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Decisione

30.2005.322

inosservanza delle segnalazioni ottiche e acustiche

21 marzo 2006Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1 con decisione del 16 settembre 2005 ha

inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-- oltre alla tassa di giustizia di fr.

100.-- e alle spese di fr. 80.--, per i seguenti motivi:

"Alla guida della

vettura __________, non osservava le segnalazioni ottiche ed acustiche di un

passaggio a livello che lo indicavano chiuso per cui, inoltratosi sui binari,

collideva con il treno sopraggiungente da destra.”

Fatti accertati il __________

in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 28, 36 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv.

1 ONC; 93 cpv. 3 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. CRTE 1 nelle sue osservazioni

del 12 ottobre 2005 propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa

sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine.

Considerandi

2.

Il ricorrente chiede

preliminarmente che questo giudice disponga un sopralluogo come pure

l’allestimento di una perizia tecnica sull’impianto di segnalazione installato

al passaggio a livello. Ora, l'art. 12 cpv. 1 della

legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce al giudice della

Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può

sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile

risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato

delle prove": DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina

e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Nella fattispecie

le prove chieste dal ricorrente non appaiono suscettibili d'influire sull'esito

del giudizio, gli atti di causa essendo sufficientemente chiari e completi da

permettere a questo giudice di formare il proprio convincimento. Nulla osta

pertanto all'esame del ricorso nel merito.

3.

Il ricorrente denuncia

in seguito una carenza di motivazione della decisione impugnata, dolendosi in

sostanza di una violazione del suo diritto di essere sentito.

La

portata del diritto di essere sentito è determinata, in primo luogo, dalle

norme cantonali di procedura; se queste risultano insufficienti, l'autorità

cantonale deve comunque rispettare le garanzie minime sancite dall'art. 29 Cost

(DTF 121 I 56 consid. 2a, riferito all'art. 4 vCost).

Ora,

la LPcontr non contiene nessuna normativa che imponga all'autorità

amministrativa di motivare le sue decisioni. Nella fattispecie non risulta

pertanto che siano state violate disposizioni di diritto cantonale. D'altra

parte, per costante prassi il diritto di essere sentito sgorgante dal precitato

disposto costituzionale comprende varie prerogative, fra cui quella di ottenere

una decisione motivata. Al riguardo, una motivazione è ritenuta sufficiente

quando l'autorità menziona, almeno brevemente, i motivi che l'hanno spinta a

decidere in un senso piuttosto che in un altro e pone quindi l'interessato

nelle condizioni di rendersi conto della portata del giudizio e di deferirlo in

piena conoscenza di causa a un'istanza superiore: in altre parole,

l'interessato, rendendosi conto dei motivi alla base della decisione, deve

potersi difendere adeguatamente.

L'ampiezza

della motivazione non può essere stabilita in modo uniforme, ma deve essere

determinata tenendo conto dell'insieme delle circostanze del caso e degli

interessi della persona toccata (DTF 122 IV 14 consid. 2c; 112 Ia 107 segg.).

Contrariamente

a quanto assume il ricorrente, la CRTE 1 ha sufficientemente motivato la

propria decisione. Dopo aver esaminato gli atti, l’autorità ha precisato che il

multato, alla guida del veicolo __________, non ha osservato le segnalazioni

ottiche e acustiche di un passaggio a livello che lo indicavano chiuso,

entrando così in collisione con il treno sopraggiungente da destra e ha

ritenuto che le osservazioni presentate dallo stesso non fossero tali da

giustificare un abbandono del procedimento. Seppur breve, questa motivazione è

sufficiente ai sensi dell'art. 29 Cost. Non risulta d'altronde che l'insorgente

sia stato limitato nei suoi diritti ricorsuali o che non abbia potuto comprendere

gli addebiti mossigli dall'autorità dipartimentale. Su questo punto il gravame

risulta pertanto infondato.

4.

La

CRTE 1 rimprovera al multato – in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1,

28, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 93 cpv. 3 OSStr – di non aver osservato le segnalazioni ottiche e

acustiche di un passaggio a livello che lo indicavano chiuso, entrando così in

collisione con il treno sopraggiungente da destra.

5.

A

norma dell’art. 27 cpv. 1 LCStr, l'utente della strada deve osservare i segnali

e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni di polizia. I segnali e le

demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della

polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.

L’art. 28 LCStr specifica poi che gli utenti della strada devono fermarsi

davanti ai passaggi a livello se le barriere si chiudono o se i segnalatori

prescrivono l’arresto e, mancando detti dispositivi, se si avvicinano dei

treni.

Il segnale “Croce di

Sant’Andrea semplice” (3.22; 3.24) indica i passaggi a livello a binario

semplice, la “Croce di Sant’Andrea doppia” (3.23; 3.25) indica i

passaggi a livello di linee ferroviarie a più binari (art. 93 cpv. 3 OSStr).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr).

6.

Nel merito, il

ricorrente nega di aver commesso l’infrazione rimproveratagli sostenendo che

egli “non era per nulla incurante del sopraggiungere del treno: egli ha

osservato il traffico presente in __________ solo dopo avere oltrepassato le

segnalazioni spente del passaggio a livello ed essersi arrestato alla

demarcazione dare precedenza. È verosimile per contro che sia stato il

conducente del treno __________ a non accorgersi per tempo della presenza della

vettura all’intersezione. […] Ritenuto che al momento dell’urto il

ricorrente osservava il traffico proveniente dalla sua sinistra, con tutta

probabilità il conducente del treno __________ non ha attivato il segnale

sonoro di avviso, che avrebbe quantomeno portato il ricorrente a portare lo

sguardo alla sua destra. Anche tale fatto rende maggiormente plausibile che sia

stato il conducente del treno a non aver prestato attenzione alla strada e al

fatto che il ricorrente si trovava già fermo alla demarcazione dare precedenza,

in attesa di immettersi su __________” (cfr. ricorso del 3 ottobre 2005,

pag. 4).

7.

In questa sede occorre

anzitutto rilevare che non giova al ricorrente prevalersi di una possibile

colpa del conducente della __________, ove si consideri che in ambito penale

ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale

comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità

per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (cfr. DTF 116 IV 296 consid. 2a).

8.

L’adombrata

disattenzione del conducente del convoglio non esimeva certo l’interessato

dall’obbligo di fermarsi davanti ai passaggi a livello i cui segnalatori

prescrivono l’arresto. Risulta del tutto inverosimile, a giudizio di chi

scrive, l’ipotesi – avanzata per la prima volta con le osservazioni del 5

agosto 2005 alla CRTE 1 e ribadita nel ricorso – secondo cui il ricorrente

avesse già oltrepassato la Croce di Sant’Andrea al momento dell’attivazione dei

segnali luminosi e acustici.

Infatti, l’asserzione del

legale del ricorrente, secondo cui il suo assistito ha “riferito di essere

transitato davanti ai segnali luminosi e acustici quando essi erano ancora

spenti e di essersi correttamente fermato alla linea dare precedenza per

cercare di immettersi su __________” (cfr. ricorso del 3 ottobre 2005, pag.

4.

in basso), non trova alcun riscontro nelle dichiarazioni rilasciate

dall’insorgente stesso nel corso dell’interrogatorio di polizia avvenuto il giorno

dell’incidente. In tale occasione il ricorrente si è limitato ad affermare

quanto segue: “Stavo circolando in direzione di __________, giunto a pochi

metri dal passaggio a livello rallentavo e mi apprestavo a fermarmi. Quando mi

trovavo ormai sopra i binari sono entrato in collisione con il trenino delle __________

il quale proveniva dalla mia destra. Preciso che al momento dell’urto stavo

guardando alla mia sinistra. Devo precisare di non aver visto e udito i segnali

di avvertimento posti prima del passaggio a livello” (cfr. verbale di

interrogatorio __________, pag. 1 in basso).

Contrariamente a quanto

sostenuto nel gravame, da queste ultime affermazioni si desume invero che il

ricorrente si è immesso sul passaggio a livello solo successivamente

all’attivazione dei segnalatori prescriventi l’arresto e che, intento, per sua

stessa ammissione, a osservare il traffico proveniente da sinistra su __________,

ha omesso di prestare attenzione alle segnalazioni poste in prossimità del

binario e neppure si è avveduto in alcun modo del sopraggiungere del treno

dalla parte opposta, se non a collisione avvenuta.

In caso contrario,

l’insorgente non avrebbe avuto alcun motivo per non evidenziare

di fronte alle forze inquirenti che i segnalatori non erano in funzione nel

momento in cui si è immesso sulle rotaie. Questa precisazione è avvenuta solo

in un secondo tempo. In tal modo, egli ha conferito un senso diverso alle

dichiarazioni originariamente rilasciate, nel malvenuto tentativo di sottrarsi

alle proprie responsabilità.

Un’ulteriore

conferma della disattenzione del ricorrente è data dalle dichiarazioni del

conducente del treno, che convergono peraltro con quanto asserito dal primo in

sede di interrogatorio dinnanzi alla polizia cantonale: “Ero appena partito

da __________ quando nell’immettermi sul passaggio a livello chiamato ‘__________un

automobilista che scendeva da __________ non si arrestava prima del passaggio a

livello bensì continuava la corsa. Da parte mia immediatamente giravo il

volante sulla posizione Stop ma prima che il convoglio di circa 55/60

tonnellate si sia arrestato, il medesimo ha ancora percorso qualche metro. La

collisione è stata inevitabile. Immediatamente facevo notare all’automobilista

che erano in funzione i segnali luminosi del passaggio a livello che indicavano

il sopraggiungere del treno. Il conducente mi rispondeva di non aver fatto caso

ai segnali in quanto aveva rivolto lo sguardo alla sua sinistra controllando il

traffico su __________” (cfr. verbale di interrogatorio __________, pag.

1).

In

queste circostanze, si deve concludere che è per negligenza che l’insorgente si

è immesso sul binario senza prestare attenzione al segnale, distante pochissimi

metri dalle rotaie. Tant’è vero che si è avveduto del treno solo a collisione

avvenuta. Inoltre, la giustificazione addotta dal ricorrente, secondo cui il

rumore del traffico e della pioggia avrebbe reso impercettibile il segnale

acustico (cfr. osservazioni del 5 agosto 2005 alla CRTE 1, pag. 4 in alto), non

costituisce in alcun modo un valido motivo per poter annullare la decisione CRTE

1; infatti, in tali circostanze, a maggior ragione egli avrebbe dovuto tendere

le orecchie e prestare maggiore attenzione alle segnalazioni, che nei passaggi

pericolosi, come quello in esame, si rivelano essenziali per la sicurezza

stradale.

Abbondanzialmente,

si rileva che malgrado il passaggio a livello in questione sia stato giudicato

dall’Ufficio federale dei trasporti come uno dei passaggi a livello più

pericolosi presenti in Svizzera, questa constatazione è ininfluente ai fini del

giudizio in quanto non prova che il ricorrente non abbia commesso l’infrazione

imputatagli. Parimenti, asserire che “secondo buon senso è […] arduo

immaginare che il ricorrente abbia voluto cercare di attraversare

l’intersezione nonostante le segnalazioni in funzione, con la coscienza

dell’arrivo di un treno di 60 tonnellate” (ricorso del 3 ottobre 2005, pag.

5.

a metà), non consente lontanamente di concludere che l’insorgente abbia

effettivamente usato il buon senso dettato dalle circostanze nell’effettuare la

pericolosa manovra in questione.

In

siffatte evenienze, questo giudice, dopo aver vagliato le dichiarazioni agli

atti, non ritiene in definitiva sussistere alcun ragionevole dubbio che

l’insorgente ha commesso l’infrazione ravvisata nella decisione impugnata.

La multa inflitta è,

peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 28, 36

cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 93 cpv. 3 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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