30.2005.313
telefono senza dispositivo "mani libere"
16 gennaio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2005.313
Data decisione, Autorità:
16.01.2006, PRPEN
Titolo:
telefono senza dispositivo "mani libere"
TELEFONO
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 90 agg. 31 cpv. 1 cf. 1 LCSTR
art. 3 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2005.313
25641/410
Bellinzona
16
gennaio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 26
settembre 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n. __________ del 23 settembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 2 dicembre
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che con decisione del 23 settembre
2005, la Sezione della circolazione ha ritenuto RI 1 colpevole di avere
circolato con il veicolo TI __________ – alle ore 14.56 del 27 maggio 2005, in
via Riva Vela a Lugano – “impiegando, durante la guida, un telefono senza
dispositivo ‘mani libere”;
che in applicazione della
pena, l’autorità gli ha inflitto una multa di fr. 100.–, ponendo inoltre a suo
carico una tassa di giustizia di fr. 20.– e spese in ragione di fr. 10.–;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso del 26 settembre 2005, nel quale postula in sostanza
l'annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 2
dicembre 2005, la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e
di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 31 cpv. 1 LCStr
il conducente deve costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi
conformare ai suoi doveri di prudenza; la sua attenzione non dev'essere
distratta né dalla radio né da altri apparecchi riproduttori del suono (art. 3
cpv. 1 ultima frase ONC);
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art.
90 n. 1 LCStr);
che per l'impiego durante la
guida di un telefono senza dispositivo "mani libere", l'elenco
allegato all'ordinanza concernente le multe disciplinari (RS 741. 031) commina
una sanzione pecuniaria di fr. 100.– (infrazione n. 311);
che la Sezione della
circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 100.-, come detto, per
aver impiegato durante la guida un telefono senza dispositivo "mani libere";
che i fatti rimproverati al
ricorrente sono stati constatati da un agente della polizia cantonale;
che le
constatazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di
veridicità e fedefacenza; rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente
apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore
dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti,
tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;
che nel caso concreto il
ricorrente, senza contestare le circostanze di tempo e di luogo indicate dal
denunciante, sostiene, come asserito nelle osservazioni al rapporto di
contravvenzione del 29 luglio 2005, che:
“sono sicurissimo che non
ho usato [il] telefono senza dispositivo, perché nella macchina esiste [un
dispositivo] “Viva Voce” e mi sembra assurdo di spendere più di fr. 500.-
e di non usarlo” (cfr. ricorso, 4° §);
che dal canto suo, l’agente
denunciato, chiamato dalla Sezione della circolazione a “presentare
ulteriori dettagliate contro-osservazioni sulle modalità dell’accertamento
dell’infrazione”, ha asserito, in sintesi, che:
“RI 1 non smentisce il
fatto del luogo e dell’ora dell’intimazione di contravvenzione, questo comprova
che il succitato si trovava lì al momento dell’infrazione da noi constatata.
Secondariamente, il fatto
Fatti
di aver installato un dispositivo mani libere non lo rende esente da infrazioni
come quella commessa il giorno 27 maggio 2005.
Non
è nostra abitudine elevare contravvenzioni per fatti inesistenti!”;
che, di fatto, l’agente si è
limitato a confermare il già laconico rapporto di contro-osservazioni del 5
agosto 2005, senza fornire alcun elemento utile a descrivere in modo chiaro e
circostanziato l’infrazione e le relative modalità di accertamento (cfr.
rapporto di contro-osservazioni del 26 novembre 2005);
che in particolare non è dato
di sapere se l’infrazione sia stata constatata da uno o più agenti (così
sembrerebbe), né tanto meno se fossero posizionati in modo tale da scorgere
ineluttabilmente il ricorrente con il telefono in mano;
che è ben vero che la presenza
di un dispositivo mani libere nel veicolo non consente di desumere, per ciò
Considerandi
solo, che l’insorgente ne abbia fatto uso nelle circostanze di tempo e di luogo
indicate nel rapporto di contravvenzione;
che, tuttavia, l’accertamento
delle modalità dell’infrazione non è stato circostanziato dall’agente
denunciante con la puntualità che è lecito attendersi, ancorché la
giustificazione addotta dal ricorrente non sia per sé sola liberatoria;
che nel procedimento penale
spetta infatti all’autorità provare la colpevolezza dell’accusato e non a
quest’ultimo dover dimostrare la sua innocenza (DTF 127 I 38, consid. 2°; 120
Ia 31, consid. 2c);
che il giudice non riesce
pertanto a maturare il solido convincimento che l’insorgente abbia
effettivamente commesso l’infrazione addebitatagli;
che sussistendo dubbi ed
incertezze, in ossequio al principio cardine del diritto penale “in dubio
pro reo”, il ricorrente va prosciolto;
che ciò posto, si giustifica
di accogliere il ricorso e di annullare la decisione impugnata, rinunciando al
prelievo di oneri processuali (art. 15 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1 e 90 n. 1
LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Sezione della circolazione, Camorino,
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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