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Decisione

30.2005.316

spostamento sulla corsia di contromano e, dopo aver superato la linea di sicurezza per raggiungere la corsia di marcia, collisione con autoveicolo sopraggiungente da tergo

7 marzo 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

considerato in diritto

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr;

che la documentazione prodotta

contestualmente al ricorso può essere acquisita agli atti; di contro, in

considerazione del fatto che la LPContr non conferisce alle parti la facoltà di

un doppio scambio di allegati scritti (replica), non può essere tenuto conto

delle ulteriori osservazioni del ricorrente di cui allo scritto 28 dicembre

2005;

che per l’art. 27 cpv. 1 prima

frase LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni

stradali; è vietato ai veicoli oltrepassare o passare sopra le linee di

sicurezza (art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr), rispetto alle quali essi devono

sempre circolare a destra (art. 34 cpv. 2 LCStr), ritenuto inoltre che il

conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della

strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o

dietro un altro (art. 34 cpv. 4 LCStr);

che la risoluzione

dipartimentale menziona inoltre l'art. 36 cpv. 4 LCStr, secondo cui il

conducente in procinto di entrare nella circolazione non deve ostacolare gli

altri utenti della strada, i quali hanno la precedenza;

che tale norma è concretizzata

dall'art. 14 cpv. 1 ONC, stando al quale chi è tenuto a dare la precedenza non

deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la

velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione;

che chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art.

90 cifra 1 LCStr);

che la Sezione della

circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni

– di essersi spostato sulla corsia di contromano oltrepassando la linea di sicurezza

accodato a un autocarro e, in seguito, spostandosi verso destra per

riguadagnare la corsia di marcia, di aver colliso con un autoveicolo

sopraggiungente da tergo;

che preliminarmente l’insorgente

evidenzia la laconicità dell’intimazione di contravvenzione del 29 luglio 2005,

ripresa nella risoluzione impugnata, di modo che la censura può invero essere

ritenuta nei confronti di quest’ultima;

che, seppur laconica, la

risoluzione impugnata dev’essere considerata come sufficientemente motivata,

ritenuto che in materia di contravvenzioni alla LCStr una motivazione sommaria

può bastare, tanto più che, in concreto, nessun elemento permette di far

dubitare che il ricorrente non sia stato in grado di comprendere gli addebiti

mossigli;

che non è peraltro

determinante il fatto che egli non sia pervenuto a “decifrare” le

disposizioni legali menzionate nella “criptata” risoluzione

dipartimentale, ritenuto che anche in questo frangente vale il principio

generale secondo cui "nul n'est censé

ignorer la loi";

che per quanto attiene alla

materialità dell’infrazione imputata al ricorrente, occorre rilevare che la

decisione della Sezione delle circolazione contiene un’errata imputazione,

nella misura in cui ascrive al medesimo una violazione dell’art. 36 cpv. 4

LCStr, norma applicabile al conducente che si appresta a voltare il veicolo, a

fare marcia indietro o - ipotesi verosimilmente ritenuta dall’autorità di prime

cure - immettersi nella circolazione;

che, tuttavia, secondo

costante giurisprudenza il fatto di “immettersi nella circolazione” si

riferisce non tanto al veicolo fermo nel flusso della circolazione, bensì al

caso di veicoli in sosta o parcheggiati (JdT 1989 I 692);

che nell’evenienza concreta il

ricorrente non si stava immettendo nella circolazione nel senso delle predetta

norma, ma si trovava nel flusso della circolazione accodato a un autocarro;

che siccome intenzionato a

riprendere la propria corsia di marcia, il comportamento del ricorrente è

invero descritto dall’art. 34 cpv. 3 LCStr, a norma del quale il conducente che

vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare,

Considerandi

mettersi in preselezione o, come in specie, passare da una corsia a un’altra,

deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono;

che l’imprecisione contenuta

nella risoluzione impugnata non ne inficia tuttavia la validità, in quanto

entrambe le norme in questione, seppur riferite a fattispecie diverse, perseguono

lo stesso scopo, nella misura in cui istituiscono l’obbligo per il conducente

di prestare attenzione al traffico prioritario;

che in questi termini, tenuto

conto che l’addebito mosso al ricorrente riguarda precisamente la violazione

dell’obbligo di prestare la dovuta attenzione al traffico prioritario, occorre

considerare che il suo diritto di essere sentito è salvaguardato grazie al

ricorso presentato;

che nel merito l’insorgente

non nega di per sé l’accaduto, lasciando tuttavia sottintendere l’esistenza di un’eventuale

colpa esclusiva dell’altro protagonista dell’incidente, il quale non avrebbe “realmente

adattato la sua velocità o la sua attenzione a quanto succedeva davanti a lui”

(cfr. ricorso, 3° §);

che non giova tuttavia

all’insorgente prevalersi delle colpe del conducente retrostante, ove solo si

consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e

omissioni, sicché l'eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina

né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a

propria colpa (cfr. DTF 116 IV 296 consid. 2a);

che non spetta quindi al

giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più persone implicate in

un sinistro: tale compito incombe semmai al giudice civile eventualmente

incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati o le rispettive

assicurazioni;

che l’eventuale disattenzione

dell’altro protagonista non esimeva il ricorrente, comunque sia, dall'obbligo

di rispettare le norme della circolazione enunciate nella decisione impugnata;

che di conseguenza, le

deduzioni intese a mettere in evidenza le presunte colpe dell’altro conducente

non sono liberatorie;

che il ricorrente ha così

descritto la sua manovra davanti alla polizia (cfr. il relativo verbale

d’interrogatorio del 20 aprile 2005, allegato al rapporto di constatazione del

14.

giugno 2005):

“circolavo da Figino in

direzione di Vico-Morcote, giunto dopo la piazza del Comune notavo un

autocarro, il quale occupava tutta la carreggiata. Quindi quest’ultimo si

spostava sulla corsia di sinistra, quella riservata al traffico in senso

inverso, dato che quest’ultimo doveva caricare rifiuti. Cercavo di continuare

la mia corsa, ma notavo un autoveicolo, il quale sopraggiungeva in senso

inverso. Quindi non essendoci la distanza adeguata, mi spostavo sulla sinistra

della carreggiata, dietro l’autocarro.

Dopo il passaggio del

veicolo, cercavo di ripartire, ma dall’altro senso sopraggiungeva un

autofurgone e quindi arrestavo la mia corsa. Dopo il passaggio di quest’ultimo,

non notavo alcun veicolo dal senso inverso e quindi ripartivo entrando in

collisione con una Citroën Picasso”;

che nell’esposizione dei fatti

di cui allo scritto 25 aprile 2005 all’assicuratore RC, il ricorrente ha

ribadito di non aver visto arrivare la vettura dell’altro protagonista da tergo

e ha inoltre asserito di non aver utilizzato gli indicatori di direzione, sottolineando

che tutte le sue manovre “si sono svolte in un contesto di traffico dove si

reagisce per istinto e per abitudine”;

che dalle affermazioni del

ricorrente, si evince come lo stesso si sia limitato a controllare il traffico

in senso inverso, senza avere in qualche modo badato al traffico retrostante e di

non essersi pertanto avveduto della vettura che sopraggiungeva da tergo;

che ciò posto, se l'insorgente

fosse stato attento al traffico prioritario, egli avrebbe senz'altro potuto

notare per tempo il sopraggiungere della vettura retrostante, fermarsi ed

evitare – in ultima analisi – il sinistro;

che il ricorrente, per la

prima volta con il ricorso 30 settembre 2005, lamenta poi il fatto che i

verbali [di interrogatorio], allestiti il 20 aprile 2005 e su cui si basa la

contravvenzione, sono inesatti e non tengono conto con sufficiente precisione

del contesto nel quale l’incidente ha avuto luogo (cfr. ricorso, 3° §);

che tale critica, già di primo

acchito tardiva, si rivela inoltre infondata posto come il ricorrente non si confronti

ulteriormente con tale argomento, omettendo di specificare in cosa consisterebbe

l’inesattezza dei verbali;

che inoltre, così come

rettamente considerato dalla Sezione della circolazione (cfr. risoluzione

impugnata), le circostanze addotte dal ricorrente per contestualizzare l’infrazione

commessa non sono tali da giustificare un abbandono del procedimento contravvenzionale;

che in siffatte evenienze

questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere

alcun ragionevole dubbio che il ricorrente abbia effettivamente commesso

l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione, e questo a

prescindere dalle eventuali colpe dell'altro protagonista;

che la sanzione inflitta, per

finire, è senz’altro proporzionata alla gravità dell'infrazione – suscettibile

di compromettere l’incolumità altrui – ed è rettamente commisurata al grado di

colpa, alle circostanze del caso specifico e contenuta nei limiti di legge;

che il ricorso deve pertanto

essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 cpv. 2

LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv.

2, 3 e 4, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 73 cpv. 6 lett. a OSStr; 1 segg.

LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.– e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

RI 1,

– Sezione della circolazione, Camorino.

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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