30.2005.316
spostamento sulla corsia di contromano e, dopo aver superato la linea di sicurezza per raggiungere la corsia di marcia, collisione con autoveicolo sopraggiungente da tergo
7 marzo 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
30.2005.316
Data decisione, Autorità:
07.03.2006, PRPEN
Titolo:
spostamento sulla corsia di contromano e, dopo aver superato la linea di sicurezza per raggiungere la corsia di marcia, collisione con autoveicolo sopraggiungente da tergo
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 3 LCSTR
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 34 cpv. 2 LCSTR
art. 34 cpv. 3 LCSTR
art. 34 cpv. 4 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 14 cpv. 1 ONCS
art. 73 cpv. 6 let. a OSSTR
Incarto
n.
30.2005.316
25183/406
Bellinzona
7
marzo 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
vicecancelliera Petra Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 30
settembre 2005 presentato da
RI 1,
contro
la decisione
n. __________ del 16 settembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 27 dicembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
che con decisione del
16 settembre 2005, la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa
di fr. 350.--, oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e alle spese di fr.
80.-, per i seguenti fatti accertati il 19 aprile 2005 in territorio di
Morcote:
“alla guida della vettura
TI __________, si spostava sulla corsia di contromano a sinistra della linea di
sicurezza accodato ad un autocarro. In seguito si spostava verso destra per
raggiungere la corsia di marcia collidendo con un autoveicolo sopraggiungente
da tergo”;
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv. 2 e 4, 36 cpv. 4, 90
cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 73 cpv. 6 lett. a OSStr;
che RI 1 è insorto contro tale
decisione con un ricorso del 30 settembre 2005, nel quale postula, in sostanza,
l’annullamento della multa;
che nelle osservazioni del 27
dicembre 2005, la Sezione della circolazione propone, per contro, di respingere
Fatti
il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
considerato in diritto
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr;
che la documentazione prodotta
contestualmente al ricorso può essere acquisita agli atti; di contro, in
considerazione del fatto che la LPContr non conferisce alle parti la facoltà di
un doppio scambio di allegati scritti (replica), non può essere tenuto conto
delle ulteriori osservazioni del ricorrente di cui allo scritto 28 dicembre
2005;
che per l’art. 27 cpv. 1 prima
frase LCStr, l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali; è vietato ai veicoli oltrepassare o passare sopra le linee di
sicurezza (art. 73 cpv. 6 lett. a OSStr), rispetto alle quali essi devono
sempre circolare a destra (art. 34 cpv. 2 LCStr), ritenuto inoltre che il
conducente deve tenersi a una distanza sufficiente da tutti gli utenti della
strada, in particolare nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o
dietro un altro (art. 34 cpv. 4 LCStr);
che la risoluzione
dipartimentale menziona inoltre l'art. 36 cpv. 4 LCStr, secondo cui il
conducente in procinto di entrare nella circolazione non deve ostacolare gli
altri utenti della strada, i quali hanno la precedenza;
che tale norma è concretizzata
dall'art. 14 cpv. 1 ONC, stando al quale chi è tenuto a dare la precedenza non
deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la
velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art.
90 cifra 1 LCStr);
che la Sezione della
circolazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette disposizioni
– di essersi spostato sulla corsia di contromano oltrepassando la linea di sicurezza
accodato a un autocarro e, in seguito, spostandosi verso destra per
riguadagnare la corsia di marcia, di aver colliso con un autoveicolo
sopraggiungente da tergo;
che preliminarmente l’insorgente
evidenzia la laconicità dell’intimazione di contravvenzione del 29 luglio 2005,
ripresa nella risoluzione impugnata, di modo che la censura può invero essere
ritenuta nei confronti di quest’ultima;
che, seppur laconica, la
risoluzione impugnata dev’essere considerata come sufficientemente motivata,
ritenuto che in materia di contravvenzioni alla LCStr una motivazione sommaria
può bastare, tanto più che, in concreto, nessun elemento permette di far
dubitare che il ricorrente non sia stato in grado di comprendere gli addebiti
mossigli;
che non è peraltro
determinante il fatto che egli non sia pervenuto a “decifrare” le
disposizioni legali menzionate nella “criptata” risoluzione
dipartimentale, ritenuto che anche in questo frangente vale il principio
generale secondo cui "nul n'est censé
ignorer la loi";
che per quanto attiene alla
materialità dell’infrazione imputata al ricorrente, occorre rilevare che la
decisione della Sezione delle circolazione contiene un’errata imputazione,
nella misura in cui ascrive al medesimo una violazione dell’art. 36 cpv. 4
LCStr, norma applicabile al conducente che si appresta a voltare il veicolo, a
fare marcia indietro o - ipotesi verosimilmente ritenuta dall’autorità di prime
cure - immettersi nella circolazione;
che, tuttavia, secondo
costante giurisprudenza il fatto di “immettersi nella circolazione” si
riferisce non tanto al veicolo fermo nel flusso della circolazione, bensì al
caso di veicoli in sosta o parcheggiati (JdT 1989 I 692);
che nell’evenienza concreta il
ricorrente non si stava immettendo nella circolazione nel senso delle predetta
norma, ma si trovava nel flusso della circolazione accodato a un autocarro;
che siccome intenzionato a
riprendere la propria corsia di marcia, il comportamento del ricorrente è
invero descritto dall’art. 34 cpv. 3 LCStr, a norma del quale il conducente che
vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare,
Considerandi
mettersi in preselezione o, come in specie, passare da una corsia a un’altra,
deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono;
che l’imprecisione contenuta
nella risoluzione impugnata non ne inficia tuttavia la validità, in quanto
entrambe le norme in questione, seppur riferite a fattispecie diverse, perseguono
lo stesso scopo, nella misura in cui istituiscono l’obbligo per il conducente
di prestare attenzione al traffico prioritario;
che in questi termini, tenuto
conto che l’addebito mosso al ricorrente riguarda precisamente la violazione
dell’obbligo di prestare la dovuta attenzione al traffico prioritario, occorre
considerare che il suo diritto di essere sentito è salvaguardato grazie al
ricorso presentato;
che nel merito l’insorgente
non nega di per sé l’accaduto, lasciando tuttavia sottintendere l’esistenza di un’eventuale
colpa esclusiva dell’altro protagonista dell’incidente, il quale non avrebbe “realmente
adattato la sua velocità o la sua attenzione a quanto succedeva davanti a lui”
(cfr. ricorso, 3° §);
che non giova tuttavia
all’insorgente prevalersi delle colpe del conducente retrostante, ove solo si
consideri come in ambito penale ognuno risponde delle proprie azioni e
omissioni, sicché l'eventuale comportamento antigiuridico altrui non discrimina
né attenua la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a
propria colpa (cfr. DTF 116 IV 296 consid. 2a);
che non spetta quindi al
giudice penale stabilire il grado di responsabilità di più persone implicate in
un sinistro: tale compito incombe semmai al giudice civile eventualmente
incaricato di dirimere possibili litigi fra gli interessati o le rispettive
assicurazioni;
che l’eventuale disattenzione
dell’altro protagonista non esimeva il ricorrente, comunque sia, dall'obbligo
di rispettare le norme della circolazione enunciate nella decisione impugnata;
che di conseguenza, le
deduzioni intese a mettere in evidenza le presunte colpe dell’altro conducente
non sono liberatorie;
che il ricorrente ha così
descritto la sua manovra davanti alla polizia (cfr. il relativo verbale
d’interrogatorio del 20 aprile 2005, allegato al rapporto di constatazione del
14.
giugno 2005):
“circolavo da Figino in
direzione di Vico-Morcote, giunto dopo la piazza del Comune notavo un
autocarro, il quale occupava tutta la carreggiata. Quindi quest’ultimo si
spostava sulla corsia di sinistra, quella riservata al traffico in senso
inverso, dato che quest’ultimo doveva caricare rifiuti. Cercavo di continuare
la mia corsa, ma notavo un autoveicolo, il quale sopraggiungeva in senso
inverso. Quindi non essendoci la distanza adeguata, mi spostavo sulla sinistra
della carreggiata, dietro l’autocarro.
Dopo il passaggio del
veicolo, cercavo di ripartire, ma dall’altro senso sopraggiungeva un
autofurgone e quindi arrestavo la mia corsa. Dopo il passaggio di quest’ultimo,
non notavo alcun veicolo dal senso inverso e quindi ripartivo entrando in
collisione con una Citroën Picasso”;
che nell’esposizione dei fatti
di cui allo scritto 25 aprile 2005 all’assicuratore RC, il ricorrente ha
ribadito di non aver visto arrivare la vettura dell’altro protagonista da tergo
e ha inoltre asserito di non aver utilizzato gli indicatori di direzione, sottolineando
che tutte le sue manovre “si sono svolte in un contesto di traffico dove si
reagisce per istinto e per abitudine”;
che dalle affermazioni del
ricorrente, si evince come lo stesso si sia limitato a controllare il traffico
in senso inverso, senza avere in qualche modo badato al traffico retrostante e di
non essersi pertanto avveduto della vettura che sopraggiungeva da tergo;
che ciò posto, se l'insorgente
fosse stato attento al traffico prioritario, egli avrebbe senz'altro potuto
notare per tempo il sopraggiungere della vettura retrostante, fermarsi ed
evitare – in ultima analisi – il sinistro;
che il ricorrente, per la
prima volta con il ricorso 30 settembre 2005, lamenta poi il fatto che i
verbali [di interrogatorio], allestiti il 20 aprile 2005 e su cui si basa la
contravvenzione, sono inesatti e non tengono conto con sufficiente precisione
del contesto nel quale l’incidente ha avuto luogo (cfr. ricorso, 3° §);
che tale critica, già di primo
acchito tardiva, si rivela inoltre infondata posto come il ricorrente non si confronti
ulteriormente con tale argomento, omettendo di specificare in cosa consisterebbe
l’inesattezza dei verbali;
che inoltre, così come
rettamente considerato dalla Sezione della circolazione (cfr. risoluzione
impugnata), le circostanze addotte dal ricorrente per contestualizzare l’infrazione
commessa non sono tali da giustificare un abbandono del procedimento contravvenzionale;
che in siffatte evenienze
questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non ritiene sussistere
alcun ragionevole dubbio che il ricorrente abbia effettivamente commesso
l'infrazione rimproveratagli dalla Sezione della circolazione, e questo a
prescindere dalle eventuali colpe dell'altro protagonista;
che la sanzione inflitta, per
finire, è senz’altro proporzionata alla gravità dell'infrazione – suscettibile
di compromettere l’incolumità altrui – ed è rettamente commisurata al grado di
colpa, alle circostanze del caso specifico e contenuta nei limiti di legge;
che il ricorso deve pertanto
essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 cpv. 2
LPContr);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 34 cpv.
2, 3 e 4, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 73 cpv. 6 lett. a OSStr; 1 segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.– e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
RI 1,
– Sezione della circolazione, Camorino.
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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