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Decisione

30.2005.313

telefono senza dispositivo "mani libere"

16 gennaio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di aver installato un dispositivo mani libere non lo rende esente da infrazioni

come quella commessa il giorno 27 maggio 2005.

Non

è nostra abitudine elevare contravvenzioni per fatti inesistenti!”;

che, di fatto, l’agente si è

limitato a confermare il già laconico rapporto di contro-osservazioni del 5

agosto 2005, senza fornire alcun elemento utile a descrivere in modo chiaro e

circostanziato l’infrazione e le relative modalità di accertamento (cfr.

rapporto di contro-osservazioni del 26 novembre 2005);

che in particolare non è dato

di sapere se l’infrazione sia stata constatata da uno o più agenti (così

sembrerebbe), né tanto meno se fossero posizionati in modo tale da scorgere

ineluttabilmente il ricorrente con il telefono in mano;

che è ben vero che la presenza

di un dispositivo mani libere nel veicolo non consente di desumere, per ciò

Considerandi

solo, che l’insorgente ne abbia fatto uso nelle circostanze di tempo e di luogo

indicate nel rapporto di contravvenzione;

che, tuttavia, l’accertamento

delle modalità dell’infrazione non è stato circostanziato dall’agente

denunciante con la puntualità che è lecito attendersi, ancorché la

giustificazione addotta dal ricorrente non sia per sé sola liberatoria;

che nel procedimento penale

spetta infatti all’autorità provare la colpevolezza dell’accusato e non a

quest’ultimo dover dimostrare la sua innocenza (DTF 127 I 38, consid. 2°; 120

Ia 31, consid. 2c);

che il giudice non riesce

pertanto a maturare il solido convincimento che l’insorgente abbia

effettivamente commesso l’infrazione addebitatagli;

che sussistendo dubbi ed

incertezze, in ossequio al principio cardine del diritto penale “in dubio

pro reo”, il ricorrente va prosciolto;

che ciò posto, si giustifica

di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata, rinunciando al

prelievo di oneri processuali (art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1 e 90 n. 1

LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la

decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Sezione della circolazione, Camorino,

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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