30.2005.31
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6 marzo 2006Italiano17 min
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Numero d'incarto:
30.2005.31
Data decisione, Autorità:
06.03.2006, TCA
Titolo:
Contributi quale indipendente per il 1999.Iniziando l'attività nel luglio 1996/febbraio 1997,per gli anni 1996-1998 si applica la procedura straordinaria,mentre per il 1999 la procedura ordinaria.Per il 1999 la tassazione applicabile è la stessa del primo periodo ordinario di contribuzione (1999-00)
CONTRIBUTI
LAVORATORE INDIPENDENTE
PROCEDURA ORDINARIA
art. 9 cpv. 1 LAVS
art. 22 OAVS
art. 23 OAVS
art. 25 OAVS
art. 25 cpv. 1 OAVS
art. 25 cpv. 3 OAVS
art. 25 cpv. 4 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2005.31
TB
Lugano
6 marzo 2006
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 maggio 2005 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 23 marzo
2005 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. Con
due distinte decisioni del 1° ottobre 2004 (doc. 6 e 7) la Cassa di
compensazione CO 1 ha fissato i contributi AVS/AI/IPG dovuti da RI 1 quale
indipendente, per il periodo di contribuzione 1° gennaio 1999-31 dicembre 1999
e 1° gennaio 2000-31 dicembre 2000. Per entrambi gli anni, la Cassa ha
ritenuto un reddito aziendale di Fr. 100'000.-, evinto dalla tassazione fiscale
IFD 2001/2002.
B. Il
26 ottobre 2004 l'assicurato ha interposto due opposizioni contro le predette
decisioni, facendo valere che le basi di calcolo sarebbero errate. A mente del
ricorrente, bisognerebbe calcolare i contributi AVS/AI/IPG facendo capo per
l'anno 1999 (doc. A5) alla dichiarazione fiscale 1997-1998, allestita sugli
anni di computo 1996 e 1997 (inizio attività indipendente nel luglio 1996), che
ha fissato una media annua di Fr. 55'000.-. Per i contributi dovuti nel 2000 (doc. A6) il calcolo
andrebbe invece fatto in funzione della decisione di tassazione 1999-2000, portante
sui redditi conseguiti nel 1997 e nel 1998, dalla quale risulta un reddito
aziendale medio di Fr. 85'000.-.
C. Con
decisione su opposizione del 23 marzo 2005 (doc. A3) la Cassa di compensazione
ha parzialmente accolto le succitate opposizioni, nel senso che
" g. I contributi AVS degli anni di contribuzione
1999 e 2000 si basano dunque sul reddito 1997/1998 di Fr. 85'000.- (IFD 1999/2000) secondo la comunicazione AVS
del 06.07.2000. È da aggiungere che le indicazioni fornite dalle autorità
fiscali cantonali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23, 4
OAVS).
Dopo l'addebito dei contributi personali
fatturati e la deduzione dell'interesse
sul capitale proprio investito risulta un reddito determinante soggetto a
contribuzione per l'anno 1999 di fr. 92'400.- e per l'anno 2000 di Fr. 92'700.-,
secondo "l'appendice alla decisione su
opposizione" del 23.03.2005.".
D. Con
ricorso del 3 maggio 2005 (doc. I) l'assicurato, rappresentato dall'avv. RA 1, contesta il calcolo dei contributi per l'anno 1999, adducendo che dovrebbe basarsi
sul reddito aziendale di Fr. 55'000.- (notifica di tassazione 1997-1998) e non su Fr. 85'000.- (notifica di tassazione 1999-2000),
non applicandosi l'art. 25 cpv.
4 vOAVS.
Il 27 maggio 2005
(doc. III) la Cassa ha proposto di respingere il ricorso, sostenendo l'applicazione dell'art. 25 cpv. 3 vOAVS - e non del capoverso 4 -, secondo cui i
contributi AVS per gli anni di contribuzione 1999 e 2000 vanno fissati sulla
media dei redditi aziendali 1997-1998 desunti dalla tassazione IFD 1999-2000, dunque
su Fr. 85'000.-.
Il ricorrente non ha
prodotto ulteriori mezzi di prova (doc. IV).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
degli articoli 26c cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale e 2
cpv. 1 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale delle
assicurazioni (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).
2. Con
l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,
sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.
Da un punto di vista
temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali
(materiali) in vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve
essere valutata giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (SVR 2003
IV Nr. 25 pag. 76 consid. 1.2; DTF 129 V 4 consid. 1.4; DTF 127 V 467
consid. 1, DTF 126 V 136 consid. 4b; STFA dell’11 gennaio 2005
nella causa G.T. SA, H 257/03 consid. 2.1 pag. 3; STFA del 9 gennaio 2003 nella
causa A., P 76/01, consid. 1.3 pag. 4). Il TFA, ai fini dell'esame di una
vertenza, si fonda infatti di regola sui fatti che si sono realizzati fino al
momento dell'emanazione della decisione amministrativa contestata (STFA 1°
luglio 2003 nella causa G.C-N, consid. 1.2., H 29/02; DTF 121 V 366 consid.
1b).
Per contro, le norme procedurali
(formali), in assenza di disposizioni transitorie, trovano immediata
applicazione (DTF 130 V 4 consid. 3.2; DTF 117 V 93 consid. 6b; SVR 2003 IV Nr.
25 pag. 76 consid. 1.2).
In concreto, la
fissazione dei contributi dell’assicurato quale indipendente si riferisce al
periodo compreso fra il 1° gennaio 1999 ed il 31 dicembre 2000. Pertanto, ogni
riferimento alle norme ed alle direttive della LAVS va inteso nel tenore in
vigore fino al 31 dicembre 2000, eccetto indicazioni in senso contrario.
nel merito
3. Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa. Se non esercitano un'attività lucrativa, l'obbligo
contributivo inizia il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui compiono
Fatti
i 20 anni e dura fino alla fine del mese in cui compiono 64 anni, se sono di
sesso femminile, o i 65 anni, se di sesso maschile.
4. In
applicazione dell'art. 4 cpv. 1 LAVS, i contributi degli assicurati che
esercitano un'attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito
proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati
esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo
conto di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri
(art. 9 cpv. 1 LAVS).
Le disposizioni di esecuzione, nel loro
tenore in vigore fino al 31 dicembre 2000 e applicabili al caso concreto (cfr.
cpv. 1 delle disposizioni transitorie relative alle modifiche dell'OAVS del 1°
marzo 2000) distinguono due procedure di calcolo dei contributi per gli
indipendenti: la procedura ordinaria (art. 22 seg. OAVS) e quella straordinaria
(art. 24 seg. OAVS).
5. Nella
procedura ordinaria, il contributo annuo AVS è calcolato sul reddito
medio conseguito in un periodo di due anni. Il secondo e il terzo anno
precedenti il periodo di contribuzione, che inizia ogni anno pari,
costituiscono il periodo di computo, il quale coincide con quello dell'imposta
federale diretta (art. 22 cpv. 1 e 2 OAVS).
Ciò permette alle Casse di
compensazione di non dover determinare loro stesse il reddito ed il capitale
aziendale, bensì di far capo ai dati accertati in sede fiscale.
Infatti, a mente dell’art. 23 cpv. 1
OAVS, le Autorità fiscali e cantonali stabiliscono il reddito determinante per
il calcolo dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale
diretta, cresciuta in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda
in base alla corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, cresciuta in giudicato
e adeguata ai valori di ripartizione intercantonali.
Le indicazioni fornite dall'Autorità
fiscale sono vincolanti per la Cassa di compensazione, e, in generale, anche
per l'Autorità giudicante in via di ricorso (art. 23 cpv. 4 OAVS). Se si
volesse infatti ammettere che, in genere, le comunicazioni delle Autorità
fiscali sono verificabili, ciò permetterebbe alle Casse di compensazione di
adottare un proprio metodo di tassazione. Circostanza questa che non è
compatibile con la volontà del legislatore (RCC 1992 pag. 35).
6. La
procedura straordinaria è applicabile nei casi previsti dalla legge.
Se l'assicurato inizia un'attività
indipendente, o se le basi del suo reddito hanno subìto, dopo il periodo per il
quale l'autorità fiscale cantonale ha stabilito il reddito, una durevole
modificazione in seguito a cambiamento di professione o d'azienda,
all'estinguersi o al sorgere di una fonte di reddito, a una nuova ripartizione
del reddito aziendale, oppure a causa dell'invalidità dell'assicurato, e se ciò
ha influito sensibilmente sull'importo del reddito, la Cassa di compensazione
accerta il reddito netto determinante e fissa i relativi contributi per il
periodo decorrente dall'inizio della predetta attività, rispettivamente dai
suddetti mutamenti, fino all'inizio del prossimo periodo ordinario di
contribuzione (art. 25 cpv. 1 OAVS).
Secondo la consolidata giurisprudenza
del TFA, la modifica delle basi di reddito è determinante per l'applicazione
della procedura straordinaria se comporta una variazione del reddito di almeno
il 25% rispetto a quello conseguito nel corso dell'esercizio precedente
(Pratique VSI 1994 pag. 285; RCC 1984 pag. 508 consid. 3b, RCC 1982 pag. 392
consid. 1, RCC 1980 pag. 306).
Ai sensi dell’OAVS, se
il reddito del primo esercizio si scosta, in modo particolarmente sensibile, da
quello dei due anni seguenti, i contributi vengono calcolati soltanto a contare
dall'anno precedente il secondo periodo ordinario di contribuzione, fondandosi
sul reddito netto che serve di base per il calcolo dei contributi di questo
periodo (art. 25 cpv. 4 OAVS; per le ragioni poste a fondamento della modifica
del disposto vedasi: RCC 1987 pag. 427-428, RCC 1989 pag. 591 consid. 1,
Pratique VSI 1994 pag. 142). Ciò avviene solo se il primo esercizio inizia il
1° gennaio di un anno pari o comincia in un anno dispari e termina in un anno
pari (lettere a e b dell'art.
25 cpv. 4 OAVS).
Secondo la prassi
amministrativa lo scarto è considerato particolarmente sensibile quando il
reddito netto del primo esercizio contabile, convertito in guadagno annuale, si
differenzia del 25% dal reddito medio dei due anni seguenti e la differenza è
sensibile anche in relazione all'importo dei contributi (Direttive UFAS sui contributi
dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN), N.
1287). Questa prassi fondata sulla giurisprudenza resa in relazione agli art.
25 cpv. 1 e 2 OAVS, è stata avallata dal TFA (RCC 1981 pag. 489 consid. 3b; KÄSER, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen
AHV, n. 14.59, pag. 240).
Va ancora ricordato
che in materia di contributi all'AVS non è conosciuto l'istituto della
tassazione intermedia.
Nel caso in cui i
redditi di un assicurato subiscono una durevole modificazione nei sensi
sopracitati, l'art. 25 cpv. 3 OAVS prescrive alla Cassa di fissare i contributi
per ogni anno civile in base al relativo reddito annuo.
7. Per
giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme
alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle
Autorità di tassazione e il giudice delle assicurazioni sociali esamina di
principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.
L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in
giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,
immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti
irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.
Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la
determinazione del reddito spetta alle Autorità fiscali e il Giudice delle
assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti
di tassazione.
L'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30 consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il
Tribunale federale delle assicurazioni ha comunque precisato che la
comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il Giudice delle
assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli
importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242 segg.).
Le comunicazioni
fiscali sono vincolanti per la Cassa, anche se fondate su una tassazione
d'ufficio (RCC 1988 pag. 321 consid. 3; H.P. KÄSER, Unterstellung und
Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a edizione, Zurigo 1996, N. 8.32,
pag. 212; P.Y. GREBER, J.L. DUC, G. SCARTAZZINI, Commentaire des articles 1 à
16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), ad art.
9 LAVS, N. 151 pag. 312).
Va a questo proposito rammentato che
secondo la giurisprudenza del TFA, gli atti fiscali sono
vincolanti ai fini di stabilire il momento della realizzazione del reddito
anche per quanto concerne i lavoratori indipendenti (DTF 122 V 291 = SVR
1997 AVS N° 110 pag. 341 segg., consid. 5a, STCA del 31 luglio 2000 in re R. M.).
Inoltre, secondo la prassi
amministrativa, se la Cassa di compensazione riceve una comunicazione basata su
una tassazione intermedia, questa è vincolante, vale a dire che la Cassa
non può procedere ad una propria valutazione per la determinazione dei
contributi dovuti nel periodo per cui l'Autorità fiscale ha effettuato una
tassazione sul reddito (STCA
del 14 febbraio 2000 in re S. B. e direttiva UFAS sui contributi dei lavoratori
indipendenti e delle persone senza attività lucrativa, (DIN), N. 1277). Il TFA
ha dal canto suo precisato che solo una tassazione intermedia fondata su uno
dei motivi enunciati dall'art. 25 cpv. 1 OAVS è rilevante anche per la
fissazione dei contributi. Al contrario, se la tassazione intermedia è stata
allestita per dei motivi differenti da quelli dell'art. 25 cpv. 1 OAVS, essa è
importante dal punto di vista fiscale, ma non dal profilo delle assicurazioni
sociali (RCC 1982 pag. 80 e, a livello cantonale, fra le tante: STCA 23 giugno 1992 in re R. Z.; STCA 11 novembre 1992 in re D. T.; STCA 4 novembre 1992 in re R. Z.; STCA 23 marzo 1993 in re F. P.).
8. Nell'evenienza
concreta, la notifica di tassazione 1997-1998 porta sulla media dei redditi
conseguiti dall'assicurato dal
1° luglio 1996, momento in cui ha iniziato un'attività lucrativa come indipendente (doc. 5), fino al 31 dicembre
1997. Questa tassazione, cresciuta in giudicato, è fondata su un motivo
menzionato dall'art. 25 cpv. 1 OAVS, per cui il TCA non può scostarsi dalle constatazioni dell'Ufficio di tassazione.
Ciò vale pure per la decisione di tassazione 1999-2000, anch'essa regolarmente
cresciuta in giudicato (doc. A9).
Il ricorrente contesta
che per i contributi dell'anno 1999 si faccia riferimento alla decisione di tassazione
1999/2000 portante sulla media dei redditi conseguiti negli anni 1997 e 1998
(Fr. 85'000.-). A suo dire, bisognerebbe invece far capo alla citata notifica
di tassazione 1997/1998 (Fr. 55'000.-).
I contributi per l'anno 2000 non sono più stati impugnati.
9. Nel
caso sottoposto a giudizio vanno applicate le disposizioni dell'OAVS in vigore
fino al 31 dicembre 2000. Infatti il capoverso 1 delle disposizioni transitorie
alla modifica del 1° marzo 2000 dell'OAVS, in vigore dal 1° gennaio 2001, prevede
che la riscossione dei contributi delle persone che esercitano un'attività
lucrativa indipendente, delle persone che non esercitano un'attività lucrativa
e dei salariati i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi
per gli anni civili precedenti l'entrata in vigore della modifica, è retta dal
diritto anteriore.
Indipendentemente a
sapere se l'attività
indipendente e l'affiliazione
come tale alla Cassa di compensazione siano avvenute con il 1° luglio 1996
(doc. 5) oppure con il 1° febbraio 1997 (doc. I), inizialmente si applicava la
procedura straordinaria che fissa i contributi per il periodo decorrente
dall'inizio di tale attività fino all'inizio del prossimo periodo ordinario di
contribuzione (art. 25 cpv. 1 OAVS). Conseguentemente, i contributi erano
fissati separatamente per ogni anno in base al relativo reddito annuo (art. 25
cpv. 3 OAVS). Per gli anni 1996, 1997 e 1998 detti contributi si calcolavano
dunque sulla base dei redditi conseguiti quegli stessi anni.
Per l'anno 1999, per contro,
la fissazione dei contributi AVS/A/IPG dovuti dal ricorrente soggiace alla
procedura ordinaria.
Infatti, giusta l'art. 25 cpv. 3 OAVS, il contributo è
calcolato separatamente per ogni anno civile in base al relativo reddito annuo.
Per l'anno precedente il prossimo periodo ordinario di contribuzione i
contributi sono stabiliti in base al reddito netto determinante per questo
periodo (art. 25 cpv. 3 OAVS).
Si considera come "prossimo
periodo ordinario di contribuzione" quello in cui l'anno nel quale l'assicurato
ha iniziato la sua attività lucrativa indipendente costituisce una parte del
periodo di calcolo determinante secondo l'art. 22 cpv. 2 OAVS, ritenuto che 12
mesi almeno dell'attività indipendente devono rientrare in questo periodo di
calcolo (RCC 1985 pag. 601 consid. 3, RCC 1983 pag. 194 consid. 4a, RCC 1981
pag. 238).
Se, più tardi, dalla
comunicazione dell’autorità fiscale cantonale risulta un reddito netto
superiore od inferiore, la cassa di compensazione esigerà o restituirà la
differenza di contributi (art. 25 cpv. 5 OAVS).
In concreto, giusta
l'art. 22 cpv. 1 OAVS, la procedura ordinaria comincia in un anno pari, quindi,
in specie, nel 2000. Il primo periodo ordinario di contribuzione si inserisce
dunque nel biennio 2000-2001. Ciò significa che il passaggio alla procedura
ordinaria, che avviene nell'anno
precedente il primo periodo di contribuzione ordinario, si ha nel 1999.
Come visto, per l'anno precedente il "prossimo periodo
ordinario di contribuzione" i contributi sono fissati fondandosi sul
reddito netto determinante per questo periodo. Detto in altre parole, il
reddito netto determinante per il periodo ordinario 2000-2001 è determinato dai
dati presenti nella notifica di tassazione 1999-2000, che porta sulla media dei
redditi conseguiti negli anni 1997 e 1998 (cfr. Esempio n. 10 pag. 226 degli
Allegati alle Direttive sui contributi dei lavorati indipendenti e delle
persone senza attività lucrativa (DIN) nell'AVS, AI e IPG, edite dall'UFAS).
I contributi
AVS/AI/IPG dovuti dal ricorrente per l'anno 1999 vanno dunque calcolati in base
al reddito aziendale evinto dalla tassazione dell'imposta federale diretta IFD
1999-2000 (anni di calcolo 1997-1998), vincolante per le Casse di compensazione
(art. 23 cpv. 1 e 4 OAVS).
Dalla tassazione IFD
1999/2000, cresciuta in giudicato, risulta dunque un reddito medio da attività
indipendente di Fr. 85'000.-, corrispondente a quello preso in considerazione
dalla Cassa nella sua decisione (doc. A3).
La Cassa ha agito
correttamente calcolando i contributi AVS/AI/IPG per il periodo di
contribuzione 1° gennaio 1999-31 dicembre 1999 sulla base della media dei
redditi conseguiti dal ricorrente negli anni 1997 e 1998.
Agli importi del
reddito medio sono stati aggiunti i contributi personali dovuti e sottratto il
capitale proprio investito, per ottenere un reddito aziendale soggetto a
contribuzione assommante a Fr. 92'400.- (doc. A4).
Il ricorso del 3
maggio 2005 va respinto senza carico di tassa di giustizia e spese.
10. Va
infine osservato che l'art. 25
cpv. 4 OAVS invocato dal ricorrente non torna applicabile, non essendo
realizzate né l'ipotesi della
lettera a (se il primo esercizio commerciale inizia il 1° gennaio di un anno
pari) né la lettera b (se il primo esercizio commerciale comincia in un anno
dispari e termina in un anno pari) del medesimo disposto.
Anche se si tenesse
conto dell'inizio dell'attività nel febbraio 1997, confrontando
gli esercizi commerciali interessati non si raggiungerebbe comunque, come hanno
evidenziato entrambe le parti, la discrepanza richiesta del 25%, per cui questo
disposto non si applicherebbe ugualmente.
Per questi
motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso è respinto.
Considerandi
2.
- Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3.
- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale
federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi
implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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