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Decisione

30.2005.318

posteggio in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggiare

18 luglio 2006Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

di __________:

“ha

posteggiato il veicolo __________ in luogo in cui è segnalato il divieto di

parcheggiare”;

che

la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1,

90 cifra 1 LCStr, 30 cpv. 1 OSStr;

che

RI 1 è insorta con ricorso del 24 settembre 2005, con il quale ha chiesto

l’annullamento della multa;

che

nelle sue osservazioni del 12 ottobre 2005 la CRTE 1 ha postulato la reiezione

del gravame e la conferma della decisione impugnata;

considerato in

diritto:

che

la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la

tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il

ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a

norma dell’art. 12 LPContr;

che

preliminarmente si rileva che l’esame dell’asserta problematica legata alla

situazione viaria del Comune di __________ esula dalla competenza di questo

giudice, la questione dovendo essere sottoposta direttamente all’autorità

comunale;

che,

secondo l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l’utente della strada deve

osservare i segnali e le demarcazioni stradali;

che,

giusta l’art. 30 cpv. 1 OSStr, il segnale “divieto di parcheggio” (2.50) vieta

il parcheggio di veicoli dalla parte della strada provvista di un tale segnale.

Il parcheggio è la sosta di veicoli che non è destinata soltanto a far salire o

scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci (art. 19 cpv. 1 ONC);

che

chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o

nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto

o la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

che

Considerandi

per il parcheggio in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio (2.50,

30.

cpv. 1 OSStr), fino a 2 ore, è comminata una multa di fr. 40.-- (cifra 250a

dell’allegato 1 dell’Ordinanza sulle multe disciplinari);

che

la ricorrente si è opposta alla contravvenzione, sostenendo di non aver

parcheggiato ma solamente sostato per 20 minuti, ossia il tempo che le era

necessario per scaricare la spesa dalla sua vettura, ritenuto inoltre che la

via di accesso alla sua abitazione era bloccata da un altro veicolo che vi

sostava illegalmente;

che

l’insorgente ha altresì sostenuto che sulla piazza in questione non è segnalato

alcun divieto di fermata (cfr. ricorso, pag. 1);

che

l’ausiliario di polizia denunciante ha dichiarato che “la vettura era

parcheggiata dove vi è segnalato il divieto di parcheggio a norma di legge.

Inoltre durante il 1. controllo ore 21:55 e il 2. controllo ore 22:17 non vi è

stato nessun movimento di carico e scarico” (cfr. rapporto di contro-osservazioni

10.

agosto 2005);

che

le dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di

veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente

apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore

dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti,

tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;

che,

a prescindere dalla questione dell’esistenza della segnaletica in loco, il

ricorso deve essere accolto per i motivi che seguono;

che,

come detto in precedenza, la ricorrente ha affermato di aver impiegato circa 20

minuti per le sue manovre di scarico della spesa, tenuto conto che la strada di

accesso alla sua abitazione era ostruita da un’altra vettura (circostanza sulla

quale il rapporto di contro-osservazioni 10 agosto 2005 è rimasto silente);

che

la durata di quest’ultime operazioni corrisponde con l’accertamento esperito

dall’ausiliario di polizia denunciante;

che

il fatto che quest’ultimo non abbia assistito ad alcun movimento di carico e

scarico durante i suoi 2 controlli non rende meno plausibile la versione

lineare sostenuta sin dall’inizio dalla ricorrente;

che

nell’evenienza concreta non è possibile concludere con certezza che

l’interessata non sia tornata alla propria vettura dopo aver depositato la

spesa, limitandosi quindi ad una sosta per lo scarico;

che

pertanto, in virtù del principio “in dubio pro reo”, l’insorgente va prosciolta

dall’accusa formulata nei suoi confronti;

che,

visto l’esito del gravame, non si prelevano né tasse né spese di giudizio;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90

LCStr; 19 cpv. 1 ONC; 30 OSStr; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la

decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese di giustizia.

3. Intimazione a:

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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