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Decisione

30.2005.309

svolta a destra previo allargamento a sinistra, e collisione con veicolo retrostante

25 gennaio 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione 9

settembre 2005 la Sezione della circolazione

ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 200.-- oltre alla tassa di giustizia

di fr. 40.-- e alle spese di fr. 70. --, per i seguenti fatti accertati il

17 maggio 2005 in territorio di Cadenazzo:

"alla guida della

vettura TI __________ si spostava verso sinistra per meglio accedere ad una

strada laterale situata alla sua destra. In seguito voltava nella direzione

prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale manovra e

collideva con un autoveicolo che lo stava superando sulla destra”.

La risoluzione è stata emessa

in applicazione degli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 13 cpv. 5

ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto:

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Il conducente che vuole

cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi

in preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che

giungono in senso inverso e a quelli che seguono (art. 34 cpv. 3 LCStr).

L’art. 36 cpv. 1 LCStr

prescrive che chi vuole voltare a destra deve tenersi sul margine destro della

carreggiata, chi vuole voltare a sinistra deve tenersi verso l’asse della

carreggiata.

Per l’art. 13 cpv. 5 ONC il

conducente che, prima di voltare, è obbligato a spostarsi verso il lato

opposto, per le dimensioni del veicolo o le condizioni locali, deve usare

speciale prudenza e, se necessario, fermarsi.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr).

3.

La Sezione della

circolazione rimprovera alla multata di essersi spostata verso sinistra per

meglio accedere ad una strada laterale situata alla sua destra e di aver in

seguito voltato nella direzione prescelta senza usare la particolare prudenza

richiesta per tale manovra, collidendo pertanto con un autoveicolo che la stava

superando sulla destra.

4.

L’insorgente ritiene dal

canto suo di non aver commesso alcuna infrazione e di aver tenuto un

comportamento corretto e conforme alla situazione e al diritto, ritenuto come

abbia segnalato in modo chiaro le proprie intenzioni prima di iniziare la

propria manovra di svolta, esponendo in tempo utile l’indicatore di direzione

destro. Aggiunge inoltre che la manovra di sorpasso a destra ad opera

dell’altro protagonista è sicuramente illecita, poiché in loco non vi è nessuna

corsia di preselezione, e costituisce l’esclusiva causa dell’incidente, in

quanto lo stesso non avrebbe mantenuto la necessaria distanza (cfr. ricorso

pag. 3).

5.

Nella fattispecie, non

giova tuttavia alla ricorrente prevalersi di una possibile colpa di terzi, ove

si consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e

omissioni, sicché l’eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina

né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a

propria colpa (Tribunale federale, sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid.

3.

).

Ne consegue che non spetta al

giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più conducenti coinvolti

in un incidente della circolazione: tale compito spetta semmai al giudice

civile eventualmente incaricato di dirimere possibili litigi fra gli

interessati o le rispettive assicurazioni.

6.

La ricorrente, in casu,

ha così descritto la sua manovra davanti alla polizia (cfr. il relativo verbale

d’interrogatorio del 27 maggio 2005, allegato al rapporto di constatazione 7

giugno 2005):

“Quando percorrevo Via __________

ho azionato, circa cento metri prima dell’intersezione con Via __________, il

segnale luminoso di direzione destro. Preciso che sono sicura di aver azionato

il segnale luminoso di direzione destro questo anche perché è la strada

che abitualmente faccio per andare a casa.

Arrivata all’intersezione

ho svoltato a destra onde imboccare Via __________ ed ho sentito un colpo. Mi

sono quindi accorta che un altro utente della strada stava cercando di

sorpassarmi sulla destra.

Preciso che prima della

svolta mi sono spostata verso il centro della carreggiata, vicino alla linea

bianca, onde riuscire ad effettuare la svolta verso destra.

Da parte mia non notavo

sopraggiungere l’altro protagonista”.

Dalle affermazioni della

ricorrente, si evince che la stessa intendeva svoltare a destra per immettersi

su un’altra strada secondaria. Prima di operare il cambiamento della direzione

di marcia non si teneva verso il margine destro della carreggiata, bensì si

spostava a sinistra (verbale d’interrogatorio del 27 maggio 2005 e ricorso del

28.

settembre 2005), per imboccare correttamente la via laterale rimanendo sulla

propria corsia di marcia (ricorso pag. 3).

Trattandosi di una manovra

insolita, atta a mettere in pericolo altri utenti della strada, essa doveva

essere eseguita con la massima prudenza: in particolare, prima di svoltare a

destra, la ricorrente avrebbe dovuto controllare se da tergo sopraggiungevano

dei veicoli e, in caso affermativo, fermarsi e attendere che gli stessi fossero

passati. In effetti, per costante giurisprudenza del Tribunale federale, il conducente

che circola lasciando sulla destra uno spazio sufficiente per permettere a un

altro utente della strada di superarlo da questo lato, deve, se vuole voltare a

destra, dapprima assicurarsi, adottando precauzioni sufficienti, che non urterà

con un veicolo che segue il suo (DTF 97 IV 34).

Nel caso concreto, la

ricorrente non pretende tuttavia di avere in qualche modo badato al traffico retrostante,

adducendo anzi di non essersi avveduta della vettura che sopraggiungeva da

tergo se non dopo aver udito il colpo dovuto all’impatto tra i due veicoli.

È quindi indubbio che la

multata, dopo essersi spostata a sinistra e prima di iniziare la svolta verso

destra, ha omesso - fors’anche poiché tradita dalle abitudini di percorrenza

della tratta in questione - di controllare mediante gli specchietti retrovisori

la posizione delle vetture che seguivano e per tale ragione è entrata in

collisione con quella retrostante.

Se avesse prestato la debita

attenzione al traffico retrostante, l’insorgente si sarebbe senz’altro accorta

dell’approssimarsi e della vicinanza del veicolo investitore e avrebbe pertanto

atteso prima di eseguire la manovra di svolta, evitando – in ultima analisi -

il sinistro. La segnalazione con l'indicatore di direzione non svincola infatti

il conducente dall'usare la necessaria prudenza.

Di più, un'eventuale manovra

scorretta o disattenzione del conducente del veicolo retrostante non esimeva,

come detto, la ricorrente, intenzionata a voltare a destra, dall'obbligo

impostogli dall'art. 34 cpv. 3 LCStr di "badare ai veicoli … che

seguono", così come dal dovere di tenersi sul margine destro della carreggiata

(art. 36 cpv. 1 LCStr) o – se obbligata a spostarsi a sinistra – di "usare

speciale prudenza e, se necessario, fermarsi" (art. 13 cpv. 5 ONC).

7.

In simili circostanze

questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, perviene al

convincimento che l'insorgente ha effettivamente commesso l'infrazione

rimproveratagli dalla Sezione della circolazione e ciò a prescindere

dall’eventuale colpa ascrivibile all’altro conducente. In questo frangente, a

nulla giova l’affermazione del teste __________ secondo cui l’auto investitrice

non teneva una distanza di sicurezza da quella della ricorrente.

La multa inflitta è,

peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 1 e

90 cifra 1 LCStr; 13 cpv. 5 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr.- 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Sezione della circolazione, Camorino.

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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