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Decisione

30.2005.319

Conducente che non rispetta il semaforo rosso e collide con veicolo che sopraggiunge da sinistra. Protagonista che circola a 60 km/h su 50 km/h, sprovvisto di cintura di sicurezza.

23 marzo 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione, con decisione del 9 settembre 2005, ha inflitto a RI 1 una multa

di fr. 700.-, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr.

90.- per i seguenti motivi:

“Alla guida della vettura

TI __________ non osservava una segnalazione semaforica rossa indicante

“fermata”, s’inoltrava in un’intersezione e collideva con un autoveicolo

sopraggiungente da sinistra.

Inoltre circolava ad una velocità

dichiarata di 60 km/h malgrado il limite vigente di 50 km/h e ometteva di

allacciarsi con la cintura di sicurezza.”

Fatti accertati il 6 maggio

2005 in territorio di Lugano.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 36 cpv. 2, 57 cpv. 5 lett.

a, 90 cifra 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 3a cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 14 cpv. 1 e 96

ONC; 22 cpv. 1 e 68 cpv. 1 OSStr.

B. Contro la

predetta pronuncia dipartimentale RI 1 è insorto con un ricorso del 27

settembre 2005, nel quale nega l’addebito mossogli per inosservanza del segnale

luminoso indicante “fermata”.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

Preliminarmente occorre

chinarsi su una presunta violazione del diritto di essere sentito, e meglio del

diritto di far amministrare le prove offerte, adombrata dal ricorrente, nella

misura in cui l’autorità di prime cure - così come la polizia cantonale -

avrebbe rifiutato di verbalizzare una teste a suo discarico. Occorre quindi

pronunciarsi sulla conseguente richiesta di assumere detta prova in sede

ricorsuale.

Il ricorrente attesta in

effetti sin dall’inizio l’esistenza di una teste che avrebbe deposto a suo

favore annunciatasi sul luogo dell’incidente stradale in esame (verbale di

interrogatorio 6 maggio 2005; osservazioni 20 giugno 2005 alla Sezione della

circolazione; scritto 24 agosto 2005 alla polizia cantonale), lamentando il

fatto che la stessa non è stata verbalizzata, né tanto meno è stato fornito il

suo nominativo.

Per costante giurisprudenza,

l’autorità ha l’obbligo di dar seguito all’offerta delle prove presentate in

tempo utile e nelle forme richieste, a meno che le stesse non siano

manifestamente inidonee a fornire la prova del fatto asserito o che si tratti

di provare un fatto irrilevante (DTF 118 Ia 457, consid. 2b; 115 Ia 97, consid.

5b).

In concreto, l’autorità di

prime cure non ha dato seguito alla richiesta di supplemento d’inchiesta

(riferito unicamente all’audizione testimoniale e non anche a un asserto

sopralluogo, come invece sostenuto nel ricorso; cfr. osservazioni 20 giugno

2005.

alla Sezione della circolazione), ritenendo, sulla scorta del rapporto di

constatazione dell’incidente del 20 maggio 2005, di avere sufficienti elementi

per statuire (cfr. scritto 15 luglio 2005 della Sezione della circolazione alla

__________ Protezione giuridica, con l’invito a formulare eventuali ulteriori

osservazioni, non presentate). In tal modo, l’autorità ha di fatto proceduto a

un apprezzamento anticipato delle prove, senza violare a priori il diritto di

essere sentito del ricorrente.

Dal rapporto di segnalazione

del 28 ottobre 2005, si evince poi che la polizia cantonale ha contattato

telefonicamente la teste menzionata dal ricorrente, ferma in piedi alla fermata

del bus in prossimità del luogo dell’incidente.

Dal predetto rapporto risulta

che costei ha assistito unicamente all’impatto avvenuto tra il veicolo del

ricorrente e quello del coprotagonista e non era per contro in grado -

contrariamente a quanto preteso dal primo - di riferire su che luce fosse

commutato l’impianto semaforico nel suo senso di marcia, motivo per cui la stessa

non è stata verbalizzata.

Il ricorrente, nelle proprie

osservazioni del 7 marzo 2005, non si confronta minimamente con le motivazioni

addotte dalla polizia, della cui veridicità non v’è per altro motivo di

dubitare. Egli si limita a ribadire di non capire come mai la teste non è stata

verbalizzata, ancorché in proposito il predetto rapporto sia chiaro e di facile

comprensione. Giova osservare che le circostanze descritte nel rapporto di

segnalazione non possono certamente essere frutto della fantasia dell’agente,

che, a differenza del ricorrente, non ha alcun interesse a dichiarare fatti o

circostanze non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di

subire sanzioni penali e amministrative.

Per quanto attiene alla

audizione della teste in questa sede, si rileva che l'art.

12.

cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce

al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria

d'ufficio.

Il

giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui

presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento

anticipato delle prove": DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami

di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d).

Di conseguenza, analogamente a quanto ritenuto dall’autorità di prime cure,

la prova chiesta dal ricorrente non appare suscettibile d'influire sull'esito

del giudizio, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e completi da

permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento.

Nulla

osta pertanto all'esame del ricorso nel merito che può essere giudicato

sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.

3.

La Sezione della

circolazione rimprovera al multato - in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1,

32.

cpv. 2 e 3, 36 cpv. 2, 57 cpv. 5 lett. a, 90 cifra 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 3a

cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 14 cpv. 1 e 96 ONC; 22 cpv. 1 e 68 cpv. 1 OSStr – di

non essersi fermato con la propria vettura davanti a un semaforo rosso, inoltrandosi

di conseguenza in un’intersezione e collidendo con un veicolo proveniente da

sinistra. L’autorità gli rimprovera inoltre di aver circolato a una velocità

dichiarata di 60 km/h malgrado il limite vigente di 50 km/h, omettendo di allacciarsi

con la cintura di sicurezza, infrazioni che il ricorrente riconosce di aver

commesso e che non meritano quindi ulteriore disamina.

4.

L’utente della strada

deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni

della polizia (art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr).

Alle intersezioni, la

precedenza spetta al veicolo che giunge da destra. I veicoli che circolano

sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da

sinistra. È riservato qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od

ordini della polizia (art. 36 cpv. 2 LCStr). Per quanto concerne i segnali

luminosi, la luce rossa significa “fermata” (art. 68 cpv. 1 prima frase OSStr),

mentre quella verde dà via libera (cpv. 2 prima frase). Chi è tenuto a dare la

precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve

ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima

dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art.

90.

n. 1 LCStr);

5.

Nell’evenienza concreta,

l’insorgente contesta nel modo più assoluto di non aver osservato il segnale

luminoso di “fermata” e nega ogni responsabilità nell’accaduto, adducendo di

essere passato con il semaforo verde (verbale di interrogatorio 6 maggio 2005,

pag. 1 e 2; osservazioni del 20 giugno 2005; ricorso del 27 settembre 2005;

osservazioni del 7 marzo 2005, pag. 2).

La versione

dell’insorgente contrasta invero con le dichiarazioni rese dall’altro

protagonista dell’incidente, __________, secondo cui il semaforo posto sulla

propria corsia di marcia, in Via __________, era verde (verbale di

interrogatorio __________ del 6 maggio 2005, pag. 1 e 2).

Quest’ultima

versione è corroborata dalle chiare e univoche affermazioni del teste __________,

che era alla guida della terza vettura incolonnata al semaforo posto in Via __________,

il quale afferma che “al momento in cui l’impianto semaforico si è commutato

su luce verde, la prima autovettura (n.d.r.: ossia quella di __________)

partiva per immettersi su via __________”. Al termine del proprio verbale

egli ribadisce che “al momento in cui la prima autovettura è partita da Via __________

per immettersi su Via __________, l’impianto semaforico posto sulla nostra

corsia era commutato su luce verde” (verbale d’interrogatorio __________,

del 15 maggio 2005, pag. 1 e 2).

Il

conducente della vettura che seguiva quella di __________, __________ i,

afferma che: “Giunto all’impianto semaforico di Via __________ /Via __________

mi arrestavo in quanto quest’ultimo era commutato sul rosso. Preciso che

davanti a me vi era una vettura di colore rosso. Durante l’attesa davo

un’occhiata al mio telefono cellulare depositato nel portaoggetti centrale. Nel

frattempo potevo notare che il semaforo si era commutato sul verde e che la

vettura che mi precedeva si era messa in marcia. Preciso che non sono in grado

di dire con esattezza se il conducente della vettura che mi precedeva è partito

con il semaforo verde. Posso unicamente precisare ancora una volta che quando

il semaforo era commutato sul rosso tutti eravamo fermi in colonna”

(verbale di interrogatorio __________ del 7 maggio 2005, pag. 1).

Benché la

testimonianza che precede non permetta di dire con certezza di che colore era

il segnale luminoso nell’attimo in cui il coprotagonista dell’incidente è

partito, la stessa consente comunque di avvalorare la tesi secondo cui il

semaforo posto si Via __________ era commutato su luce verde, a maggior ragione

se rapportata a quanto affermato dal teste __________.

Non solo,

ma dalle informazioni complementari di cui al rapporto di constatazione 20

maggio 2005, risulta inoltre che in qualità di teste si è pure annunciato il

signor __________, il quale ha telefonicamente comunicato che il coprotagonista

dell’incidente è partito quando l’impianto semaforico era commutato su luce

verde; considerazione sulla quale il ricorrente nemmeno si è espresso.

Ora, malgrado il tentativo del

ricorrente di mettere in discussione l’attendibilità delle testimonianze e la

dinamica dell’incidente - con considerazioni peraltro fuori luogo o

ininfluenti, come ad esempio il fatto che i testimoni non abbiano visto

l’impatto – nulla agli atti consente di dubitare della versione fornita

dall’altro protagonista dell’incidente.

In simili circostanze questo

giudice perviene con tranquillità al convincimento che l’insorgente ha

effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dalla Sezione della

circolazione. Egli, del resto, non adduce giustificazioni, né evoca circostanze

suscettibili di scostarsi dalla decisione impugnata, la quale trova invece

riscontro negli atti costituenti l’incarto.

6.

La multa inflitta è

peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.

2 e 3, 36 cpv. 2, 57 cpv. 5 lett. a, 90 Cifra 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 3a cpv. 1,

4a cpv. 1 lett. a, 14 cpv. 1 e 96 ONC; 22 cpv. 1 e 68 cpv. 1 OSStr; 1 segg.

LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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