30.2005.305
Posteggio fuori dai posti delimitati
10 gennaio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2005.305
Data decisione, Autorità:
10.01.2006, PRPEN
Titolo:
Posteggio fuori dai posti delimitati
PARCHEGGIO
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 79 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2005.305
24434/407
Bellinzona
10
gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la vicecancelliera
Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 13 settembre
2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n. 24434/407 del 9 settembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 10 ottobre
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
Fatti
A. Con decisione
del 9 settembre 2005 la Sezione della circolazione ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 40.-, addebitandogli inoltre una tassa di
giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per i seguenti fatti accertati il
7 maggio 2005 in territorio di Muralto:
“ha
posteggiato il veicolo LU __________ fuori dai posti delimitati”.
La
risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr;
79 cpv. 1 OSStr.
B. Contro tale
decisione RI 1 è insorto con ricorso del 13 settembre 2005, in cui postula in sostanza l’annullamento della multa, rilevando
altresì di essersi rivolto più volte alla Polizia di Muralto senza ottenere
evasione.
C. La CRTE
1 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice
“la più ampia facoltà di giudizio”;
considerato in diritto:
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell’art. 12 LPContr;
Considerandi
2.
Il 27
maggio 2005 la Polizia comunale di Muralto ha avviato nei confronti
dell’insorgente una procedura disciplinare per infrazione alle norme della
circolazione, assegnandogli un termine di pagamento di 30 giorni.
Il 4 giugno
2005.
RI 1 ha preso posizione in merito inviando un e-mail alla Polizia di Muralto,
la quale è tuttavia rimasta silente sino al 7 luglio 2005 quando, in difetto di
pagamento, ha avviato la procedura ordinaria, notificando al ricorrente il
rapporto di contravvenzione e assegnandogli un termine di 15 giorni per
presentare le proprie osservazioni con l’avvertenza che, trascorso tale
termine, la documentazione sarebbe stata trasmessa alla Sezione della
circolazione.
L’8 agosto
2005.
l’insorgente ha formulato osservazioni, ribadendo quanto affermato nel
precedente scritto, che è stato allegato alla missiva.
Il rapporto
di contravvenzione è stato trasmesso alla Sezione della circolazione il 16
agosto 2005 senza le prese di posizione di RI 1 (si rileva peraltro che tutte
queste informazioni non sono
desumibili dall’incarto della Sezione della circolazione, ma hanno potuto
essere evinte dai documenti prodotti dal ricorrente).
3.
Il 9
settembre 2005 la Sezione della circolazione ha emanato la risoluzione di
multa, contro la quale RI 1 ha inoltrato ricorso il 13 settembre 2005.
L’autorità di
prima istanza, dopo aver ricevuto il termine per le osservazioni al ricorso
assegnato da questo giudice il 27 settembre 2005, ha richiesto alla Polizia di Muralto
precisazioni sui fatti (cfr. lettera 4 ottobre 2005).
Quest’ultima
ha quindi formulato contro-osservazioni datate 3 ottobre 2005, ma
verosimilmente stese il 5 ottobre dal momento che cita già lo scritto del 4
ottobre 2005, nelle quali si menzionano gli scritti ricevuti dall’insorgente e
non trasmessi all’autorità di prima istanza.
Ricevute le
contro-osservazioni la Sezione della circolazione ha chiesto lumi alla Polizia,
la quale ha risposto il 7 ottobre 2005:
“In data
odierna ho provveduto [a] verificare la Vostra richiesta sulla mancata risposta
al denunciato e alla mancata trasmissione ai vostri uffici della
giustificazioni inoltrate allo scrivente ufficio dallo RI 1.
Tale
disguido è dovuto ad una svista del responsabile multe, ci scusiamo
dell’accaduto, sicuri che in avvenire non succederà più.”.
4.
L’autorità
di prima istanza è dunque entrata in possesso degli scritti del ricorrente solo
il 10 ottobre 2005 (cfr. timbro d’entrata) e non aveva quindi potuto tenerli in
considerazione per l’emanazione della propria decisione.
Ciò è
contrario al principio della buona fede, poiché il ricorrente poteva
legittimamente ritenere che le contestazioni da lui sollevate in precedenza
sarebbero state esaminate dall’autorità giudicante.
E’ ben vero
che la procedura di multa disciplinare non prevede la possibilità per il
multato di prendere posizione in merito agli addebiti mossigli. Tuttavia, in
virtù del già citato principio della buona fede, la polizia era tenuta a informare il multato di tale particolarità
oppure trasmettere quanto ricevuto alla Sezione della circolazione. Questo vale
anche per le osservazioni 8 agosto 2005, benché apparentemente tardive.
5.
E’
indubbio che la mancata trasmissione degli scritti di cui sopra viola il
diritto di essere sentito del ricorrente e che la Sezione della circolazione si
è pronunciata senza tener conto delle eccezioni da lui formulate.
Tale
violazione comporta unicamente l’annullabilità dell’avversata risoluzione: in
altri termini, una decisione che viola il diritto di essere sentito non è
nulla, bensì soltanto annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).
In queste
circostanze la decisione va annullata. Rimane ovviamente salva e riservata
all’autorità dipartimentale la facoltà di riassumere il procedimento contravvenzionale.
Il ricorso va
pertanto accolto. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tassa di
giustizia né spese.
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 29 Cost.;
1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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