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Decisione

30.2005.305

Posteggio fuori dai posti delimitati

10 gennaio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione

del 9 settembre 2005 la Sezione della circolazione ha

inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, addebitandogli inoltre una tassa di

giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per i seguenti fatti accertati il

7 maggio 2005 in territorio di Muralto:

“ha

posteggiato il veicolo LU __________ fuori dai posti delimitati”.

La

risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr;

79 cpv. 1 OSStr.

B. Contro tale

decisione RI 1 è insorto con ricorso del 13 settembre 2005, in cui postula in sostanza l’annullamento della multa, rilevando

altresì di essersi rivolto più volte alla Polizia di Muralto senza ottenere

evasione.

C. La CRTE

1 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice

“la più ampia facoltà di giudizio”;

considerato in diritto:

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la

tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il

ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a

norma dell’art. 12 LPContr;

Considerandi

2.

Il 27

maggio 2005 la Polizia comunale di Muralto ha avviato nei confronti

dell’insorgente una procedura disciplinare per infrazione alle norme della

circolazione, assegnandogli un termine di pagamento di 30 giorni.

Il 4 giugno

2005.

RI 1 ha preso posizione in merito inviando un e-mail alla Polizia di Muralto,

la quale è tuttavia rimasta silente sino al 7 luglio 2005 quando, in difetto di

pagamento, ha avviato la procedura ordinaria, notificando al ricorrente il

rapporto di contravvenzione e assegnandogli un termine di 15 giorni per

presentare le proprie osservazioni con l’avvertenza che, trascorso tale

termine, la documentazione sarebbe stata trasmessa alla Sezione della

circolazione.

L’8 agosto

2005.

l’insorgente ha formulato osservazioni, ribadendo quanto affermato nel

precedente scritto, che è stato allegato alla missiva.

Il rapporto

di contravvenzione è stato trasmesso alla Sezione della circolazione il 16

agosto 2005 senza le prese di posizione di RI 1 (si rileva peraltro che tutte

queste informazioni non sono

desumibili dall’incarto della Sezione della circolazione, ma hanno potuto

essere evinte dai documenti prodotti dal ricorrente).

3.

Il 9

settembre 2005 la Sezione della circolazione ha emanato la risoluzione di

multa, contro la quale RI 1 ha inoltrato ricorso il 13 settembre 2005.

L’autorità di

prima istanza, dopo aver ricevuto il termine per le osservazioni al ricorso

assegnato da questo giudice il 27 settembre 2005, ha richiesto alla Polizia di Muralto

precisazioni sui fatti (cfr. lettera 4 ottobre 2005).

Quest’ultima

ha quindi formulato contro-osservazioni datate 3 ottobre 2005, ma

verosimilmente stese il 5 ottobre dal momento che cita già lo scritto del 4

ottobre 2005, nelle quali si menzionano gli scritti ricevuti dall’insorgente e

non trasmessi all’autorità di prima istanza.

Ricevute le

contro-osservazioni la Sezione della circolazione ha chiesto lumi alla Polizia,

la quale ha risposto il 7 ottobre 2005:

“In data

odierna ho provveduto [a] verificare la Vostra richiesta sulla mancata risposta

al denunciato e alla mancata trasmissione ai vostri uffici della

giustificazioni inoltrate allo scrivente ufficio dallo RI 1.

Tale

disguido è dovuto ad una svista del responsabile multe, ci scusiamo

dell’accaduto, sicuri che in avvenire non succederà più.”.

4.

L’autorità

di prima istanza è dunque entrata in possesso degli scritti del ricorrente solo

il 10 ottobre 2005 (cfr. timbro d’entrata) e non aveva quindi potuto tenerli in

considerazione per l’emanazione della propria decisione.

Ciò è

contrario al principio della buona fede, poiché il ricorrente poteva

legittimamente ritenere che le contestazioni da lui sollevate in precedenza

sarebbero state esaminate dall’autorità giudicante.

E’ ben vero

che la procedura di multa disciplinare non prevede la possibilità per il

multato di prendere posizione in merito agli addebiti mossigli. Tuttavia, in

virtù del già citato principio della buona fede, la polizia era tenuta a informare il multato di tale particolarità

oppure trasmettere quanto ricevuto alla Sezione della circolazione. Questo vale

anche per le osservazioni 8 agosto 2005, benché apparentemente tardive.

5.

E’

indubbio che la mancata trasmissione degli scritti di cui sopra viola il

diritto di essere sentito del ricorrente e che la Sezione della circolazione si

è pronunciata senza tener conto delle eccezioni da lui formulate.

Tale

violazione comporta unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in

altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è

nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).

In queste

circostanze la decisione va annullata. Rimane ovviamente salva e riservata

all’autorità dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento contravvenzionale.

Il ricorso va

pertanto accolto. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tassa di

giustizia né spese.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 29 Cost.;

1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la

decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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