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30.2005.31

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

6 marzo 2006Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di

sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.

4. In

applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che

esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito

proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati

esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo

conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri

(art. 9 cpv. 1 LAVS).

Le disposizioni di esecuzione, nel loro

tenore in vigore fino al 31 dicembre 2000 e applicabili al caso concreto (cfr.

cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alle modifiche dell'OAVS del 1°

marzo 2000) distinguono due procedure di calcolo dei contributi per gli

indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e quella straordinaria

(art. 24 seg. OAVS).

5. Nella

procedura ordinaria, il contributo annuo AVS è calcolato sul reddito

medio conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno

precedenti il periodo di contribuzione, che inizia ogni anno pari,

costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con quello dell'imposta

federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS).

Ciò permette alle Casse di

compensazione di non dover determinare loro stesse il reddito ed il capitale

aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede fiscale.

Infatti, a mente dell’art. 23 cpv. 1

OAVS, le Autorità fiscali e cantonali stabiliscono il reddito determinante per

il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale

diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda

in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, cresciuta in giudicato

e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali.

Le indicazioni fornite dall'Autorità

fiscale sono vincolanti per la Cassa di compensazione, e, in generale, anche

per l'Autorità giudicante in via di ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si

volesse infatti ammettere che, in genere, le comunicazioni delle Autorità

fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe alle Casse di compensazione di

adottare un proprio metodo di tassazione. Circostanza questa che non è

compatibile con la volontà del legislatore (RCC 1992 pag. 35).

6. La

procedura straordinaria è applicabile nei casi previsti dalla legge.

Se l'assicurato inizia un'attività

indipendente, o se le basi del suo reddito hanno subìto, dopo il periodo per il

quale l'autorità fiscale cantonale ha stabilito il reddito, una durevole

modificazione in seguito a cambiamento di professione o d'azienda,

all'estinguersi o al sorgere di una fonte di reddito, a una nuova ripartizione

del reddito aziendale, oppure a causa dell'invalidità dell'assicurato, e se ciò

ha influito sensibilmente sull'importo del reddito, la Cassa di compensazione

accerta il reddito netto determinante e fissa i relativi contributi per il

periodo decorrente dall'inizio della predetta attività, rispettivamente dai

suddetti mutamenti, fino all'inizio del prossimo periodo ordinario di

contribuzione (art. 25 cpv. 1 OAVS).

Secondo la consolidata giurisprudenza

del TFA, la modifica delle basi di reddito è determinante per l'applicazione

della procedura straordinaria se comporta una variazione del reddito di almeno

il 25% rispetto a quello conseguito nel corso dell'esercizio precedente

(Pratique VSI 1994 pag. 285; RCC 1984 pag. 508 consid. 3b, RCC 1982 pag. 392

consid. 1, RCC 1980 pag. 306).

Ai sensi dell’OAVS, se

il reddito del primo esercizio si scosta, in modo particolarmente sensibile, da

quello dei due anni seguenti, i contributi vengono calcolati soltanto a contare

dall'anno precedente il secondo periodo ordinario di contribuzione, fondandosi

sul reddito netto che serve di base per il calcolo dei contributi di questo

periodo (art. 25 cpv. 4 OAVS; per le ragioni poste a fondamento della modifica

del disposto vedasi: RCC 1987 pag. 427-428, RCC 1989 pag. 591 consid. 1,

Pratique VSI 1994 pag. 142). Ciò avviene solo se il primo esercizio inizia il

1° gennaio di un anno pari o comincia in un anno dispari e termina in un anno

pari (lettere a e b dell'art.

25 cpv. 4 OAVS).

Secondo la prassi

amministrativa lo scarto è considerato particolarmente sensibile quando il

reddito netto del primo esercizio contabile, convertito in guadagno annuale, si

differenzia del 25% dal reddito medio dei due anni seguenti e la differenza è

sensibile anche in relazione all'importo dei contributi (Direttive UFAS sui contributi

dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN), N.

1287). Questa prassi fondata sulla giurisprudenza resa in relazione agli art.

25 cpv. 1 e 2 OAVS, è stata avallata dal TFA (RCC 1981 pag. 489 consid. 3b; KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen

AHV, n. 14.59, pag. 240).

Va ancora ricordato

che in materia di contributi all'AVS non è conosciuto l'istituto della

tassazione intermedia.

Nel caso in cui i

redditi di un assicurato subiscono una durevole modificazione nei sensi

sopracitati, l'art. 25 cpv. 3 OAVS prescrive alla Cassa di fissare i contributi

per ogni anno civile in base al relativo reddito annuo.

7. Per

giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme

alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle

Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di

principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.

L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in

giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,

immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti

irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.

Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la

determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle

assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti

di tassazione.

L'assicurato

esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti

nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321

consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371

consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V

30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il

Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la

comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle

assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli

importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono

un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).

Le comunicazioni

fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione

d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; H.P. KÄSER, Unterstellung und

Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32,

pag. 212; P.Y. GREBER, J.L. DUC, G. SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à

16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art.

9 LAVS, N. 151 pag. 312).

Va a questo proposito rammentato che

secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono

vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito

anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR

1997 AVS N° 110 pag. 341 segg., consid. 5a, STCA del 31 luglio 2000 in re R. M.).

Inoltre, secondo la prassi

amministrativa, se la Cassa di compensazione riceve una comunicazione basata su

una tassazione intermedia, questa è vincolante, vale a dire che la Cassa

non può procedere ad una propria valutazione per la determinazione dei

contributi dovuti nel periodo per cui l'Autorità fiscale ha effettuato una

tassazione sul reddito (STCA

del 14 febbraio 2000 in re S. B. e direttiva UFAS sui contributi dei lavoratori

indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, (DIN), N. 1277). Il TFA

ha dal canto suo precisato che solo una tassazione intermedia fondata su uno

dei motivi enunciati dall'art. 25 cpv. 1 OAVS è rilevante anche per la

fissazione dei contributi. Al contrario, se la tassazione intermedia è stata

allestita per dei motivi differenti da quelli dell'art. 25 cpv. 1 OAVS, essa è

importante dal punto di vista fiscale, ma non dal profilo delle assicurazioni

sociali (RCC 1982 pag. 80 e, a livello cantonale, fra le tante: STCA 23 giugno 1992 in re R. Z.; STCA 11 novembre 1992 in re D. T.; STCA 4 novembre 1992 in re R. Z.; STCA 23 marzo 1993 in re F. P.).

8. Nell'evenienza

concreta, la notifica di tassazione 1997-1998 porta sulla media dei redditi

conseguiti dall'assicurato dal

1° luglio 1996, momento in cui ha iniziato un'attività lucrativa come indipendente (doc. 5), fino al 31 dicembre

1997. Questa tassazione, cresciuta in giudicato, è fondata su un motivo

menzionato dall'art. 25 cpv. 1 OAVS, per cui il TCA non può scostarsi dalle constatazioni dell'Ufficio di tassazione.

Ciò vale pure per la decisione di tassazione 1999-2000, anch'essa regolarmente

cresciuta in giudicato (doc. A9).

Il ricorrente contesta

che per i contributi dell'anno 1999 si faccia riferimento alla decisione di tassazione

1999/2000 portante sulla media dei redditi conseguiti negli anni 1997 e 1998

(Fr. 85'000.-). A suo dire, bisognerebbe invece far capo alla citata notifica

di tassazione 1997/1998 (Fr. 55'000.-).

I contributi per l'anno 2000 non sono più stati impugnati.

9. Nel

caso sottoposto a giudizio vanno applicate le disposizioni dell'OAVS in vigore

fino al 31 dicembre 2000. Infatti il capoverso 1 delle disposizioni transitorie

alla modifica del 1° marzo 2000 dell'OAVS, in vigore dal 1° gennaio 2001, prevede

che la riscossione dei contributi delle persone che esercitano un'attività

lucrativa indipendente, delle persone che non esercitano un'attività lucrativa

e dei salariati i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi

per gli anni civili precedenti l'entrata in vigore della modifica, è retta dal

diritto anteriore.

Indipendentemente a

sapere se l'attività

indipendente e l'affiliazione

come tale alla Cassa di compensazione siano avvenute con il 1° luglio 1996

(doc. 5) oppure con il 1° febbraio 1997 (doc. I), inizialmente si applicava la

procedura straordinaria che fissa i contributi per il periodo decorrente

dall'inizio di tale attività fino all'inizio del prossimo periodo ordinario di

contribuzione (art. 25 cpv. 1 OAVS). Conseguentemente, i contributi erano

fissati separatamente per ogni anno in base al relativo reddito annuo (art. 25

cpv. 3 OAVS). Per gli anni 1996, 1997 e 1998 detti contributi si calcolavano

dunque sulla base dei redditi conseguiti quegli stessi anni.

Per l'anno 1999, per contro,

la fissazione dei contributi AVS/A/IPG dovuti dal ricorrente soggiace alla

procedura ordinaria.

Infatti, giusta l'art. 25 cpv. 3 OAVS, il contributo è

calcolato separatamente per ogni anno civile in base al relativo reddito annuo.

Per l'anno precedente il prossimo periodo ordinario di contribuzione i

contributi sono stabiliti in base al reddito netto determinante per questo

periodo (art. 25 cpv. 3 OAVS).

Si considera come "prossimo

periodo ordinario di contribuzione" quello in cui l'anno nel quale l'assicurato

ha iniziato la sua attività lucrativa indipendente costituisce una parte del

periodo di calcolo determinante secondo l'art. 22 cpv. 2 OAVS, ritenuto che 12

mesi almeno dell'attività indipendente devono rientrare in questo periodo di

calcolo (RCC 1985 pag. 601 consid. 3, RCC 1983 pag. 194 consid. 4a, RCC 1981

pag. 238).

Se, più tardi, dalla

comunicazione dell’autorità fiscale cantonale risulta un reddito netto

superiore od inferiore, la cassa di compensazione esigerà o restituirà la

differenza di contributi (art. 25 cpv. 5 OAVS).

In concreto, giusta

l'art. 22 cpv. 1 OAVS, la procedura ordinaria comincia in un anno pari, quindi,

in specie, nel 2000. Il primo periodo ordinario di contribuzione si inserisce

dunque nel biennio 2000-2001. Ciò significa che il passaggio alla procedura

ordinaria, che avviene nell'anno

precedente il primo periodo di contribuzione ordinario, si ha nel 1999.

Come visto, per l'anno precedente il "prossimo periodo

ordinario di contribuzione" i contributi sono fissati fondandosi sul

reddito netto determinante per questo periodo. Detto in altre parole, il

reddito netto determinante per il periodo ordinario 2000-2001 è determinato dai

dati presenti nella notifica di tassazione 1999-2000, che porta sulla media dei

redditi conseguiti negli anni 1997 e 1998 (cfr. Esempio n. 10 pag. 226 degli

Allegati alle Direttive sui contributi dei lavorati indipendenti e delle

persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS).

I contributi

AVS/AI/IPG dovuti dal ricorrente per l'anno 1999 vanno dunque calcolati in base

al reddito aziendale evinto dalla tassazione dell'imposta federale diretta IFD

1999-2000 (anni di calcolo 1997-1998), vincolante per le Casse di compensazione

(art. 23 cpv. 1 e 4 OAVS).

Dalla tassazione IFD

1999/2000, cresciuta in giudicato, risulta dunque un reddito medio da attività

indipendente di Fr. 85'000.-, corrispondente a quello preso in considerazione

dalla Cassa nella sua decisione (doc. A3).

La Cassa ha agito

correttamente calcolando i contributi AVS/AI/IPG per il periodo di

contribuzione 1° gennaio 1999-31 dicembre 1999 sulla base della media dei

redditi conseguiti dal ricorrente negli anni 1997 e 1998.

Agli importi del

reddito medio sono stati aggiunti i contributi personali dovuti e sottratto il

capitale proprio investito, per ottenere un reddito aziendale soggetto a

contribuzione assommante a Fr. 92'400.- (doc. A4).

Il ricorso del 3

maggio 2005 va respinto senza carico di tassa di giustizia e spese.

10. Va

infine osservato che l'art. 25

cpv. 4 OAVS invocato dal ricorrente non torna applicabile, non essendo

realizzate né l'ipotesi della

lettera a (se il primo esercizio commerciale inizia il 1° gennaio di un anno

pari) né la lettera b (se il primo esercizio commerciale comincia in un anno

dispari e termina in un anno pari) del medesimo disposto.

Anche se si tenesse

conto dell'inizio dell'attività nel febbraio 1997, confrontando

gli esercizi commerciali interessati non si raggiungerebbe comunque, come hanno

evidenziato entrambe le parti, la discrepanza richiesta del 25%, per cui questo

disposto non si applicherebbe ugualmente.

Per questi

motivi

dichiara e

pronuncia

1.- Il

ricorso è respinto.

Considerandi

2.

- Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3.

- Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di

diritto amministrativo al Tribunale

federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi

implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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