30.2005.319
Conducente che non rispetta il semaforo rosso e collide con veicolo che sopraggiunge da sinistra. Protagonista che circola a 60 km/h su 50 km/h, sprovvisto di cintura di sicurezza.
23 marzo 2006Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
30.2005.319
Data decisione, Autorità:
23.03.2006, PRPEN
Titolo:
Conducente che non rispetta il semaforo rosso e collide con veicolo che sopraggiunge da sinistra. Protagonista che circola a 60 km/h su 50 km/h, sprovvisto di cintura di sicurezza.
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.319
24179/402
Bellinzona
23
marzo 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Thi
Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 27
settembre 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n. 24179/402 del 9 settembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
rilevato che le osservazioni del 4
novembre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione non sono tempestive;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione, con decisione del 9 settembre 2005, ha inflitto a RI 1 una multa
di fr. 700.-, oltre ad una tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr.
90.- per i seguenti motivi:
“Alla guida della vettura
TI __________ non osservava una segnalazione semaforica rossa indicante
“fermata”, s’inoltrava in un’intersezione e collideva con un autoveicolo
sopraggiungente da sinistra.
Inoltre circolava ad una velocità
dichiarata di 60 km/h malgrado il limite vigente di 50 km/h e ometteva di
allacciarsi con la cintura di sicurezza.”
Fatti accertati il 6 maggio
2005 in territorio di Lugano.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 36 cpv. 2, 57 cpv. 5 lett.
a, 90 cifra 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 3a cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 14 cpv. 1 e 96
ONC; 22 cpv. 1 e 68 cpv. 1 OSStr.
B. Contro la
predetta pronuncia dipartimentale RI 1 è insorto con un ricorso del 27
settembre 2005, nel quale nega l’addebito mossogli per inosservanza del segnale
luminoso indicante “fermata”.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
Preliminarmente occorre
chinarsi su una presunta violazione del diritto di essere sentito, e meglio del
diritto di far amministrare le prove offerte, adombrata dal ricorrente, nella
misura in cui l’autorità di prime cure - così come la polizia cantonale -
avrebbe rifiutato di verbalizzare una teste a suo discarico. Occorre quindi
pronunciarsi sulla conseguente richiesta di assumere detta prova in sede
ricorsuale.
Il ricorrente attesta in
effetti sin dall’inizio l’esistenza di una teste che avrebbe deposto a suo
favore annunciatasi sul luogo dell’incidente stradale in esame (verbale di
interrogatorio 6 maggio 2005; osservazioni 20 giugno 2005 alla Sezione della
circolazione; scritto 24 agosto 2005 alla polizia cantonale), lamentando il
fatto che la stessa non è stata verbalizzata, né tanto meno è stato fornito il
suo nominativo.
Per costante giurisprudenza,
l’autorità ha l’obbligo di dar seguito all’offerta delle prove presentate in
tempo utile e nelle forme richieste, a meno che le stesse non siano
manifestamente inidonee a fornire la prova del fatto asserito o che si tratti
di provare un fatto irrilevante (DTF 118 Ia 457, consid. 2b; 115 Ia 97, consid.
5b).
In concreto, l’autorità di
prime cure non ha dato seguito alla richiesta di supplemento d’inchiesta
(riferito unicamente all’audizione testimoniale e non anche a un asserto
sopralluogo, come invece sostenuto nel ricorso; cfr. osservazioni 20 giugno
2005.
alla Sezione della circolazione), ritenendo, sulla scorta del rapporto di
constatazione dell’incidente del 20 maggio 2005, di avere sufficienti elementi
per statuire (cfr. scritto 15 luglio 2005 della Sezione della circolazione alla
__________ Protezione giuridica, con l’invito a formulare eventuali ulteriori
osservazioni, non presentate). In tal modo, l’autorità ha di fatto proceduto a
un apprezzamento anticipato delle prove, senza violare a priori il diritto di
essere sentito del ricorrente.
Dal rapporto di segnalazione
del 28 ottobre 2005, si evince poi che la polizia cantonale ha contattato
telefonicamente la teste menzionata dal ricorrente, ferma in piedi alla fermata
del bus in prossimità del luogo dell’incidente.
Dal predetto rapporto risulta
che costei ha assistito unicamente all’impatto avvenuto tra il veicolo del
ricorrente e quello del coprotagonista e non era per contro in grado -
contrariamente a quanto preteso dal primo - di riferire su che luce fosse
commutato l’impianto semaforico nel suo senso di marcia, motivo per cui la stessa
non è stata verbalizzata.
Il ricorrente, nelle proprie
osservazioni del 7 marzo 2005, non si confronta minimamente con le motivazioni
addotte dalla polizia, della cui veridicità non v’è per altro motivo di
dubitare. Egli si limita a ribadire di non capire come mai la teste non è stata
verbalizzata, ancorché in proposito il predetto rapporto sia chiaro e di facile
comprensione. Giova osservare che le circostanze descritte nel rapporto di
segnalazione non possono certamente essere frutto della fantasia dell’agente,
che, a differenza del ricorrente, non ha alcun interesse a dichiarare fatti o
circostanze non corrispondenti alla realtà, con il rischio, tra l’altro, di
subire sanzioni penali e amministrative.
Per quanto attiene alla
audizione della teste in questa sede, si rileva che l'art.
12.
cpv. 1 della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce
al giudice della Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria
d'ufficio.
Il
giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui
presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento
anticipato delle prove": DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami
di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d).
Di conseguenza, analogamente a quanto ritenuto dall’autorità di prime cure,
la prova chiesta dal ricorrente non appare suscettibile d'influire sull'esito
del giudizio, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e completi da
permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento.
Nulla
osta pertanto all'esame del ricorso nel merito che può essere giudicato
sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
3.
La Sezione della
circolazione rimprovera al multato - in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1,
32.
cpv. 2 e 3, 36 cpv. 2, 57 cpv. 5 lett. a, 90 cifra 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 3a
cpv. 1, 4a cpv. 1 lett. a, 14 cpv. 1 e 96 ONC; 22 cpv. 1 e 68 cpv. 1 OSStr – di
non essersi fermato con la propria vettura davanti a un semaforo rosso, inoltrandosi
di conseguenza in un’intersezione e collidendo con un veicolo proveniente da
sinistra. L’autorità gli rimprovera inoltre di aver circolato a una velocità
dichiarata di 60 km/h malgrado il limite vigente di 50 km/h, omettendo di allacciarsi
con la cintura di sicurezza, infrazioni che il ricorrente riconosce di aver
commesso e che non meritano quindi ulteriore disamina.
4.
L’utente della strada
deve osservare i segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni
della polizia (art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr).
Alle intersezioni, la
precedenza spetta al veicolo che giunge da destra. I veicoli che circolano
sulle strade designate principali hanno la precedenza anche se giungono da
sinistra. È riservato qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od
ordini della polizia (art. 36 cpv. 2 LCStr). Per quanto concerne i segnali
luminosi, la luce rossa significa “fermata” (art. 68 cpv. 1 prima frase OSStr),
mentre quella verde dà via libera (cpv. 2 prima frase). Chi è tenuto a dare la
precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve
ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima
dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l'arresto o con la multa (art.
90.
n. 1 LCStr);
5.
Nell’evenienza concreta,
l’insorgente contesta nel modo più assoluto di non aver osservato il segnale
luminoso di “fermata” e nega ogni responsabilità nell’accaduto, adducendo di
essere passato con il semaforo verde (verbale di interrogatorio 6 maggio 2005,
pag. 1 e 2; osservazioni del 20 giugno 2005; ricorso del 27 settembre 2005;
osservazioni del 7 marzo 2005, pag. 2).
La versione
dell’insorgente contrasta invero con le dichiarazioni rese dall’altro
protagonista dell’incidente, __________, secondo cui il semaforo posto sulla
propria corsia di marcia, in Via __________, era verde (verbale di
interrogatorio __________ del 6 maggio 2005, pag. 1 e 2).
Quest’ultima
versione è corroborata dalle chiare e univoche affermazioni del teste __________,
che era alla guida della terza vettura incolonnata al semaforo posto in Via __________,
il quale afferma che “al momento in cui l’impianto semaforico si è commutato
su luce verde, la prima autovettura (n.d.r.: ossia quella di __________)
partiva per immettersi su via __________”. Al termine del proprio verbale
egli ribadisce che “al momento in cui la prima autovettura è partita da Via __________
per immettersi su Via __________, l’impianto semaforico posto sulla nostra
corsia era commutato su luce verde” (verbale d’interrogatorio __________,
del 15 maggio 2005, pag. 1 e 2).
Il
conducente della vettura che seguiva quella di __________, __________ i,
afferma che: “Giunto all’impianto semaforico di Via __________ /Via __________
mi arrestavo in quanto quest’ultimo era commutato sul rosso. Preciso che
davanti a me vi era una vettura di colore rosso. Durante l’attesa davo
un’occhiata al mio telefono cellulare depositato nel portaoggetti centrale. Nel
frattempo potevo notare che il semaforo si era commutato sul verde e che la
vettura che mi precedeva si era messa in marcia. Preciso che non sono in grado
di dire con esattezza se il conducente della vettura che mi precedeva è partito
con il semaforo verde. Posso unicamente precisare ancora una volta che quando
il semaforo era commutato sul rosso tutti eravamo fermi in colonna”
(verbale di interrogatorio __________ del 7 maggio 2005, pag. 1).
Benché la
testimonianza che precede non permetta di dire con certezza di che colore era
il segnale luminoso nell’attimo in cui il coprotagonista dell’incidente è
partito, la stessa consente comunque di avvalorare la tesi secondo cui il
semaforo posto si Via __________ era commutato su luce verde, a maggior ragione
se rapportata a quanto affermato dal teste __________.
Non solo,
ma dalle informazioni complementari di cui al rapporto di constatazione 20
maggio 2005, risulta inoltre che in qualità di teste si è pure annunciato il
signor __________, il quale ha telefonicamente comunicato che il coprotagonista
dell’incidente è partito quando l’impianto semaforico era commutato su luce
verde; considerazione sulla quale il ricorrente nemmeno si è espresso.
Ora, malgrado il tentativo del
ricorrente di mettere in discussione l’attendibilità delle testimonianze e la
dinamica dell’incidente - con considerazioni peraltro fuori luogo o
ininfluenti, come ad esempio il fatto che i testimoni non abbiano visto
l’impatto – nulla agli atti consente di dubitare della versione fornita
dall’altro protagonista dell’incidente.
In simili circostanze questo
giudice perviene con tranquillità al convincimento che l’insorgente ha
effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dalla Sezione della
circolazione. Egli, del resto, non adduce giustificazioni, né evoca circostanze
suscettibili di scostarsi dalla decisione impugnata, la quale trova invece
riscontro negli atti costituenti l’incarto.
6.
La multa inflitta è
peraltro confacentemente proporzionata alla gravità dell’infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 32 cpv.
2 e 3, 36 cpv. 2, 57 cpv. 5 lett. a, 90 Cifra 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 3a cpv. 1,
4a cpv. 1 lett. a, 14 cpv. 1 e 96 ONC; 22 cpv. 1 e 68 cpv. 1 OSStr; 1 segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 250.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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