30.2005.322
inosservanza delle segnalazioni ottiche e acustiche
21 marzo 2006Italiano11 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2005.322
Data decisione, Autorità:
21.03.2006, PRPEN
Titolo:
inosservanza delle segnalazioni ottiche e acustiche
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cpv. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.322
25411/401
Bellinzona
21
marzo 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Thi
Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 3 ottobre
2005 presentato da
RI 1
difeso da: DI
1
contro
la decisione
n. 25411/401 del 16 settembre 2005 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni del 12 ottobre
2005 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. CRTE 1 con decisione del 16 settembre 2005 ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-- oltre alla tassa di giustizia di fr.
100.-- e alle spese di fr. 80.--, per i seguenti motivi:
"Alla guida della
vettura __________, non osservava le segnalazioni ottiche ed acustiche di un
passaggio a livello che lo indicavano chiuso per cui, inoltratosi sui binari,
collideva con il treno sopraggiungente da destra.”
Fatti accertati il __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 28, 36 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv.
1 ONC; 93 cpv. 3 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. CRTE 1 nelle sue osservazioni
del 12 ottobre 2005 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.
Considerandi
2.
Il ricorrente chiede
preliminarmente che questo giudice disponga un sopralluogo come pure
l’allestimento di una perizia tecnica sull’impianto di segnalazione installato
al passaggio a livello. Ora, l'art. 12 cpv. 1 della
legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce al giudice della
Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può
sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile
risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato
delle prove": DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina
e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Nella fattispecie
le prove chieste dal ricorrente non appaiono suscettibili d'influire sull'esito
del giudizio, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e completi da
permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento. Nulla osta
pertanto all'esame del ricorso nel merito.
3.
Il ricorrente denuncia
in seguito una carenza di motivazione della decisione impugnata, dolendosi in
sostanza di una violazione del suo diritto di essere sentito.
La
portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle
norme cantonali di procedura; se queste risultano insufficienti, l'autorità
cantonale deve comunque rispettare le garanzie minime sancite dall'art. 29 Cost
(DTF 121 I 56 consid. 2a, riferito all'art. 4 vCost).
Ora,
la LPcontr non contiene nessuna normativa che imponga all'autorità
amministrativa di motivare le sue decisioni. Nella fattispecie non risulta
pertanto che siano state violate disposizioni di diritto cantonale. D'altra
parte, per costante prassi il diritto di essere sentito sgorgante dal precitato
disposto costituzionale comprende varie prerogative, fra cui quella di ottenere
una decisione motivata. Al riguardo, una motivazione è ritenuta sufficiente
quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a
decidere in un senso piuttosto che in un altro e pone quindi l'interessato
nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e di deferirlo in
piena conoscenza di causa a un'istanza superiore: in altre parole,
l'interessato, rendendosi conto dei motivi alla base della decisione, deve
potersi difendere adeguatamente.
L'ampiezza
della motivazione non può essere stabilita in modo uniforme, ma deve essere
determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze del caso e degli
interessi della persona toccata (DTF 122 IV 14 consid. 2c; 112 Ia 107 segg.).
Contrariamente
a quanto assume il ricorrente, la CRTE 1 ha sufficientemente motivato la
propria decisione. Dopo aver esaminato gli atti, l’autorità ha precisato che il
multato, alla guida del veicolo __________, non ha osservato le segnalazioni
ottiche e acustiche di un passaggio a livello che lo indicavano chiuso,
entrando così in collisione con il treno sopraggiungente da destra e ha
ritenuto che le osservazioni presentate dallo stesso non fossero tali da
giustificare un abbandono del procedimento. Seppur breve, questa motivazione è
sufficiente ai sensi dell'art. 29 Cost. Non risulta d'altronde che l'insorgente
sia stato limitato nei suoi diritti ricorsuali o che non abbia potuto comprendere
gli addebiti mossigli dall'autorità dipartimentale. Su questo punto il gravame
risulta pertanto infondato.
4.
La
CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1,
28, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 93 cpv. 3 OSStr – di non aver osservato le segnalazioni ottiche e
acustiche di un passaggio a livello che lo indicavano chiuso, entrando così in
collisione con il treno sopraggiungente da destra.
5.
A
norma dell’art. 27 cpv. 1 LCStr, l'utente della strada deve osservare i segnali
e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni di polizia. I segnali e le
demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della
polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
L’art. 28 LCStr specifica poi che gli utenti della strada devono fermarsi
davanti ai passaggi a livello se le barriere si chiudono o se i segnalatori
prescrivono l’arresto e, mancando detti dispositivi, se si avvicinano dei
treni.
Il segnale “Croce di
Sant’Andrea semplice” (3.22; 3.24) indica i passaggi a livello a binario
semplice, la “Croce di Sant’Andrea doppia” (3.23; 3.25) indica i
passaggi a livello di linee ferroviarie a più binari (art. 93 cpv. 3 OSStr).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr).
6.
Nel merito, il
ricorrente nega di aver commesso l’infrazione rimproveratagli sostenendo che
egli “non era per nulla incurante del sopraggiungere del treno: egli ha
osservato il traffico presente in __________ solo dopo avere oltrepassato le
segnalazioni spente del passaggio a livello ed essersi arrestato alla
demarcazione dare precedenza. È verosimile per contro che sia stato il
conducente del treno __________ a non accorgersi per tempo della presenza della
vettura all’intersezione. […] Ritenuto che al momento dell’urto il
ricorrente osservava il traffico proveniente dalla sua sinistra, con tutta
probabilità il conducente del treno __________ non ha attivato il segnale
sonoro di avviso, che avrebbe quantomeno portato il ricorrente a portare lo
sguardo alla sua destra. Anche tale fatto rende maggiormente plausibile che sia
stato il conducente del treno a non aver prestato attenzione alla strada e al
fatto che il ricorrente si trovava già fermo alla demarcazione dare precedenza,
in attesa di immettersi su __________” (cfr. ricorso del 3 ottobre 2005,
pag. 4).
7.
In questa sede occorre
anzitutto rilevare che non giova al ricorrente prevalersi di una possibile
colpa del conducente della __________, ove si consideri che in ambito penale
ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale
comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità
per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (cfr. DTF 116 IV 296 consid. 2a).
8.
L’adombrata
disattenzione del conducente del convoglio non esimeva certo l’interessato
dall’obbligo di fermarsi davanti ai passaggi a livello i cui segnalatori
prescrivono l’arresto. Risulta del tutto inverosimile, a giudizio di chi
scrive, l’ipotesi – avanzata per la prima volta con le osservazioni del 5
agosto 2005 alla CRTE 1 e ribadita nel ricorso – secondo cui il ricorrente
avesse già oltrepassato la Croce di Sant’Andrea al momento dell’attivazione dei
segnali luminosi e acustici.
Infatti, l’asserzione del
legale del ricorrente, secondo cui il suo assistito ha “riferito di essere
transitato davanti ai segnali luminosi e acustici quando essi erano ancora
spenti e di essersi correttamente fermato alla linea dare precedenza per
cercare di immettersi su __________” (cfr. ricorso del 3 ottobre 2005, pag.
4.
in basso), non trova alcun riscontro nelle dichiarazioni rilasciate
dall’insorgente stesso nel corso dell’interrogatorio di polizia avvenuto il giorno
dell’incidente. In tale occasione il ricorrente si è limitato ad affermare
quanto segue: “Stavo circolando in direzione di __________, giunto a pochi
metri dal passaggio a livello rallentavo e mi apprestavo a fermarmi. Quando mi
trovavo ormai sopra i binari sono entrato in collisione con il trenino delle __________
il quale proveniva dalla mia destra. Preciso che al momento dell’urto stavo
guardando alla mia sinistra. Devo precisare di non aver visto e udito i segnali
di avvertimento posti prima del passaggio a livello” (cfr. verbale di
interrogatorio __________, pag. 1 in basso).
Contrariamente a quanto
sostenuto nel gravame, da queste ultime affermazioni si desume invero che il
ricorrente si è immesso sul passaggio a livello solo successivamente
all’attivazione dei segnalatori prescriventi l’arresto e che, intento, per sua
stessa ammissione, a osservare il traffico proveniente da sinistra su __________,
ha omesso di prestare attenzione alle segnalazioni poste in prossimità del
binario e neppure si è avveduto in alcun modo del sopraggiungere del treno
dalla parte opposta, se non a collisione avvenuta.
In caso contrario,
l’insorgente non avrebbe avuto alcun motivo per non evidenziare
di fronte alle forze inquirenti che i segnalatori non erano in funzione nel
momento in cui si è immesso sulle rotaie. Questa precisazione è avvenuta solo
in un secondo tempo. In tal modo, egli ha conferito un senso diverso alle
dichiarazioni originariamente rilasciate, nel malvenuto tentativo di sottrarsi
alle proprie responsabilità.
Un’ulteriore
conferma della disattenzione del ricorrente è data dalle dichiarazioni del
conducente del treno, che convergono peraltro con quanto asserito dal primo in
sede di interrogatorio dinnanzi alla polizia cantonale: “Ero appena partito
da __________ quando nell’immettermi sul passaggio a livello chiamato ‘__________un
automobilista che scendeva da __________ non si arrestava prima del passaggio a
livello bensì continuava la corsa. Da parte mia immediatamente giravo il
volante sulla posizione Stop ma prima che il convoglio di circa 55/60
tonnellate si sia arrestato, il medesimo ha ancora percorso qualche metro. La
collisione è stata inevitabile. Immediatamente facevo notare all’automobilista
che erano in funzione i segnali luminosi del passaggio a livello che indicavano
il sopraggiungere del treno. Il conducente mi rispondeva di non aver fatto caso
ai segnali in quanto aveva rivolto lo sguardo alla sua sinistra controllando il
traffico su __________” (cfr. verbale di interrogatorio __________, pag.
1).
In
queste circostanze, si deve concludere che è per negligenza che l’insorgente si
è immesso sul binario senza prestare attenzione al segnale, distante pochissimi
metri dalle rotaie. Tant’è vero che si è avveduto del treno solo a collisione
avvenuta. Inoltre, la giustificazione addotta dal ricorrente, secondo cui il
rumore del traffico e della pioggia avrebbe reso impercettibile il segnale
acustico (cfr. osservazioni del 5 agosto 2005 alla CRTE 1, pag. 4 in alto), non
costituisce in alcun modo un valido motivo per poter annullare la decisione CRTE
1; infatti, in tali circostanze, a maggior ragione egli avrebbe dovuto tendere
le orecchie e prestare maggiore attenzione alle segnalazioni, che nei passaggi
pericolosi, come quello in esame, si rivelano essenziali per la sicurezza
stradale.
Abbondanzialmente,
si rileva che malgrado il passaggio a livello in questione sia stato giudicato
dall’Ufficio federale dei trasporti come uno dei passaggi a livello più
pericolosi presenti in Svizzera, questa constatazione è ininfluente ai fini del
giudizio in quanto non prova che il ricorrente non abbia commesso l’infrazione
imputatagli. Parimenti, asserire che “secondo buon senso è […] arduo
immaginare che il ricorrente abbia voluto cercare di attraversare
l’intersezione nonostante le segnalazioni in funzione, con la coscienza
dell’arrivo di un treno di 60 tonnellate” (ricorso del 3 ottobre 2005, pag.
5.
a metà), non consente lontanamente di concludere che l’insorgente abbia
effettivamente usato il buon senso dettato dalle circostanze nell’effettuare la
pericolosa manovra in questione.
In
siffatte evenienze, questo giudice, dopo aver vagliato le dichiarazioni agli
atti, non ritiene in definitiva sussistere alcun ragionevole dubbio che
l’insorgente ha commesso l’infrazione ravvisata nella decisione impugnata.
La multa inflitta è,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 28, 36
cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 93 cpv. 3 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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