30.2005.317
messa in circolazione di autocarro privo di sufficienti rilievi antiscivolanti, cronotachigrafo difettoso
21 marzo 2006Italiano10 min
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Numero d'incarto:
30.2005.317
Data decisione, Autorità:
21.03.2006, PRPEN
Titolo:
messa in circolazione di autocarro privo di sufficienti rilievi antiscivolanti, cronotachigrafo difettoso
COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
art. 29 LCSTR
art. 93 cpv. 2 LCSTR
art. 100 cpv. 2 LCSTR
art. 58 cpv. 4 OETV
art. 100 OETV
art. 101 OETV
art. 102 OETV
art. 219 cpv. 1 e 2 OETV
Incarto
n.
30.2005.317
24684/409
Bellinzona
21 marzo 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con la
vicecancelliera Petra Vanoni per statuire sul ricorso 28 settembre 2005
presentato da
RI 1,
difeso da: Avv.
DI 1,
contro
la decisione
n. __________ del 9 settembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 7 novembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino,
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. Con decisione 9
settembre 2005 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di
fr. 3'000.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr.
40.-, per i seguenti motivi:
“Ha messo in circolazione,
quale responsabile della ditta __________ SA, l’autocarro TI __________ avente
otto copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti, il cronotachigrafo
difettoso, un eccessivo gioco allo sterzo, con usura delle boccole e supporti
asse posteriore delle ruote gemellate e con una perdita d’aria del relativo
impianto”.
Fatti
accertati il 22 aprile 2005 in territorio di Balerna.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 29, 93 cifra 2, 100 cpv. 2 LCStr; 58 cpv. 4, 100, 101,
102, 219 cpv. 1 e 2 OETV.
B. RI 1 è insorto contro
tale decisione con un ricorso del 28 settembre 2005 in cui postula
l’annullamento e, in subordine, una riduzione della multa a fr. 300.-, chiedendo
altresì che al gravame sia concesso l’effetto sospensivo.
C. La Sezione della
circolazione nelle sue osservazioni del 7 novembre 2005 propone, per contro,
che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in
diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr. Non merita per contro accoglimento la generica domanda
del ricorrente intesa all'esperimento di non meglio precisate prove, giacché
non si vede – né il ricorrente spiega – in che modo i "doc., testi,
perizia, sopralluogo" da lui citati (ricorso, in particolare pag. 2 punto 1),
senza ulteriormente specificarne contenuto e portata, sarebbero suscettibili
d'influire sull'esito del giudizio.
Per quanto attiene alla
richiesta di concessione dell’effetto sospensivo si rileva che lo stesso è
previsto ex lege contestualmente all’inoltro del ricorso (cfr. art. 9 LPContr),
motivo per cui la richiesta non merita ulteriore disamina.
Relativamente alla richiesta
di presentare ulteriori osservazioni dopo aver visionato l’incarto della
Sezione della circolazione, giova rammentare che la LPContr non conferisce al
ricorrente la facoltà di un doppio scambio di allegati (replica), né tanto meno
di produrre un complemento all’impugnativa scaduto il termine perentorio di
ricorso, ritenuto che l’incarto dell’autorità di primo grado è accessibile a
chi è toccato dalla decisione anche durante detto termine.
Ciò premesso, nulla osta
all'emanazione della sentenza.
Considerandi
2.
La Sezione della
circolazione rimprovera al multato – in applicazione degli art. 29, 93 cifra 2,
100.
cpv. 2 LCStr; 58 cpv. 4, 100, 101, 102, 219 cpv. 1 e 2 OETV – di aver “messo
in circolazione, quale responsabile della ditta __________ SA, l’autocarro TI __________
avente otto copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti, il cronotachigrafo
difettoso, un eccessivo gioco allo sterzo, con usura delle boccole e supporti
asse posteriore delle ruote gemellate e con una perdita d’aria del relativo
impianto” (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione
8.
agosto 2005 allestito sulla base del rapporto di segnalazione 10 maggio 2005
della Polizia cantonale).
3.
Il ricorrente contesta,
seppur in modo generico, gli addebiti mossigli dall’autorità di primo grado e
ritiene inoltre che anche qualora le manchevolezze ritenute a suo carico
fossero effettive, l’infrazione dovrebbe comunque essere imputata al conducente
dell’autocarro. Egli asserisce infatti di essere stato “all’oscuro del reale
stato di fatto, e ciò senza una sua benché minima colpa o negligenza”, atteso
che l’autista mai lo avrebbe avvertito dell’esistenza di problemi al veicolo (ricorso
del 28 settembre 2005, pag. 2 punti 2 e 3). Se così fosse stato, come proclamato
a più riprese nel gravame, egli “avrebbe senz’altro provveduto a effettuare
tutti gli eventuali e necessari interventi” di riparazione e sostituzione
(ricorso pag. 2 punti 4 e 5).
Sempre stando al ricorrente,
considerato che la __________ SA detiene parecchi autocarri, egli non sarebbe
stato “assolutamente in grado, e nemmeno doveva essere da lui pretendibile,
di verificare ogni anomalia”.
Nel gravame egli si rifà a un “uso”
secondo cui spetterebbe all’autista del mezzo effettuare gli opportuni
controlli e avvertire la direzione dei problemi (ricorso del 28 settembre 2005,
pag. 2 punto 4). In proposito, è interessante rilevare - ancorché irrilevante
ai fini del presente giudizio - che nel verbale d’interrogatorio del 23 aprile
2005.
egli fa invero riferimento a una circolare interna, non prodotta con il
gravame, dalla quale desumerebbe l’obbligo per l’autista di avvertirlo di eventuali
manchevolezze del veicolo, mentre nelle osservazioni del 10 agosto 2005 alla Sezione
della circolazione si limita ad asserire che: “secondo me (la
messa in evidenza è del redattore) ogni autista dovrebbe informarci sulle
anomalie dei mezzi che usa”.
A prescindere
dall’esistenza di eventuali usi o normative interne in tal senso, neppure
comprovati, le argomentazioni addotte dal ricorrente non sono liberatorie e
quindi tali da esonerarlo dalle sue responsabilità per le violazioni perpetrate
in seno alla ditta.
In effetti, se è ben vero che
non si può pretendere dal dirigente di un’azienda operante nel settore dei
trasporti con parecchi autocarri - come quella del ricorrente - di sorvegliare
personalmente ogni mezzo, egli deve nondimeno designare un impiegato
responsabile della loro manutenzione, caso contrario è chiamato a rispondere
personalmente del loro stato difettoso (JdT 1971 I 390 n. 10). Nella
fattispecie concreta, non è possibile sapere, e nemmeno il ricorrente lo
pretende, se all’interno della ditta __________ SA vi sia effettivamente un
impiegato responsabile della corretta manutenzione dei vari veicoli, di modo
che occorre concludere per la negativa. Non giova quindi al ricorrente
avvalersi di una non meglio precisata direttiva interna, nemmeno prodotta, per
sottrarsi alla propria responsabilità in qualità di direttore della ditta in
questione. Aggiungasi che, in antitesi con quanto asserito dal ricorrente,
l’autista __________ ha invece sostenuto di averlo avvisato dello stato
difettoso del veicolo prima di mettersi alla guida (verbale di interrogatorio
22.
aprile 2005 pag. 1 in basso).
Di conseguenza, qualora
fossero comprovati, il ricorrente sarebbe chiamato a rispondere personalmente dei
difetti che gli sono ascritti.
4.
Per quanto attiene
all’infrazione relativa ai copertoni privi di sufficienti rilievi, il
ricorrente, in occasione del suo interrogatorio, ha ammesso che “i pneumatici
del mezzo andavano cambiati circa un mese or sono” (verbale di
interrogatorio 23 aprile 2005 pag. 1). L’infrazione è quindi data.
Analogamente, sulla scorta di
quanto asserito dall’autista dell’autocarro, occorre ammettere che pure il
disco cronotachigrafo fosse difettoso; tale constatazione è confortata dal
fatto che, a detta dell’autista, nell’ambito di un precedente controllo del
veicolo avvenuto due settimane prima nel Cantone Grigioni è stata riscontrata
la medesima infrazione (verbale di interrogatorio __________ 22 aprile 2005
pag. 2). Non vi è per altro ragione di dubitare della credibilità delle
affermazioni rilasciate dall’autista il quale, rischiando in tal modo di
esporsi ad analoga sanzione pecuniaria, non avrebbe avuto alcun interesse a
segnalare simile difetto.
Relativamente agli ulteriori
difetti segnalati dall’autista e ritenuti dalla Sezione della circolazione, come
appena concluso, non vi è alcun motivo di dubitare dell’attendibilità delle
affermazioni del primo, il quale non avrebbe certo avuto interesse a segnalare
detti difetti, con il rischio di subire una sanzione analoga a quella inflitta
al ricorrente.
Inoltre dal rapporto di
segnalazione 10 maggio 2005 della Polizia cantonale si evince chiaramente che “il
veicolo era effettivamente in pessime condizioni” (rapporto di segnalazione
pag. 2 in alto). Per tale motivo, la polizia cantonale - dopo aver immediatamente
scortato il veicolo fino alla rimessa (verbale di interrogatorio __________ 22
aprile 2005 pag. 1) – ha provveduto a far convocare il medesimo a un nuovo
collaudo.
Giova rilevare che già in
occasione del precedente controllo, avvenuto, come detto, due settimane prima
nei Grigioni, l’autista ha asserito di aver ricevuto una citazione di
presentare l’autocarro entro 30 giorni in un posto di polizia per verificare
che alcune anomalie riscontrare sul mezzo, la cui natura non è nota a questo
giudice, fossero state riparate.
Considerato lo stato del
veicolo al momento dell’accertamento dei fatti qui in esame e tenuto conto di
quanto emerso in occasione del precedente controllo, nulla induce questo
giudice a dubitare dell’esistenza dei difetti accertati nella querelata
decisione. Sintomatico è poi il fatto che il veicolo non sia stato finora sottoposto
ad alcun collaudo, conclusione cui può giungere questo giudice in difetto di un
referto agli atti. V’è quindi da credere che l’insorgente abbia eluso il
prospettato controllo per evitare che i difetti fossero accertati peritalmente,
omettendo di procedere alle dovute riparazioni e sostituzioni (malgrado quanto
più volte proclamato in sede ricorsuale) e lasciando il veicolo nelle pessime
condizioni in cui si trovava al momento del controllo.
5.
Sulla scorta delle
considerazioni che precedono, dopo aver vagliato gli atti istruttori, questo
giudice perviene al convincimento che i difetti accertati nella decisione sono
effettivi e che l’insorgente ha di fatto commesso le infrazioni rimproverategli
dalla Sezione della circolazione.
La decisione impugnata merita
pertanto conferma.
La multa inflitta risulta per
altro verso giustificata – di per sé – dalle colpe specifiche dell’interessato
per non avere saputo impedire le trasgressioni evocate, così come dalla gravità
di queste ultime, suscettibili fra l’altro di compromettere l’idoneità alla
guida, nonché l’incolumità degli autisti interessati e, in ultima analisi, la
sicurezza della circolazione.
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 29, 93 cifra 2, 100
cpv. 2 LCStr; 58 cpv. 4, 100, 101, 102, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 350.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
RI 1
DI 1
Sezione della circolazione, Camorino,
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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