30.2005.309
svolta a destra previo allargamento a sinistra, e collisione con veicolo retrostante
25 gennaio 2006Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2005.309
Data decisione, Autorità:
25.01.2006, PRPEN
Titolo:
svolta a destra previo allargamento a sinistra, e collisione con veicolo retrostante
COLLISIONE
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 34 cpv. 3 LCSTR
art. 36 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 13 cpv. 5 ONCS
Incarto
n.
30.2005.309
24630/408
Bellinzona
25
gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 28
settembre 2005 presentato da
RI 1
difesa da: DI
1
contro
la decisione
n. __________ del 9 settembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 7 ottobre
2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
Fatti
A. Con decisione 9
settembre 2005 la Sezione della circolazione
ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-- oltre alla tassa di giustizia
di fr. 40.-- e alle spese di fr. 70. --, per i seguenti fatti accertati il
17 maggio 2005 in territorio di Cadenazzo:
"alla guida della
vettura TI __________ si spostava verso sinistra per meglio accedere ad una
strada laterale situata alla sua destra. In seguito voltava nella direzione
prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale manovra e
collideva con un autoveicolo che lo stava superando sulla destra”.
La risoluzione è stata emessa
in applicazione degli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 13 cpv. 5
ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto:
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Il conducente che vuole
cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi
in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che
giungono in senso inverso e a quelli che seguono (art. 34 cpv. 3 LCStr).
L’art. 36 cpv. 1 LCStr
prescrive che chi vuole voltare a destra deve tenersi sul margine destro della
carreggiata, chi vuole voltare a sinistra deve tenersi verso l’asse della
carreggiata.
Per l’art. 13 cpv. 5 ONC il
conducente che, prima di voltare, è obbligato a spostarsi verso il lato
opposto, per le dimensioni del veicolo o le condizioni locali, deve usare
speciale prudenza e, se necessario, fermarsi.
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr).
3.
La Sezione della
circolazione rimprovera alla multata di essersi spostata verso sinistra per
meglio accedere ad una strada laterale situata alla sua destra e di aver in
seguito voltato nella direzione prescelta senza usare la particolare prudenza
richiesta per tale manovra, collidendo pertanto con un autoveicolo che la stava
superando sulla destra.
4.
L’insorgente ritiene dal
canto suo di non aver commesso alcuna infrazione e di aver tenuto un
comportamento corretto e conforme alla situazione e al diritto, ritenuto come
abbia segnalato in modo chiaro le proprie intenzioni prima di iniziare la
propria manovra di svolta, esponendo in tempo utile l’indicatore di direzione
destro. Aggiunge inoltre che la manovra di sorpasso a destra ad opera
dell’altro protagonista è sicuramente illecita, poiché in loco non vi è nessuna
corsia di preselezione, e costituisce l’esclusiva causa dell’incidente, in
quanto lo stesso non avrebbe mantenuto la necessaria distanza (cfr. ricorso
pag. 3).
5.
Nella fattispecie, non
giova tuttavia alla ricorrente prevalersi di una possibile colpa di terzi, ove
si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e
omissioni, sicché l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina
né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a
propria colpa (Tribunale federale, sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid.
3.
).
Ne consegue che non spetta al
giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti
in un incidente della circolazione: tale compito spetta semmai al giudice
civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli
interessati o le rispettive assicurazioni.
6.
La ricorrente, in casu,
ha così descritto la sua manovra davanti alla polizia (cfr. il relativo verbale
d’interrogatorio del 27 maggio 2005, allegato al rapporto di constatazione 7
giugno 2005):
“Quando percorrevo Via __________
ho azionato, circa cento metri prima dell’intersezione con Via __________, il
segnale luminoso di direzione destro. Preciso che sono sicura di aver azionato
il segnale luminoso di direzione destro questo anche perché è la strada
che abitualmente faccio per andare a casa.
Arrivata all’intersezione
ho svoltato a destra onde imboccare Via __________ ed ho sentito un colpo. Mi
sono quindi accorta che un altro utente della strada stava cercando di
sorpassarmi sulla destra.
Preciso che prima della
svolta mi sono spostata verso il centro della carreggiata, vicino alla linea
bianca, onde riuscire ad effettuare la svolta verso destra.
Da parte mia non notavo
sopraggiungere l’altro protagonista”.
Dalle affermazioni della
ricorrente, si evince che la stessa intendeva svoltare a destra per immettersi
su un’altra strada secondaria. Prima di operare il cambiamento della direzione
di marcia non si teneva verso il margine destro della carreggiata, bensì si
spostava a sinistra (verbale d’interrogatorio del 27 maggio 2005 e ricorso del
28.
settembre 2005), per imboccare correttamente la via laterale rimanendo sulla
propria corsia di marcia (ricorso pag. 3).
Trattandosi di una manovra
insolita, atta a mettere in pericolo altri utenti della strada, essa doveva
essere eseguita con la massima prudenza: in particolare, prima di svoltare a
destra, la ricorrente avrebbe dovuto controllare se da tergo sopraggiungevano
dei veicoli e, in caso affermativo, fermarsi e attendere che gli stessi fossero
passati. In effetti, per costante giurisprudenza del Tribunale federale, il conducente
che circola lasciando sulla destra uno spazio sufficiente per permettere a un
altro utente della strada di superarlo da questo lato, deve, se vuole voltare a
destra, dapprima assicurarsi, adottando precauzioni sufficienti, che non urterà
con un veicolo che segue il suo (DTF 97 IV 34).
Nel caso concreto, la
ricorrente non pretende tuttavia di avere in qualche modo badato al traffico retrostante,
adducendo anzi di non essersi avveduta della vettura che sopraggiungeva da
tergo se non dopo aver udito il colpo dovuto all’impatto tra i due veicoli.
È quindi indubbio che la
multata, dopo essersi spostata a sinistra e prima di iniziare la svolta verso
destra, ha omesso - fors’anche poiché tradita dalle abitudini di percorrenza
della tratta in questione - di controllare mediante gli specchietti retrovisori
la posizione delle vetture che seguivano e per tale ragione è entrata in
collisione con quella retrostante.
Se avesse prestato la debita
attenzione al traffico retrostante, l’insorgente si sarebbe senz’altro accorta
dell’approssimarsi e della vicinanza del veicolo investitore e avrebbe pertanto
atteso prima di eseguire la manovra di svolta, evitando – in ultima analisi -
il sinistro. La segnalazione con l'indicatore di direzione non svincola infatti
il conducente dall'usare la necessaria prudenza.
Di più, un'eventuale manovra
scorretta o disattenzione del conducente del veicolo retrostante non esimeva,
come detto, la ricorrente, intenzionata a voltare a destra, dall'obbligo
impostogli dall'art. 34 cpv. 3 LCStr di "badare ai veicoli … che
seguono", così come dal dovere di tenersi sul margine destro della carreggiata
(art. 36 cpv. 1 LCStr) o – se obbligata a spostarsi a sinistra – di "usare
speciale prudenza e, se necessario, fermarsi" (art. 13 cpv. 5 ONC).
7.
In simili circostanze
questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, perviene al
convincimento che l'insorgente ha effettivamente commesso l'infrazione
rimproveratagli dalla Sezione della circolazione e ciò a prescindere
dall’eventuale colpa ascrivibile all’altro conducente. In questo frangente, a
nulla giova l’affermazione del teste __________ secondo cui l’auto investitrice
non teneva una distanza di sicurezza da quella della ricorrente.
La multa inflitta è,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1 e
90 cifra 1 LCStr; 13 cpv. 5 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr.- 50.- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, Camorino.
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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