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Decisione

30.2005.317

messa in circolazione di autocarro privo di sufficienti rilievi antiscivolanti, cronotachigrafo difettoso

21 marzo 2006Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

accertati il 22 aprile 2005 in territorio di Balerna.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 29, 93 cifra 2, 100 cpv. 2 LCStr; 58 cpv. 4, 100, 101,

102, 219 cpv. 1 e 2 OETV.

B. RI 1 è insorto contro

tale decisione con un ricorso del 28 settembre 2005 in cui postula

l’annullamento e, in subordine, una riduzione della multa a fr. 300.-, chiedendo

altresì che al gravame sia concesso l’effetto sospensivo.

C. La Sezione della

circolazione nelle sue osservazioni del 7 novembre 2005 propone, per contro,

che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in

diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr. Non merita per contro accoglimento la generica domanda

del ricorrente intesa all'esperimento di non meglio precisate prove, giacché

non si vede – né il ricorrente spiega – in che modo i "doc., testi,

perizia, sopralluogo" da lui citati (ricorso, in particolare pag. 2 punto 1),

senza ulteriormente specificarne contenuto e portata, sarebbero suscettibili

d'influire sull'esito del giudizio.

Per quanto attiene alla

richiesta di concessione dell’effetto sospensivo si rileva che lo stesso è

previsto ex lege contestualmente all’inoltro del ricorso (cfr. art. 9 LPContr),

motivo per cui la richiesta non merita ulteriore disamina.

Relativamente alla richiesta

di presentare ulteriori osservazioni dopo aver visionato l’incarto della

Sezione della circolazione, giova rammentare che la LPContr non conferisce al

ricorrente la facoltà di un doppio scambio di allegati (replica), né tanto meno

di produrre un complemento all’impugnativa scaduto il termine perentorio di

ricorso, ritenuto che l’incarto dell’autorità di primo grado è accessibile a

chi è toccato dalla decisione anche durante detto termine.

Ciò premesso, nulla osta

all'emanazione della sentenza.

Considerandi

2.

La Sezione della

circolazione rimprovera al multato – in applicazione degli art. 29, 93 cifra 2,

100.

cpv. 2 LCStr; 58 cpv. 4, 100, 101, 102, 219 cpv. 1 e 2 OETV – di aver “messo

in circolazione, quale responsabile della ditta __________ SA, l’autocarro TI __________

avente otto copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti, il cronotachigrafo

difettoso, un eccessivo gioco allo sterzo, con usura delle boccole e supporti

asse posteriore delle ruote gemellate e con una perdita d’aria del relativo

impianto” (decisione impugnata, con riferimento al rapporto di contravvenzione

8.

agosto 2005 allestito sulla base del rapporto di segnalazione 10 maggio 2005

della Polizia cantonale).

3.

Il ricorrente contesta,

seppur in modo generico, gli addebiti mossigli dall’autorità di primo grado e

ritiene inoltre che anche qualora le manchevolezze ritenute a suo carico

fossero effettive, l’infrazione dovrebbe comunque essere imputata al conducente

dell’autocarro. Egli asserisce infatti di essere stato “all’oscuro del reale

stato di fatto, e ciò senza una sua benché minima colpa o negligenza”, atteso

che l’autista mai lo avrebbe avvertito dell’esistenza di problemi al veicolo (ricorso

del 28 settembre 2005, pag. 2 punti 2 e 3). Se così fosse stato, come proclamato

a più riprese nel gravame, egli “avrebbe senz’altro provveduto a effettuare

tutti gli eventuali e necessari interventi” di riparazione e sostituzione

(ricorso pag. 2 punti 4 e 5).

Sempre stando al ricorrente,

considerato che la __________ SA detiene parecchi autocarri, egli non sarebbe

stato “assolutamente in grado, e nemmeno doveva essere da lui pretendibile,

di verificare ogni anomalia”.

Nel gravame egli si rifà a un “uso”

secondo cui spetterebbe all’autista del mezzo effettuare gli opportuni

controlli e avvertire la direzione dei problemi (ricorso del 28 settembre 2005,

pag. 2 punto 4). In proposito, è interessante rilevare - ancorché irrilevante

ai fini del presente giudizio - che nel verbale d’interrogatorio del 23 aprile

2005.

egli fa invero riferimento a una circolare interna, non prodotta con il

gravame, dalla quale desumerebbe l’obbligo per l’autista di avvertirlo di eventuali

manchevolezze del veicolo, mentre nelle osservazioni del 10 agosto 2005 alla Sezione

della circolazione si limita ad asserire che: “secondo me (la

messa in evidenza è del redattore) ogni autista dovrebbe informarci sulle

anomalie dei mezzi che usa”.

A prescindere

dall’esistenza di eventuali usi o normative interne in tal senso, neppure

comprovati, le argomentazioni addotte dal ricorrente non sono liberatorie e

quindi tali da esonerarlo dalle sue responsabilità per le violazioni perpetrate

in seno alla ditta.

In effetti, se è ben vero che

non si può pretendere dal dirigente di un’azienda operante nel settore dei

trasporti con parecchi autocarri - come quella del ricorrente - di sorvegliare

personalmente ogni mezzo, egli deve nondimeno designare un impiegato

responsabile della loro manutenzione, caso contrario è chiamato a rispondere

personalmente del loro stato difettoso (JdT 1971 I 390 n. 10). Nella

fattispecie concreta, non è possibile sapere, e nemmeno il ricorrente lo

pretende, se all’interno della ditta __________ SA vi sia effettivamente un

impiegato responsabile della corretta manutenzione dei vari veicoli, di modo

che occorre concludere per la negativa. Non giova quindi al ricorrente

avvalersi di una non meglio precisata direttiva interna, nemmeno prodotta, per

sottrarsi alla propria responsabilità in qualità di direttore della ditta in

questione. Aggiungasi che, in antitesi con quanto asserito dal ricorrente,

l’autista __________ ha invece sostenuto di averlo avvisato dello stato

difettoso del veicolo prima di mettersi alla guida (verbale di interrogatorio

22.

aprile 2005 pag. 1 in basso).

Di conseguenza, qualora

fossero comprovati, il ricorrente sarebbe chiamato a rispondere personalmente dei

difetti che gli sono ascritti.

4.

Per quanto attiene

all’infrazione relativa ai copertoni privi di sufficienti rilievi, il

ricorrente, in occasione del suo interrogatorio, ha ammesso che “i pneumatici

del mezzo andavano cambiati circa un mese or sono” (verbale di

interrogatorio 23 aprile 2005 pag. 1). L’infrazione è quindi data.

Analogamente, sulla scorta di

quanto asserito dall’autista dell’autocarro, occorre ammettere che pure il

disco cronotachigrafo fosse difettoso; tale constatazione è confortata dal

fatto che, a detta dell’autista, nell’ambito di un precedente controllo del

veicolo avvenuto due settimane prima nel Cantone Grigioni è stata riscontrata

la medesima infrazione (verbale di interrogatorio __________ 22 aprile 2005

pag. 2). Non vi è per altro ragione di dubitare della credibilità delle

affermazioni rilasciate dall’autista il quale, rischiando in tal modo di

esporsi ad analoga sanzione pecuniaria, non avrebbe avuto alcun interesse a

segnalare simile difetto.

Relativamente agli ulteriori

difetti segnalati dall’autista e ritenuti dalla Sezione della circolazione, come

appena concluso, non vi è alcun motivo di dubitare dell’attendibilità delle

affermazioni del primo, il quale non avrebbe certo avuto interesse a segnalare

detti difetti, con il rischio di subire una sanzione analoga a quella inflitta

al ricorrente.

Inoltre dal rapporto di

segnalazione 10 maggio 2005 della Polizia cantonale si evince chiaramente che “il

veicolo era effettivamente in pessime condizioni” (rapporto di segnalazione

pag. 2 in alto). Per tale motivo, la polizia cantonale - dopo aver immediatamente

scortato il veicolo fino alla rimessa (verbale di interrogatorio __________ 22

aprile 2005 pag. 1) – ha provveduto a far convocare il medesimo a un nuovo

collaudo.

Giova rilevare che già in

occasione del precedente controllo, avvenuto, come detto, due settimane prima

nei Grigioni, l’autista ha asserito di aver ricevuto una citazione di

presentare l’autocarro entro 30 giorni in un posto di polizia per verificare

che alcune anomalie riscontrare sul mezzo, la cui natura non è nota a questo

giudice, fossero state riparate.

Considerato lo stato del

veicolo al momento dell’accertamento dei fatti qui in esame e tenuto conto di

quanto emerso in occasione del precedente controllo, nulla induce questo

giudice a dubitare dell’esistenza dei difetti accertati nella querelata

decisione. Sintomatico è poi il fatto che il veicolo non sia stato finora sottoposto

ad alcun collaudo, conclusione cui può giungere questo giudice in difetto di un

referto agli atti. V’è quindi da credere che l’insorgente abbia eluso il

prospettato controllo per evitare che i difetti fossero accertati peritalmente,

omettendo di procedere alle dovute riparazioni e sostituzioni (malgrado quanto

più volte proclamato in sede ricorsuale) e lasciando il veicolo nelle pessime

condizioni in cui si trovava al momento del controllo.

5.

Sulla scorta delle

considerazioni che precedono, dopo aver vagliato gli atti istruttori, questo

giudice perviene al convincimento che i difetti accertati nella decisione sono

effettivi e che l’insorgente ha di fatto commesso le infrazioni rimproverategli

dalla Sezione della circolazione.

La decisione impugnata merita

pertanto conferma.

La multa inflitta risulta per

altro verso giustificata – di per sé – dalle colpe specifiche dell’interessato

per non avere saputo impedire le trasgressioni evocate, così come dalla gravità

di queste ultime, suscettibili fra l’altro di compromettere l’idoneità alla

guida, nonché l’incolumità degli autisti interessati e, in ultima analisi, la

sicurezza della circolazione.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 29, 93 cifra 2, 100

cpv. 2 LCStr; 58 cpv. 4, 100, 101, 102, 219 cpv. 1 e 2 OETV; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 350.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

RI 1

DI 1

Sezione della circolazione, Camorino,

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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