli sottoposti a
tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di
manutenzione del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas
di scarico entro 12 mesi per i veicoli senza catalizzatore e ogni 24 mesi per i
veicoli che ne sono provvisti (cfr. art. 59a cpv. 2 lett. a ONC);
che chiunque viola le
disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione
penale – con l'arresto o con la multa (art. 96 ONC);
che, come detto, la Sezione
della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette norme
– di avere omesso di sottoporre il proprio veicolo, entro il termine
Considerandi
prescritto, “al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico
conformemente alle vigenti disposizioni federali “ (decisione impugnata,
con riferimento al rapporto di contravvenzione del 17 luglio 2005, da cui
risulta che l’ultimo servizio periodico di manutenzione del sistema
antinquinamento è scaduto nel mese di maggio del 2004, ossia più di un anno
prima del controllo di polizia avvenuto il 9 luglio 2005);
che l'insorgente non contesta di
per sé la fattispecie appena evocata, ma, prevalendosi della sua buona fede,
chiede che la multa venga annullata. Egli giustifica la sua omissione
affermando di aver dimenticato di sottoporre il veicolo al controllo dei gas di
scarico in quanto non se ne era più servito durante le settimane precedenti. A
sostegno della sua buona fede il ricorrente ha precisato che aveva “previsto
di effettuare il controllo durante la stessa giornata che sono stato multato”
e che “il fatto che il controllo sia stato fatto lo stesso giorno è prova di
questo fatto” (cfr. ricorso, pag. 1);
che la possibile buona fede
evocata dal ricorrente non consente tuttavia di scostarsi dalla decisione
impugnata, ove solo si consideri come l’omissione rimproverata all’interessato
è punibile anche se dovuta a negligenza (art. 100 n. 1 cpv. 1 LCS e 333 cpv. 3
CP);
che nemmeno il successivo
esame dei gas di scarico basta – con ogni evidenza – a esimere l'insorgente da
una sanzione per avere omesso il controllo per oltre un anno dalla scadenza
dell’ultimo servizio;
che la decisione impugnata
meriterebbe pertanto conferma, la multa inflitta risultando per altro verso
giustificata – di per sé – dall’entità dell’infrazione;
che la precaria situazione
finanziaria evocata – e resa plausibile – dall’insorgente (operaio con famiglia
a carico) induce nondimeno, tutto ben ponderato, a ridurre la multa inflittagli
a fr. 300.–, ad adeguare gli oneri di primo grado e a soprassedere al prelievo
di tasse e spese dell'odierno giudizio;
che il ricorso va pertanto
accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1,
103, 106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1, 96 ONC;1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è
inflitta una multa di fr. 300.-, oltre a una tassa di giustizia di fr. 60.- e a
spese per fr. 20.-.
2. Non si prelevano né
tasse né spese per l'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
.
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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