Lexipedia

Decisione

30.2005.325

Tamponamento con auto che a sua volta urta un ciclista che transita sul passaggio pedonale

13 marzo 2006Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione della

circolazione con decisione del 16 settembre 2005 ha inflitto a RI 1 una multa

di fr. 200.-- oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.-- e alle spese di fr.

70.--, per i seguenti motivi:

"Alla guida della

vettura TI __________ circolava senza prestare la dovuta attenzione alla

circolazione e senza mantenere la distanza sufficiente da un veicolo che lo

precedeva, urtandolo posteriormente e spingendolo in avanti dove urtava un

ciclista che transitava sul passaggio pedonale.”

Fatti accertati il __________

in territorio di __________

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 4 e 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 e 12

cpv. 1 ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone in sostanza l'annullamento.

C. La Sezione della

circolazione nelle sue osservazioni del 20 ottobre 2005 propone, per contro,

che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art.

12 LPContr.

Considerandi

2.

Il conducente deve

costantemente padroneggiare il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi

doveri di prudenza (art. 31 cpv. 1 LCStr). Questi deve segnatamente tenersi a

una distanza sufficiente da tutti gli utenti della strada, in particolare

nell’incrociare, sorpassare e circolare affiancato o dietro un altro (art. 34

cpv. 4 LCStr) e deve poi rivolgere la sua attenzione alla strada e alla

circolazione, badando di non compiere movimenti che impediscano la manovra

sicura del veicolo (art. 3 cpv. 1 ONC). Quando veicoli si susseguono, il

conducente deve osservare una distanza sufficiente dal veicolo che lo precede,

al fine di potersi fermare per tempo in caso di frenata inattesa (art. 12 cpv.

1.

ONC).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione

del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

La Sezione della

circolazione rimprovera, come detto, al multato di avere circolato a bordo

della propria vettura “senza prestare la dovuta attenzione alla circolazione

e senza mantenere la distanza sufficiente da un veicolo che lo precedeva,

urtandolo posteriormente e spingendolo in avanti dove urtava un ciclista che

transitava sul passaggio pedonale.”

4.

Nel suo gravame il

ricorrente si esaurisce nelle seguenti considerazioni:

“Come già scritto in

precedenza, i fatti e le motivazioni da voi esposti non sono esatti.

Nel giorno dell’accaduto,

principalmente era intervenuta la polizia comunale che aveva compilato la

constatazione amichevole tra me e l’altro conducente del veicolo, era coinvolto

anche un ciclista ma effettivamente quando io scesi dall’auto inizialmente non

lo vidi nemmeno perché quest’ultimo era in piedi e se ne stava già andando e in

quel momento l’altro conducente mi disse che era coinvolto anche questo pedone.

Se proprio vogliamo essere

pignoli, non avendolo nemmeno visto cadere e anzi essendo che era in piedi, non

è per scontato che sia io la causa della presunta caduta, per quanto ne sappia

io il ciclista può anche essere caduto per cause non inerenti al tamponamento

come per esempio la frenata improvvisa del conducente davanti che magari per

ipotesi poteva averlo tamponato ancor prima che lo tamponavo io (in auto con me

c’era un mio collega che può testimoniare tutto questo).”

L’insorgente, pur dolendosi di come la fattispecie descritta nella

decisione impugnata non corrisponda all'accaduto e riportando considerazioni di

per sé irrilevanti per il presente giudizio, non spende una parola nel

ricorso per spiegare la dinamica della collisione fra il suo veicolo e quello

che lo precedeva. Così argomentando non contesta, in sostanza, i fatti

addebitatigli.

5.

Abbondanzialmente, si

rileva che nelle sue osservazioni dell’8 agosto 2005 all’indirizzo della

Sezione della circolazione il ricorrente ammette di non aver tenuto una

distanza sufficiente dal veicolo che lo precedeva (circostanza riconosciuta

anche di fronte alle forze inquirenti, cfr. verbale di interrogatorio RI 1 del __________,

pag. 1 in basso), ma cerca di giustificare l’infrazione sostenendo quanto

segue:

“Mentre mi trovavo alla

guida della vettura in località territorio di __________, in un orario di punta

dove la circolazione non permette una guida diversa da quella che avevo e

inoltre in prossimità di una rotonda (quindi difficilmente in quella situazione

si mantiene una distanza di sicurezza), viaggiando non più di 30 km/h e

prestando attenzione alla circolazione (altrimenti a quella bassa velocità e

distanza nemmeno sarei riuscito a frenare), anzi era il veicolo che mi

precedeva che non prestava la dovuta attenzione all’attraversamento del pedone

in bicicletta e frenò bruscamente.”

Innanzitutto, si osserva che,

contrariamente a quanto adombrato dal ricorrente, siffatta

descrizione corrisponde, nella sostanza, a quella figurante nella querelata

risoluzione, sicché la censura non merita ulteriore disamina.

In

secondo luogo, l’argomentazione sviluppata non è né liberatoria né tale

da sminuire la colpa del multato. Anzi, il fatto di trovarsi in una zona in cui

è richiesta una particolare prudenza (in prossimità di una rotonda e di strisce

pedonali) e per di più in un “orario di punta” non permette di sottrarsi

all’obbligo di rispettare le regole della circolazione stradale, ma a maggior

ragione, in tali circostanze, il ricorrente avrebbe dovuto tenere una distanza

sufficiente dai veicoli che lo precedevano per non farsi sorprendere dai loro

eventuali rallentamenti. Inoltre, considerato che dalla dinamica dei fatti

appena descritti ne è conseguita una collisione, malgrado l’insorgente

circolasse, a suo dire, a “bassa velocità”, non si vede come egli possa

ragionevolmente pretendere di avere prestato la dovuta attenzione alla

circolazione (art. 3 cpv. 1 ONC). Se l’avesse fatto, egli avrebbe potuto

frenare per tempo evitando il tamponamento che gli viene rimproverato, anche

tenuto conto di un eventuale arresto improvviso del veicolo che lo precedeva.

Non si tratta infatti di un rischio straordinario (cfr.

Bussy/Rusconi, Commentaire du code suisse de la circulation routière, Payot,

pag. 348), ma di una situazione che ci si deve attendere soprattutto in

prossimità di strisce pedonali.

6.

Nella misura in cui il

ricorrente rimprovera al coprotagonista __________ di essere il solo

responsabile dell’incidente, giova infine ricordare che in ambito penale ognuno

risponde delle proprie azioni e omissioni. Il comportamento antigiuridico

altrui non discrimina né attenua la responsabilità per una violazione di

prescrizione imputabile a proporia colpa (cfr. DTF

116.

IV 296 consid. 2a).

7.

Per

tutte le ragioni addotte, le giustificazioni del ricorrente non possono trovare

accoglimento.

La multa inflitta è,

peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 34 cpv. 4 e

90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 e 12 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di

cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato

presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni

dalla notifica (art. 272 PP).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster