30.2005.325
Tamponamento con auto che a sua volta urta un ciclista che transita sul passaggio pedonale
13 marzo 2006Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2005.325
Data decisione, Autorità:
13.03.2006, PRPEN
Titolo:
Tamponamento con auto che a sua volta urta un ciclista che transita sul passaggio pedonale
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2005.325
25413/402
Bellinzona
13
marzo 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Thi
Thuc Trinh Tran in qualità di segretaria per statuire sul ricorso del 3 ottobre
2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione
n. 25413/402 del 16 settembre 2005 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni del 20 ottobre
2005 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione della
circolazione con decisione del 16 settembre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa
di fr. 200.-- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.-- e alle spese di fr.
70.--, per i seguenti motivi:
"Alla guida della
vettura TI __________ circolava senza prestare la dovuta attenzione alla
circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente da un veicolo che lo
precedeva, urtandolo posteriormente e spingendolo in avanti dove urtava un
ciclista che transitava sul passaggio pedonale.”
Fatti accertati il __________
in territorio di __________
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 4 e 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 e 12
cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone in sostanza l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione nelle sue osservazioni del 20 ottobre 2005 propone, per contro,
che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art.
12 LPContr.
Considerandi
2.
Il conducente deve
costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi
doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr). Questi deve segnatamente tenersi a
una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare
nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro (art. 34
cpv. 4 LCStr) e deve poi rivolgere la sua attenzione alla strada e alla
circolazione, badando di non compiere movimenti che impediscano la manovra
sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1 ONC). Quando veicoli si susseguono, il
conducente deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede,
al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa (art. 12 cpv.
1.
ONC).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione
del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
La Sezione della
circolazione rimprovera, come detto, al multato di avere circolato a bordo
della propria vettura “senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione
e senza mantenere la distanza sufficiente da un veicolo che lo precedeva,
urtandolo posteriormente e spingendolo in avanti dove urtava un ciclista che
transitava sul passaggio pedonale.”
4.
Nel suo gravame il
ricorrente si esaurisce nelle seguenti considerazioni:
“Come già scritto in
precedenza, i fatti e le motivazioni da voi esposti non sono esatti.
Nel giorno dell’accaduto,
principalmente era intervenuta la polizia comunale che aveva compilato la
constatazione amichevole tra me e l’altro conducente del veicolo, era coinvolto
anche un ciclista ma effettivamente quando io scesi dall’auto inizialmente non
lo vidi nemmeno perché quest’ultimo era in piedi e se ne stava già andando e in
quel momento l’altro conducente mi disse che era coinvolto anche questo pedone.
Se proprio vogliamo essere
pignoli, non avendolo nemmeno visto cadere e anzi essendo che era in piedi, non
è per scontato che sia io la causa della presunta caduta, per quanto ne sappia
io il ciclista può anche essere caduto per cause non inerenti al tamponamento
come per esempio la frenata improvvisa del conducente davanti che magari per
ipotesi poteva averlo tamponato ancor prima che lo tamponavo io (in auto con me
c’era un mio collega che può testimoniare tutto questo).”
L’insorgente, pur dolendosi di come la fattispecie descritta nella
decisione impugnata non corrisponda all'accaduto e riportando considerazioni di
per sé irrilevanti per il presente giudizio, non spende una parola nel
ricorso per spiegare la dinamica della collisione fra il suo veicolo e quello
che lo precedeva. Così argomentando non contesta, in sostanza, i fatti
addebitatigli.
5.
Abbondanzialmente, si
rileva che nelle sue osservazioni dell’8 agosto 2005 all’indirizzo della
Sezione della circolazione il ricorrente ammette di non aver tenuto una
distanza sufficiente dal veicolo che lo precedeva (circostanza riconosciuta
anche di fronte alle forze inquirenti, cfr. verbale di interrogatorio RI 1 del __________,
pag. 1 in basso), ma cerca di giustificare l’infrazione sostenendo quanto
segue:
“Mentre mi trovavo alla
guida della vettura in località territorio di __________, in un orario di punta
dove la circolazione non permette una guida diversa da quella che avevo e
inoltre in prossimità di una rotonda (quindi difficilmente in quella situazione
si mantiene una distanza di sicurezza), viaggiando non più di 30 km/h e
prestando attenzione alla circolazione (altrimenti a quella bassa velocità e
distanza nemmeno sarei riuscito a frenare), anzi era il veicolo che mi
precedeva che non prestava la dovuta attenzione all’attraversamento del pedone
in bicicletta e frenò bruscamente.”
Innanzitutto, si osserva che,
contrariamente a quanto adombrato dal ricorrente, siffatta
descrizione corrisponde, nella sostanza, a quella figurante nella querelata
risoluzione, sicché la censura non merita ulteriore disamina.
In
secondo luogo, l’argomentazione sviluppata non è né liberatoria né tale
da sminuire la colpa del multato. Anzi, il fatto di trovarsi in una zona in cui
è richiesta una particolare prudenza (in prossimità di una rotonda e di strisce
pedonali) e per di più in un “orario di punta” non permette di sottrarsi
all’obbligo di rispettare le regole della circolazione stradale, ma a maggior
ragione, in tali circostanze, il ricorrente avrebbe dovuto tenere una distanza
sufficiente dai veicoli che lo precedevano per non farsi sorprendere dai loro
eventuali rallentamenti. Inoltre, considerato che dalla dinamica dei fatti
appena descritti ne è conseguita una collisione, malgrado l’insorgente
circolasse, a suo dire, a “bassa velocità”, non si vede come egli possa
ragionevolmente pretendere di avere prestato la dovuta attenzione alla
circolazione (art. 3 cpv. 1 ONC). Se l’avesse fatto, egli avrebbe potuto
frenare per tempo evitando il tamponamento che gli viene rimproverato, anche
tenuto conto di un eventuale arresto improvviso del veicolo che lo precedeva.
Non si tratta infatti di un rischio straordinario (cfr.
Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, Payot,
pag. 348), ma di una situazione che ci si deve attendere soprattutto in
prossimità di strisce pedonali.
6.
Nella misura in cui il
ricorrente rimprovera al coprotagonista __________ di essere il solo
responsabile dell’incidente, giova infine ricordare che in ambito penale ognuno
risponde delle proprie azioni e omissioni. Il comportamento antigiuridico
altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di
prescrizione imputabile a proporia colpa (cfr. DTF
116.
IV 296 consid. 2a).
7.
Per
tutte le ragioni addotte, le giustificazioni del ricorrente non possono trovare
accoglimento.
La multa inflitta è,
peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 4 e
90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 e 12 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster