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Decisione

30.2005.323

circolare con 2 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti, omettere di allacciarsi con la cintura di sicurezza, mancata presenza a bordo del segnale di veicolo fermo, abbandonare il veicol

6 dicembre 2006Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

il veicolo lasciando inserite le chiavi di avviamento”;

che

la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 29, 37 cpv. 3, 57 cpv.

5 lett. a, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 103, 106 LCStr; 3a cpv. 1 vONC; 22 cpv. 1,

96 ONC; 58 cpv. 4, 219 cpv. 1 e 2 OETV;

che

RI 1 è insorto con ricorso del 3 ottobre 2005, con il quale ha chiesto

l’annullamento della multa;

che

nelle sue osservazioni del 25 ottobre 2005 la Sezione della circolazione ha

postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;

che

il ricorrente, con osservazioni di data 14 novembre 2005, ha ribadito le

proprie domande ed allegazioni;

considerato in

diritto:

che

la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la

tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il

ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a

norma dell’art. 12 LPContr;

che

preliminarmente il signor RI 1 censura la validità dal profilo formale della

risoluzione della Sezione della circolazione, postulandone l’annullamento, in

quanto la stessa è stata pronunciata nei confronti del signor __________,

mentre la persona che ha subito il controllo di polizia è il qui ricorrente;

che,

nonostante la manifesta errata indicazione del nome di battesimo del

denunciato, non sussiste alcun dubbio circa l’identità del reale destinatario,

al punto che la risoluzione gli è stata regolarmente notificata;

che

l’insorgente ha inequivocabilmente dato prova d’aver inteso di essere la

persona chiamata a giudizio, sebbene la sua identità sia stata erroneamente

indicata nella risoluzione in esame, esprimendosi compiutamente sui fatti

addebitatigli nel ricorso da lui tempestivamente inoltrato contro la stessa;

che

pertanto l’errore in oggetto non ha minimamente leso i diritti del ricorrente,

né vi è stato per lui pregiudizio o danno d’altra sorta, di modo che - anche in

virtù dell’economia processuale - non vi è motivo di annullare la risoluzione

in parola, rinviando gli atti all’autorità inferiore, affinché dia avvio ad una

nuova procedura nei suoi confronti;

che,

a mente dell’art. 90 cpv. 2 OETV, nei veicoli a motore larghi più di 1,00 m -

esclusi motoveicolo, motoveicolo con carrozzino laterale, carri a mano muniti

di motore e veicoli cingolati - come anche sui rimorchi di monoassi deve

trovarsi un segnale di veicolo fermo omologato e contrassegnato secondo il

regolamento ECE n. 27;

che

per la mancanza a bordo del segnale di veicolo fermo è comminata una sanzione

pecuniaria di fr. 40.-- (cifra 400.1 dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente

le multe disciplinari);

che

il ricorrente riconosce che a bordo del bordo veicolo da lui condotto non era

presente il segnale di veicolo fermo e d’aver così infranto la summenzionata

disposizione di legge;

che,

per contro, egli nega d’aver circolato senza allacciarsi con la cintura di

sicurezza e con 2 copertoni privi di sufficienti rilievi antiscivolanti, nonché

d’aver abbandonato il veicolo lasciando inserite le chiavi;

che,

a supporto delle proprie contestazioni, l’insorgente afferma che l’agente

denunciante non avrebbe effettuato alcuna verifica sia in merito al mancato

allacciamento con le cinture di sicurezza, sia in merito all’effettiva

profilatura del battistrada dei copertoni. Egli sostiene inoltre d’aver

lasciato le chiavi inserite, in quanto, durante il controllo, su invito

dell’agente di polizia, sarebbe unicamente sceso dal veicolo, rimanendo

tuttavia nelle vicinanze dello stesso, dunque senza abbandonarlo (cfr. ricorso

3 ottobre 2005, pag. 3);

che,

in virtù dell’art. 3 cpv. 1 vONC, nelle automobili, negli autofurgoni, nei

furgoncini e nei trattori a sella leggeri, il conducente e i passeggeri devono,

Considerandi

durante la corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza;

che,

giusta l’art. 29 LCStr, i veicolo possono circolare soltanto se sono in

perfetto stato di sicurezza e conformi alle prescrizioni. Essi devono essere

costruiti e tenuti in modo che le norme della circolazione possano osservate,

che il conducente, i passeggeri e gli altri utenti della strada non siano messi

in pericolo e che la strada non venga danneggiata;

che,

secondo l’art. 58 cpv. 4 OETV, la tela degli pneumatici a pressione d’aria non

deve essere sciupata o scoperta. Su tutta la larghezza del battistrada gli

pneumatici devono presentare un profilo di almeno 1,6 mm di profondità;

che

per l’art. 37 cpv. 3 LCStr, il conducente, prima di lasciare il veicolo, deve

prendere le adeguate misure di sicurezza;

che,

in base all’art. 22 cpv. 2 ONC, il conducente, che lascia il veicolo, deve

spegnere il motore. Prima di allontanarsi, egli deve prendere gli opportuni provvedimenti

per evitare che esso possa mettersi in moto e che persone non autorizzate

possano servirsene;

che

chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o

nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto

o con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

che

chiunque conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta

l’attenzione richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni,

è punito con l’arresto o con la multa (art. 93 cifra 2 LCStr);

che

chiunque viola le disposizioni dell’Ordinanza sulle norme della circolazione è

punito con l’arresto o con la multa, se non è applicabile alcun’altra

disposizione penale (art. 96 ONC);

che,

ai sensi dell’art. 219 cpv. 1 lett. a OETV, un veicolo è considerato come non

conforme e l’articolo 93 numero 2 LCStr è applicabile se le parti che devono

essere montate stabilmente, temporaneamente o in certi casi determinati,

mancano o non corrispondono alle prescrizioni;

che

per l’omissione di allacciarsi con la cintura di sicurezza quale conducente di

veicoli è comminata una multa di fr. 60.--, per la guida di un veicolo a motore

con uno pneumatico difettoso una di fr. 100.-- e per l’abbandono del veicolo

senza togliere le chiavi di contatto una di fr. 60.-- (cifre 312.1, 317 e 402.1

dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari);

che

le dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di

veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente

apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore

dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti,

tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;

che

il ricorrente, in occasione del suo interrogatorio di polizia, ha pacificamente

ammesso che prima del controllo di polizia aveva circolato senza allacciarsi

con le cinture di sicurezza (cfr. suo verbale di interrogatorio del 9 agosto

2005, pag. 2). Egli è dunque malvenuto a contestare ora d’aver commesso

l’infrazione rimproveratagli;

che,

nel corso della medesima audizione, l’insorgente ha pure riconosciuto che lo

stato degli pneumatici anteriori imponeva una loro sostituzione. Operazione

eseguita già il giorno seguente il controllo di polizia (cfr. suo verbale di

interrogatorio del 9 agosto 2005, pag. 2);

che

in tali circostanze l’assenza di una precisa documentazione attestante

l’effettivo stato dei rilievi antiscivolanti dei copertoni è priva di rilevanza

ai fini della colpevolezza;

che,

stante quanto precede, le censure sollevate dall’insorgente non meritano alcuna

protezione;

che,

per contro, agli atti non vi è alcun riscontro del fatto che il prevenuto abbia

effettivamente avuto l’intenzione di abbandonare il veicolo lasciando le chiavi

inserite e dunque di riflesso che i fatti si siano svolti così come descritti

dal denunciante;

che,

in virtù del principio in dubio pro reo, il ricorrente va pertanto prosciolto

da quest’ultima accusa, riducendo la sanzione e adeguando di conseguenza gli

oneri di primo grado;

che

una multa di fr. 280.-- appare convenientemente proporzionata alla gravità

delle infrazioni commesse, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta

nei limiti concessi dalla legge;

che

la tassa di giustizia e le spese dell’odierno giudizio seguono la pressoché

totale soccombenza dell’insorgente (art. 15 LPContr);

che

sulle ripetibili la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o

semplicemente consenta all’autorità giudicante di attribuire indennità alla

parte vincente, né un simile principio scaturisce dal diritto federale (DTF 105

Ia 128 consid. 2b);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 29, 37 cpv. 3, 57 cpv.

5 lett. a, 90 cifra 1, 93 cifra 2, 103, 106 cpv. 1 LCStr; 3 cpv. 1 vONC; 22

cpv. 1, 96 ONC; 58 cpv. 4, 90 cpv. 2, 219 OETV; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta

una multa di fr. 280.-- oltre a una tassa di

giustizia di fr. 60.-- e alle spese di fr. 20.--.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente. Non si

assegnano ripetibili.

3. Contro la presente

sentenza può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione

del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il

Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica della sentenza (art. 272 PP).

4. Intimazione a:

.

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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