30.2005.318
posteggio in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggiare
18 luglio 2006Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2005.318
Data decisione, Autorità:
18.07.2006, PRPEN
Titolo:
posteggio in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggiare
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
PARCHEGGIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 30 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2005.318
24478/406
Bellinzona
18
luglio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 24 settembre 2005 presentato
da
RI 1
contro
la decisione 9
settembre 2005 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 12 ottobre 2005 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in
fatto:
che
la CRTE 1, con decisione del 9 settembre 2005, ha inflitto a RI 1 una multa di
fr. 40.--, per i seguenti fatti accertati il 25 giugno 2005 in territorio
Fatti
di __________:
“ha
posteggiato il veicolo __________ in luogo in cui è segnalato il divieto di
parcheggiare”;
che
la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1,
90 cifra 1 LCStr, 30 cpv. 1 OSStr;
che
RI 1 è insorta con ricorso del 24 settembre 2005, con il quale ha chiesto
l’annullamento della multa;
che
nelle sue osservazioni del 12 ottobre 2005 la CRTE 1 ha postulato la reiezione
del gravame e la conferma della decisione impugnata;
considerato in
diritto:
che
la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell’art. 12 LPContr;
che
preliminarmente si rileva che l’esame dell’asserta problematica legata alla
situazione viaria del Comune di __________ esula dalla competenza di questo
giudice, la questione dovendo essere sottoposta direttamente all’autorità
comunale;
che,
secondo l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l’utente della strada deve
osservare i segnali e le demarcazioni stradali;
che,
giusta l’art. 30 cpv. 1 OSStr, il segnale “divieto di parcheggio” (2.50) vieta
il parcheggio di veicoli dalla parte della strada provvista di un tale segnale.
Il parcheggio è la sosta di veicoli che non è destinata soltanto a far salire o
scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci (art. 19 cpv. 1 ONC);
che
chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o
nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto
o la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che
Considerandi
per il parcheggio in luogo in cui è segnalato il divieto di parcheggio (2.50,
30.
cpv. 1 OSStr), fino a 2 ore, è comminata una multa di fr. 40.-- (cifra 250a
dell’allegato 1 dell’Ordinanza sulle multe disciplinari);
che
la ricorrente si è opposta alla contravvenzione, sostenendo di non aver
parcheggiato ma solamente sostato per 20 minuti, ossia il tempo che le era
necessario per scaricare la spesa dalla sua vettura, ritenuto inoltre che la
via di accesso alla sua abitazione era bloccata da un altro veicolo che vi
sostava illegalmente;
che
l’insorgente ha altresì sostenuto che sulla piazza in questione non è segnalato
alcun divieto di fermata (cfr. ricorso, pag. 1);
che
l’ausiliario di polizia denunciante ha dichiarato che “la vettura era
parcheggiata dove vi è segnalato il divieto di parcheggio a norma di legge.
Inoltre durante il 1. controllo ore 21:55 e il 2. controllo ore 22:17 non vi è
stato nessun movimento di carico e scarico” (cfr. rapporto di contro-osservazioni
10.
agosto 2005);
che
le dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di
veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente
apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore
dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti,
tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;
che,
a prescindere dalla questione dell’esistenza della segnaletica in loco, il
ricorso deve essere accolto per i motivi che seguono;
che,
come detto in precedenza, la ricorrente ha affermato di aver impiegato circa 20
minuti per le sue manovre di scarico della spesa, tenuto conto che la strada di
accesso alla sua abitazione era ostruita da un’altra vettura (circostanza sulla
quale il rapporto di contro-osservazioni 10 agosto 2005 è rimasto silente);
che
la durata di quest’ultime operazioni corrisponde con l’accertamento esperito
dall’ausiliario di polizia denunciante;
che
il fatto che quest’ultimo non abbia assistito ad alcun movimento di carico e
scarico durante i suoi 2 controlli non rende meno plausibile la versione
lineare sostenuta sin dall’inizio dalla ricorrente;
che
nell’evenienza concreta non è possibile concludere con certezza che
l’interessata non sia tornata alla propria vettura dopo aver depositato la
spesa, limitandosi quindi ad una sosta per lo scarico;
che
pertanto, in virtù del principio “in dubio pro reo”, l’insorgente va prosciolta
dall’accusa formulata nei suoi confronti;
che,
visto l’esito del gravame, non si prelevano né tasse né spese di giudizio;
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90
LCStr; 19 cpv. 1 ONC; 30 OSStr; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese di giustizia.
3. Intimazione a:
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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