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Decisione

30.2005.310

Manovra di sorpasso con visuale limitata che ha causato una collisione con un motoveicolo sopraggiungente in senso inverso.

13 marzo 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione 9

settembre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di

giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 80.-, per i seguenti motivi:

"alla guida della

vettura __________ effettuava una manovra di sorpasso in una curva piegante per

lui a destra con visuale limitata e, notato sopraggiungere in senso inverso un

motoveicolo, cercava di rientrare a destra ma collideva con lo stesso”.

Fatti accertati il 26 maggio

2005 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 26 cpv. 1, 34 cpv. 4, 35 cpv. 2 e 4 e 90 cifra 1 LCStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

Eccepisce in particolare che

lo scontro è avvenuto allorquando era già rientrato sulla sua corsia di marcia.

C. La Sezione della circolazione

propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata

sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr.

Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi

dell'art. 12 LPContr; la domanda del ricorrente intesa a esperire il

sopralluogo non merita accoglimento in quanto gli atti di causa sono completi e

la prova offerta non appare suscettibile d'influire sull'esito del giudizio.

Considerandi

2.

Ciascuno, nella

circolazione, deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo

per coloro che usano la strada conformemente alle norme stabilite (art. 26 cpv.

1.

LCStr).

Per l’art. 35 cpv. 2 LCStr è

permesso fare un sorpasso o girare un ostacolo solo se la visuale è libera, il

tratto di strada necessario è sgombro e la manovra non è d’impedimento per i

veicoli che giungono in senso inverso. Nella circolazione in colonna, può

sorpassare solo chi ha la certezza di poter rientrare tempestivamente senza

ostacolare la circolazione degli altri veicoli.

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr).

3.

Nell’evenienza concreta

il ricorrente afferma che al momento dell’incidente aveva già terminato la

manovra di sorpasso di un trenino turistico e si trovava già sulla propria corsia

di marcia, allorquando il motociclista sopraggiungente in senso contrario

invadeva la sua corsia di scorrimento e provocava la collisione all’imbocco

della curva (cfr. verbale di interrogatorio di RI 1 del 27 maggio 2005, pag.

2); tuttavia la versione dell’insorgente, oltre a divergere completamente da

quella del coprotagonista alla guida del motoveicolo (cfr. verbale di

interrogatorio di __________ del 27 maggio 2005, pag. 2), è smentita dalla chiara

e precisa testimonianza resa dall’autista del trenino turistico che era appena

stato superato e che di conseguenza si trovava a pochi metri dal luogo in cui è

avvenuto l’incidente.

4.

Secondo quest’ultimo, “mentre

percorrevo la strada comunale di __________, dopo aver esposto il

segnale di svolta a destra, imboccavo la strada che raggiunge l’abitato di __________.

Devo precisare che tale tratto è in discesa. Dopo un breve rettilineo la strada

compie una curva piegante alla mia destra senza alcuna visuale ed in seguito ne

compie un’altra piegante a sinistra per poi imboccare il sottopassaggio. Sta di

fatto che appena imboccato questa strada, dove il tratto è di un corto

rettilineo, ad un determinato momento, un veicolo eseguiva il sorpasso del mio

trenino. Probabilmente l’autista di questo veicolo, malgrado sul retro

dell’ultimo vagone era menzionata la lunghezza e la velocità massima, non si

rendeva conto del pericolo. In sostanza l’automobile marca VW Golf di colore

grigia mi sorpassava ad una velocità, a mio modo di vedere, abbastanza

sostenuta. Proprio in quel frangente, quando l’autovettura in sorpasso era

appaiata al primo vagone, nel senso contrario di marcia sopraggiungeva una

motocicletta. A quel punto ho notato l’autovettura eseguire un brusco rientro

sulla propria corsia di scorrimento proprio dinnanzi al trenino. In

quell’attimo ho pure notato il centauro cercare di scansare l’autovettura.

Purtroppo ho proprio visto che il motociclista collideva di striscio la parte

posteriore della fiancata sinistra dell’autovettura (cfr. verbale di

interrogatorio di __________ dell’8 giugno 2005, pag.1 e 2).

A precisa domanda dell’agente

interrogante il teste aggiungeva pure che “la collisione è avvenuta

praticamente sulla corsia di scorrimento del centauro, una cinquantina di

centimetri circa dal centro della carreggiata” (cfr. ibidem).

5.

In funzione di tale

testimonianza è evidente che il ricorrente è responsabile dell’incidente poiché

l’impatto è avvenuto quando parte del suo veicolo si trovava ancora sulla

corsia di contromano; egli ha infatti violato le norme della circolazione in

quanto ha effettuato un sorpasso di un trenino lungo 18 metri in un breve

tratto rettilineo senza aver la visuale del traffico sopraggiungente in senso

inverso a causa della presenza di una curva (cfr. fotografie agli atti).

Indipendente da ciò giova

ricordare che in materia contravvenzionale ognuno risponde delle proprie azioni

o omissioni, senza riguardo verso un eventuale comportamento antigiuridico

altrui.

6.

Ciò posto il dubbio

espresso dal ricorrente sulle tracce dei pneumatici lasciati sull’asfalto può

restare irrisolto, ritenuto oltretutto che i segni non sono il frutto di una

ricostruzione seduta stante con i veicoli ancora in posizione.

Pure le restanti

considerazioni addotte dall’insorgente nell’allegato ricorsuale nulla mutano

alla fattispecie e non giustificano in alcun modo l’annullamento della

decisione emessa nei suoi contronti.

7.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 26 cpv. 1, 34 cpv. 4,

35 cpv. 2 e 4 e 90 cifra 1 LCStr, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

§ Di conseguenza è

confermata la decisione n° 24685/404 del 9 settembre 2005 emessa dalla Sezione

della circolazione, Camorino.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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