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Decisione

30.2005.303

mancato rispetto del termine entro il quale sottoporre il veicolo al controllo del gas di scarico

31 gennaio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

23 settembre 2005, la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal

formulare osservazioni e di rimettersi al giudizio della Pretura penale;

considerato in diritto

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr;

che per l'art. 59a cpv.

1 prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera,

equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di

costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne

le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera,

equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne

le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio

di manutenzione;

che sui veicoli sottoposti a

tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare un servizio di

manutenzione del sistema antinquinamento che influisce sulle emissioni di gas

di scarico entro 12 mesi per i veicoli senza catalizzatore e ogni 24 mesi per i

veicoli che ne sono provvisti (cfr. art. 59a cpv. 2 lett. a ONC);

che chiunque viola le

disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione

penale – con l'arresto o con la multa (art. 96 ONC);

che, come detto, la Sezione

della circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette norme

– di avere omesso di sottoporre il proprio veicolo, entro il termine

Considerandi

prescritto, “al controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico

conformemente alle vigenti disposizioni federali “ (decisione impugnata,

con riferimento al rapporto di contravvenzione del 17 luglio 2005, da cui

risulta che l’ultimo servizio periodico di manutenzione del sistema

antinquinamento è scaduto nel mese di maggio del 2004, ossia più di un anno

prima del controllo di polizia avvenuto il 9 luglio 2005);

che l'insorgente non contesta di

per sé la fattispecie appena evocata, ma, prevalendosi della sua buona fede,

chiede che la multa venga annullata. Egli giustifica la sua omissione

affermando di aver dimenticato di sottoporre il veicolo al controllo dei gas di

scarico in quanto non se ne era più servito durante le settimane precedenti. A

sostegno della sua buona fede il ricorrente ha precisato che aveva “previsto

di effettuare il controllo durante la stessa giornata che sono stato multato”

e che “il fatto che il controllo sia stato fatto lo stesso giorno è prova di

questo fatto” (cfr. ricorso, pag. 1);

che la possibile buona fede

evocata dal ricorrente non consente tuttavia di scostarsi dalla decisione

impugnata, ove solo si consideri come l’omissione rimproverata all’interessato

è punibile anche se dovuta a negligenza (art. 100 n. 1 cpv. 1 LCS e 333 cpv. 3

CP);

che nemmeno il successivo

esame dei gas di scarico basta – con ogni evidenza – a esimere l'insorgente da

una sanzione per avere omesso il controllo per oltre un anno dalla scadenza

dell’ultimo servizio;

che la decisione impugnata

meriterebbe pertanto conferma, la multa inflitta risultando per altro verso

giustificata – di per sé – dall’entità dell’infrazione;

che la precaria situazione

finanziaria evocata – e resa plausibile – dall’insorgente (operaio con famiglia

a carico) induce nondimeno, tutto ben ponderato, a ridurre la multa inflittagli

a fr. 300.–, ad adeguare gli oneri di primo grado e a soprassedere al prelievo

di tasse e spese dell'odierno giudizio;

che il ricorso va pertanto

accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza;

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1,

103, 106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1, 96 ONC;1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è

inflitta una multa di fr. 300.-, oltre a una tassa di giustizia di fr. 60.- e a

spese per fr. 20.-.

2. Non si prelevano né

tasse né spese per l'attuale giudizio.

3. Intimazione a:

.

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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