30.2005.323
circolare con 2 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti, omettere di allacciarsi con la cintura di sicurezza, mancata presenza a bordo del segnale di veicolo fermo, abbandonare il veicol
6 dicembre 2006Italiano9 min
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Numero d'incarto:
30.2005.323
Data decisione, Autorità:
06.12.2006, PRPEN
Titolo:
circolare con 2 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti, omettere di allacciarsi con la cintura di sicurezza, mancata presenza a bordo del segnale di veicolo fermo, abbandonare il veicolo lasciando inserite le chiavi di avviamento
CINTURA
COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 93 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.323
25106/408
Bellinzona
6
dicembre 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Pietro Croce per statuire sul ricorso 3 ottobre 2005 presentato da
RI 1 domiciliato a
difeso da: DI 1
contro
la decisione 16
settembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico,
Camorino,
viste le osservazioni 25 ottobre 2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
preso atto delle osservazioni inoltrate dal
ricorrente in data 14 novembre 2005;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto:
che
la Sezione della circolazione, con decisione del 16 settembre 2005, ha inflitto
a RI 1 (recte: __________) una multa di fr. 340.--, addebitandogli inoltre una
tassa di giustizia di fr. 80.-- e le spese di fr. 30.--, per i seguenti fatti
accertati il 29 luglio 2005 in territorio di __________:
“ha
circolato con il veicolo __________ avente 2 copertoni privi di sufficienti
rilievi antiscivolanti. Inoltre ha omesso di allacciarsi con la cintura di
sicurezza e non aveva a bordo il segnale di veicolo fermo. Ha pure abbandonato
Fatti
il veicolo lasciando inserite le chiavi di avviamento”;
che
la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 29, 37 cpv. 3, 57 cpv.
5 lett. a, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 103, 106 LCStr; 3a cpv. 1 vONC; 22 cpv. 1,
96 ONC; 58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV;
che
RI 1 è insorto con ricorso del 3 ottobre 2005, con il quale ha chiesto
l’annullamento della multa;
che
nelle sue osservazioni del 25 ottobre 2005 la Sezione della circolazione ha
postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
che
il ricorrente, con osservazioni di data 14 novembre 2005, ha ribadito le
proprie domande ed allegazioni;
considerato in
diritto:
che
la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell’art. 12 LPContr;
che
preliminarmente il signor RI 1 censura la validità dal profilo formale della
risoluzione della Sezione della circolazione, postulandone l’annullamento, in
quanto la stessa è stata pronunciata nei confronti del signor __________,
mentre la persona che ha subito il controllo di polizia è il qui ricorrente;
che,
nonostante la manifesta errata indicazione del nome di battesimo del
denunciato, non sussiste alcun dubbio circa l’identità del reale destinatario,
al punto che la risoluzione gli è stata regolarmente notificata;
che
l’insorgente ha inequivocabilmente dato prova d’aver inteso di essere la
persona chiamata a giudizio, sebbene la sua identità sia stata erroneamente
indicata nella risoluzione in esame, esprimendosi compiutamente sui fatti
addebitatigli nel ricorso da lui tempestivamente inoltrato contro la stessa;
che
pertanto l’errore in oggetto non ha minimamente leso i diritti del ricorrente,
né vi è stato per lui pregiudizio o danno d’altra sorta, di modo che - anche in
virtù dell’economia processuale - non vi è motivo di annullare la risoluzione
in parola, rinviando gli atti all’autorità inferiore, affinché dia avvio ad una
nuova procedura nei suoi confronti;
che,
a mente dell’art. 90 cpv. 2 OETV, nei veicoli a motore larghi più di 1,00 m -
esclusi motoveicolo, motoveicolo con carrozzino laterale, carri a mano muniti
di motore e veicoli cingolati - come anche sui rimorchi di monoassi deve
trovarsi un segnale di veicolo fermo omologato e contrassegnato secondo il
regolamento ECE n. 27;
che
per la mancanza a bordo del segnale di veicolo fermo è comminata una sanzione
pecuniaria di fr. 40.-- (cifra 400.1 dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente
le multe disciplinari);
che
il ricorrente riconosce che a bordo del bordo veicolo da lui condotto non era
presente il segnale di veicolo fermo e d’aver così infranto la summenzionata
disposizione di legge;
che,
per contro, egli nega d’aver circolato senza allacciarsi con la cintura di
sicurezza e con 2 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti, nonché
d’aver abbandonato il veicolo lasciando inserite le chiavi;
che,
a supporto delle proprie contestazioni, l’insorgente afferma che l’agente
denunciante non avrebbe effettuato alcuna verifica sia in merito al mancato
allacciamento con le cinture di sicurezza, sia in merito all’effettiva
profilatura del battistrada dei copertoni. Egli sostiene inoltre d’aver
lasciato le chiavi inserite, in quanto, durante il controllo, su invito
dell’agente di polizia, sarebbe unicamente sceso dal veicolo, rimanendo
tuttavia nelle vicinanze dello stesso, dunque senza abbandonarlo (cfr. ricorso
3 ottobre 2005, pag. 3);
che,
in virtù dell’art. 3 cpv. 1 vONC, nelle automobili, negli autofurgoni, nei
furgoncini e nei trattori a sella leggeri, il conducente e i passeggeri devono,
Considerandi
durante la corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza;
che,
giusta l’art. 29 LCStr, i veicolo possono circolare soltanto se sono in
perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni. Essi devono essere
costruiti e tenuti in modo che le norme della circolazione possano osservate,
che il conducente, i passeggeri e gli altri utenti della strada non siano messi
in pericolo e che la strada non venga danneggiata;
che,
secondo l’art. 58 cpv. 4 OETV, la tela degli pneumatici a pressione d’aria non
deve essere sciupata o scoperta. Su tutta la larghezza del battistrada gli
pneumatici devono presentare un profilo di almeno 1,6 mm di profondità;
che
per l’art. 37 cpv. 3 LCStr, il conducente, prima di lasciare il veicolo, deve
prendere le adeguate misure di sicurezza;
che,
in base all’art. 22 cpv. 2 ONC, il conducente, che lascia il veicolo, deve
spegnere il motore. Prima di allontanarsi, egli deve prendere gli opportuni provvedimenti
per evitare che esso possa mettersi in moto e che persone non autorizzate
possano servirsene;
che
chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o
nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto
o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che
chiunque conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta
l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni,
è punito con l’arresto o con la multa (art. 93 cifra 2 LCStr);
che
chiunque viola le disposizioni dell’Ordinanza sulle norme della circolazione è
punito con l’arresto o con la multa, se non è applicabile alcun’altra
disposizione penale (art. 96 ONC);
che,
ai sensi dell’art. 219 cpv. 1 lett. a OETV, un veicolo è considerato come non
conforme e l’articolo 93 numero 2 LCStr è applicabile se le parti che devono
essere montate stabilmente, temporaneamente o in certi casi determinati,
mancano o non corrispondono alle prescrizioni;
che
per l’omissione di allacciarsi con la cintura di sicurezza quale conducente di
veicoli è comminata una multa di fr. 60.--, per la guida di un veicolo a motore
con uno pneumatico difettoso una di fr. 100.-- e per l’abbandono del veicolo
senza togliere le chiavi di contatto una di fr. 60.-- (cifre 312.1, 317 e 402.1
dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari);
che
le dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di
veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente
apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore
dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti,
tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;
che
il ricorrente, in occasione del suo interrogatorio di polizia, ha pacificamente
ammesso che prima del controllo di polizia aveva circolato senza allacciarsi
con le cinture di sicurezza (cfr. suo verbale di interrogatorio del 9 agosto
2005, pag. 2). Egli è dunque malvenuto a contestare ora d’aver commesso
l’infrazione rimproveratagli;
che,
nel corso della medesima audizione, l’insorgente ha pure riconosciuto che lo
stato degli pneumatici anteriori imponeva una loro sostituzione. Operazione
eseguita già il giorno seguente il controllo di polizia (cfr. suo verbale di
interrogatorio del 9 agosto 2005, pag. 2);
che
in tali circostanze l’assenza di una precisa documentazione attestante
l’effettivo stato dei rilievi antiscivolanti dei copertoni è priva di rilevanza
ai fini della colpevolezza;
che,
stante quanto precede, le censure sollevate dall’insorgente non meritano alcuna
protezione;
che,
per contro, agli atti non vi è alcun riscontro del fatto che il prevenuto abbia
effettivamente avuto l’intenzione di abbandonare il veicolo lasciando le chiavi
inserite e dunque di riflesso che i fatti si siano svolti così come descritti
dal denunciante;
che,
in virtù del principio in dubio pro reo, il ricorrente va pertanto prosciolto
da quest’ultima accusa, riducendo la sanzione e adeguando di conseguenza gli
oneri di primo grado;
che
una multa di fr. 280.-- appare convenientemente proporzionata alla gravità
delle infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta
nei limiti concessi dalla legge;
che
la tassa di giustizia e le spese dell’odierno giudizio seguono la pressoché
totale soccombenza dell’insorgente (art. 15 LPContr);
che
sulle ripetibili la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o
semplicemente consenta all’autorità giudicante di attribuire indennità alla
parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (DTF 105
Ia 128 consid. 2b);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 29, 37 cpv. 3, 57 cpv.
5 lett. a, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 3 cpv. 1 vONC; 22
cpv. 1, 96 ONC; 58 cpv. 4, 90 cpv. 2, 219 OETV; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta
una multa di fr. 280.-- oltre a una tassa di
giustizia di fr. 60.-- e alle spese di fr. 20.--.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente. Non si
assegnano ripetibili.
3. Contro la presente
sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione
del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il
Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).
4. Intimazione a:
.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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