30.2005.311
parcheggio riservato agli invalidi
16 gennaio 2006Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2005.311
Data decisione, Autorità:
16.01.2006, PRPEN
Titolo:
parcheggio riservato agli invalidi
PARCHEGGIO
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cpv. 1 cf. 1 LCSTR
art. 79 cpv. 4 OSSTR
Incarto
n.
30.2005.311
25101/490
Bellinzona
16
gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 23
settembre 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n. __________ del 16 settembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 7 ottobre
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
Fatti
A. Con decisione del 16
settembre 2005 la Sezione della circolazione
ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.--, addebitandogli inoltre una
tassa di giustizia di fr. 40.-- e le spese di fr. 20.--, per i seguenti fatti
accertati il 9 maggio 2005 in territorio di Minusio:
"ha posteggiato il
veicolo TI __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi”.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCStr; 79 cpv. 4 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. Nelle osservazioni del 7
ottobre 2005 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di
confermare la decisione impugnata.
considerato in diritto:
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l'art. 27 cpv. 1
prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le
demarcazioni stradali; nei posti di posteggio recanti il cartello complementare
"invalidi", è autorizzato a parcheggiare soltanto chi è invalido o
chi accompagna una persona invalida (art. 65 cpv. 5 OSStr).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art.
90.
n. 1 LCStr); per il parcheggio inferiore a 60 minuti di un veicolo non
autorizzato su un posto riservato agli invalidi, l'elenco allegato
all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione
pecuniaria di fr. 120.– (infrazione n. 240).
3.
La Sezione della
circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 120.–, come detto, per
avere posteggiato il proprio veicolo su un posto di parcheggio riservato agli
invalidi (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione e
al rapporto di contro osservazioni allestiti dalla polizia comunale).
4.
Il ricorrente fa valere
la sua estraneità ai fatti rimproveratigli, confermando in sostanza quanto
addotto dinanzi all’autorità di primo grado, e meglio che il suo veicolo “non
era posteggiato su parcheggio riservato agli invalidi ma su parcheggio privato”.
L’interessato adombra in
definitiva un accertamento inesatto dei fatti da parte della polizia comunale,
donde il postulato annullamento della decisione impugnata.
5.
I fatti rimproverati
all’insorgente sono stati constatati da un agente della polizia comunale di
Minusio. È ben vero che constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di
una presunzione di veridicità e fedefacenza; rientra dunque nelle attribuzioni
dell'autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle
dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento, esaminando la pertinenza
della descrizione dei fatti e tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal
multato.
Nel caso concreto l’agente
accertatore ha dovuto procedere ad una constatazione di agevole momento. Egli
ha infatti dovuto semplicemente constatare la posizione dell’automobile sul
parcheggio e trascrivere il numero di targa; compito che per gli agenti di
polizia rappresenta un lavoro di routine.
L’agente ha inoltre
riconfermato a posteriori (contro osservazioni del 15 luglio 2005) la
fondatezza degli addebiti mossi al ricorrente. Tali circostanze non possono
certamente essere frutto della fantasia dell’agente denunciante, che, a
differenza del denunciato, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non
corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni
penali e amministrative.
Il ricorrente, con la prodotta
dichiarazione testimoniale 1° giugno 2005 della signora __________, non ha
saputo provare che il giorno in questione non ha posteggiato il proprio veicolo
sul parcheggio in parola.
In primo luogo, si osserva che
il ricorrente medesimo riconosce che la teste __________ è giunta sul posto “un
istante dopo quando l’autovettura dell’agente citato a margine si trovava
appena girato l’angolo su via Borenco” (cfr. ricorso penultimo §). Se così
fosse, mal si comprende come la teste abbia potuto indicare con certezza l’ora
esatta dell’infrazione (ore 16.35).
A tale incongruenza, si
aggiunge il fatto che la medesima, contattata dall’agente denunciante –
circostanza confermata dal ricorrente (cfr. osservazioni del 22 agosto 2005) –
si sarebbe dichiarata disposta a ritrattare la propria dichiarazione non avendo
invero assistito ai fatti (cfr. contro-osservazioni del 15 luglio 2005), per
cui vi è motivo di dubitare dalla veridicità delle affermazioni della teste. Di
conseguenza, a fronte di tali dubbi, la dichiarazione testimoniale risulta inattendibile
e poco credibile. Sintomatico è poi il fatto che il ricorrente non abbia
neppure chiesto di escutere la teste per farle confermare la dichiarazione
rilasciata.
6.
Il ricorrente lamenta
inoltre il fatto di non essere stato multato immediatamente dall’agente
denunciante.
In proposito, si rileva che non
è determinante ai fini del giudizio il fatto che, malgrado al momento
dell’accertamento dell’infrazione l’agente abbia parlato con il multato, non
gli abbia intimato seduta stante la contravvenzione. In effetti, la procedura
in materia di contravvenzioni non richiede l’apposizione di un avviso, bastando
la successiva intimazione scritta.
V’è da credere che il ‘tono
sicuramente agrassivo [recte: aggressivo]’ assunto, per sua stessa
ammissione, dal ricorrente (cfr. osservazioni del 22 agosto 2005 alla Sezione
della circolazione), abbia indotto l’agente, a giusta ragione, a intimare la
contravvenzione per scritto, evitando in tal modo che la stessa venisse
stracciata all’istante dal ricorrente.
7.
Apprezzando liberamente
le prove agli atti, questo giudice non ritiene sussistere alcun ragionevole
dubbio che l'insorgente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli
dalla Sezione della circolazione.
8.
La multa inflitta
risulta peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, con seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; 79 cpv. 4 OSStr;1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, Camorino,
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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