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Decisione

30.2005.321

eseguire una manovra di svolta e urtare un veicolo che faceva retromarcia e che poi si apprestava a ripartire

7 marzo 2006Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i comandi della vettura, adattando la guida alle circostanze e tenendo pure

conto di potenziali pericoli.

Nell’evenienza concreta, il

ricorrente dichiara: “In sostanza nel momento in cui ho visto la vettura

gialla ho anche sentito un forte colpo proveniente dalla parte anteriore del

mio veicolo”. Per sua stessa ammissione, egli riconosce quindi di aver

visto il veicolo dell’altro protagonista “unicamente nel momento in cui vi è

stata la collisione”(verbale di interrogatorio 11 maggio 2005, pag. 2).

Egli, come detto,

asserisce che la sua corsia di marcia era invasa dal veicolo dell’altro

protagonista che proveniva dal lato opposto in fase di retromarcia (cfr.

ricorso del 3 ottobre 2005, pag. 4/5). La versione del ricorrente contrasta

invero con le dichiarazioni rese dall’altro protagonista dell’incidente, il

quale sostiene di essere stato urtato proprio nel momento in cui stava

ripartendo, dopo che - eseguita la sua manovra di retromarcia a velocità

ridotta dal parcheggio del Palazzo __________ alla bretella di collegamento con

__________ - si era fermato e aveva innestato la prima marcia (verbale di

interrogatorio __________ 11 maggio 2005, pag. 2). Quest’ultima versione

collima perfettamente con quella del teste __________, il quale ha dichiarato: “Ho

guardato la manovra effettuata dal veicolo della Posta che stava uscendo da un

parcheggio, sempre in retromarcia si è immesso sul pezzettino di strada che

collega __________. Si è fermato e proprio nel momento che stava ripartendo è

giunta una vettura che circolava su __________, proveniente da __________, che

dopo aver fatto preselezione si è immessa sul tratto di strada che collega __________

andando a tamponare il veicolo della Posta” (verbale di interrogatorio 14

maggio 2005, pag. 1).

Alla luce di queste

Considerandi

affermazioni è evidente che il ricorrente non ha prestato l’attenzione

impostagli dalle circostanze, non avendo egli tenuto d’occhio il tratto di

strada in cui si stava immettendo e non essendosi avveduto per tempo dell’altra

vettura, se non a seguito dell’impatto. Abbondanzialmente, si rileva che le

dichiarazioni del ricorrente presentano delle incongruenze. In effetti, mal si

comprende come egli possa asserire con certezza che l’altro protagonista

dell’incidente era in fase di retromarcia, allorquando, come da lui stesse

ammesso, si è avveduto del furgone solo a collisione avvenuta.

Inoltre, visto quanto precede

e considerato il tipo di manovra che stava effettuando l’insorgente, si può

concludere che questi ha effettivamente omesso di adeguare la velocità alle

circostanze, ciò che non gli ha permesso di frenare nella spazio a lui visibile

e, in ultima analisi, di evitare la collisione.

D’altronde, mal si comprende

come all’asserta velocità di 10 km/h proclamata dal ricorrente, lo stesso, dopo

aver intrapreso la sua manovra di svolta, non abbia potuto arrestarsi

nell’ampio spazio a sua disposizione, di circa 10 metri, ritenuto che la

visuale in quel punto era libera.

Tenuto conto del comportamento

scorretto del ricorrente medesimo, il principio dell’affidamento non torna in

ogni caso applicabile. In proposito, si rileva che anche qualora l’altro

protagonista abbia effettivamente violato norme della circolazione stradale,

questione che può rimanere irrisolta, il ricorrente, in virtù del menzionato principio,

avrebbe dovuto dar prova di maggiore prudenza.

7.

Stante

quanto precede, l'insorgente non può essere prosciolto dagli addebiti mossigli

in relazione alla violazione degli articoli della LCStr citati in precedenza.

8.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 32 cpv. 1 e

90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 e 4 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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