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Decisione

30.2005.311

parcheggio riservato agli invalidi

16 gennaio 2006Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione del 16

settembre 2005 la Sezione della circolazione

ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.--, addebitandogli inoltre una

tassa di giustizia di fr. 40.-- e le spese di fr. 20.--, per i seguenti fatti

accertati il 9 maggio 2005 in territorio di Minusio:

"ha posteggiato il

veicolo TI __________ su un posto di parcheggio riservato agli invalidi”.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 n. 1 LCStr; 79 cpv. 4 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. Nelle osservazioni del 7

ottobre 2005 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di

confermare la decisione impugnata.

considerato in diritto:

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l'art. 27 cpv. 1

prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le

demarcazioni stradali; nei posti di posteggio recanti il cartello complementare

"invalidi", è autorizzato a parcheggiare soltanto chi è invalido o

chi accompagna una persona invalida (art. 65 cpv. 5 OSStr).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art.

90.

n. 1 LCStr); per il parcheggio inferiore a 60 minuti di un veicolo non

autorizzato su un posto riservato agli invalidi, l'elenco allegato

all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione

pecuniaria di fr. 120.– (infrazione n. 240).

3.

La Sezione della

circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 120.–, come detto, per

avere posteggiato il proprio veicolo su un posto di parcheggio riservato agli

invalidi (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione e

al rapporto di contro osservazioni allestiti dalla polizia comunale).

4.

Il ricorrente fa valere

la sua estraneità ai fatti rimproveratigli, confermando in sostanza quanto

addotto dinanzi all’autorità di primo grado, e meglio che il suo veicolo “non

era posteggiato su parcheggio riservato agli invalidi ma su parcheggio privato”.

L’interessato adombra in

definitiva un accertamento inesatto dei fatti da parte della polizia comunale,

donde il postulato annullamento della decisione impugnata.

5.

I fatti rimproverati

all’insorgente sono stati constatati da un agente della polizia comunale di

Minusio. È ben vero che constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di

una presunzione di veridicità e fedefacenza; rientra dunque nelle attribuzioni

dell'autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle

dichiarazioni rese dall'autore dell'accertamento, esaminando la pertinenza

della descrizione dei fatti e tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal

multato.

Nel caso concreto l’agente

accertatore ha dovuto procedere ad una constatazione di agevole momento. Egli

ha infatti dovuto semplicemente constatare la posizione dell’automobile sul

parcheggio e trascrivere il numero di targa; compito che per gli agenti di

polizia rappresenta un lavoro di routine.

L’agente ha inoltre

riconfermato a posteriori (contro osservazioni del 15 luglio 2005) la

fondatezza degli addebiti mossi al ricorrente. Tali circostanze non possono

certamente essere frutto della fantasia dell’agente denunciante, che, a

differenza del denunciato, non ha alcun interesse a dichiarare fatti non

corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di subire sanzioni

penali e amministrative.

Il ricorrente, con la prodotta

dichiarazione testimoniale 1° giugno 2005 della signora __________, non ha

saputo provare che il giorno in questione non ha posteggiato il proprio veicolo

sul parcheggio in parola.

In primo luogo, si osserva che

il ricorrente medesimo riconosce che la teste __________ è giunta sul posto “un

istante dopo quando l’autovettura dell’agente citato a margine si trovava

appena girato l’angolo su via Borenco” (cfr. ricorso penultimo §). Se così

fosse, mal si comprende come la teste abbia potuto indicare con certezza l’ora

esatta dell’infrazione (ore 16.35).

A tale incongruenza, si

aggiunge il fatto che la medesima, contattata dall’agente denunciante –

circostanza confermata dal ricorrente (cfr. osservazioni del 22 agosto 2005) –

si sarebbe dichiarata disposta a ritrattare la propria dichiarazione non avendo

invero assistito ai fatti (cfr. contro-osservazioni del 15 luglio 2005), per

cui vi è motivo di dubitare dalla veridicità delle affermazioni della teste. Di

conseguenza, a fronte di tali dubbi, la dichiarazione testimoniale risulta inattendibile

e poco credibile. Sintomatico è poi il fatto che il ricorrente non abbia

neppure chiesto di escutere la teste per farle confermare la dichiarazione

rilasciata.

6.

Il ricorrente lamenta

inoltre il fatto di non essere stato multato immediatamente dall’agente

denunciante.

In proposito, si rileva che non

è determinante ai fini del giudizio il fatto che, malgrado al momento

dell’accertamento dell’infrazione l’agente abbia parlato con il multato, non

gli abbia intimato seduta stante la contravvenzione. In effetti, la procedura

in materia di contravvenzioni non richiede l’apposizione di un avviso, bastando

la successiva intimazione scritta.

V’è da credere che il ‘tono

sicuramente agrassivo [recte: aggressivo]’ assunto, per sua stessa

ammissione, dal ricorrente (cfr. osservazioni del 22 agosto 2005 alla Sezione

della circolazione), abbia indotto l’agente, a giusta ragione, a intimare la

contravvenzione per scritto, evitando in tal modo che la stessa venisse

stracciata all’istante dal ricorrente.

7.

Apprezzando liberamente

le prove agli atti, questo giudice non ritiene sussistere alcun ragionevole

dubbio che l'insorgente ha effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli

dalla Sezione della circolazione.

8.

La multa inflitta

risulta peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, con seguito di tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr; 79 cpv. 4 OSStr;1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Sezione della circolazione, Camorino,

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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